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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.01.2011 52.2010.338

12 janvier 2011·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,752 mots·~9 min·4

Résumé

Recupero delle spese per intervento dei pompieri

Texte intégral

Incarto n. 52.2010.338  

Lugano 12 gennaio 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

segretaria:

Paola Carcano, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 settembre 2010 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 25 agosto 2010 (n. 4223) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dal ricorrente avverso la decisione 1° giugno 2010 con cui il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio della difesa contro gli incendi, ha posto a carico di quest'ultimo le spese relative agli interventi del Corpo pompieri di Chiasso effettuati l'11 agosto e il 2 ottobre 2009 presso lo stabile di sua proprietà a Chiasso;

viste le risposte:

-    22 settembre 2010 del Consiglio di Stato;

-    27 settembre 2010 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio della difesa contro gli incendi (di seguito: UDCI);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     L'11 agosto 2009 e il 2 ottobre 2009 il Corpo pompieri di Chiasso, allarmato dalla Polizia comunale, è intervenuto presso lo stabile sito in via Lavizzari 12 a Chiasso, di proprietà di RI 1, al fine di liberare due persone rimaste bloccate nell'ascen-sore. Con lettere 2 e 4 marzo 2010 l'UDCI ha comunicato al proprietario dello stabile di essere intenzionato a procedere al recupero delle spese occasionate da quegli interventi di complessivi fr. 864.-. Dopo uno scambio di corrispondenza tra l'UDCI e RI 1, con risoluzione 1° giugno 2010 l'UDCI ha formalmente accollato a RI 1, in quanto proprietario dello stabile, le spese relative ai suddetti interventi.

B.     Con ricorso 11 giugno 2010 RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato avverso la predetta decisione, chiedendone l'annullamento. Con giudizio 25 agosto 2010, il Governo ha respinto il gravame. In particolare, accertata l'esistenza della base legale sulla quale l'UDCI ha fondato la propria decisione, ha ritenuto che le spese fossero state correttamente poste a carico del proprietario dello stabile considerato beneficiario in senso lato della prestazione dei pompieri, indipendentemente dall'esistenza di un impianto d'allarme all'interno dell'ascensore e di un servizio di picchetto.   

C.    Con ricorso 9 settembre 2010 RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso la decisione governativa. Postula l'annullamento sia della pronunzia del Governo sia della decisione dell'UDCI. Riprende le motivazioni precedentemente scritte. In particolare, mette in dubbio che sia stato eseguito il primo intervento. In secondo luogo contesta la necessità degli interventi posto che all'interno dell'ascensore è chiaramente segnalato un impianto di allarme che permette l'intervento del servizio tecnico di picchetto per il quale corrisponde un abbonamento annuo. Quindi, a suo avviso, le spese avrebbero dovuto in ogni caso essere assunte dai diretti interessati che, rimasti bloccati nell'ascensore, avevano beneficiato della prestazione, rispettivamente da chi aveva richiesto gli interventi. Il tutto conformemente a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 15 cpv. 3 della legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (LLI; RL 9.2.2.1) e 25 del relativo regolamento del 7 aprile 1998 (RLLI; RL 9.2.2.1.1). Inoltre, rimprovera ai pompieri di non aver richiesto le generalità di coloro che hanno beneficiato in prima persona delle loro prestazioni rispettivamente di chi ha effettuato la chiamata di soccorso. Infine censura il numero di pompieri intervenuti e, quindi, di riflesso la quantificazione dei costi.

D.    All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia l'UDCI, senza formulare osservazioni.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 19a LLI. Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccato dalla decisione impugnata, è certa (art. 43 LPamm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.L'art. 15 LLI stabilisce che lo Stato assume le spese per lo spegnimento d'incendi e per gli interventi in stato di necessità (cpv. 1 primo periodo). In caso di incendio intenzionale o colposo esso procede al recupero delle spese sostenute dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive (cpv. 2). Per tutti gli altri interventi le spese sono a carico delle persone a favore delle quali è stato prestato intervento o del richiedente (cpv. 3). Le spese sono accertate dal Consiglio di Stato, sulla base di rapporti d'intervento, sentito l'interessato (cpv. 4). Giusta l'art. 25 cpv. 1 primo periodo RLLI i Dipartimenti competenti procedono, nei limiti stabiliti dalla legge, all'allestimento della casistica per la quale è previsto il recupero delle spese. La procedura di recupero delle spese per lo spegnimento di incendi e per altri interventi di competenza del Dipartimento delle finanze e dell'economia ai sensi dell'art. 15 LLI è affidata, fino a fr. 50'000.-, all'Ufficio della difesa contro gli incendi e, oltre i fr. 50'000.-, alla Divisione delle risorse (cpv. 2). Il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio della difesa contro gli incendi, ha allestito la direttiva 19 gennaio 1999 (pubblicata in. FU 6/1999 380) che elenca i casi le cui spese di intervento vengono poste, a partire dal 1° gennaio 1999, a carico di chi beneficia delle prestazioni o del richiedente (quali, ad esempio, le prestazioni di soccorso a persone non dovute a incendi o a stato di necessità). In essa viene altresì precisato che i conteggi spese sono allestiti sulla base del Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai pompieri (RL 9.2.2.1.2).

3.L'insorgente censura l'applicabilità alla fattispecie concreta dell'art. 15 cpv. 3 LLI dal momento che né ha beneficiato né ha fatto richiesta gli interventi operati dai pompieri. A ragione.

3.1. Come accennato in narrativa, il Consiglio di Stato, ha ritenuto il proprietario dell'immobile beneficiario in senso lato delle prestazioni dei pompieri in quanto responsabile dell'immobile, del funzionamento e della sicurezza delle attrezzature d'uso comune in esso contenute e, quindi, anche dell'ascensore.

3.2. La legge s'interpreta in primo luogo secondo il suo tenore letterale. Tuttavia, se il testo non è assolutamente chiaro, se sono possibili più interpretazioni, allora bisogna indagare sulla sua reale portata, considerando tutti gli elementi interpretativi, ossia i materiali legislativi, lo scopo della norma, il fine che essa persegue o l'interesse tutelato o, ancora, le relazioni che intercorrono tra quest'ultima e altre disposizioni legali e il contesto legislativo in cui essa si inserisce (DTF 131 II 697 consid. 4.1, 117 Ia 328 consid. 3a). Se il testo di legge è chiaro, l'autorità chiamata ad applicare il diritto può distanziarsi dal medesimo soltanto se sussistono motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchia completamente il vero senso della norma (DTF 131 II 217 consid. 2.3). Simili motivi possono risultare dai materiali legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra quest'ultima e altre disposizioni (ibidem; STA 52.2009.435 del 23 novembre 2010).

3.3. La LLI ha abrogato la legge sulla polizia del fuoco (LPF) del 1976. In particolare, l'art. 15 cpv. 2 LLI, che ha ripreso l'art. 20 LPF, ha definito in modo vincolante (e non più potestativo) il principio del recupero delle spese dell'intervento. Al cpv. 3 della medesima norma è stata estesa la facoltà di recupero delle spese anche ai richiedenti degli interventi, che non sempre corrispondono ai beneficiari degli stessi (ad esempio nel caso di falsi allarmi; cfr. Messaggio n. 4393 del 22 marzo 1995 del Dipartimento delle finanze e dell'economia concernente la legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996). Ora, il tenore letterale dell'art. 15 cpv. 3 LLI è chiaro. Non vi sono elementi per ritenere che la sua formulazione non rispecchia completamente il vero senso della norma. Nulla traspare al riguardo dai materiali legislativi. Nemmeno lo scopo da esso perseguito (ossia il recupero delle spese per gli interventi dei pompieri non riconducibili alla loro attività abituale e/o a uno stato di necessità) permette di concludere altrimenti. D'altronde se il legislatore avesse effettivamente voluto istituire il principio secondo cui anche il proprietario di un immobile è tenuto ad assumersi le spese degli interventi in questione, allora esso avrebbe dovuto formulare diversamente tale disposizione, in modo tale da rendere esplicita questa sua intenzione. Con l'adozione dell'art. 15 cpv. 3 LLI ha invece esteso la facoltà di recupero delle spese anzidette unicamente ai richiedenti degli interventi. Non vi sono dunque ragioni per scostarsi dal chiaro testo della legge. L'art. 15 cpv. 3 LLI è quindi applicabile, in via alternativa, ai beneficiari in prima persona e ai richiedenti degli interventi in questione. Non è, per contro, applicabile anche a terzi che non rientrano in queste due categorie (e quindi, ad esempio, al proprietario di uno stabile in cui sia stato eseguito un intervento al fine di liberare una persona bloccata nell'ascensore).

3.4 Nel caso concreto, pertanto, il recupero delle spese è ammissibile esclusivamente nei confronti dei beneficiari diretti degli interventi in questione e, quindi, delle due persone che sono state liberate dall'ascensore, rispettivamente dei richiedenti. Il fatto poi che non è dato conoscere le generalità delle persone anzidette poiché il corpo pompieri non si è premurato di raccogliere le necessarie informazioni è irrilevante ai fini del presente giudizio. In ogni caso, le conseguenze di tale dimenticanza non possono di certo ricadere sull'insorgente. Già per questi motivi, il ricorso va accolto, annullando la decisione del Consiglio di Stato e quella dell'UDCI. Visto l'esito del gravame, non appare necessario esaminare le ulteriori censure addotte dal ricorrente. 

4.Stante quanto precede, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Lo Stato rifonderà all'insorgente, assistito da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi, visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la risoluzione 25 agosto 2010 (n. 4223) del Consiglio di Stato;

1.2.   le decisione 1° giugno 2010 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio della difesa contro incendi che ha posto a carico di RI 1 le spese relative agli interventi del Corpo pompieri di Chiasso effettuati l'11 agosto e il 2 ottobre 2009 presso lo stabile di sua proprietà a Chiasso.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente la somma di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

  ; ; .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria