Incarto n. 52.2010.301
Lugano 8 febbraio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 agosto 2010 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 13 luglio 2010 (n. 3723) del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 23 febbraio 2010 rilasciatagli dal municipio di Centovalli per l'edificazione di una tettoia con recinzione e per la sostituzione dell'impianto di ventilazione del capannone che ospita un allevamento di galline ovaiole al mapp. 2809 di Intragna__________;
viste le risposte:
- 23 agosto 2010 di CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4;
- 23 agosto 2010 del municipio di Centovalli;
- 25 agosto 2010 del Consiglio di Stato;
- 29 agosto 2010 di CO 5;
- 29 settembre 2010 dell'Ufficio delle domande di costruzione (UDC);
- 6 ottobre 2010 di CO 6;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, qui ricorrente, esercita, quale attività primaria, la pollicoltura. Egli alleva circa 6'000 galline ovaiole in un capannone situato al mapp. 2809 nella frazione di __________ del comune di Centovalli, che il piano regolatore assegna alla zona agricola. Il 24 ottobre 2007, RI 1 ha chiesto al municipio, parzialmente a posteriori, il permesso di edificare una tettoia, ricavata prolungando una falda del tetto del capannone a cui è addossata e sorretta da alcuni pali in legno fissati al suolo, che sostengono anche una doppia rete metallica. Il nuovo manufatto, lungo 15.30 m e largo 3.60 m, serve per l'uscita all'aria aperta delle galline attraverso alcune aperture praticate nella parete del capannone. RI 1 ha, inoltre, postulato l'autorizzazione a sostituire gli impianti di ventilazione dell'edificio.
b. Al rilascio della licenza si sono opposti: - CO 6 proprietario della mapp. 2814 situato a est del mapp. 2809, nella zona agricola, e sul quale, proprio dirim- petto alla tettoia descritta sopra, a ca. 20 m, sorge una casa; - CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 proprietari - rispettivamente usufruttuari - di un'abitazione al mapp. 2805 e CO 5 proprietari dei mapp. 2804, che ospita la loro dimora, e 1338; tutti questi fondi si trovano nella zona residenziale a sud del capannone.
c. Il 4 marzo 2009, RI 1 ha inoltrato una domanda di costruzione definita in variante per la sostituzione degli impianti di ventilazione. Il nuovo progetto prevedeva l'istallazione di quattro ventilatori per l'espulsione dell'aria, ciascuno del diametro di 90 cm, posati a ca. 45 cm di altezza dal terreno sulla facciata sud del capannone, proprio dirimpetto alle abitazioni degli opponenti nella zona edificabile, che distano ca. 28-35 m. Questi ventilatori avrebbero dovuto sostituire gli otto camini di espulsione dell'aria esistenti, ubicati sul tetto del capannone. Anche questa domanda è stata avversata dai citati opponenti.
d. Il 21 agosto 2009, i Servizi generali hanno emesso un avviso (n. 61021) favorevole all'esecuzione dei lavori, ritenendo che potessero essere autorizzati in base all'art. 37a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), che regola gli interventi sugli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali, esterni alla zona edificabile e non conformi alla destinazione della zona. La Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), per quanto attiene alla prevenzione dei rumori, ha tuttavia imposto l'esecuzione di uno schermo fonico, così come indicato nell'ambito dello studio novembre 2008 elaborato dalla __________ di Locarno e l'esecuzione di misurazioni foniche di collaudo da parte di una ditta specializzata al termine dei lavori e prima della messa in esercizio definitiva dei ventilatori, da sottoporre alla Sezione stessa per approvazione. Quanto alla protezione dell'aria, la SPAAS ha ritenuto che le opere oggetto della domanda di costruzione non comportassero differenze rispetto allo stato esistente; ha comunque imposto delle condizioni relative alla velocità d'espulsione dell'aria, all'altezza e alla forma dei camini.
e. Il 23 febbraio 2010, il municipio ha rilasciato la licenza edilizia alle condizioni imposte dall'autorità cantonale; nel contempo ha evaso ai sensi dei considerandi le opposizioni.
B. a. Gli opponenti indicati in precedenza sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della licenza edilizia. I ricorrenti CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno inoltre domandato, in via subordinata, che il permesso di costruzione fosse confermato solo in riferimento ai ripari fonici. Gli insorgenti hanno contestato il progetto sia sotto il profilo del rispetto della legislazione pianificatoria (segnatamente la congruenza con la funzione della zona di situazione e la natura dell'autorizzazione, ordinaria o eccezionale, dell'opera), sia di quella ambientale.
b. Il 13 luglio 2010, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi e ha annullato la licenza edilizia. Il Governo ha ritenuto, in sostanza, che l'autorità cantonale si fosse limitata a verificare la compatibilità con la legislazione ambientale unicamente per l'impianto di ventilazione, omettendo invece di valutare l'impatto dell'utilizzazione della tettoia da parte delle galline. L'autorità si sarebbe espressa su un incarto incompleto, non avendo acquisito agli atti le indicazioni relative alle modalità dell'utilizzazione della tettoia.
C. Con ricorso 13 agosto 2010, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata. In via subordinata postula la conferma della licenza relativa alla sostituzione dell'impianto di ventilazione e la retrocessione degli atti al municipio per la completazione dei dati relativi al carico ambientale derivante dall'utilizzazione del recinto coperto. Innanzitutto sottolinea come in applicazione del principio della proporzionalità il Governo avrebbe dovuto confermare la licenza almeno in relazione alla sostituzione dell'impianto di ventilazione, ritenuto come la decisione impugnata - che si dilungherebbe unicamente sull'impatto della tettoia - non motiverebbe il diniego della licenza per questa struttura. In merito all'utilizzazione del recinto la decisione sarebbe inutilmente defatigatoria: il Governo avrebbe invece dovuto esperire l'istruttoria, acquisendo le indicazioni necessarie. In ogni caso, le carenze rilevate dal Consiglio di Stato non gli sarebbero imputabili, per cui esso avrebbe dovuto essere, comunque sia, mandato esente da spese e ripetibili.
D. All'accoglimento del ricorso s'oppongono i già ricorrenti in prima istanza, così come il Consiglio di Stato. Il municipio si rimette al giudizio del Tribunale, mentre l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) dei Servizi generali conferma, in rappresentanza del Dipartimento del territorio, l'avviso favorevole alla domanda di costruzione. Dei loro argomenti si riferirà, nella misura del necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la tempestività del ricorso e la legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza, sono date (art. 21 cpv. 1 e 2, 50 legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1; 46 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
1.2. L'impugnativa può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). A eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione, previa assunzione delle prove mancanti (art. 65 cpv. 2 LPamm).
2.Il Consiglio di Stato ha rimproverato al Dipartimento del territorio di essersi limitato a esaminare la questione dell'inquinamento atmosferico e fonico unicamente per l'impianto di ventilazione, tralasciando di farlo in relazione all'utilizzazione del recinto coperto. Siccome non era possibile valutare sulla base degli atti la conformità globale dell'impianto (vale a dire recinto coperto e impianto di ventilazione) e dunque la domanda di costruzione, al pari degli accertamenti esperiti, era carente, il Governo ha deciso di annullare la licenza. Il ricorrente contesta l'agire del Consiglio di Stato che avrebbe leso il principio della proporzionalità poiché avrebbe potuto confermare la licenza edilizia almeno in riferimento all'impianto di ventilazione. Infatti le argomentazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nella decisione sarebbero riferite unicamente al recinto coperto, che nulla avrebbe a che fare con questo elemento della licenza. Per quanto attiene invece alla tettoia recintata, esso sottolinea a più riprese che l'attività svolta sarebbe in linea con le prescrizioni della zona, agricola, in cui è inserita. Il Governo avrebbe dovuto semplicemente completare le informazioni, acquisendo i dati relativi all'utilizzazione del recinto coperto.
3.Conformità di zona
3.1. 3.1.1. Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT; art. 67 cpv. 1 LALPT; art. 1 cpv. 1 LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare per la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e la demolizione di edifici e altre opere, come pure per apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE). In particolare, giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona d'utilizzazione, ovvero soltanto per insediamenti la cui destinazione s'integra convenientemente nelle finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità di zona, cfr. anche art. 67 LALPT). Eccezioni a questo principio all'interno delle zone edificabili sono disciplinate dal diritto cantonale (art. 23 LPT). Fuori di queste zone fa invece stato l'ordinamento retto dagli art. 24-24d, rispettivamente 37a LPT. Resta riservato l'obbligo di pianificare, sancito dall'art. 2 LPT, se si tratta di opere che per natura, dimensioni o effetti sul territorio e sull'ambiente, risultano talmente incisive da rendere necessario l'allestimento o la modifica di un piano di utilizzazione.
3.1.2. Giusta l'art. 16a LPT, entrato in vigore il 1° settembre 2000, nelle zone agricole sono ammessi solo gli edifici e impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura (cpv. 1) o che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola (cpv. 2). L'art. 34 OPT precisa che sono conformi alla zona agricola anche gli edifici e impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli (cpv. 2), se sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione (cpv. 2 lett. a), la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale (cpv. 2 lett. b) e il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato. Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva (art. 34 cpv. 3 OPT).
3.1.3. Attraverso l'art. 37a LPT il legislatore federale ha delegato al Consiglio federale il compito di stabilire a quali condizioni possono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d'utilizzazione. In ossequio al mandato conferitogli, il Consiglio federale ha stabilito all'art. 43 cpv. 1 OPT che cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale e divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se, cumulativamente: l'edificio o l'impianto è stato legalmente costruito o modificato (lett. a); non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente (lett. b); la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale (lett. c); è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente (lett. d); tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento di destinazione degli edifici e impianti, sono assunti dal proprietario (lett. e); non vi si oppongono interessi importanti della pianificazione del territorio (lett. f).
3.2. La decisione del Governo non si china sulla questione - preliminare - di verificare se il capannone al mapp. 2809 così come gli interventi qui in esame sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione e se, dunque, quanto richiesto con la domanda in esame possa essere autorizzato in forza di un permesso ordinario ai sensi dell'art. 22 LPT (come sembra ritenere l'insorgente in questa sede) oppure eccezionale fondato sugli art. 24, 24a-d oppure 37a LPT (come invece è stato considerato dai Servizi generali del Dipartimento del territorio).
3.3. Il ricorrente dichiara di essere titolare di un'azienda agricola per l'allevamento di pollame ovaiolo, attività esistente ininterrottamente da oltre sessant'anni e che ha ritirato dallo zio (ricorso, pag. 2); egli data la realizzazione delle infrastrutture agli anni '60 (ricorso, pag. 6). L'insorgente conclude che l'impianto sarebbe perfettamente conforme e compatibile con le finalità di zona. Così come già avevano fatto in prima istanza, i ricorrenti CO 1 contestano il carattere agricolo dell'attività svolta, sottolineando inoltre che, attraverso l'utilizzazione del recinto coperto, vi sarebbe un cambiamento del tipo di allevamento da quello in batteria a quello al terreno e non un semplice ampliamento del capannone.
3.4. Dall'incarto emerge con chiarezza che quello praticato dal ricorrente è un allevamento di tipo industriale, che non può senz'altro essere considerato conforme all'utilizzazione agricola prevista per la zona in cui si trova. Secondo costante giurisprudenza, rimasta pertinente anche dopo l'introduzione dell'art. 16a LPT (cfr. Alexander Ruch, in: Heinz Aemisegger/ Pierre Moor/ Alexander Ruch/ Pierre Tschannen, Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berna 2009, n. 11 ad art. 16a), all'interno della zona agricola è ammessa soltanto la costruzione di edifici o impianti che siano in connessione sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola del terreno (cfr. STA DP20/91 del 12 marzo 1991 consid. 3.1., in un caso che interessava proprio una domanda di costruzione del qui ricorrente per un analogo stabilimento), presupposto che il controverso capannone non adempie poiché destinato esclusivamente all'allevamento intensivo di galline ovaiole (STA DP20/91, consid. 3.2). In particolare, emerge dall'incarto che il suolo non verrebbe integrato nel processo produttivo quale fattore necessario e insostituibile, nemmeno tenendo conto che la tettoia sia prevista per il razzolamento all'aperto: ciò non muterebbe l'alimentazione degli animali che resterebbe dipendente dalla somministrazione di mangimi acquistati (cfr. anche art. 34 cpv. 1 combinato con art. 36 OPT).
3.5. Resta da esaminare se la postulata licenza edilizia doveva essere concessa fondandosi sugli art. 37a LPT e 43 OPT, che in quanto lex specialis escludono l'applicazione dell'art. 24c LPT (STA 52.2000.212 del 16 ottobre 2001 consid. 6). Il capannone in esame, infatti, è una costruzione a carattere industriale e, pertanto, rientra nel campo di applicazione dell'art. 37a LPT (Rudolf Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, op. cit., n. 7 ad art. 37a). In particolare occorre valutare se autorizzando gli interventi in esame non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente (art. 43 cpv. 1 lett. b OPT; Muggli, op. cit., n. 3 i.f. ad art. 37a). Ora, tale esame non può essere effettuato da questo Tribunale per insufficienza degli atti a sua disposizione; problematica che poi si riflette anche sulle valutazioni sotto il profilo delle ripercussioni ambientali di questa struttura. Già solo per questo motivo la decisione dev'essere annullata e gli atti retrocessi al Governo perché, completati gli accertamenti, si esprima su questo aspetto.
4.Aspetti ambientali
L'art. 11 cpv. 1 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 1° ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) prevede che gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono anzitutto da contenere con misure di limitazione delle emissioni applicate alla fonte. Indipendentemente dal carico inquinante esistente, tale limitazione delle emissioni deve spingersi fino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche (limitazione preventiva delle emissioni, art. 11 cpv. 2 LPAmb). L'art. 12 cpv. 1 LPAmb precisa che le emissioni sono limitate da valori limite (lett. a), da prescrizioni di costruzione e d'attrezzatura (lett. b), di traffico o d'esercizio (lett. c), sull'isolazione termica degli edifici (lett. d) e, infine, su combustibili e carburanti (lett. e). Tali provvedimenti devono essere previsti da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla LPAmb (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Le norme delle ordinanze sulla limitazione preventiva delle emissioni concretizzano il principio di cui all'art. 11 LPAmb, stabilendo in maniera vincolante quali provvedimenti vanno considerati tecnicamente ed economicamente sostenibili e pertanto proporzionati. Il Consiglio federale ha in particolare adottato l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1) e l'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41).
4.1. Inquinamento fonico 4.1.1. Secondo l'art. 7 cpv. 1 OIF le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (lett. a), e in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP; lett. b). In caso di modifica di impianti esistenti fa invece stato l'art. 8 OIF, giusta il quale se un impianto fisso già esistente al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza (15 dicembre 1986) viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (cpv. 1). Se un impianto è modificato sostanzialmente, soggiunge la norma (cpv. 2), le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione (VLI). Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto, dispone ulteriormente l'art. 8 cpv. 3 OIF, sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate.
4.1.2. Il capannone in questione è un impianto fisso ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF; stando agli atti esso è stato edificato prima dell'entrata in vigore dell'OIF. Entrambi gli interventi proposti dall'istante in licenza si configurano quindi come una modificazione di un impianto fisso esistente ai sensi dell'art. 8 OIF.
Quanto all'impianto di ventilazione, la modifica non può essere ritenuta di carattere sostanziale; essa sottostà dunque all'art. 8 cpv. 1 OIF. La licenza edilizia ha integrato, quali condizioni vincolanti, le misure proposte dalla perizia, che permetteranno di rispettare i valori limite di immissione nelle abitazioni vicine. In sostanza, dunque, attraverso questo intervento la struttura rispetterebbe anche l'art. 8 cpv. 2 OIF, che concretizza la nozione di risanamento simultaneo prevista dall'art. 18 cpv. 1 LPAmb (Anne-Christine Favre, Chronique du droit de l'environnement, La protection contre le bruit et les rayons non ionisants, in: RDAF 3/2010 pag. 199 segg., pag. 211 seg.). Tuttavia ciò non è sufficiente: anche se il progetto rispetta questi valori dev'essere infatti comunque verificato se in base ai criteri stabiliti dagli art. 11 cpv. 2 LPAmb e 8 cpv. 1 OIF si giustificano ulteriori restrizioni. In particolare con riferimento all'ubicazione prevista per i ventilatori, che il ricorrente vorrebbe istallare sul lato sud del capannone, ossia quello più prossimo alle abitazioni dei ricorrenti, questo principio appare leso. Non si vede infatti il motivo per il quale il loro posizionamento non potrebbe avvenire, nel rispetto dei citati criteri, sul lato opposto (nord) del capannone, ciò che permetterebbe senz'altro di ridurre ulteriormente il disturbo generato dal loro funzionamento.
Quanto alla tettoia recintata, vi è una totale assenza di indicazioni. Nella risposta l'UDC afferma che "(…) questo intervento non comporta modifiche sostanziali rispetto alla situazione attuale, in quanto non vi saranno cambiamenti o incrementi dell'attività tali da richiedere valutazioni foniche supplementari". Tale affermazione è, quantomeno, opinabile: l'incarto non permette infatti di suffragarla. Da esso non emerge nemmeno con chiarezza se la stabulazione degli animali avveniva sin'ora solo all'interno del capannone, o se l'uscita all'aria aperta delle galline (e con quali modalità) era già praticata in precedenza. L'intervento in questione potrebbe addirittura configurarsi come una modifica sostanziale, a seconda delle modalità con cui la struttura era, rispettivamente, sarà utilizzata. Infatti, non si può escludere che l'impianto provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate rispetto a ora (art. 8 cpv. 3 LPAmb). La scelta poi di posizionare la tettoia sul lato est della struttura, vale a dire immediatamente di fronte all'abitazione di CO 6, che dista appena 20 m, non risponde al principio della limitazione delle emissioni nella misura massima esigibile, poiché anche in questo caso non è dato sapere per quale motivo questa struttura non possa essere realizzata sulla facciata opposta, rivolta verso l'aperta campagna.
4.2. Inquinamento atmosferico 4.2.1. Gli impianti destinati all'allevamento di animali sono considerati impianti stazionari ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 OIAt. La loro utilizzazione genera, tra l'altro, emissioni di odori. Queste emissioni devono innanzitutto essere limitate fino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche. Gli impianti stazionari nuovi, al pari di quelli esistenti (art. 7 OIAt) devono essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d'emissione fissate nell'allegato 1 OIAt e, se del caso, negli allegati 2-4 OIAt (art. 3 cpv. 1 e 2 OIAt). Emissioni per le quali la OIAt non prevede dei valori limite o per le quali la medesima ordinanza ne stabilisce l'inapplicabilità, devono essere preventivamente limitati dall'autorità fino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche (art. 4 cpv. 1 OIAt).
Gli impianti stazionari possono generare emissioni diffuse così come emissioni canalizzate. Per le emissioni canalizzate valgono, di principio, i valori limite dell'allegato 1 OIAt, riservate le disposizioni completive o derogatorie previste dagli allegati 2-4, mentre per le emissioni diffuse sottostanno al principio generale della limitazione preventiva stabilito dall'art. 4 OIAt (Roger Bosonnet, Luftreinhaltung in der Landwirtschaft: Mehr als die Bekämpfung übler Gerüche, in: URP 6/2002, pag. 565 segg., pag. 575 seg.).
Per gli impianti destinati all'allevamento degli animali valgono gli specifici requisiti stabiliti nell'allegato 2 cifra 512 OIAt (art. 3 cpv. 2 lett. a OIAt; Bosonnet, pag. 578), che stabilisce che per la costruzione di questi impianti devono essere rispettate le distanze minime dalle zone abitate, conformemente alle norme riconosciute per la detenzione di animali. Sono considerate in particolare come norme per la detenzione di animali le raccomandazioni della Stazione di ricerca d'economia aziendale e di genio rurale (già FAT, ora Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon, ART), in particolare le raccomandazioni FAT n. 476 "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux, recommandations pour des nouvelles construction et des exploitations existantes", rispettivamente, "Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen, Empfehlungen für neue und bestehende Betriebe" (del 1996 quella in lingua francese, del 1995 la versione in lingua tedesca). Queste si occupano della prevenzione delle emissioni, ma servono anche quale aiuto per valutare se l'impianto in questione causa immissioni eccessive (DTF 133 II 370 consid. 6.1.). La distanza minima viene calcolata attraverso una procedura in tre fasi. Nella prima fase viene stabilita l'emissione di odori in funzione della categoria d'animale (Geruchsbelastung, GB), nella seconda la distanza normalizzata in funzione dell'emissione di odori (Normabstand, N) e, da ultimo, la distanza normalizzata viene corretta tenendo conto di fattori influenti quali il sistema d'allevamento, l'areazione, l'ubicazione ecc. Se l'istallazione provoca emissioni diffuse, la distanza si misura dal punto più vicino della stalla; se le emissioni sono canalizzate, la distanza si misura dal punto di uscita dell'aria di scarico (Bosonnet, op. cit., pag. 580). Per gli impianti di ventilazione, l'allegato 2 cifra 513 OIAt stabilisce che essi devono essere conformi alle regole tecniche riconosciute in materia di ventilazione. Come tali - spiega la norma valgono in particolare le raccomandazioni delle norme svizzere sul clima nelle stalle.
Gli impianti esistenti non devono rispettare le distanze minime imposte dall'allegato 2 cifra 512 OIAt, salvo che debbano essere considerati nuovi impianti in forza del citato art. 2 cpv. 4 OIAt. Tanto gli impianti esistenti che quelli nuovi che provocano immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni è rispettata, soggiacciono a limitazioni più severe (art.5 e 9 OIAt). La OIAt non contiene valori limite in relazione agli odori; pertanto le immissioni devono essere considerate eccessive quando sulla base di un'inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione (art. 2 cpv. 5 lett. b OIAt; Bosonnet, op. cit., pag. 582).
4.2.2. In sede di avviso dipartimentale, i Servizi generali hanno indicato che le opere oggetto della domanda di costruzione non comportavano, dal punto di vista dell'allegato 2 cifra 51 dell'OIAt, differenze rispetto allo stato esistente, siccome si trattava di un impianto esistente e che non era previsto un aumento del numero di animali. Tesi ribadita in sede di risposta davanti a questo Tribunale, dove l'UDC ha precisato di ritenere che l'utilizzazione del recinto coperto da parte delle galline in certi momenti del giorno non sia un parametro di valutazione secondo il citato rapporto FAT, dato che come fonte di emissioni per il calcolo delle distanze è considerata la stalla stessa e non l'uso del terreno circostante. La tesi non può essere condivisa.
Innanzitutto il recinto coperto in esame non è un semplice terreno circostante alla stalla. Si tratta, invece, d'un impianto stazionario ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 OIAt. La giurisprudenza ritiene infatti che qualsiasi costruzione potenzialmente fonte di effetti - anche di poca importanza - ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LPAmb, è un'istallazione ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb (François Bellanger, Loi sur la protection de l'environnement, Jurisprudence de 1995 à 1999, in: URP 2001/1 pag. 1 segg., pag. 36). Inoltre tale impianto genera emissioni diffuse, a differenza del capannone esistente dove esse vengono canalizzate. Ma anche volendo fare astrazione di quanto appena indicato, tanto che si tratti di un impianto stazionario esistente tanto che si tratti di uno nuovo, valgono come visto le disposizioni sulla limitazione preventiva delle emissioni previste dagli art 3, 4 e 6 OIAt (cfr. art. 7 OIAt). A torto dunque l'autorità cantonale preposta non si è chinata sulla verifica delle emissioni ai sensi dell'OIAt. Tanto più che, se si avverasse che l'impianto stazionario esistente genera immissioni eccessive, sottostarebbe a una limitazione più severa delle immissioni.
Da ultimo, sempre nell'ottica del principio generale di prevenzione, il posizionamento dei due interventi proprio di fronte alle abitazioni degli opponenti non appare conforme all'obbligo di ridurre le emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (art. 11 cpv. 2 LPAmb, art. 4 OIAt).
4.3. La decisione in rassegna si rivela carente anche sotto il profilo dell'esame degli aspetti ambientali. Anche per questo motivo, dunque, si giustifica l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio, previo completamento degli accertamenti.
5.Nella misura in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato, il ricorso dev'essere dunque parzialmente accolto, annullando la decisione governativa e rinviando gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione, previo completamento dell'istruttoria. Non spetta infatti a questo Tribunale colmare le lacune istruttorie poste in essere dal Governo.
6.La tassa di giustizia, commisurata tenendo conto che l'esito del ricorso è d'attribuire alle carenze del giudizio governativo impugnato, è suddivisa fra le parti (art. 28 LPamm). Le ripetibili davanti a questa istanza sono da ritenersi compensate (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 13 luglio 2010 (n. 3723) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Governo per nuova decisione, previo completamento degli accertamenti.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.- è suddivisa come segue: - fr. 250.- a carico di RI 1; - fr. 250.- a carico di CO 1, CO 2, CO 3 eCO 4; - fr. 250.- a carico di CO 5; - fr. 250.- a carico di CO 6. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario