Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.04.2010 52.2009.444

20 avril 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,700 mots·~9 min·3

Résumé

Autorizzazione a esercitare l'attività di collocatrice privata

Texte intégral

Incarto n. 52.2009.444  

Lugano 20 aprile 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Damiano Bozzini e Flavia Verzasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 3 novembre 2009 di

RI 1 patrocinata daPA 1  

contro  

la risoluzione 20/28 ottobre 2009 (n. 5370) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 12 agosto 2009 con cui il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, le ha negato l'autorizzazione per esercitare l'attività di collocatrice privata;

viste le risposte:

-    11 novembre 2009 del Consiglio di Stato;

-    18 novembre 2009 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione 12 agosto 2009, la Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha respinto la domanda inoltrata il 10 aprile 2009 dalla RI 1, società attiva nella ricerca di personale domestico con sede a __________, volta a ottenere il rilascio dell'autorizzazione cantonale a esercitare l'attività di collocamento privato di badanti.

L'autorità dipartimentale ha ritenuto che __________, gerente della società, non adempisse i requisiti previsti dalla legge per svolgere l'attività richiesta e non potesse beneficiare nemmeno delle eccezioni ammesse nella pratica, in quanto priva di una formazione a livello superiore e di un'esperienza pluriennale nel nostro paese nel settore del collocamento del personale.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 2, 3 della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11), 9 della relativa ordinanza del 16 gennaio 1991 (OC; RS 823.111) e 2c lett. h del regolamento 4 febbraio 1998 della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (R-rilocc; RL 10.1.4.1.1).

Il 15 settembre 2009, la Sezione del lavoro ha inflitto a __________ una multa di fr. 1'500.– per avere svolto tra il gennaio e il luglio 2009, ripetutamente e contro remunerazione, l'attività di collocamento di badanti senza la necessaria autorizzazione.

Contro tale decisione è stato inoltrato ricorso alla Pretura penale.

                                  B.   Con giudizio 20/28 ottobre 2009, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 contro la decisione dipartimentale del 12 agosto 2009.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha confermato i motivi addotti dalla Sezione del lavoro, ritenendo che l'autorità inferiore non avesse abusato del potere d'apprezzamento conferitole dalla legge.

                                  C.   Contro la predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Ritiene che __________ ne adempia i requisiti in quanto dispone di un valido titolo di studio e della necessaria esperienza professionale in materia, per avere lavorato all'estero come account manager durante più di 5 anni e svolto diverse attività nel settore della gestione del personale. Sostiene che, nell'esame della domanda, vanno pure prese in considerazione le esperienze lavorative maturate fuori dalla Svizzera.

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e la Sezione del lavoro, quest'ultima con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 4 della legge 13 ottobre 1997 sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc; RL 10.1.4.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LC, chiunque, regolarmente e contro rimunerazione, esercita in Svizzera un’attività di collocamento, istituendo contatti tra datori di lavoro e persone in cerca d’impiego affinché concludano contratti di lavoro (collocatore), deve chiedere un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio cantonale del lavoro. Il cpv. 3 della medesima norma soggiunge che chiunque si occupa regolarmente del collocamento all’estero o dall’estero (collocamento in relazione con l’estero) deve chiedere, oltre all’autorizzazione cantonale, l’autorizzazione federale alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 LC, le persone responsabili della gestione devono avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio (lett. a); assicurare il servizio di collocamento conformemente alle regole della professione (lett. b); godere di buona reputazione (lett. c).

L'art. 9 OC dispone che le persone titolari di un attestato di fine tirocinio o di una formazione equivalente e con una pluriennale esperienza professionale sono considerate in possesso delle competenze professionali necessarie per dirigere un ufficio di collocamento se dispongono, segnatamente, di una formazione riconosciuta di collocatore o prestatore (lett. a) o di un’esperienza professionale pluriennale nel settore del collocamento, della fornitura di personale a prestito, della consulenza in materia di personale, organizzazione o conduzione aziendale oppure nel campo della gestione del personale (lett. b).

2.2. Le Direttive emanate dal SECO in questo ambito prevedono in parte la possibilità di derogare all'adempimento dei requisiti stabiliti dagli art. 3 cpv. 2 lett. b LC e 9 OC. In particolare esse consentono di assumere la gestione a titolo professionale di un'attività di collocamento alle persone:

-      in possesso di un diploma universitario;

-      in possesso di un attestato federale o di un diploma superiore (scuola di gestione, scuola alberghiera, diploma SSGC o SSQEA);

-      altamente qualificate, le cui conoscenze permettono loro di svolgere l’attività di collocamento con la medesima competenza di quelle che soddisfano le condizioni previste agli art. 9 lett. a e b OC;

-      che hanno assolto i moduli: (4) consulenza e collocamento, (6) diritto del lavoro e del contratto di lavoro, (7) diritto delle assicurazioni sociali. Questi moduli preparano all’attestato federale per consulente del personale;

-      che hanno già diretto un’impresa con almeno 5 collaboratori e che sono pertanto abituati alla gestione del personale;

-      in qualità di artisti, indossatori con un’esperienza professionale nel settore di almeno 5 anni e che in questo contesto hanno avuto contatti regolari con le imprese di collocamento, acquisendo così una profonda conoscenza del settore.

(Direttiva SECO 2003 relativa alla LC e alla relativa ordinanza, pagg. 28-30, consultabile sul sito internet www.area-lavoro.ch).

Sempre secondo tale direttiva, il fatto di rientrare in una di queste eccezioni, non significa ancora che la persona interessata adempia le condizioni personali richieste dall’art. 9 lett. a e b OC. In altre parole, ogni caso va valutato singolarmente.

                                   3.   Come accennato in narrativa, la Sezione del lavoro ha negato l'autorizzazione a esercitare l'attività di collocamento privato di badanti in favore della RI 1, in quanto __________ non dispone dell'esperienza e delle conoscenze tecniche e professionali richieste.

3.1. __________ ha frequentato le scuole dell'obbligo in Ticino (1965-1975) e il liceo (1975-1978) presso __________ a __________ (v. doc. 3.4: curriculum vitae nel classeur 1, agli atti). Essa non dispone quindi di una formazione riconosciuta di collocatrice o prestatrice, motivo per cui non adempie le condizioni dell'art. 9 lett. a OC. Del resto, nemmeno la ricorrente contesta tale conclusione.

Per quanto riguarda invece le sue prime esperienze professionali, essa ha lavorato come assistente di volo e di terra, assistente di direzione e collaboratrice di vendita presso diversi datori di lavoro. A partire dal 1993, ha svolto le seguenti attività lavorative:

- dal 1993 al 2001, account manager nonché marketing & sales manager per la __________ a __________.

- dal 1° febbraio 2005 al 29 novembre 2005, impiegata presso l'ufficio crediti e incassi della __________ a __________;

- dal 21 maggio 2007 al 30 novembre 2007, marketing & sales manager presso lo __________ a __________ (gestione della pubblicità, organizzazione di eventi, acquisizione, contatto con i clienti e con agenzie e ditte);

- dal 7 aprile 2008 al 5 agosto 2008, segretaria amministrativa/traduttrice presso le FFS, tramite l'agenzia __________;

Ora, da quanto precede, non si può ritenere che, nel corso degli anni, l'insorgente abbia maturato in Svizzera un’esperienza professionale pluriennale nel settore del collocamento, della fornitura di personale a prestito, della consulenza in materia di personale, organizzazione o conduzione aziendale oppure nel campo della gestione del personale, come prevede l'art. 9 lett. b OC. Non possono essere ritenute equivalenti eventuali esperienze maturate in tale settore unicamente all'estero. Le medesime non permettono infatti di acquisire la necessaria dimestichezza con il quadro legale vigente nel nostro paese, segnatamente nell'ambito del diritto del lavoro, in materia di stranieri e di assicurazioni sociali. Aspetti, questi, la cui conoscenza risulta fondamentale per poter svolgere non solo l'attività di collocatore, ma anche di sorveglianza nei confronti dei collaboratori di cui il titolare dell'autorizzazione è responsabile. Di conseguenza, la generica affermazione, secondo cui __________ avrebbe maturato anche un'esperienza nella gestione del personale quando lavorava come marketing & sales manager alle dipendenze della __________ con sede a __________, non è determinante. Tanto più che questa non era la principale attività da essa svolta presso tale società.

3.2. __________ non può beneficiare nemmeno delle eccezioni ammesse nella pratica. Le esperienze lavorative testé menzionate non permettono infatti di ritenere che essa sia una persona estremamente qualificata per quel settore da poter svolgere l’attività di collocamento con la medesima competenza di quelle che soddisfano le condizioni previste all'art. 9 lett. a e b OC.

Essa non dispone nemmeno di un diploma di scuola superiore. Il fatto che il 1° dicembre 2008 abbia ottenuto dalla Faculty of social and environmental studies dell'Università di __________ il "Postgraduate Certificate in Business Administration", non permette di giungere a conclusioni a lei più favorevoli, ritenuto che non beneficia di una formazione universitaria di base.

                                   4.   4.1. Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti e non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità.

4.2. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere pertanto respinto. La tassa e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 3 LC; 9 OC; 3, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario

52.2009.444 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.04.2010 52.2009.444 — Swissrulings