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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.04.2010 52.2009.366

7 avril 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,907 mots·~10 min·4

Résumé

Revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza; negata la riammissione

Texte intégral

Incarto n. 52.2009.366  

Lugano 7 aprile 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi

assistito dal segretario:

  Gabriele Fossati, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 settembre 2009 di

RI 1 patrocinato da: PA 1,  

contro  

la decisione 25 agosto 2009 (n. 4103) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 aprile 2009 con cui la Sezione della circolazione ha rigettato la sua istanza di riammissione alla guida;

vista la risposta 6 ottobre 2009 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre nel maggio del 1990. Negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:

19 gennaio 1993      revoca di 5 mesi per aver perso la padronanza di guida circolando in grave stato di ebrietà (2.07-2.41 g/kg);

28 aprile 1995         ammonimento a seguito di un eccesso di velocità (112 km/h sul limite di 80 km/h);

8 febbraio 2001        revoca di sicurezza a tempo indeterminato per dipendenza dall'alcol, accertata dopo che era stato colto ebbro al volante (2.55-3.00 g/kg);

28 ottobre 2003       riammissione alla guida, dopo aver seguito un programma di monitoraggio presso Ingrado e superato un esame psico-tecnico.

                                         Il __________ RI 1 ha nuovamente circolato in stato di ebrietà (1.18 – 1.67 g/kg), incorrendo in un incidente della circolazione (mancata concessione della precedenza ad un'intersezione e conseguente collisione con un veicolo proprietario).

                                         Previo esperimento di un approfondito esame peritale, con risoluzione 30 novembre 2006 la Sezione della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, sia per motivi alcolcorrelati, sia per ragioni d'ordine caratteriale, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di dicembre 2007. La riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché al superamento di un esame psico-tecnico. Tale decisione, fondata sugli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16c cpv. 1 lett. b, 16d cpv. 1 lett. b e c e cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è cresciuta in giudicato incontestata.

                                  B.   L'__________ RI 1 ha chiesto il riesame del proprio caso in base ad un rapporto sostanzialmente positivo di __________. Incaricato dall’autorità cantonale di periziare l'istante, il lic. psic. __________ è giunto invece a conclusioni sfavorevoli, negando che vi fossero gli estremi per procedere ad una riammissione alla guida dell'interessato. Preso atto di tale valutazione, il 2 aprile 2009 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda, riconfermando il provvedimento di revoca in vigore e posticipando al marzo 2011 la possibilità di vagliare nuovamente la situazione alle stesse condizioni imposte nel 2006, accompagnate dall'ulteriore esigenza di superare nuovi esami di guida teorici e pratici.

                                  C.   Con giudizio 25 agosto 2009 il Consiglio di Stato ha tutelato questa decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa presentata da RI 1.

Sulla scorta delle risultanze peritali chiare ed approfondite - l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto essenzialmente che l'insorgente non desse ancora sufficienti garanzie di stabilità e capacità di tenuta nel tempo per essere riammesso alla guida.

Ha quindi confermato la querelata decisione adottata dalla Sezione della circolazione e le condizioni in essa contenute, adeguate alle circostanze e giustificate dalla necessità di salvaguardare la sicurezza del traffico.

                                  D.   Contro il predetto giudicato governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullato unitamente alla risoluzione 2 aprile 2009 della Sezione della circolazione, con contestuale rinvio dell'incarto all'autorità cantonale e restituzione della sua licenza di condurre.

L'insorgente ha rimproverato in sostanza al Consiglio di Stato di essersi fondato acriticamente sul solo referto stilato dallo psicologo __________, senza prendere in debita considerazione - al pari del perito e della Sezione della circolazione - gli elementi favorevoli emergenti dall'incarto, le valutazioni di __________, la sua reale situazione odierna ed il percorso positivo svolto negli ultimi anni. Questi fattori - adeguatamente ponderati per rapporto al risultato di una perizia falsato da cause d'ordine linguistico, culturale ed emotivo - avrebbero dovuto indurre le autorità a riammetterlo alla guida, permettendogli così di ritrovare anche una situazione lavorativa stabile e duratura.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base delle tavole processuali, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente, insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 LPamm). In particolare, non occorre ordinare una perizia giudiziaria, dato che il ricorrente non ha prodotto alcun parere specialistico divergente dal referto agli atti e suscettibile di revocarne in dubbio l'affidabilità.

                                   2.   Oggetto del ricorso è una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo giudice si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 LPamm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 LPamm).

                                   3.   3.1. Il 30 novembre 2006, trascorsi poco più tre anni dalla restituzione della patente sottrattagli nel 2001 per alcoldipendenza, RI 1 ha subito una revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre, che gli era stata sequestrata il 18 maggio precedente per aver guidato in grave stato di ebrietà. In sostanza, a seguito di questa terza recidiva specifica il ricorrente è stata oggetto di una nuova misura di sicurezza in quanto ritenuto inabile alla guida a cagione di una dedizione al bere, da un lato, e di carenze d'ordine caratteriale, dall'altro (art. 16d cpv. 1 lett. b e c LCStr). Per poter essere riammesso alla guida, egli deve comprovare di aver ritrovato l'idoneità a condurre veicoli a motore e che quindi i presupposti del provvedimento di revoca non esistono più (art. 17 cpv. 3 LCStr). La materia dell'odierno contendere ruota esclusivamente attorno a questa delicata tematica legata essenzialmente alla personalità del ricorrente, atteso che il 2 aprile 2009 la Sezione della circolazione ha respinto la sua istanza di riesame reputando che l'interessato non fornisse ancora garanzie sufficienti dal profilo di un comportamento corretto nell'ambito della circolazione stradale. La riammissione alla guida non gli è stata quindi negata per una dipendenza vera e propria dall'alcol, ma per le anomalie caratteriali di cui risulta ancora affetto. Sotto questo profilo, non gli può esser di alcun giovamento il continuo richiamo agli esiti positivi del programma di monitoraggio seguito presso __________, il quale si è limitato ad attestare un'astinenza vigilata dal consumo di bevande alcoliche e nulla più.

3.2. Nel suo referto del __________, basato sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle perizie sin qui esperite, sui risultati di una indagine clinica avvenuta ambulatorialmente e sugli esiti di tre appositi esami testistici, il perito __________ ha stabilito che RI 1 - pur essendosi impegnato nell'ossequiare il piano di controllo predisposto da __________ - non assicura ancora la stabilità e la capacità di tenuta nel tempo necessarie per poter essere riammesso alla guida.

Nel suo complesso, la perizia appare ripercorribile nelle sue parti essenziali e ben fondata nell'argomentazione. Al contrario di quanto sembra asseverare l'insorgente, dal referto non traspare alcun elemento di prevenzione, contraddizione o addirittura di soggettività. Somministrata l'usuale batteria di test atti a sondare gli aspetti cognitivi e caratteriali dell'esaminato, il perito ha confrontato con estrema obiettività i risultati ottenuti con gli esiti della precedente valutazione operata nel 2003, giungendo alla conclusione che taluni nodi preoccupanti già evidenziatisi in passato rimangono tuttora irrisolti. Il quadro psichico del ricorrente, contraddistinto da povertà elaborativa, incapacità introspettiva e importanti limiti cognitivi, non gli consente in effetti una qualità di mentalizzazione ed elaborazione sufficiente per disattivare in modo stabile determinate tendenze, segnatamente quella di mettersi al volante in caso di assunzione smodata di sostanze alcoliche. Fattori, questi, che unitamente alla fragilità dimostrata dal peritando, all'assenza di una sua maturazione in questi ultimi anni ed alla recidiva di cui si è macchiato nonostante le promesse formulate nel 2003, hanno indotto l'esperto ad esprimere una opinione avversa alla restituzione della licenza di condurre.

Dalle tavole processuali non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche esposte nel gravame - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Le modalità e i tempi con cui sono stati svolti i test seguono uno schema ben preciso, valido per ogni persona oggetto di tali esami. Inutile quindi che il ricorrente adduca ora difficoltà linguistico/culturali, o ragioni emotive, per giustificare i risultati sfavorevoli delle prove alle quali è stato sottoposto e contestare le deduzioni che ne ha tratto il perito. Tanto più che egli non è al suo primo esame psico-tecnico. Conoscendo perfettamente i meccanismi che governano siffatte valutazioni, doveva esprimere subito sue eventuali difficoltà oggettive nell'affrontarle.

Alla luce delle predette conclusioni peritali, questo Giudice non può che confermare la legittimità del mantenimento della revoca di sicurezza deciso il 2 aprile 2009 dalla Sezione della circolazione e tutelato dal Consiglio di Stato con la sentenza qui impugnata. Entrambe le decisioni, immuni da violazioni del diritto, resistono infatti con certezza alle censure sollevate dall'insorgente, compresa quella riferita al pregiudizio lavorativo ed economico provocatogli dalla sussistenza della misura amministrativa. Questo inconveniente può essere soppesato soltanto nell'ambito della quantificazione di una revoca inflitta a scopo di ammonimento (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr), ma non può essere minimamente tenuto in considerazione nel contesto di un provvedimento di sicurezza, adottato in ogni modo a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr) e soggetto alle condizioni decadenziali sancite dall'art. 17 cpv. 3 LCStr.

                                   4.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b e c, 16d cpv. 2, 17 cpv. 3 LCStr; 49 LOG; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato                                                  Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

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