Incarto n. 52.2009.266
Lugano 18 agosto 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 giugno 2009 di
RI 1,
contro
la decisione 24 giugno 2009 del Consiglio di Stato (n. __________) che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 18 maggio 2009 con cui il CO 2 ha respinto la domanda di autorizzare la loro figlia __________ a frequentare la scuola dell'infanzia del comune di __________;
viste le risposte:
- 8 luglio 2009 del Consiglio di Stato;
- 9 luglio 2009 della sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport;
- 13 luglio 2009 del CO 1;
- 15 luglio 2009 del CO 2;
preso atto delle osservazioni 3 agosto 2009 dell’ispettore scolastico del __________ circondario;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 23 marzo 2009 RI 1, domiciliati nel comune di __________, hanno chiesto al municipio, per loro motivi professionali, di autorizzare la loro figlia __________, nata nel 2004, a frequentare la scuola dell'infanzia del vicino comune di __________. Il 18 maggio 2009 il municipio ha respinto la richiesta, ritenendo che per garantire l'esistenza della scuola dell'infanzia nel comune, attualmente istituita a titolo provvisorio, occorresse che tutti i bambini domiciliati la frequentassero. In tal senso, ha aggiunto, aveva deciso di portare il grado di insegnamento della docente della scuola dal 50 al 100%, con la creazione di una mensa, a dipendenza dell'interesse delle famiglie.
B. Con decisione 24 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dai ricorrenti contro la predetta risoluzione. Il Governo ha in sostanza ritenuto che la decisione del municipio, tenuto conto del potere di apprezzamento che gli deve essere riconosciuto, non prestasse il fianco a critiche. I motivi d'interesse pubblico invocati dal comune prevarrebbero in effetti sui motivi prettamente personali fatti valere dai ricorrenti.
C. Avverso tale decisione, RI 1 insorgono ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che sia loro rilasciata l’autorizzazione richiesta.
Premesso come per loro poco conti che nel comune di residenza sia istituita una scuola dell'infanzia a tempo pieno con una mensa, i ricorrenti sottolineano in particolare i motivi personali, di natura economica e professionale, che li costringerebbero a far capo all'istituto di __________. Questa soluzione, precisano ancora, permetterebbe alla piccola __________ di recarsi dopo scuola dalla nonna, che abita in quel comune e si prende cura di lei fino al rientro dei genitori dal lavoro, dopo le sei di sera.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, il CO 2 e la Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), che ne chiedono il rigetto con osservazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Il CO 1 si rimette invece al giudizio del Tribunale, ribadendo la propria disponibilità ad accogliere la piccola __________.
E. Della presa di posizione dell’ispettore scolastico del __________ circondario, interpellato da questo Tribunale, e delle relative osservazioni delle parti, si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) e art. 60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). La legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari della decisione impugnata, che pregiudica i loro personali interessi è certa (art. 43 LPamm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.2.1. Secondo l'art. 47 della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (LScIE; RL 5.1.5.1), gli allievi di scuola dell’infanzia e di scuola elementare sono tenuti a frequentare la scuola del comune di residenza (cpv. 1). I comuni e i consorzi, soggiunge la norma (cpv. 2), hanno tuttavia la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere nelle proprie scuole allievi residenti in altri comuni. Il trasferimento deve essere autorizzato dal comune o consorzio di residenza, dagli ispettori di circondario interessati e dal comune o consorzio di accoglienza (cpv. 3). Il comune di residenza, conclude la norma, è tenuto a rimborsare l'importo stabilito dal Dipartimento (cpv. 4). Per principio, gli allievi sono tenuti a frequentare la scuola dell'infanzia del comune di residenza. La frequenza di un istituto di un altro comune soggiace ad autorizzazione, che è accordata solo per giustificati motivi.
2.2. Il trasferimento deve essere, cumulativamente, autorizzato da almeno tre diverse istanze, ovvero: (a) il municipio (o la delegazione consortile) del comune di residenza, (b) il municipio (o la delegazione consortile) del comune d’accoglienza e (c) l’ispetto-re di circondario (se i comuni interessati appartengono al medesimo circondario), rispettivamente gli ispettori di circondario, se i comuni o i consorzi interessati appartengono invece a circondari diversi.
L’art. 47 LScIE esige, a giusta ragione, che ognuna delle istanze summenzionate si pronunci autonomamente sulla domanda di trasferimento, rilasciando o negando l’autorizzazione. Le singole istanze decisionali elencate dalla norma non sono chiamate ad esprimere un semplice preavviso all’indirizzo di una di loro, che deve poi determinarsi con decisione vincolante sulla domanda. Stando al testo della norma, ognuna di queste autorità deve statuire sulla richiesta con decisione formale, fondata sulla propria valutazione degli interessi che è tenuta a salvaguardare. Gli ispettori di circondario devono verificare che il trasferimento non determini la soppressione di una sezione di scuola o la necessità di crearne una nuova.
2.3. Il trasferimento è ammesso soltanto se è autorizzato da tutte le istanze indicate dall’art. 47 LScIE. La legge è silente in merito alla coordinazione delle singole decisioni. Il formulario che i genitori devono compilare per la domanda di trasferimento prevede nondimeno che la coordinazione sia assunta, non già dall'ispettore scolastico in qualità di rappresentante dell’autorità cantonale, preposto alla tutela degli interessi superiori a quelli dei comuni, ma dal municipio del comune di residenza, che deve trasmettere la richiesta alle altre istanze chiamate ad evaderla con decisione formale.
2.4. Giustificati sono i motivi che sulla base di un’attenta ponderazione degli interessi contrapposti appaiono plausibili in quanto sorretti da sufficienti ragioni oggettive.
La norma attribuisce un ampio margine discrezionale alle istanze decisionali menzionate dall’art. 47 LScIE, che sono tenute a esercitarlo nel rispetto dei principi generali del diritto. Censurabili da parte delle autorità di ricorso sono unicamente le decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto, in particolare sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento. Ciò si verifica in particolare quando la decisione risulta priva di ragioni oggettive, si fonda su considerazioni estranee o appare altrimenti insostenibile.
Le istanze di ricorso devono limitarsi a verificare che l'autorità decidente abbia esercitato correttamente il suo potere d'apprezzamento. Non devono sostituire il loro apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Devono soltanto escludere che sia incorsa in una violazione del diritto (art. 61 LPamm), segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere.
3.3.1. Nel caso concreto, i ricorrenti hanno chiesto al CO 2 di autorizzare la figlia __________ a continuare a frequentare la scuola dell'infanzia del vicino comune di __________. Scostandosi da quanto richiede l’art. 47 LScIE, l’esecutivo comunale ha statuito sulla domanda senza trasmetterla né al CO 1, né all’ispettore scolastico. Il Consiglio di Stato non ha posto rimedio al difetto, limitandosi a raccogliere le osservazioni del CO 1, che si è dichiarato favorevole, ma non quelle dell’ispettore scolastico, che, interpellato da questo Tribunale, ha unicamente rilevato di non aver avuto modo di esaminare la domanda.
Considerata anche l'imminenza dell'apertura dell'anno scolastico, le irregolarità procedurali permettono di prescindere da un rinvio della pratica all'istanza inferiore per nuovo giudizio previo emendamento dei difetti, poiché la decisione del CO 2 regge comunque alla critica degli insorgenti.
3.2. L’autorità comunale ha spiegato che la sua decisione era in sostanza dettata dall'interesse di garantire anche in futuro l'esistenza della propria scuola dell'infanzia (attualmente istituita a titolo provvisorio) e di riflesso, di quella elementare. La frequentazione della sede da parte di tutti i bambini domiciliati era dunque una condizione indispensabile per assicurarne la sopravvivenza. In questa prospettiva ha pure deciso di aumentare dal 50 al 100% il grado d'insegnamento della sede, con la creazione di una mensa, a dipendenza dell'interesse delle famiglie. Tenuto conto dell'ampio margine d'apprezzamento che spetta al municipio nel rilascio di tali autorizzazioni, la decisione di non concedere il permesso per non compromettere l'esistenza della scuola dell'infanzia, presa dopo un'accurata valutazione di tutti gli interessi (cfr. verbali delle sei sedute del municipio tra il 25 marzo e il 29 maggio 2009) non appare per nulla insostenibile, priva di ragioni serie e obbiettive, o altrimenti lesiva del sentimento di giustizia e di equità.
Creando le premesse per garantire una scuola dell'infanzia a parità di servizi (grado d'insegnamento al 100% e mensa) rispetto ai vicini comuni, il municipio si ripropone in effetti di offrire a tutte le famiglie una soluzione efficace per la cura e la formazione dei loro figli in tenera età, assicurando nel contempo l'esistenza stessa della scuola, confrontata con i tipici problemi di spopolamento dei comuni periferici delle valli. Da questo profilo, la decisione del municipio di limitare la partenza dei bambini verso altre sedi - che comunque genera un costo al comune (cfr. art. 47 cpv. 4 LScIE) - è più che comprensibile. Gli inconvenienti lamentati dagli insorgenti, per quanto fondati, non appaiono comunque tali da giustificare una diversa conclusione. Attribuendo all'interesse generale al mantenimento della scuola dell'infanzia nel comune un peso maggiore rispetto a quello vantato dai ricorrenti il municipio non ha violato il diritto.
Considerato che la frequenza della scuola dell’infanzia non è obbligatoria (art. 14 LScIE), i ricorrenti non sono comunque tenuti ad iscrivere la loro figlia alla scuola dell’infanzia di __________. Possono anche trovare altre soluzioni.
4.Viste le considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 47 LScIE; 3, 18, 28, 43, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dei ricorrenti.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria