Incarto n. 52.2009.215 52.2009.219 52.2009.227
Lugano 7 gennaio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi
a. b. c.
2 giugno 2009 di RI 1, 5 giugno 2009 di __________ 9 giugno 2009 di __________, __________
contro
la decisione 19 maggio 2009 del Consiglio di Stato (n. 2501) che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 4 febbraio 2009, rilasciata dal municipio di Arbedo Castione allo CO 1 per demolire alcuni stabili situati ad Arbedo, nella zona del nucleo di Ganna (part. 901 e 933);
viste le risposte:
- 15 giugno 2009 della Sezione per la protezione dell'acqua dell'aria e del suolo;
- 19 giugno 2009 dell'Ufficio delle domande di costruzione;
- 24 giugno 2009 del Consiglio di Stato;
- 25 giugno 2009 dell'Ufficio della natura e del paesaggio;
- 26 giugno 2009 dello CO 1
- 30 giugno del municipio di Arbedo Castione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 1. ottobre 2008, lo CO 1, qui resistente, ha chiesto al municipio di Arbedo Castione il permesso di demolire due vecchi stabili in disuso, di proprietà di __________ situati ad Arbedo nel nucleo di Ganna (part. 901 e 933), dichiarato paesaggio pittoresco ai sensi del decreto sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1).
Alla domanda, presentata sotto forma di notifica, si sono opposti i qui ricorrenti RI 1 e __________, nonché la __________ e la __________ i quali hanno contestato soprattutto lo spazio vuoto che l'intervento avrebbe creato nel tessuto edilizio del nucleo.
La domanda è stata sottoposta per avviso alla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ed all'Ufficio per la protezione dei beni culturali (UBC), che non hanno sollevato obiezioni. L'autorità comunale non ha invece interpellato l'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP).
Constatato che gli uffici cantonali consultati non si erano opposti all'intervento, il 4 febbraio 2009 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
B. Dopo aver interpellato anche l'UNP, che si è opposto all'abbattimento degli immobili in considerazione del vuoto che si sarebbe formato nel tessuto del nucleo, il 19 maggio 2009 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso, respingendo siccome irricevibili per carenza di legittimazione attiva o infondate le impugnative contro di esso inoltrate dagli opponenti.
Constatato che nessuna norma di legge impone la conservazione degli edifici da demolire, il Governo si è in sostanza limitato a rilevare che non esistono disposizioni che impongano di presentare una domanda di demolizione assieme ad una domanda di costruzione per un edificio sostitutivo di quello demolito.
C. Con distinti ricorsi del 2, del 5 e del 9 giugno 2009, RI 1 __________ e la __________ con la __________ deducono il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Con motivazioni sostanzialmente analoghe, gli insorgenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. La demolizione di stabili che concorrono a formare il tessuto edilizio del nucleo, argomentano, non potrebbe di per sé essere autorizzata. In ogni caso, non potrebbe essere ammessa senza aver preventivamente definito le modalità della successiva riedificazione dei fondi.
D. All'accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene lo CO 1 contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
L'UDC si è invece allineato all'avviso negativo dell'UNP di cui si è detto sopra.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).
La legittimazione attiva degli insorgenti ad impugnare il giudizio censurato è data dall'art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Se fossero anche legittimati ad insorgere contro il permesso di demolizione è questione di merito.
La ricorrente RI 1 proprietaria di un fondo contermine e già opponente, era senz'altro abilitata a contestare la licenza edilizia (art. 21 cpv. 2 LE). Parimenti certa è la qualità per agire in giudizio della __________ e della __________ associazioni costituite da almeno dieci anni, alle quali compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge (art. 8 cpv. 1 LE e 12 cpv. 2 LPN).
Il ricorrente __________ non era invece abilitato ad opporsi alla domanda di demolizione e ad impugnare la licenza edilizia. In quanto proprietario di un fondo (part. 886) situato ad una sessantina di metri da quelli in oggetto, dai quali è separato da altri edifici, egli non rientra in effetti nella limitata e qualificata cerchia di persone legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, atto a distinguere in misura adeguata la sua situazione da quella di qualsiasi altro cittadino. Il versamento, effettuato il 1. novembre 2008 a nome della sorella RI 1, di una somma di denaro destinata ad acquistare dei fondi vicini non è evidentemente atto a conferirgli a posteriori la qualità per opporsi alla domanda di demolizione, di cui faceva difetto al momento della pubblicazione.
Nei limiti appena illustrati, i ricorsi, tempestivi (art. 46 cpv. 1 LPamm), sono ricevibili in ordine.
1.2. Avendo il medesimo oggetto, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 LPamm).
La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in misura sufficientemente chiara dalle tavole processuali (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il giudizio può dunque essere emanato senza procedere ad atti istruttori. Le prove (richiamo atti) chieste dal resistente non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. La licenza edilizia è rilasciata dal municipio dietro domanda di costruzione (art. 4 cpv. 1 LE), debitamente pubblicata e notificata ai confinanti (art. 6 LE), di regola previo avviso del Dipartimento del territorio, che si pronuncia sulla conformità dell’inter-vento con il diritto federale e cantonale, la cui applicazione è rimessa al suo giudizio (art. 7 LE). Per lavori di secondaria importanza l'art. 11 cpv. 1 LE prevede una procedura semplificata, che prescinde dal coinvolgimento dell'autorità cantonale.
I lavori soggetti alla procedura ordinaria sono elencati a titolo esemplificativo dall'art. 4 RLE. Quelli soggetti a semplice notifica sono invece enumerati in modo esaustivo dall'art. 6 cpv. 1 RLE. Ove non si tratti di opere esplicitamente soggette alla procedura della notifica, dispone l'art. 5 cpv. 1 RLE, è applicabile la procedura ordinaria. In realtà, la distinzione tra i due tipi di procedura non dipende tanto dall'importanza dei lavori, quanto piuttosto dal loro assoggettamento a norme del diritto federale o cantonale, la cui applicazione è rimessa al giudizio dell'autorità cantonale.
Anche nella procedura di notifica, il municipio non può comunque autorizzare lavori di nessun genere inerenti progetti comportanti l'applicazione di leggi rimesse al giudizio dell'autorità cantonale (allegato 1) senza il benestare di quest'ultima (cfr. art. 6 cpv. 2 RLE; STA 52.2009.73 del 30 aprile 2009 consid. 4).
2.2. Nel caso concreto, la domanda di demolizione è stata trattata secondo la procedura di semplice notifica, in conformità dell'art. 6 cpv. 1 cifra 5 RLE. La domanda, interessante un fondo incluso in un comparto dichiarato paesaggio pittoresco, è stata sottoposta alla SPAAS ed all’UBC, ma non all'UPN, al quale è rimessa l'applicazione del DLBN (cfr. allegato 1 al RLE n. 9). Nonostante che le opposizioni di alcuni vicini, della __________ e della __________ riguardassero anche l'applicazione del DLBN, il municipio ha omesso di raccogliere l'avviso dell’UNP in sede di procedura di rilascio del permesso di demolizione. Questo ufficio è stato consultato soltanto dal Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio sui ricorsi inoltrati dagli opponenti.
La sanatoria, correttamente intrapresa dall'autorità di ricorso è rimasta tuttavia allo stadio di tentativo incompiuto, poiché l'Esecutivo cantonale ha per finire ignorato l'avviso negativo espresso dal suo servizio specializzato, senza confrontarsi con le ragioni da questi addotte per opporsi alla demolizione. Già per questo motivo, i ricorsi degli opponenti dovrebbero essere accolti, annullando la licenza impugnata ed il giudizio che la conferma, rispettivamente rinviando degli atti al Governo affinché esamini la conformità della domanda per rapporto alle norme del DLBN.
Non essendosi l'UNP opposto all'abbattimento dei due edifici in quanto tale, ma più che altro alla creazione di uno spazio vuoto, sistemato in modo non meglio definito e di durata indeterminata, per evidenti motivi di economia di giudizio si prescinde tuttavia da un rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione.
3. 3.1. Secondo l'art. 24 cpv. 2 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di Arbedo-Castione, nelle zone dei nuclei tradizionali (NV), le nuove costruzioni, ricostruzioni o riattazioni (recte: riattamenti) devono adattarsi all'aspetto tradizionale del nucleo. In particolare, soggiunge la norma, valgono le seguenti regole: tetto a falde con modalità di copertura tradizionale e aperture verticali (prevalenza dell'altezza sulla larghezza e del pieno sul vuoto).
La norma, invero assai succinta e generica, si limita a subordinare gli interventi edificatori nelle zone dei nuclei tradizionali all’ob-bligo di salvaguardare l'aspetto caratteristico del comparto. Diversamente da altri ordinamenti edilizi comunali, l'art. 24 NAPR non pone particolari vincoli di natura conservativa della sostanza edilizia esistente. Ammettendo genericamente nuove costruzioni senza circoscrivere questo intervento agli spazi liberi esistenti, la norma in esame non esclude l'ipotesi della demolizione di edifici esistenti finalizzata alla riedificazione dello spazio libero risultante. In assenza di disposizioni che vietino espressamente o implicitamente la demolizione degli edifici esistenti, le precedenti istanze hanno ritenuto che anche questo genere d'intervento potesse essere autorizzato. In linea di massima, la deduzione non presta il fianco a critiche. Una diversa conclusione finirebbe in effetti per tradursi in un obbligo di conservazione degli edifici esistenti, che il legislatore comunale non ha ritenuto necessario istituire.
La demolizione di edifici che non persegue lo scopo di riedificare immediatamente il fondo non può comunque essere autorizzata indiscriminatamente (cfr. DTF 115 Ia 29 seg.). La formazione di uno spazio libero, ovvero la modifica dell'assetto edilizio di un fondo, costituisce in effetti un intervento che non può essere considerato irrilevante dal profilo pianificatorio e della polizia delle costruzioni. Anche se scaturisce da una demolizione ed è di carattere transitorio, lo spazio libero ricavato soggiace comunque all'obbligo di adattarsi all'aspetto tradizionale del nucleo sancito dall'art. 24 cpv. 2 NAPR. Diversamente, ci si espone al rischio di creare aree prive di un'adeguata sistemazione, che per motivi di varia natura, non sempre prevedibili, restano per lungo tempo in attesa di una riedificazione.
3.2. Nel caso concreto, l'istante in licenza ha chiesto al municipio, in via di semplice notifica, il permesso di demolire i due vecchi stabili in disuso, che sorgono sulle part. 901 e 933; opere in precario stato di conservazione, ma non fatiscenti al punto da esigerne l'abbattimento per motivi di sicurezza od al fine di salvaguardare il decoro dei luoghi. L'intervento è finalizzato alla futura edificazione di un nuovo stabile d'appartamenti, per il quale è stata presentata una domanda di costruzione, per quanto consta a questo Tribunale tuttora inevasa, che ha suscitato l'opposizione del Dipartimento del territorio per motivi di protezione del nucleo, dichiarato paesaggio pittoresco.
La notifica in oggetto non è accompagnata da alcun piano di sistemazione dei fondi nell'attesa dell'eventuale, successivo rilascio del permesso di riedificarli. Non contiene alcuna indicazione che permetta di dedurre l'assetto che verrebbe concretamente conferito ai fondi in tale attesa.
La totale mancanza di indicazioni sulla sistemazione dello spazio libero ricavato dalla demolizione, nel periodo, di durata incerta ed indeterminata, che precede la sua eventuale, futura riutilizzazione a scopi edilizi, non consente di pronunciarsi sulla conformità dell'intervento per rapporto all'obbligo, sancito dall'art. 24 cpv. 2 NAPR, di integrare l'area risultante dalla demolizione nel caratteristico tessuto edilizio del nucleo.
Già per questo motivo, la domanda di demolizione, carente su un aspetto essenziale, non poteva essere accolta. Non si può invero ammettere che i fondi vengano lasciati a tempo indeterminato in una situazione di cantiere aperto.
4. 4.1. Secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. d del regolamento d'applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN; 9.3.1.1.1), i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati. Sono vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio. Sono in particolare vietate le costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere.
4.2. Nel caso concreto, la controversa domanda di demolizione interessa dei fondi situati ad Arbedo, nel nucleo di Ganna, dichiarato paesaggio pittoresco ai sensi dell'art. 1 lett. d DLBN.
L'UNP, al quale il Consiglio di Stato ha sottoposto la domanda, ha preavvisato negativamente l'intervento in considerazione delle conseguenze derivanti dall'eliminazione, non accompagnata da un'adeguata sostituzione, di un tassello essenziale nel quadro della definizione dei contorni della piazzetta del nucleo. L'avviso negativo era essenzialmente dettato dalla preoccupazione di evitare un evidente depauperamento del contesto ambientale.
Pur avendo preso atto del parere negativo dell'UNP, il Consiglio di Stato non ha esperito alcun esame della conformità dell'intervento dal profilo del DLBN. L'autorità di ricorso di prima istanza non ha, in particolare, stabilito se la formazione di un vuoto di durata indeterminata e di un assetto indefinito di un tassello importante del tessuto edilizio del nucleo integrasse gli estremi di un intervento deturpante. La questione è stata semplicemente ignorata. Anche da questo profilo, il giudizio governativo non può essere confermato.
5. 5.1. La mancata verifica della conformità dell'assetto del fondo nel periodo che intercorre tra la demolizione e l'eventuale riedificazione sia dal profilo del diritto comunale (art. 24 NAPR), sia dal profilo del diritto cantonale (DLBN/RBN) costituiscono difetti che comportano inevitabilmente l'annullamento del giudizio impugnato e della controversa licenza.
Considerato come la sistemazione dell'area risultante dalla demolizione richiami l'applicazione di norme che riservano all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ed un ampio potere discrezionale, questo Tribunale non è in grado di porre rimedio alle carenze del progetto, subordinando il permesso di demolizione a clausole accessorie che consentano di scongiurare la formazione a tempo indeterminato di uno spazio vuoto, dall'assetto indefinito, suscettibile di deturpare il contesto ambientale e l'aspetto architettonico tradizionale del nucleo.
5.2 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi di RI 1 della __________ e dello __________ vanno di conseguenza accolti, annullando il giudizio governativo censurato e la controversa licenza di demolizione. Il ricorso di __________ deve invece essere respinto, poiché la situazione dell'insorgente non è tale da giustificare il riconoscimento della legittimazione ad impugnare il permesso di demolizione.
Resta ovviamente riservata al resistente, qualora fosse intenzionato ad abbattere gli edifici, senza procedere ad un'immediata ricostruzione, la facoltà di proporre, mediante l'inoltro di una nuova domanda di costruzione, un'adeguata sistemazione dell'area risultante dalla loro demolizione. Va inoltre da sé che gli stabili potranno essere senz'altro abbattuti qualora al resistente venga rilasciato il permesso di costruire un nuovo edificio sui due fondi.
5.3. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente __________ e dello CO 1 secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Il ricorrente __________ rifonderà al resistente un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 21 LE; 1 DLBN; 3 RBN; 24 NAPR di Arbedo Castione; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi di RI 1, della __________ e dello __________ sono accolti.
§. Di conseguenza, la decisione 19 maggio 2009 del Consiglio di Stato (n. 2501) e la licenza edilizia 4 febbraio 2009 rilasciata dal municipio di Arbedo Castione allo CO 1 per demolire alcuni stabili del nucleo di Ganna (part. 901 e 933) sono annullate.
2. Il ricorso di __________ è respinto.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello CO 1 nella misura di fr 1'500.- e del ricorrente __________ per la differenza (fr. 300.-).
4. Il ricorrente __________ rifonderà allo CO 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
6. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria