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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.05.2009 52.2009.162

28 mai 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,547 mots·~8 min·4

Résumé

Completezza dell'offerta

Texte intégral

Incarto n. 52.2009.162  

Lugano 28 maggio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 maggio 2009 della

RI 1   patrocinata da:   PA 1    

contro  

la decisione 22 aprile 2009 del Consiglio di Stato (n. 1833) che annulla il concorso indetto per aggiudicare la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio degli impianti di ventilazione e climatizzazione dei locali tecnici della galleria __________ (lotto 0211-EM66);

viste le risposte:

-    14 maggio 2009 dell'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);

-    20 maggio 2009 della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 6 febbraio 2009 (FU n. 10/09 pag. 904 seg.), il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio degli impianti di ventilazione e climatizzazione dei locali tecnici della galleria __________ (lotto 0211-EM66).

La documentazione di gara comprendeva fra l'altro le disposizioni particolari (CPN 102) e l'elenco prezzi. La posizione 251.100 delle prescrizioni di gara stabiliva che l'offerta doveva essere inoltrata secondo le indicazioni generali per gli appalti, qui di seguito riportate, pubblicate sul FU n. 97 del 7 dicembre 1999:

-  1 capitolato d'appalto originale (su carta con i relativi allegati) con il foglio di copertina e quello di ricapitolazione compilati manualmente (senza la distinta dei prezzi unitari e relativi importi). È pure obbligatorio apporre tutti i timbri, firme e allegare le dichiarazioni richieste.

-  1 stampa con il proprio programma dell'offerta completa e firmata dall'offerente (questa stampa è determinante ai fini dei prezzi unitari; per il testo delle condizioni e delle posizioni, rispettivamente per i quantitativi, fa stato il capitolato cartaceo originale);

-  1 dischetto contenente il file completo con i prezzi unitari ed altre eventuali richieste, esportato in formato SIA 451.01s (…).

oppure

-  1 capitolato d'appalto compilato manualmente e debitamente firmato e gli altri allegati richiesti nelle condizioni d'appalto.

Se vi sono differenze tra le versioni consegnate, è ritenuta vincolante la stampa con il proprio programma dell'offerta completa e firmata dall'offerente.

La documentazione di gara, tuttora disponibile in formato elettronico sul sito www.commesse.ti.ch, comprende fra l'altro l'elenco prezzi appalto in formato pdf e l'elenco prezzi in norma SIA 451 in formato zip. 

                                  B.   In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di tre ditte del ramo. Fra queste v'era quelle della RI 1, qui ricorrente, di fr. 511.184.55. All'offerta la ricorrente ha allegato un elenco dei prezzi da lei stessa compilato, suddiviso per capitoli numerati, formati da singole posizioni non numerate, intestate con specifiche che si riallacciano a quelle dell'elenco prezzi facente parte della documentazione di gara.

                                  C.   Esaminate le offerte inoltrate, il 22 aprile 2009 il Consiglio di Stato ha annullato il concorso ritenendo che nessuna potesse conseguire l'aggiudicazione.

L'offerta della RI 1 è stata in particolare ritenuta inammissibile perché in difformità a quanto prescritto dalla pos. 251.100 del fascicolo CPC/IGPN 102 Disposizioni particolari facente parte degli atti d'appalto, fornisce un elenco prezzi totalmente privo di riferimenti alle pos. dell'elenco prezzi allegato agli atti di gara.

                                  D.   Contro la predetta decisione, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata, direttamente dal Tribunale o previo rinvio al committente.

L'insorgente sostiene che fra le singole poste unitarie dell'elenco prezzi da lei redatto e quelle dell'elenco prezzi messo a disposizione dal committente esisterebbe una perfetta, evidente ed immediatamente rilevabile corrispondenza. L'offerta, soggiunge, è stata compilata in ogni sua parte con l'esposizione dei prezzi unitari e dei totali. Il committente avrebbe semmai dovuto chiedere delucidazioni. L'offerta inoltrata corrisponde a quella stampa con il proprio programma dell'offerta completa richiesta dalla pos. 251.100 e dichiarata determinante dal profilo dei prezzi unitari.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone la Divisione delle costruzioni, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente. La congruenza tra le posizioni dell'elenco prezzi e quelle del prezziario allegato all'offerta, obietta, non sarebbe immediatamente rilevabile e comunque sarebbe imperfetta, poiché i quantitativi di almeno due posizioni (211.724 e 211.821) sono stati modificati.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIAP del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4). In quanto partecipante al concorso la RI 1 è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione del committente di annullare la gara (art. 43 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivamente inoltrato contro una decisione impugnabile (art. 15 cpv. 1 bis lett. e CIAP), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.Giusta l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del CIAP del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), l'offerta, allestita in forma chiara ed univoca, deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi ed ogni altra indicazione complementare richiesta.

Per principio il committente può aggiudicare la prestazione messa a concorso soltanto a concorrenti che presentano un'offerta completa e conforme alle prescrizioni di gara. Offerte incomplete o non conformi alle prescrizioni di gara vanno per principio escluse. Non possono essere completate. Possono soltanto essere delucidate. Correzioni sono in linea di massima escluse. Sono ammesse soltanto rettifiche di errori aritmetici (art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). Le offerte devono insomma essere formulate in modo tale da consentire un'aggiudicazione immediata senza modificazioni. Lo esigono il principio di legalità e quello della parità di trattamento tra concorrenti (art. 11 lett. a RLCPubb/CIAP), oltre che il divieto di negoziazioni (art. 11 lett. e RLCPubb/CIAP). Restano riservati il principio di proporzionalità ed il divieto di formalismo eccessivo, che specialmente nel caso di commesse da aggiudicare sulla base di prescrizioni di gara complesse ed articolate, impongono di esaminare la conformità dell'offerta secondo criteri non eccessivamente restrittivi e di estromettere offerte non pienamente conformi unicamente in presenza di errori di una certa importanza, suscettibili di influire sull'esito del concorso (STF n. 2P.339/2001 del 12 aprile 2004 consid. 5 c/CCP = RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 seg.; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche, Lugano 2008 n. 47).

                                   3.   3.1. Nel caso concreto, la posizione 251.100 delle disposizioni particolari (CPN 102), disciplinante le modalità d'inoltro dell'offerta, permetteva ai concorrenti di scegliere tra:

(a) l'inoltro in formato elettronico e

(b) l'inoltro in forma scritta.

I concorrenti che optavano per la prima possibilità (a) dovevano presentare:

(a1) la prima e l'ultima pagina del capitolato compilate manualmente,

(a2) l'offerta completa, stampata con il programma del concorrente e firmata, nonché

(a3) il dischetto contenente il file completo con i prezzi unitari, esportato in formato SIA 451.01s.

I concorrenti che sceglievano la seconda modalità d'inoltro (b) dovevano invece presentare il capitolato d'appalto interamente compilato manualmente e debitamente firmato.

Le modalità di presentazione dell'offerta costituiscono formalità essenziali, la cui disattenzione trae di principio seco l'esclusione dell'offerta dalla procedura (cfr. art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP).

3.2. La RI 1 ha optato per la prima alternativa, presentando un'offerta costituita dal capitolato compilato manualmente alla prima ed all'ultima pagina (a1) e dall'offerta completa stampata con il suo programma (a2), alla quale ha omesso di allegare il dischetto contenente il file completo con i prezzi unitari, richiesto dalla succitata prescrizione di gara (a3).

L'insorgente ha dunque inoltrato un'offerta incompleta, in quanto mancante dell'indicazione dei prezzi unitari su supporto elettronico. Ha di conseguenza disatteso una formalità essenziale, che comporta l'esclusione dell'offerta in conformità dell'art. 42 cpv. 1 lett. d RLCPubb/CIAP.

La violazione non è sanata dalla presenza agli atti dell'offerta stampata su carta con il programma della ricorrente. La sola offerta stampata dal concorrente, richiesta dalla posizione 251. 100, non basta. Il documento stampato su carta ha infatti una valenza meramente complementare. Serve soltanto ad assicurare la fruibilità del contenuto del dischetto, nel caso in cui il supporto elettronico risultasse inutilizzabile. Non può surrogarlo laddove il dischetto non viene allegato all'offerta. Una diversa conclusione, che considerasse sufficiente l'offerta stampata su carta, svuoterebbe di contenuto le prescrizioni di gara sulle modalità d'inoltro dell'offerta in formato elettronico, poiché finirebbe per permettere ai concorrenti di presentare anche offerte redatte, come a loro meglio aggrada, prescindendo dall'utilizzazione della documentazione di gara messa a disposizione dal committente.

Già per questo motivo, rilevabile d'ufficio, l'esclusione dell'offerta dell'insorgente merita di essere confermata.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico delle ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 40 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                     4.   Intimazione a:

            ;   ,   .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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