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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.09.2009 52.2009.159

28 septembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,437 mots·~7 min·6

Résumé

Sanzione disciplinare. Prescrizione

Texte intégral

Incarto n. 52.2009.159  

Lugano 28 settembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Matteo Cassina, Damiano Bozzini

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 maggio 2009 di

RI 1, , patrocinato da: PA 1, ,  

contro  

la decisione 22 aprile 2009 del Consiglio di Stato (n. 1886) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 17 marzo 2008 con cui il municipio di CO 1 l’ha sospeso per 3 giorni dall’impiego e dallo stipendio a titolo di sanzione disciplinare;

viste le risposte:

-    27 maggio 2009 del municipio di CO 1;

-    24 giugno 2009 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nella notte tra l’11 e il 12 febbraio 2007, alle 3.55, il caporale della polizia comunale di __________ RI 1, qui ricorrente, stava rientrando alla centrale con il collega sergente __________, alla guida del veicolo di servizio BMW TI __________. Giunto all'intersezione tra via __________ e via __________, provenendo da nord, avrebbe notato transitare a forte velocità un'auto di colore nero in direzione di via __________, che non si sarebbe fermata al semaforo rosso. Intrapreso l'inseguimento, all'incrocio fra via __________ e via __________, affrontato a velocità sostenuta, il cpl CO 1ha perso il controllo del veicolo, che ha demolito, urtando dei pali e finendo contro la barriera di protezione dell'argine del fiume __________

                                  B.   Successivamente è stata aperta a carico del cpl RI 1 un’inchiesta amministrativa per violazione delle istruzioni dell'ordine di servizio (ODS) n. 47 del 30 marzo 2004 concernenti la circolazione in situazioni d’emergenza, per aver intrapreso un inseguimento senza che fosse data una situazione di pericolo, per aver omesso di inserire gli avvisatori ottici ed acustici e per aver affrontato una curva a velocità eccessiva, demolendo completamente il veicolo di cui aveva perso il controllo.

Preso atto delle risultanze dell’inchiesta e delle osservazioni del prevenuto, il 17 marzo 2008 il municipio ha sospeso il cpl RI 1 dall'impiego e dallo stipendio per tre giorni, a titolo di sanzione disciplinare, ritenendo che con il suo comportamento avesse violato le direttive dell'ODS n. 47.

                                  C.   In accoglimento dell’impugnativa inoltrata dal cpl RI 1 contro la predetta sanzione, il 5 novembre 2008 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, rinviando gli atti al municipio affinché accertasse con chiarezza ed in modo inequivocabile, se al momento dell'incidente della circolazione, il veicolo della polizia stava o meno effettuando l'inseguimento di un veicolo non meglio identificato.

Il giudizio governativo è stato annullato da questo Tribunale, che con sentenza 13 gennaio 2009 ha parzialmente accolto il ricorso inoltratogli dal comune, rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché si pronunciasse sul ricorso sulla base delle risultanze degli accertamenti esperiti.

                                  D.   Con nuovo giudizio del 22 aprile 2009, l'Esecutivo cantonale ha respinto il ricorso inoltratogli da RI 1 contro la predetta sanzione disciplinare, che ha confermato, ritenendo che l’insorgente, abbordando la curva a velocità del tutto inadeguata (93 km/h) senza aver inserito gli avvisatori ottici ed acustici avesse effettivamente violato le prescrizioni dell’ODS n. 47.

                                  E.   Contro il predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa sanzione disciplinare.

Secondo l’insorgente, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto proscioglierlo dall’accusa. Già nel primo giudizio, allega, aveva ritenuto che la violazione dei doveri di servizio addebitatagli non fosse comprovata. Per coerenza, sostiene, il Governo avrebbe dovuto confermare questa deduzione. Scostandosene sarebbe invece incorso in una palese contraddizione.

F.Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, gravato dal giudizio governativo impugnato (art. 209 lett. b LOC e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.2.1. Secondo l’art. 34 del regolamento organico dei dipendenti di __________ e delle sue aziende municipalizzate del 19 maggio 1998 (ROD), ogni provvedimento disciplinare si prescrive entro un anno dal giorno in cui il municipio ha avuto conoscenza della mancanza ai doveri di servizio (cpv. 1). Tale termine, soggiunge la norma (cpv. 2), è sospeso qualora il municipio intenda subordinare l’adozione di un provvedimento disciplinare all’esito di un procedimento penale. Se i presupposti per una sanzione disciplinare non sono dati, conclude l’art. 34 ROD, il procedimento formalmente aperto deve essere chiuso con una decisione di abbandono (cpv. 4).

Per conoscenza della violazione ai sensi del art. 34 cpv. 1 ROD occorre intendere il fondato sospetto che vi sia stata una mancanza ai doveri di servizio. Per la decorrenza del termine di prescrizione non è in particolare necessario che siano già note la natura e la gravità della violazione in tutti i dettagli. Basta che il superiore o l'autorità disciplinare abbia un sospetto sufficientemente fondato (DTF 105 Ib 69, consid. 2a). L'accertamento dell'esistenza e degli estremi materiali dalla violazione è demandato all'inchiesta disciplinare.

A differenza di analoghe norme di altri comuni (ad es. __________, __________, __________) o dell'art. 22 cpv. 3 della legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali del 14 marzo 1958 (RS 170.32), l'art. 34 cpv. 1 ROD non inibisce il decorso del termine di prescrizione durante le procedure d'impugnazione. Né prevede che la prescrizione si estingua se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sanzione disciplinare (cfr. per analogia art. 97 cpv. 3 codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0). Il termine, sospeso soltanto nei casi in cui l'adozione di un provvedimento disciplinare è stata subordinata all'esito di un procedimento penale, continua dunque a decorrere anche in caso di ricorso.

2.2. Nel caso concreto, non è dato di sapere esattamente quando il municipio abbia avuto conoscenza della mancanza ai doveri di servizio addebitata al cpl RI 1. A prescindere dal clamore suscitato dall'incidente, è comunque certo che quanto meno il suo superiore all'interno del corpo di polizia ne abbia avuto fondato sospetto nei giorni immediatamente successivi, con la ricezione del rapporto di servizio 12 febbraio 2007 del ricorrente, al quale hanno fatto seguito ulteriori accertamenti (cfr. tabulati della scatola nera analizzati e stampati il 16 febbraio 2007; lettera 6 aprile 2007 del comandante di polizia al servizio del personale, prima frase). Se ne deve dedurre che quando il municipio ha deciso di punire il ricorrente (17 marzo 2008) il termine di prescrizione previsto dall'art. 34 cpv. 1 ROD era già decorso.

A tutt'oggi sono poi passati più di due anni. Non avendo il municipio subordinato l’adozione di un provvedimento disciplinare all’esito di un procedimento penale, il suddetto termine annuale è dunque in ogni caso ampiamente trascorso. Ogni provvedimento disciplinare è di conseguenza escluso siccome prescritto.

Privo di rilievo è il fatto che il ricorrente non se ne sia accorto e non abbia sollevato alcuna eccezione al riguardo; nel contesto del diritto pubblico, la prescrizione va infatti rilevata d’ufficio se essa è favorevole all’amministrato (René Rhinow/Beat Krähen-mann, Schweizerisches Verwaltungsrechtspflege, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, n. 34 B/II).

                                   3.   3.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, annullando la sanzione disciplinare inflitta all’in-sorgente ed il giudizio governativo che la conferma. Al cpl RI 1 va dato atto che il procedimento disciplinare è abbandonato per intervenuta prescrizione.

3.2. Dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Le ripetibili sono invece poste a carico del comune secondo soccombenza (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 34 ROD; 3, 18, 28, 43, 46, 61, 65 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 22 aprile 2009 del Consiglio di Stato (n. 1886) e la decisione 17 marzo 2008 del municipio di CO 1 che sospende l’insorgente per tre giorni dalla carica, privandolo dello stipendio, sono annullate;

1.2.   il procedimento disciplinare è abbandonato per intervenuta prescrizione.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Il comune di CO 1 rifonderà fr. 1'000.- al ricorrente a titolo di ripetibili.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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