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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.07.2008 52.2008.69

22 juillet 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,962 mots·~10 min·3

Résumé

Affitto di alpi patriziali - pubblico concorso

Texte intégral

Incarto n. 52.2008.69  

Lugano 22 luglio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 febbraio 2008 della

RI 1 rappr. da,  

contro  

la decisione 30 gennaio 2008 (n. 582) del Consiglio di Stato che respinge, nella misura in cui è ricevibile, l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 novembre 2007 dell'assemblea patriziale di __________ in materia di affitto dell'alpe di __________;

viste le risposte:

-    25 febbraio 2008 del CO 1;

-    27 febbraio 2008 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   All'inizio del mese di novembre del 2007, l'amministrazione patriziale di __________ ha licenziato il messaggio con cui chiedeva all'assemblea il permesso di affittare mediante pubblico concorso gli alpi di __________, __________, __________ e __________, secondo i confini stabiliti nel piano di gestione allestito dalla Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia e in base ai canoni d'affitto massimi autorizzati dalla medesima autorità. L'affitto degli alpi avrebbe comportato la rinuncia del patriziato a prelevare per il bestiame al pascolo nelle zone interessate l'erbatico, secondo l'art. 9 del Regolamento patriziale.

Il messaggio è stato sottoposto all'esame della commissione della gestione, la quale il 13 novembre 2007 ha formulato un preavviso favorevole.

                                  B.   Il 30 novembre 2007 si è svolta l'assemblea del patriziato di __________. Tra le varie trattande previste all'ordine del giorno figurava, al n. 7, la richiesta di "autorizzazione per l'affitto di alpi e pascoli in valle __________ (art. 68 f LOP)".

Alla presenza di 39 patrizi, l'assemblea ha risolto su questo punto di accettare le proposte formulate nel messaggio dell'ufficio patriziale con 20 voti favorevoli, 7 contrari e 12 astenuti. La risoluzione è quindi stata pubblicata all'albo patriziale a decorrere dal 4 dicembre 2007.

C.    a. Il 22 dicembre 2007 la __________, rappresentata da __________, cittadino patrizio attivo, ha impugnato la suddetta delibera assembleare dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendo che la stessa fosse annullata nella misura in cui concerneva l'affitto dell'alpe __________ - __________ - __________ e __________. Secondo l'insorgente, tale risoluzione violava le disposizioni in materia di godimento dei beni patriziali e in particolare l'art. 9 del Regolamento patriziale che fissa le tasse per il pascolo del bestiame (erbatico).

b. Con giudizio 30 gennaio 2008 il Governo ha ritenuto che, nella misura in cui era ricevibile, il gravame fosse da respingere. Lasciato aperto il quesito di sapere se la __________ fosse legittimata a ricorrere, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la decisione adottata dall'assemblea patriziale non violasse la costituzione, le leggi e i regolamenti. In particolare, esso ha precisato che l'esistenza nel regolamento patriziale di una norma che fissa le tasse di pascolo non preclude affatto al patriziato di optare per l'affitto dei suoi alpi.

                                  D.   Avverso la predetta pronuncia governativa, la __________, rappresentata da __________, insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata insieme alla risoluzione assembleare litigiosa. L'insorgente ribadisce e sviluppa le censure già sollevate dinnanzi alla precedente autorità di giudizio. Sostiene inoltre che la superficie messa a concorso non dispone di un regolamento di gestione, né di confini precisi e inoltre sarebbe liberamente accessibile ad ogni sorta di bestiame privato. Afferma pure che il patriziato avrà grosse difficoltà a garantire agli affittuari l'uso esclusivo degli alpi da loro assunti in gestione.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia l'amministrazione patriziale di __________, quest'ultima formulando una serie di osservazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 146 cpv. 1 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992; LOP; RL 2.2.1.1). Per quanto concerne la legittimazione della __________ vanno in sostanza condivisi i dubbi espressi in proposito dal Consiglio di Stato, dal momento che la stessa sembrerebbe non disporre di personalità giuridica. La questione può comunque rimanere aperta in questa sede, visto che il suo rappresentante, __________, è comunque abilitato ad agire in giudizio a titolo personale, in quanto cittadino patrizio attivo di __________ (147 lett. a LOP).

Il gravame, tempestivo (art. 46 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 della legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

                                   2.   2.1. Secondo l'art. 68 lett. f LOP, l'assemblea patriziale autorizza, tra le altre cose, l'affitto, la locazione, l'alienazione dei beni.

La competenza dell'assemblea ad autorizzare la locazione o l'affitto di beni appartenenti al patriziato è in linea di massima circoscritta all'enunciazione del principio. Spetta invece all'organo esecutivo adottare in seguito i provvedimenti necessari per attuare concretamente la volontà espressa in termini generali dal proprio legislativo, procedendo tramite pubblico concorso o, in casi eccezionali, per trattative private (RDAT II-1993, n. 2 consid. 2.2).

2.2. Giusta l'art. 12 cpv. 1 e 2 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà del patriziato devono essere fatti tramite un concorso pubblico, aperto a chiunque e annunciato all'albo per un periodo di almeno 15 giorni. La norma persegue un duplice scopo: da un lato mira a salvaguardare l’interesse della comunità, permettendo all'ente pubblico di scegliere l'offerta più vantaggiosa, dall’altro tende invece ad assicurare a tutti i concorrenti le stesse possibilità di riuscita (STA 22 gennaio 2003 n. 52.2002.375, consid. 2.1.). Un'eccezione a questo principio è data, previa autorizzazione del Dipartimento delle istituzioni, quando al patriziato non ne può derivare un danno e quando l'interesse generale lo giustifica (art. 13 cpv. 1 LOP). In questo caso, il dipartimento può esonerare il patriziato dall'obbligo del pubblico concorso (lett. a) oppure concedere segnatamente che l'alienazione, la locazione e l'affitto siano fatti per licitazione o a trattative private (lett. b).

2.3. In materia di affitto di fondi agricoli occorre comunque tenere conto anche della legge federale del 4 ottobre 1985 sull'affitto agricolo (LAAgr; RS 221.213.2). Detta normativa si applica ai fondi adibiti all'agricoltura, alle aziende agricole e alle industrie accessorie non agricole che formano un'unità economica con    un'azienda agricola (art. 1 cpv. 1 LAAgr). L'art. 3 LAAgr contempla una riserva a favore dei Cantoni, i quali possono emanare per l'affitto di alpi e pascoli, come pure di diritti di godimento e di partecipazione ad essi relativi, disposizioni che derogano alla LAAgr. Il Cantone Ticino ha fatto uso di tale facoltà adottando delle disposizioni concernenti l'affitto degli alpi, nell'ambito della legge cantonale sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007 (LCDFRAA; RL 8.1.3.1). In particolare, per quanto più interessa in questa sede, per l'affitto di alpi di proprietà degli enti pubblici, l'art. 13 LCDFRAA prevede l'obbligo della procedura di pubblico concorso, da indire entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del contratto, con l'indicazione nel bando delle condizioni d'affitto e del canone massimo approvato.

2.4. Giusta l'art. 150 LOP, le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili, tra l'altro, se contrarie a norme della costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a) oppure quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).

                                   3.   3.1. Innanzitutto va detto che dal profilo formale la querelata decisione assembleare non presta il fianco a nessuna critica e nemmeno il ricorrente sembra sostenerlo. Essa è stata in effetti adottata dall'organo patriziale competente (art. 68 lett. f LOP) al termine di un iter procedurale ineccepibile. Per quanto attiene poi ai suoi aspetti materiali, l'insorgente critica principalmente la scelta dell'amministrazione patriziale, avvallata dall'assemblea, di mettere a concorso l'affitto degli alpi in parola dietro corresponsione di un canone annuo, ravvisando in questa circostanza la violazione dell'art. 9 del Regolamento patriziale; norma che fissa le tasse di pascolo per il bestiame in funzione del numero di capi e del loro genere. A torto, poiché l'obbligo per il patriziato di procedere tramite concorso all'affitto dei propri alpi discende, come visto al precedente considerando, dagli art. 13 LCDFRAA e 12 LOP, vale a dire da disposizioni di diritto cantonale e, quindi, di rango superiore, le quali per effetto della loro forza derogatoria hanno il sopravvento su qualsiasi altra regolamentazione prevista dal diritto patriziale. Inoltre, nella misura in cui detti alpi sono soggetti alla LAAgr, tranne che per disposizioni di cui agli art. da 12 a 15 LCDFRAA, il loro affitto può avvenire unicamente alle condizioni prescritte da detta legge federale, ossia sulla base di un contratto di diritto privato che prevede il pagamento di un canone (fitto), il cui ammontare può essere concordato tra le parti sino al limite massimo stabilito dalla competente autorità cantonale in applicazione dei criteri previsti dagli art. 37 e segg. LAAgr. Pertanto, tenuto conto del quadro normativo federale e cantonale attualmente vigente in questo ambito, le tasse di pascolo previste dall'art. 9 del Regolamento patriziale, in quanto tributi pubblici, non trovano in pratica più alcuno spazio in una fattispecie come quella in esame. Il loro prelievo potrebbe eventualmente ancora entrare in linea di conto nei casi di messa a disposizione di privati di terreni di proprietà patriziale che, ad esempio per le loro esigue dimensioni, non soggiacciono alle disposizioni della LAAgr. Ipotesi questa che però non si pone in concreto.

3.2. L'insorgente solleva ulteriori critiche all'indirizzo della querelata decisione assembleare, sostenendo che la superficie messa a concorso non dispone di uno specifico regolamento di gestione, non è definita da confini precisi e affermando che gli alpi di __________ e __________ non sarebbero in grado di soddisfare le esigenze dei gestori durante tutta la stagione, ragione per la quale il patriziato avrà sicuramente delle grosse difficoltà a far rispettare i limiti della proprietà locata. Ora, a prescindere dal fatto che i confini dei vari alpi che il patriziato intende affittare e i loro rispettivi piani di gestione sono stati chiaramente definiti nel Rapporto agronomico elaborato nell'autunno del 2007 dal Cantone (agli atti), va comunque detto che su questo punto il ricorrente fa in sostanza riferimento ai problemi che potrebbero porsi in fase di esecuzione dei contratti d'affitto degli alpi, i quali però dovranno, se del caso, essere risolti dal competente giudice civile e non influiscono minimamente sulla legittimità della querelata risoluzione assembleare, la quale risulta pienamente rispettosa del diritto applicabile.

3.3. Da ultimo occorre ancora rilevare che nella misura in cui l'insorgente critica il contenuto del bando di concorso pubblicato il 17 dicembre 2007 dall'amministrazione patriziale per l'affitto dell'alpe di __________, le sue censure sono inammissibili in questa sede. Il presente procedimento trae infatti origine dall'impugnazione della risoluzione assembleare del 30 novembre 2007 con la quale è stata data l'autorizzazione all'amministrazione patriziale di affittare mediante concorso gli alpi di __________, __________, __________ e __________ e verte dunque esclusivamente sulla validità di questa delibera. Se il ricorrente intendeva contestare quanto prescritto nel citato bando, allora doveva impugnare il medesimo con un altro gravame al Consiglio di Stato. Cosa, questa, che non risulta abbia fatto.

4.Stante tutto quanto precede, il gravame, in quanto ricevibile, dev'essere pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di giudizio segue la soccombenza di __________ (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 12, 60, 146, 147 e 150 LOP, 1 e 3, 37 e segg. LAAgr, 13 LCDFRAA; 9 del Regolamento patriziale di __________; 18, 28, 31 43, 46 e 60 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico di __________.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

  ; .    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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