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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.02.2009 52.2008.62

25 février 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,268 mots·~21 min·4

Résumé

Telefonia mobile

Texte intégral

Incarto n. 52.2008.62  

Lugano 25 febbraio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 febbraio 2008 della

RI 1, , patrocinata da: avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 23 gennaio 2008 del Consiglio di Stato (n. 304) che annulla la licenza edilizia 1. ottobre 2007 rilasciata dal municipio di Minusio alla __________ per la posa di in un impianto per la telefonia mobile in località __________ sull’area della ferrovia (part. 1462) ;

viste le risposte:

-    19 febbraio 2008 del Consiglio di Stato;

-    29 febbraio 2008 del municipio di __________;

-    5 dicembre 2008 di PA 2, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10, CO 11, CO 12, CO 13, CO 14, CO 15, CO 16, CO 17, CO 18;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 30 giugno 2006 la __________ ha chiesto al municipio di Minusio il permesso di installare un impianto per la telefonia mobile sull’area (part. 1462) della ferrovia in località __________, laddove transita sotto la chiesa di __________. L'impianto, volto soprattutto a migliorare la copertura dell'abitato di Minusio situato ad est della chiesa in questione, è costituito dagli usuali contenitori delle componenti elettriche e da un supporto metallico, alto 2 m, che verrebbe applicato alla sommità di uno dei montanti della rete di alimentazione della ferrovia per sorreggere tre antenne GSM/UMTS.

Alla domanda si sono opposti numerosi vicini, fra cui i resistenti, nonché l’CO 1, che hanno contestato l'intervento dal profilo pianificatorio, edilizio ed ambientale.

Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 1. ottobre 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo con risoluzione del 4 seguente tutte le opposizioni.

                                  B.   Con giudizio 23 gennaio 2008, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo parzialmente l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti e rinviando gli atti al municipio per l'eventuale adozione di una decisione di blocco edilizio ai sensi dell'art. 66 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1).

Dopo aver escluso l'applicabilità della legislazione ferroviaria, il Governo ha anzitutto respinto le censure sollevate dagli insorgenti con riferimento alla conformità di zona dell'impianto, ritenendolo compatibile con la funzione della zona in esame, indipendentemente dalle sue caratteristiche specifiche.

Disattese le ulteriori contestazioni riguardanti l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710) ed il relativo regolamento cantonale d'applicazione del 26 giugno 2001 (RORNI; RL 9.2.1.1.5), l'Esecutivo cantonale ha in seguito ritenuto che l'impianto non disattendesse nemmeno la distanza minima dal bosco (m 10), prescritta dall'art. 6 cpv. 2 della legge cantonale sulla foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1). Lo escluderebbero le sue esigue dimensioni ed il fatto di essere applicato su un impianto esistente.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto che l'antenna si ponesse in contrasto con l’art. 55 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) approvato e pubblicato, che nell'area ferroviaria ammette solo edifici e impianti inerenti l'attività della ferrovia. Da qui il rinvio degli atti al municipio.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, la RI 1 (__________) si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con conseguente ripristino della licenza accordata.

Contestata la legittimazione attiva dell'CO 1 e degli altri opponenti, l'insorgente nega in sostanza che l’art. 55 NAPR, a quel momento in via di approvazione, sia atto ad impedire l'installazione di antenne per la telefonia mobile sull'area ferroviaria.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono gli opponenti, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che riprendono e sviluppano anche le censure che avevano sollevato senza successo in prima istanza.

Il municipio si rimette invece al giudizio del Tribunale.

L’CO 1 non ha presentato osservazioni.

                                  E.   Nelle more del procedimento di ricorso, il 9 luglio 2008, il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di Minusio (ris. gov. n. 3687).

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 ( LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, subentrata nelle more del procedimento di ricorso alla TDC Switzerland SA (FUSC n. 193 del 5 ottobre 2007), è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Sotto questi aspetti, il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Giusta l’art. 59 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), se il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all’istanza inferiore per nuova decisione. I motivi posti a fondamento del giudizio di rinvio sono vincolanti tanto per l’istanza inferiore alla quale la causa viene rinviata, quanto per l’autorità di ricorso in caso di ulteriore impugnativa interposta contro la nuova decisione (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Agno 1997, ad art. art. 59 LPamm n 1 b).

Le decisioni con cui l’autorità di ricorso rinvia la causa all’istanza inferiore per nuovo giudizio sono di natura incidentale o definitiva a seconda del loro contenuto concreto (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 44 LPamm n. 2 lett. c). Sono incidentali - e pertanto impugnabili solo se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 LPamm) - quando non esplicano effetti di cosa giudicata. Sono invece definitive - e quindi normalmente impugnabili - se statuiscono in modo vincolante su determinate questioni, soprattutto di merito (DTF 127 I 92 consid. 1a e b; STA 52.2005.82/83/84 del 29 aprile 2005; BEZ 2000 n. 54 consid. 3bb; LVGE 1994 n. 1 consid. Cc; René Rhinow/Beat Krähen-mann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergän-zungsband, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, n. 42 B IV; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 56 n. 1 e ad art. 49 n. 15).

La decisione impugnata soffre di un’intrinseca contraddizione. Nei motivi, essa afferma perentoriamente che l'intervento soggiace al blocco edilizio di cui all'art. 66 LALPT, siccome inconciliabile con il divieto assoluto, sancito dall'art. 55 NAPR, a quel momento in via di approvazione, di installare sull'area della ferrovia impianti estranei all'attività ferroviaria. A livello di dispositivo, il giudizio si limita tuttavia a rinviare gli atti all'autorità comunale per l'eventuale adozione di una decisione di blocco edilizio, lasciandole, almeno apparentemente, una certa libertà di decidere se adottare o meno un simile provvedimento. Si poneva dunque la questione di sapere se il giudizio vincolasse o meno il municipio ad applicare il blocco edilizio e quindi se fosse incidentale o definitivo, rispettivamente se fosse impugnabile o meno.

Con l’entrata in vigore del piano regolatore, intervenuta nelle more del procedimento, il dilemma inopinatamente creato dal Consiglio di Stato, è tuttavia venuto a cadere, poiché l’adozione di provvedimenti di salvaguardia della pianificazione fondati sull’art. 66 LALPT non entra evidentemente più in considerazione.

Rimane comunque da verificare se i motivi posti a fondamento del giudizio di rinvio obblighino il municipio a respingere la domanda di costruzione. Le perentorie deduzioni sviluppate dal Consiglio di Stato in merito al contrasto dell’impianto con l’art. 55 NAPR appaiono tutto sommato prevalenti sull'incoerente dispositivo. Statuendo in modo vincolante su una questione di merito, il giudizio appare dunque impugnabile.

1.3. L’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dai piani ed è sufficientemente nota a questo Tribunale.

1.4. La legittimazione attiva dei proprietari di fondi, qui resistenti, ad opporsi alla domanda di costruzione e ad impugnare la licenza edilizia è incontestabile. Tutti i fondi si situano infatti nel raggio di 738 m dall'antenna calcolato dalla stessa __________ (__________). L'CO 1, che si è comunque disinteressata del procedimento, non era invece legittimata, poiché non ha dimostrato, come esige l’art. 8 cpv. 1 LE, di esistere da almeno 10 anni né di perseguire, in base agli statuti la salvaguardia di beni tutelati dalla legge (art. 55 LPAmb; 12 LPN).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità perseguite dal piano regolatore per la zona di riferimento. Per essere autorizzate le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione del comparto territoriale in cui si collocano (RDAT II-1994 n. 56; Alexander Ruch, Kommentar zum RPG, Zurigo 1999, ad art. 22, n. 70 seg., Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 67 LALPT n. 472).

2.2. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha anzitutto ritenuto che, dal profilo della conformità di zona, l'impianto di telefonia mobile costituisse un'infrastruttura di servizio suscettibile di essere installata sull'area ferroviaria, indipendentemente dalla funzione assegnata alla zona. Nella misura in cui è riferita al piano regolatore ancora in vigore al momento del giudizio governativo, che si limita a designare l'area come ferrovia, la deduzione, conforme alla giurisprudenza consolidata, non presta il fianco a critiche di sorta.

La giurisprudenza costante di questo tribunale, in linea con gli indirizzi giurisprudenziali dei tribunali di altri cantoni (URP 2001, 163 consid. 5; BVR 2002, 409 seg., consid. 4; ZGGVP 2000, 230), considera le antenne per la telefonia mobile alla stregua di infrastrutture tecniche conformi alla destinazione delle zone edificabili, siano esse residenziali, commerciali, artigianali industriali o turistiche o con destinazione d'interesse pubblico (RDAT I-2001, n. 19, consid. 5.; STA 52.2008.11 26 marzo 2008 consid. 3.3; Benjamin Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, tesi, Zurigo 2006, pag. 95). Nemmeno i resistenti, che in questa sede hanno peraltro rinunciato a sostenere che l'area ferroviaria contigua alla zona edificabile soggiaccia alla disciplina dell'art. 24 LPT (STF 1A.140/ 2003 del 18 marzo 2004 consid. 2.5; STA 52.2006.406 del 3 gennaio 2008 consid. 3; BVR 2007 pag. 354), sollevano contestazioni in proposito.

2.3. Scostandosi dalle pertinenti considerazioni sviluppate in ingresso sull'assoggettamento della domanda di costruzione alla procedura retta dalla LE, in quanto riferita ad una cosiddetta costruzione accessoria ai sensi dell'art. 18m della legge federale sull'esercizio delle ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr; RS 742.101), posta al servizio sia degli utenti della ferrovia, sia degli abitanti della limitrofa zona residenziale, il Consiglio di Stato ha tuttavia in seguito ritenuto che il controverso impianto non fosse conforme alla funzione assegnata al comparto designato come area ferroviaria dall’art. 55 NAPR, a quel momento ancora in via di approvazione, che vi ammette solo edifici ed impianti inerenti l'attività della ferrovia, sottolineando che in principio, è comunque consentita l'attuale utilizzazione dei fondi.

La tesi non può essere condivisa. Dopo aver affermato, a giusta ragione, che gli impianti di telefonia mobile, in quanto infrastrutture di servizio, rispettano il principio sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, indipendentemente dalla funzione concretamente assegnata alla zona di situazione, appare del tutto contraddittorio sostenere che l'impianto in discussione si ponga in contrasto con la funzione assegnata dall'art. 55 NAPR all'area ferroviaria. La tesi appare ancor meno sostenibile se si considera che lo stesso non serve soltanto gli abitanti delle zone residenziali sovrastanti, ma anche gli utenti della stessa ferrovia. Riservando il comparto agli edifici ed agli impianti inerenti l'attività della ferrovia, la norma intende soltanto escludere le opere estranee in quanto prive di qualsiasi connessione con l'esercizio ferroviario. Opere, queste, fra le quali non rientrano di certo le infrastrutture tecniche di servizio. Non esistendo zone riservate a questo genere d'impianti, una diversa conclusione, che accreditasse la tesi dei resistenti, porterebbe inevitabilmente ad escluderli da qualsiasi altra zona, siccome non direttamente connessi alla funzione assegnata, in quanto non destinati all'abitazione, al commercio, all'industria, al turismo o ad insediamenti d'interesse pubblico (BVR 2002, 409 consid. 4). Invano sostengono i resistenti che la funzione assegnata dalla norma in questione all'area ferroviaria le escluderebbe per motivi di tutela del paesaggio. Il perseguimento di una simile finalità avrebbe dovuto essere esplicitato. Non può essere dedotto mediante interpretazione della norma.

Da questo profilo, il giudizio impugnato non può dunque essere confermato.

3.3.1. Giusta l’art. 6 cpv. 2 LCFo, edifici ed impianti devono rispettare una distanza di almeno 10 m dal bosco. In casi eccezionali e con il consenso dell’autorità cantonale, soggiunge la norma (cpv. 3), il municipio può concedere deroghe sino a 6 m dal limite del bosco.

3.2. Nel caso concreto, l'impianto verrebbe installato a circa 8-9 m dal limite del bosco che ricopre la sottostante riva del lago (cfr. piano di situazione 1:500). Non rispetta dunque la distanza minima di 10 m prescritta dall'art. 6 cpv. 2 LCFo. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che esso sfuggisse a tale vincolo per il fatto di essere applicato sul prolungamento di un traliccio della rete d'alimentazione della ferrovia e per le sue esigue dimensioni.

La tesi non può essere condivisa. La distanza dal bosco non dipende né dalle dimensioni dell'opera, né dalle preesistenze. Le esigue dimensioni e le preesistenze possono tutt’al più giustificare la concessione di una deroga. Deroga che la ricorrente non ha però mai chiesto e che questo Tribunale non può concedere, non potendosi sostituire all’autorità competente ad accordarla.

Seppur per motivi diversi, la decisione del Consiglio di Stato di annullare la licenza edilizia va dunque confermata. Da confermare, anche se per altre ragioni, è pure il rinvio degli atti al municipio per nuova decisione. Non già ai fini dell’eventuale adozione di un provvedimento di salvaguardia della pianificazione, ormai approvata, bensì ai fini della concessione, previa richiesta da parte dell’insorgente e con il consenso dell’autorità cantonale, di un'eventuale deroga alla distanza di 10 m dal bosco.

4.4.1. Secondo l’art. 22 cpv. 1 della legge sulla protezione dei beni culturali del 23 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1), salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne. Se le circostanze lo esigono, soggiunge la norma (cpv. 2), è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto.

In base all'art. 24 cpv. 1 LBC, qualunque intervento suscettibile di modificare l’aspetto o la sostanza di un bene protetto, può essere eseguito solo con l’autorizzazione ed in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato. Con l’art. 19 cpv. 3 del regolamento sulla protezione dei beni culturali (RBC; RL 9.3.2.1.1.), tale competenza è stata delegata all’Ufficio dei beni culturali (UBC), il quale, previo avviso della Commissione dei beni culturali (CBC), decide sull’autorizzazione di intervento sia per i beni d'interesse cantonale, sia per quelli d’interesse comunale (art. 20 RBC).

Il consenso dell’UBC non è prescritto soltanto per interventi da attuare direttamente sul bene protetto, ma anche per gli interventi previsti all’interno del perimetro di rispetto definito attorno al bene in base all’art. 22 cpv. 2 LBC allo scopo di assicurarne la conservazione o di promuoverne la valorizzazione.

4.2. Al momento della decisione del Consiglio di Stato, il controverso impianto di telefonia mobile era situato al di fuori del comparto che il piano regolatore appena approvato assoggetta a vincoli di protezione della chiesa di __________, dichiarata bene culturale d’interesse cantonale, e della vicina omonima villa, dichiarata a sua volta bene culturale d’interesse comunale. L'impianto è venuto a trovarsi nel perimetro di rispetto dei due beni culturali soltanto dopo il giudizio qui impugnato, quando il Consiglio di Stato, in sede di approvazione del piano regolatore, l'ha esteso verso ovest.

Dopo aver lungamente disquisito sugli scopi e sugli effetti della LBC, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’impianto in contestazione, di dimensioni trascurabili, non compromettesse o modificasse l'integrità ed il valore dei beni protetti.

Ancorché adottata senza interpellare l'UBC, servizio specializzato al quale ha delegato il compito di autorizzare gli interventi che interessano beni culturali, la conclusione non presta il fianco a critiche, poiché al momento della decisione qui impugnata l'impianto non era incluso né nella zona di protezione della chiesa prevista dal vecchio piano regolatore, né nel perimetro di rispetto della chiesa e della villa __________ definito dal piano regolatore pubblicato dopo l'adozione da parte del consiglio comunale. Considerato che la causa deve comunque essere rinviata al municipio, affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di costruzione, verificando semmai se sono date le premesse per concedere una deroga alla distanza dal bosco, il nuovo avviso dei Servizi generali, che il municipio dovrà raccogliere, dovrà comprendere anche quello dell'UBC, diventato necessario a seguito dell'inclusione dell'impianto nel perimetro di rispetto della chiesa e della villa __________, disposta nel frattempo dal Consiglio di Stato.

                                   5.   ORNI

5.1. L'ORNI ha per scopo la protezione dell'uomo da tutti i tipi di radiazioni non ionizzanti (RNI), nella gamma da 0 Hz a 300 GHz, prodotte da impianti fissi, esclusi quindi i telefoni cellulari (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. d ORNI). Nel solco del principio della prevenzione, sancito dall'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), essa impone una limitazione preventiva delle emissioni (art. 4 e allegato 1 ORNI) e stabilisce dei valori limite d'immissione, che variano in base alla frequenza della radiazione (art. 13 e allegato 2 ORNI). Quest'ultimi corrispondono in sostanza a quelli pubblicati nell'aprile 1998 dalla Commissione internazionale per la protezione dalle la radiazioni non ionizzanti (ICNIRP).

Per quanto attiene in particolare alle stazioni base della telefonia mobile con potenza equivalente irradiata di almeno 6 W, l'ordinanza prescrive un valore limite (d'emissione) di 4.0 V/m per gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz e di 6.0 V/m per quelli che trasmettono nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore (vedi allegato 1 ORNI cifra 64). Questi valori devono essere rispettati in ogni luogo ad utilizzazione sensibile (LAUS) nello stato di esercizio determinante dell'impianto (numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza massima; allegato 1 ORNI cifra 63). Il valore limite d'immissione stabilito dall'ORNI per la frequenza di 1800 Mhz è invece di 58 V/m in termini di intensità del campo elettrico (vedi allegato 2 ORNI cifra 11); tale valore, di gran lunga superiore (dieci volte circa) al valore limite dell'impianto, va osservato ovunque possano trattenersi delle persone (art. 13 cpv. 1 ORNI).

A norma dell'art. 3 cpv. 3 ORNI, sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile (LAUS): (a) i locali situati in edifici, destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone, (b) i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio (c) le superfici di parcelle non occupate da costruzioni, per le quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b.

In ossequio al principio di proporzionalità, nel caso in cui i fondi vicini risultano per contro soltanto parzialmente edificati, la valutazione delle RNI deve in linea di massima fondarsi sulle preesistenze. Onde tener conto di eventuali, successive modifiche dell'assetto edilizio circostante è sufficiente subordinare la licenza ad una riserva di adattamento, rispettivamente di soppressione dell'impianto qualora non fosse possibile ridurre le immissioni riscontrabili nei nuovi edifici al di sotto dei limiti fissati dall'ORNI (cfr. STF 1A. 108/2001 - 1.P.402/2001 del 2 settembre 2002 consid. 4; STA 52.2008.11 del 26 marzo 2008 consid. 2.2.2.).

5.2. In concreto, l'impianto in contestazione è costituito da tre antenne GSM 1800 Kathrein, che trasmettono nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz. Soggiace dunque ad un valore limite dell'impianto (VLImp) di 6.0 V/m (allegato 1 ORNI cifra 64 lett. b). Tale valore risulta rispettato per i LAUS delle part. 1487, 1477, 1478, 1479, 3390, 1481 e 1482, edificate in tutto o in parte. La condizione di adeguamento o di rimozione dell'impianto, apposta nella licenza, nel caso in cui l'assetto edilizio di questi fondi dovesse essere modificato, risponde compiutamente alle esigenze poste dall'ORNI e precisate dalla giurisprudenza summenzionata. L'uso del giardino annesso alla casa dei ricorrenti CO 5 e CO 6 da parte di bambini non permette di ravvisarvi un LAUS ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. c ORNI. Il terreno in questione non è infatti definito come terreno da gioco privato dalla legislazione sulla pianificazione del territorio.

La chiesa di __________ non è stata considerata un LAUS. A giusta ragione, perché non è destinata regolarmente al soggiorno prolungato di persone. Semmai è uno spazio e locale di soggiorno di breve durata (LSBD), per il quale valgono valori 10 volte superiori a quelli prescritti per i LAUS.

I valori prescritti dall'ORNI sono rispettati anche per rapporto alla riva del lago (part. 1489), sulla quale esisterebbe un parco giochi per bambini, comunque non censito come tale dalla pianificazione vigente e pertanto non configurabile come LAUS. Nel punto 1a, situato ai piedi dell'antenna e considerato come LSBD, è infatti stato calcolato un valore di 5.85 V/m, nettamente inferiore al valore limite d'immissione. In questo punto, anche il VLImp risulterebbe peraltro rispettato.

La scheda dei dati sul sito annessa agli atti non fornisce tuttavia alcuna indicazione sui valori previsti per le part. 1402 e 4180, di proprietà dei ricorrenti CO 7 e CO 8. Trattandosi di superfici di parcelle non ancora occupate da costruzioni, per le quali sono ammesse le utilizzazioni di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a e b ORNI, il valore efficace d'intensità del campo elettrico deve comunque essere calcolato (art. 3 cpv. 3 lett. c ORNI). La riserva di adattamento o di rimozione dell'impianto contenuta nella licenza non è sufficiente.

Dall'avviso cantonale e dalle successive osservazioni al ricorso presentate dai Servizi generali del Dipartimento del territorio al Consiglio di Stato si può invero dedurre che la __________ ha prodotto una nuova scheda, datata 31 ottobre 2006, che valuta le RNI anche per questi fondi. Il Servizio dei ricorsi non l'ha tuttavia acquisita agli atti, dando agli insorgenti la facoltà di formulare osservazioni e verificandone la conformità. Sotto quest'aspetto, gli accertamenti appaiono carenti. Vanno pertanto completati nell'ambito del rinvio che deve comunque essere disposto per motivi legati all'applicazione della LCFo.

5.3. Devono per contro essere disattese le contestazioni dei resistenti riguardanti il cumulo delle RNI dell'impianto in oggetto con quelle di altri non meglio precisati impianti. Nella misura in cui si riferissero alle RNI della linea di alimentazione della ferrovia, qualsiasi cumulo con quelle prodotte dall'antenna è escluso.

Secondo la cifra 22 dell’allegato 2 dell’ORNI, le immissioni vanno infatti sommate per intervalli di frequenza tra 1Hz-10 MHz (cifra 221) rispettivamente tra 100 kHz-300 GHz (cifra 222). La frequenza della linea elettrica della ferrovia è di 16 e 2/3 Hz (bassa frequenza). La frequenza della telefonia mobile varia invece da 900 MHz a 2 GHz (alta frequenza). Provenendo da impianti appartenenti a due diverse categorie di frequenza, le RNI della linea elettrica della ferrovia non vanno dunque sommate a quelle dell’antenna per la telefonia mobile (STA 52.2008.10 del 22 febbraio 2008 consid. 4).

5.4. Nemmeno le censure riferite all'art. 5 cpv. 2 del regolamento di applicazione dell'ORNI del 26 giugno 2001 (RORNI; 9.2.1.1.5) possono essere accolte.

La norma si limita in effetti a raccomandare l'installazione di impianti che emettono RNI nelle zone a carattere prevalentemente residenziale o nelle vicinanze di locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili. Essa ha valore di semplice raccomandazione. Non esplica effetti vincolanti. Lo escludono il principio della prevalenza del diritto federale su quello cantonale (art. 49 Cost. fed.) ed il carattere esaustivo della legislazione federale in materia di protezione dalle RNI. Le considerazioni, in parte divergenti, sviluppate dal Consiglio di Stato, laddove reputa che l'ubicazione di impianti di telefonia mobile debba essere limitata in determinate zone (edificabili), a condizione di non compromettere la corretta realizzazione e lo sviluppo della rete di telefonia mobile, non possono in nessun caso essere condivise.

                                   6.   6.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al municipio, affinché, previa richiesta da parte dell’istante in licenza per il rilascio di una deroga alla distanza di 10 m dal bosco, raccolga un nuovo e completo avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio e statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente e gli opponenti. Le ripetibili (art. 31 LPamm) si ritengono compensate.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 6 LCFo; 55 NAPR di Minusio; 22, 24 LBC; 19 RBC; 3 ORNI; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 23 gennaio 2008 del Consiglio di Stato (n. 304) è annullata e riformata nel senso che:

1.1.   la licenza edilizia 4 ottobre 2007 è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al municipio, affinché, previa richiesta da parte dell’istante in licenza per il rilascio di una deroga alla distanza di 10 m dal bosco, raccolga un nuovo e completo avviso del Dipartimento del territorio e statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente (fr. 1'000.-) e gli opponenti (fr. 1'000.-). Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

; ; , , , , , , , , , , , , , , tutti patr. da: , ; ; , ; ; .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2008.62 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.02.2009 52.2008.62 — Swissrulings