Incarto n. 52.2008.20
Lugano 3 aprile 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 gennaio 2008 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 19 dicembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 6791) che annulla la licenza edilizia 3 ottobre 2007 rilasciata in sanatoria dal municipio di Stabio agli insorgenti per il prolungamento di una tettoia ad uso posteggio (part. 1917);
viste le risposte:
- 30 gennaio 2008 del Consiglio di Stato;
- 1. febbraio 2008 di CO 1;
- 5 febbraio 2008 del municipio di Stabio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti menzionati in ingresso sono comproprietari di una casa d'abitazione, situata nella zona residenziale di Stabio, in località __________ (part. 1917). La facciata ovest dell'edificio sorge a m 4.30 dal confine verso il fondo (part. 648) di proprietà del resistente CO 1. La fascia di terreno compresa tra la facciata ovest della casa dei ricorrenti ed il confine era parzialmente coperta da un tetto ad una falda, applicato, da un lato, alla facciata e sorretto, dall'altro, da pilastri posti ad una certa distanza dallo stesso confine.
Nel corso del 2006, i ricorrenti hanno prolungato senza permesso lo spiovente della tettoia sin sul confine, allo scopo di utilizzarla come posteggio coperto.
confine
m 2.40 m 3.60
m 4.30
part. 648 part. 1917
Analogamente sollecitati, i ricorrenti hanno chiesto al municipio di autorizzare l'opera realizzata, completandola mediante chiusura della parete lungo il confine verso la part. 648. Alla domanda si è opposto il resistente, negando che il manufatto potesse beneficare delle facilitazioni previste per le costruzioni accessorie, considerato che il colmo dello spiovente della tettoia, fissato sulla facciata della casa, superava l'altezza massima di 3.00 m prescritta dall'art. 11 NAPR.
Con decisione 3 ottobre 2007, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione che la parete di chiusura verso il fondo del vicino fosse eretta sul confine.
B. Con giudizio 19 dicembre 2007, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal vicino opponente.
Richiamandosi alla giurisprudenza relativa all'altezza degli edifici coperti da un tetto ad una sola falda, il Governo ha in sostanza ritenuto che nel punto in cui è fissata alla facciata ovest della casa, la tettoia superava l'altezza massima (m 3.00), prescritta dall'art. 11 NAPR per le costruzioni accessorie.
C. Contro il predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga ripristinata la licenza rilasciata loro dal municipio.
Gli insorgenti fanno anzitutto presente che il punto in cui la tettoia è fissata alla facciata della casa dista più di 3.00 m dal confine. Il colmo della tettoia sarebbe dunque tenuto a rispettare soltanto l'altezza massima prescritta per gli edifici principali. Ad una distanza di 3.00 m dal confine, la tettoia non supererebbe comunque l'altezza massima (m 3.00) prescritta per le costruzioni accessorie. Anche da questo profilo, nulla osterebbe pertanto al rilascio della licenza edilizia.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'insorgente, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio rinuncia invece a presentare osservazioni, rimettendosi al giudizio del tribunale.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, istanti e beneficiari della licenza annullata, è certa (art. 21 cpv.2 LE) Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La situazione dell'oggetto della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dagli atti. Nemmeno le parti postulano del resto l'assunzione di particolari prove.
2. 2.1. Nella zona residenziale estensiva l'altezza massima delle costruzioni è di 9.00 m. La distanza minima dal confine è di 3.00 m (art. 14 norme di attuazione del piano regolatore; NAPR).
Le costruzioni accessorie, dispone l’art. 11 cpv. 3 NAPR, possono tuttavia sorgere a confine per una lunghezza massima di 6.00 m e senza aperture. L'altezza massima di queste opere è di 3.00 m. L’art. 11 NAPR concede in sostanza la possibilità di edificare, a confine o a distanze dal confine inferiori a quelle prescritte per gli edifici principali, manufatti di ingombro limitato, che per le loro caratteristiche non si prestano ad essere utilizzati né per l'abitazione, né per il lavoro.
2.2. L'altezza degli edifici è misurata dal terreno sistemato al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto (art. 40 cpv. 1 LE). Determinanti sono per principio gli ingombri verticali riscontrabili in corrispondenza delle facciate, ovvero del perimetro esterno degli edifici. A meno che superino la pendenza di 45°, gli spioventi dei tetti a falde non sono di regola presi in considerazione ai fini della misurazione dell'altezza degli edifici. In quanto arretrato rispetto ai muri perimetrali, il colmo dei tetti a falde non fa dunque stato. Semmai soggiace a vincoli di altezza specifici.
Restano riservati i casi degli edifici coperti da un tetto ad una sola falda, nei quali l'altezza del colmo dal suolo viene presa in considerazione, poiché definisce - al pari di una gronda - l'ingombro verticale riscontrabile in corrispondenza del perimetro esterno dell'immobile (RDAT I-1991 n. 36; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE n. 1238).
3. 3.1. Nel caso concreto, il filo superiore del cornicione di gronda dello spiovente della controversa tettoia, la cui funzione accessoria è incontestata, risulta posto a m 2.40 dal suolo. Lungo il confine, il controverso manufatto rispetta dunque ampiamente l'altezza massima (m 3.00) prescritta dall'art. 11 cpv. 3 NAPR per questo genere di costruzioni.
Contrariamente a quanto assumono il Consiglio di Stato ed il resistente, il colmo del tetto ad una falda che ricopre il manufatto non è da prendere in considerazione ai fini della misurazione dell'altezza della costruzione accessoria. Il colmo del tetto non definisce infatti alcun ingombro verticale riscontrabile in corrispondenza del perimetro esterno del manufatto. Non delimita alcuna facciata, ma è semplicemente applicato al muro perimetrale ovest dell'edificio principale. Non può dunque essere comparato ad una gronda come nel caso di edifici a sé stanti, coperti da un tetto ad una sola falda.
L'ingombro verticale determinato dal colmo dello spiovente addossato alla facciata principale della casa dei ricorrenti non arreca in effetti alcun pregiudizio al conseguimento delle finalità perseguite dai limiti d'altezza delle costruzioni sia dal profilo dell'insolazione, dell'aerazione e dell'illuminazione dei terreni prospicienti, sia dal profilo dell'aspetto paesaggistico degli insediamenti (Scolari, op. cit., ad art. 40/41 LE n. 1221). Data la sua collocazione, dal profilo degli ingombri, lo sviluppo verticale del tetto ad una sola falda non ingenera ripercussioni di sorta né sul retrostante terreno del resistente, né sul quadro del paesaggio. Contrariamente a quanto gli insorgenti prospettano in via eventuale, non occorre prendere in considerazione l'altezza dello spiovente alla distanza di 3.00 m dal confine, poiché le NAPR non pongono particolari limiti alla pendenza massima delle falde dei tetti. Essendo d'altro canto la pendenza contenuta nel limite del 100% (45°), lo spiovente non determina comunque un ingombro assimilabile a quello di una facciata.
3.2. L'art. 11 NAPR non esclude affatto la contiguità tra le costruzioni accessorie e gli edifici principali. Del tutto prive di fondamento sono di conseguenza le censure sollevate dal resistente per rapporto all'edificazione della tettoia a ridosso della casa d'abitazione dei ricorrenti.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la licenza rilasciata in sanatoria dal municipio ai ricorrenti.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del resistente secondo soccombenza (art. 28, 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 40 LE; 11, 14 NAPR di Stabio; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 19 dicembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 6791) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 3 ottobre 2007 rilasciata in sanatoria dal municipio di Stabio agli insorgenti per il prolungamento di una tettoia ad uso posteggio (part. 1917) è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 1'000.ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario