Incarto n. 52.2008.175 52.2008.185
Lugano 10 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi:
RI 1 patrocinata da: PA 1
b.
14 maggio 2008 , contro
la decisione 23 aprile 2008 (n. 2131) del Consiglio di Stato, che respinge il gravame inoltrato da RI 1 avverso la risoluzione 16 maggio 2007 con cui il Dipartimento della sanità e socialità, Ufficio sanità, le ha negato il rilascio dell'autorizzazione per il libero esercizio della professione di terapista complementare;
viste le risposte:
- 20 maggio 2008 del Consiglio di Stato;
- 28 maggio 2008 del Dipartimento della sanità e socialità, Ufficio sanità;
al ricorso sub a)
- 20 maggio 2008 del Consiglio di Stato;
- 26 maggio 2008 di RI 1;
- 28 maggio 2008 Dipartimento della sanità e socialità, Ufficio sanità;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a__________, di formazione aiuto medico, ha conseguito il 31 marzo 1985 presso il Centro AIC – Antropologisch - Humanistisches Seminar di Zurigo il diploma quale "Leibtherapeutin". Nel 1996, si è specializzata presso l'Internationales Mandel Institut für Esogetische Medizin di Lucerna in cromopuntura. Il 4 settembre 2001 la Schweizerischer Verband für natürliches Heilen ha attestato che la medesima aveva superato gli esami nel settore della medicina esogetica secondo il metodo di Peter Mandel. Infine, nel 2004, essa ha conseguito un diploma in terapia sonora presso il Centre of New Directions White Lodge di Speldhurst in Inghilterra. Dal 1992 al 2007 ha esercitato nel cantone di Zugo un'attività professionale indipendente nel settore della cromopuntura e della cromoterapia.
b. Il 28 ottobre 2006 RI 1 ha chiesto all'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) l'autorizzazione al libero esercizio della professione di terapista complementare nel cantone Ticino. Alla domanda, fondata sull'art. 2 cpv. 4 della legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.20), sono stati allegati i documenti attestanti la sua formazione e un certificato del medico cantonale di Zugo.
c. Tale istanza è stata respinta mediante decisione del 18 maggio 2007 dall'autorità adita, secondo la quale l'istante avrebbe potuto essere iscritta unicamente nell'elenco dei guaritori ai sensi dell'art. 63d della legge cantonale sul promovimento della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan; RL 6.1.1.1), in quanto il cantone di Zugo, diversamente dal cantone Ticino, non rilascia alcuna autorizzazione, né verifica le competenze dei terapisti in ambito di medicina complementare, ragione per la quale in questa materia non vi sarebbe alcuna equivalenza tra le normative vigenti nei due cantoni in questione, e quindi non sarebbe possibile rilasciare all'istante l'autorizzazione richiesta sulla base della LMI.
C. Con giudizio del 23 aprile 2008, il Consiglio di Stato ha confermato questa risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. Il Governo, dopo avere constatato che la professione esercitata nel cantone di Zugo dall'insorgente non era - soprattutto dal punto di vista della protezione garantita alla popolazione, rispettivamente della natura dell'attività assimilabile all'attività di terapista complementare ai sensi della legislazione ticinese, ha ritenuto che non vi fosse spazio per rilasciarle l'autorizzazione richiesta in virtù dell'art. 2 cpv. 4 LMI. Inoltre, secondo l'Esecutivo cantonale, nella misura in cui la legislazione del cantone di destinazione non contemplerebbe una figura professionale da ritenersi equivalente a quella del cantone di provenienza, nel caso concreto non sussistevano gli estremi per valutare se l'esperienza professionale maturata da RI 1 presso il suo primo domicilio professionale fosse tale da permetterle di accedere in Ticino al mercato della terapia complementare.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, sono insorti con separati gravami davanti al Tribunale cantonale amministrativo sia RI 1 che la Commissione della concorrenza (Comco). La prima chiede l'annullamento della decisione resa dall'Esecutivo cantonale, in quanto lesiva della LMI, e postula che gli atti siano ritornati all'Ufficio di sanità affinché le sia rilasciata l'autorizzazione professionale richiesta. La seconda si limita invece a domandare che venga accertato che la decisione impugnata limita in modo inammissibile l'accesso al mercato di RI 1 e come tale è contraria alla LMI. Entrambe le ricorrenti rilevano come in base a quest'ultima normativa in caso di trasferimento del domicilio professionale il cantone di destinazione non possa in linea di principio prevedere disposizioni più severe di quelle poste dal cantone di provenienza. L'esercizio da parte di RI 1 della sua attività nel settore delle cromopuntura e della cromoterapia è dunque disciplinata dalle prescrizioni vigenti nel cantone di Zugo, le quali garantiscono una tutela della popolazione analoga a quella prevista dalla legislazione ticinese. Rimproverano inoltre alle precedenti istanze di giudizio di non avere affatto tenuto conto dell'esperienza professionale acquisita dall'istante nel luogo d'origine. RI 1 contesta inoltre la costituzionalità delle norme della LSan invocate nella decisione impugnata e rileva come il Governo non si sia per nulla espresso sulle censure da lei addotte.
E. All'accoglimento dei gravami si oppongono sia il Consiglio di Stato che l'Ufficio di sanità, adducendo argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 59 cpv. 5 LSan, applicabile alla presente fattispecie in virtù di quanto disposto dall'art. 63 cpv. 3 LSan.
1.2. La legittimazione attiva di RI 1, direttamente toccata nei propri interessi dalla decisione impugnata, è pacifica (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Per quanto attiene invece alla Comco, occorre rilevare che, giusta l'art. 89 cpv. 2 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), hanno diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate in virtù di un'altra legge federale. Un simile diritto spetta alla Commissione della concorrenza in virtù dell'art. 9 cpv. 2bis LMI. Essa può in effetti inoltrare ricorso per far constatare che una decisione limita in modo inammissibile l'accesso al mercato. Nella misura in cui detta autorità è legittimata a ricorrere davanti al Tribunale federale, essa può anche avvalersi dei rimedi di diritto previsti dal diritto cantonale e, in quanto ne faccia richiesta, partecipare ai procedimenti davanti alle autorità cantonali (art. 111 cpv. 2 LTF).
1.3. Ne discende che entrambi i gravami, inoltrati tempestivamente (art. 46 LPamm) da soggetti legittimati ad agire, sono ricevibili in ordine. Avendo il medesimo fondamento di fatto, essi possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 LPamm) sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.La ricorrente RI 1 sembra voler rimproverare al Consiglio di Stato di avere violato il suo diritto di essere sentita, per non essersi espresso nella decisione qui impugnata sugli argomenti ricorsuali da lei addotti (ricorso pag. 2). La censura, pur non apparendo a prima vista priva di fondamento, non necessita di essere evasa in questa sede in quanto, a prescindere da tale questione, il suo gravame dev'essere accolto per le ragioni di merito qui di seguito esposte.
3.3.1. La LMI garantisce ad ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività lucrativa (art. 1 cpv. 1 LMI). Essa ha, tra le altre cose, lo scopo di facilitare la mobilità professionale e gli scambi economici in Svizzera (art. 1 cpv. 2 lett. a LMI). Sebbene i concetti di "domicilio" e di "sede" non siano specificati dalla legge, la giurisprudenza ha già avuto modo da tempo di chiarire che con i medesimi vanno intesi il domicilio e la sede commerciali (DTF 125 I 276 consid. 4b).
3.2. Nel caso di specie, RI 1 ha esercitato per molti anni nel cantone di Zugo un'attività lucrativa, giusta l'art. 1 cpv. 3 LMI, nel settore della cromopuntura e della cromoterapia. In questo cantone dispone pertanto di un domicilio ai sensi della LMI. Pacifica appare quindi l'applicabilità di questa legge alla presente fattispecie, la quale denota una chiara connotazione intercantonale.
4. 4.1. L'art. 2 LMI sancisce il principio del libero accesso al mercato, giusta il quale ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi e prestazioni su tutto il territorio della Confederazione, se l'esercizio dell'attività lucrativa in questione è autorizzato nel cantone o nel comune di domicilio o di sede (cpv. 1). L'offerta di merci, servizi e prestazioni di lavoro; soggiunge la norma (cpv. 3), è retta dalle prescrizioni del cantone o del comune di domicilio o di sede dell'offerente. Inoltre, chi esercita legittimamente un'attività lucrativa ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l'esercizio di tale attività e, fatto salvo l'art. 3 LMI, di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio, anche in caso di cessazione dell'attività nel luogo del primo domicilio (cpv. 4). L'applicazione di questi principi presuppone che le normative cantonali o comunali concernenti l'accesso al mercato siano equivalenti (cpv. 5).
4.2. Come sopra illustrato, tra il 1992 e il 2007 la ricorrente ha esercitato legittimamente nel cantone di Zugo la propria attività professionale nel settore della cromopuntura e della cromoterapia. Si tratta, a non averne dubbio, di un'attività che rientra nel novero di quelle che attengono al settore della terapia (o medicina) complementare, alla stessa stregua, ad esempio, della riflessologia, della fitoterapia, dell'omeopatia, ecc. Tale circostanza è stata d'altronde esplicitamente riconosciuta anche dall'Ufficio di sanità, il quale nella sua lettera del 9 marzo 2007 a RI 1 ha ammesso come la stessa avesse svolto nel cantone di Zugo l'attività di terapista complementare. Di conseguenza, si deve considerare che, in virtù del principio di provenienza, l'insorgente abbia in linea di principio il diritto di accedere alla medesima professione in Ticino sulla base delle condizioni vigenti nel suo cantone di provenienza. La tesi dell'Ufficio di sanità, secondo cui a RI 1 potrebbe essere unicamente riconosciuta la facoltà di esercitare la professione di guaritrice, visto che per questo genere di attività la legislazione ticinese prevede un semplice obbligo di notifica dell'attività svolta, così come è il caso nel cantone di Zugo per la professione di terapista complementare, non può essere condivisa. Per la qualifica della professione esercitata dell'insorgente fa stato unicamente il genere di attività svolto al luogo del suo primo domicilio, non per contro le modalità che qui le hanno permesso di avviare questa attività lucrativa. In altri termini, il semplice fatto che, come si vedrà meglio in seguito (cfr. consid. 5.2), nel cantone di Zugo l'esercizio della professione di terapista complementare non soggiaccia al rilascio di alcuna autorizzazione non determina ancora che nel cantone Ticino, dove invece la legge prevede un regime autorizzativo, la medesima attività debba essere qualificata diversamente. Lo impone lo stesso art. 2 cpv. 4 LMI, il quale, laddove enuncia il diritto di esercitare un'attività lucrativa secondo le prescrizioni del primo domicilio, sancisce il principio secondo cui sono le prescrizioni vigenti in quest'ultimo luogo a stabilire, oltre che alle condizioni d'accesso al mercato, la portata, la natura e i limiti dell'attività che l'offerente esterno è legittimato a svolgere nel luogo di destinazione. Le differenti condizioni poste dai regimi normativi vigenti nei cantoni di Zugo e del Ticino in materia di accesso alla professione di terapista complementare e di esercizio della medesima vanno prese in considerazione unicamente per verificare se nel caso specifico sia valida o meno la presunzione di equivalenza – sancita dall'art. 2 cpv. 5 LMI – tra le legislazioni cantonali in parola, in modo tale da stabilire se all'interessata possano eventualmente essere imposte delle restrizioni al principio del libero accesso al mercato sotto forma di oneri o di condizioni, così come previsto dall'art. 3 LMI (vedi consid. 5.3).
4.3. L'Ufficio di sanità rileva che se, come asserito dalla Comco, si dovessero applicare nei confronti dei vari operatori sanitari o terapisti attivi in Ticino limiti di competenza diversi, a seconda del loro luogo di provenienza, il settore in questione verrebbe a trovarsi in una situazione di totale confusione e le disposizioni di polizia sanitaria volte a tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei pazienti sarebbero svuotate del loro significato. La critica è senz'altro pertinente, ma non consente comunque ancora di sovvertire quanto appena esposto in merito alla portata che deve essere attribuita al principio di provenienza. Da un esame dei materiali legislativi e in particolare dei dibattiti parlamentari che hanno preceduto l'adozione del nuovo art. 2 cpv. 4 LMI emerge infatti che il legislatore federale era consapevole del fatto che l'applicazione concreta di questa norma avrebbe verosimilmente creato delle difficoltà alle amministrazioni cantonali e locali, soprattutto sul piano burocratico e della sorveglianza dell'esercizio delle professioni: esso ha tuttavia considerato che questo aspetto si sarebbe tradotto con il passare del tempo in uno stimolo per i cantoni ad armonizzare le loro rispettive regolamentazioni nei vari settori professionali, contribuendo in questo modo ad agevolare la mobilità professionale e gli scambi economici all'interno del territorio svizzero, così come previsto dalla stessa LMI (cfr. in particolare BU 2008 N 779 e segg.). Per quanto attiene in particolare alle professioni sanitarie e parasanitarie, quest'ultima legge non prevede alcuna eccezione al citato principio, il quale pertanto non assume in questo settore una portata diversa da quella che riveste per le altre professioni. Per contro, nulla permette di affermare che il principio di provenienza si estenda anche alle regole che disciplinano dal profilo organizzativo l'esercizio di un'attività lucrativa. Determinanti a questo proposito restano infatti le norme vigenti nel luogo ove la stessa viene effettivamente svolta. Per questo motivo, contrariamente a quanto paventato dall'autorità di prime cure, il semplice fatto che un medico provenga da un cantone in cui i servizi di picchetto e festivi sono stati abrogati, in quanto la gestione delle situazioni di emergenza è delegata agli ospedali, non sta ancora a significare che egli possa esigere di essere liberato dall'obbligo di svolgere i propri turni di guardia se nel cantone in cui si è trasferito la legge gli riserva un simile compito.
5. 5.1. Il principio del libero accesso al mercato, sancito dall'art. 2 LMI, non è assoluto. Come sopra accennato, l'art. 3 LMI prevede infatti la possibilità di eccezionalmente limitare il medesimo. In questi casi agli offerenti esterni non può comunque semplicemente venir negato il diritto di accedere liberamente al mercato. Eventuali limitazioni devono essere adottate sotto forma di condizioni e oneri a patto che si applichino nella stessa misura anche agli offerenti locali, risultino indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti e siano conformi al principio di proporzionalità (cpv. 1). Quest'ultimo, soggiunge il cpv. 2 dell'art. 3 LMI, è da ritenere violato se le prescrizioni del luogo d'origine garantiscono già una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti (lett. a), se i certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti dall'offerente al luogo d'origine sono sufficienti (lett. b), se il domicilio o la sede costituisce condizione preliminare per l'esercizio di un'attività lucrativa nel luogo di destinazione (lett. c) e se la pratica acquisita dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti (lett. d).
5.2. Nel caso concreto, occorre rilevare che il § 26 cpv. 1 della Verordnung I zum Gesundheitsgesetz del 22 dicembre 1981 prevede che chi intende esercitare nel cantone di Zugo una professione nel settore della terapia complementare ("wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlung") deve preventivamente annunciarsi al Dipartimento della sanità producendo un documento nel quale è descritta l'attività svolta (lett. a), nonché i vari certificati che attestano i corsi di formazione frequentati e le conoscenze acquisite in maniera autodidatta (lett. b). Queste persone sono inoltre tenute a fornire alla suddetta autorità tutte le informazioni richieste (cpv. 2). Alla medesima spetta inoltre il diritto di esigere che siano prodotti ulteriori documenti (cpv. 3). Il § 27 di detta ordinanza fissa quindi gli obblighi professionali a cui sono vincolati i terapisti complementari. In particolare, gli stessi non possono formulare delle diagnosi fondate su concetti medici, né possono somministrare o prescrivere medicamenti. Inoltre, essi sono tenuti ad informare i loro clienti del fatto che non sono medici o personale medico ausiliario. Non devono quindi intraprendere alcunché che possa far desistere i loro pazienti dal rivolgersi al personale medico e hanno l'obbligo di informare i medesimi che le prestazioni da loro dispensate non sono coperte per legge dalle casse malati.
Nel Cantone Ticino l'esercizio dell'attività di terapista complementare è disciplinato dagli art. da 63 a 63c LSan. L'art. 63 LSan sancisce il principio giusta il quale per svolgere a titolo indipendente questo genere di professione è necessaria un'autorizzazione del Dipartimento della sanità e della socialità (cpv. 1). La stessa è rilasciata alle persone che hanno superato l'apposito esame cantonale, godono di buona reputazione, nonché di buona salute psichica e fisica e dispongono di locali idonei all'attività svolta (cpv. 2). Per quanto attiene all'esame cantonale, l'art. 63a cpv. 1 LSan specifica che il medesimo è volto a verificare le conoscenze del candidato relative ai fondamenti del suo agire, con particolare attenzione alla sicurezza dell'intervento sul paziente e al riconoscimento dei propri limiti di competenza. Esso è organizzato su delega del dipartimento dalla Scuola superiore medico-tecnica di Canobbio e verte sulle seguenti materie: anatomia, fisiologia, patologia, farmacologia, igiene, pronto soccorso e legislazione sanitaria (art. 1 e 14 del regolamento concernente l'esame per l'ottenimento dell'autorizzazione d'esercizio quale terapista complementare; RL 6.1.4.11). Al momento dell'inoltro della domanda d'ammissione all'esame, il candidato è tenuto a trasmettere al Consiglio di Stato la documentazione relativa alla sua formazione e ad indicare il tipo di prestazioni che intende dispensare, così come eventuali attrezzature ed apparecchiature che intende utilizzare (art. 63a cpv. 2 LSan). Gli art. 63b e 63c LSan stabiliscono quindi i limiti di competenza e gli obblighi professionali a cui sono astretti i terapisti complementari. La legislazione ticinese prevede all'art. 63d LSan anche la figura professionale del guaritore. Sono considerate tali tutte le persone che, senza disporre di un'autorizzazione per l'esercizio di qualsiasi professione prevista dalla LSan, distribuiscono e/o attuano, occasionalmente o con regolarità, prestazioni di tipo sanitario o terapie a pazienti che lo richiedono (cpv. 1). Giusta il cpv. 2 di questa disposizione, il guaritore può dispensare unicamente prestazioni e terapie non invasive e non pericolose, per la loro stessa natura, all'incolumità del paziente (lett. a), deve comunicare al DSS le sue generalità, il tipo di prestazioni dispensate e il luogo in cui esercita la sua attività (lett. b), è tenuto prima di fornire una prestazione o di attuare una terapia ad informare il paziente in modo chiaro e comprensibile della sua qualifica, così da escludere qualsiasi confusione con gli operatori sanitari contemplati dall'art. 54 LSan e i terapisti complementari autorizzati (lett. c), non può utilizzare attrezzature e apparecchiature meccaniche, a corrente forte e debole o che emettono radiazioni ionizzanti ed altre assimilabili (lett. d), non può prescrivere, consigliare o somministrare medicamenti (lett. e) e può essere remunerato dal paziente unicamente con contributi volontari (lett. f).
5.3. Da tutto quanto precede emerge che le norme vigenti nel cantone Ticino relative all'esercizio dell'attività di terapista complementare sono chiaramente più severe di quelle previste nel cantone di Zugo, le quali, perlomeno per quanto attiene alle condizioni d'accesso al mercato, risultano simili alle disposizioni ticinesi concernenti i guaritori. Tale circostanza è d'altronde stata espressamente riconosciuta anche dalla Comco sia nella sua presa di posizione del 25 luglio 2007 all'indirizzo del patrocinatore di RI 1, sia nel suo gravame. Ne discende dunque che, nella misura in cui riguardano il settore dei terapisti complementari, le normative in questione, pur essendo entrambe orientate alla tutela dei pazienti, non possono essere considerate equivalenti, ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 LMI. Ciò significa che l'accesso della ricorrente RI 1 al mercato ticinese della terapia complementare è suscettibile di essere limitato attraverso l'adozione nei suoi confronti di provvedimenti, sotto forma di oneri o condizioni alla sua attività. Sennonché, come illustrato in precedenza, simili limitazioni sono legittime soltanto se, oltre che ad applicarsi nella stessa misura anche agli offerenti locali e ad essere indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti, risultano conformi al principio della proporzionalità (art. 3 cpv. 1 LMI).
Nel caso di specie, si può prescindere dall'esame delle prime due condizioni appena menzionate, in quanto, come giustamente rilevato da entrambi i ricorrenti, qualsiasi misura restrittiva nei confronti di RI 1 risulterebbe lesiva del principio della proporzionalità. Come esposto in precedenza, la ricorrente ha infatti esercitato per ben 15 anni nel cantone di Zugo l'attività di cromoterapista. Secondo quanto emerge dagli atti, durante questo lungo lasso di tempo, essa ha sempre agito correttamente sul piano professionale, senza mai dare adito ad alcuna lagnanza. Si deve pertanto ammettere che l'insorgente abbia in questo modo acquisito nel luogo d'origine un'esperienza pratica tale da offrire una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti che la legislazione ticinese in materia si prefigge di tutelare e da rendere sproporzionata, in virtù dell'art. 3 cpv. 2 lett. d LMI, l'adozione di provvedimenti intesi a limitare la sua libertà d'accesso al mercato. È vero che la legge non stabilisce alcun criterio per valutare l'esperienza professionale acquisita dalla persona interessata nel luogo di origine, né esige la sua certificazione, per cui può risultare arduo stabilire di volta in volta se tale aspetto basti o meno a compensare una formazione ritenuta insufficiente nel cantone di destinazione. Si deve comunque considerare che il legislatore federale ha volutamente optato per una simile soluzione al fine di evitare oneri amministrativi supplementari agli enti pubblici e di ridurre al massimo il rischio di pregiudicare l'obbiettivo perseguito con l'inasprimento delle condizioni alle quali sono ammesse delle restrizioni, vale a dire l'agevolazione dell'accesso al mercato (cfr. Messaggio 24 novembre 2004 del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sul mercato interno, in FF 2005 pag. 422 segg.). Il Consiglio federale ha comunque precisato in proposito che, prendendo a modello la Convenzione amministrativa dell'Espace Mitteland del 12 marzo 1999 sulle attività industriali e artigianali regolamentate, la quale disciplina l'accesso reciproco agevolato al mercato dei cantoni interessati, può essere considerato sufficiente l'esercizio irreprensibile di una attività professionale per tre anni consecutivi (cfr. Messaggio cit., in FF 2005 pag. 430). Condizione, questa, che nella fattispecie in esame risulta ampiamente adempiuta dalla ricorrente RI 1, la quale, come detto, ha alle proprie spalle oltre un decennio di esperienza pratica nel settore ed ha pertanto diritto, in virtù della LMI, a esercitare senza alcuna restrizione nel Cantone Ticino l'attività di terapista complementare nelle discipline da lei già praticate nel cantone di Zugo.
6.6.1. Stante tutto quanto precede i ricorsi sono accolti, nel senso che è accertato che la decisione 16 maggio 2007 dell'Ufficio di sanità e quella 23 aprile 2008 del Consiglio di Stato che la tutela limitano in modo inammissibile l'accesso al mercato di RI 1 e sono pertanto contrarie alla LMI, ragione per la quale le stesse sono annullate con conseguente rinvio degli atti all'Ufficio di sanità affinché autorizzi incondizionatamente RI 1 all'esercizio nel Cantone Ticino della professione di terapista complementare negli ambiti di sua competenza.
6.2. Visto l'esito, non si prelevano né tasse, né spese (art. 28 LPamm). Lo Stato del Cantone Ticino dovrà tuttavia versare alla ricorrente RI 1, patrocinata da un avvocato iscritto nel relativo albo cantonale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 2, 3 LMI; 89 e 111 LTF; 54, 59, 63 e segg. LSan; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 51, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1 è accertato che la decisione 16 maggio 2007 dell'Ufficio di sanità e quella 23 aprile 2008 del Consiglio di Stato che la tutela limitano in modo inammissibile l'accesso al mercato di RI 1 e sono pertanto contrarie alla LMI;
1.2. le decisioni sono annullate e gli atti sono rinviati all'Ufficio di sanità affinché autorizzi incondizionatamente RI 1 all'esercizio nel Cantone Ticino della professione di terapista complementare nei settori della cromopuntura, della cromoterapia e della terapia sonora.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le istanze.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
5. Intimazione a:
; ; .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario