Incarto n. 52.2008.124 52.2008.125
Lugano 16 giugno 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Raffaello Balerna e Andrea Pedroli in sostituzione del giudice Lorenzo Anastasi, astenuto;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
b.
27 marzo 2008 della CO 1__________ 28 marzo 2008 delle RI 1 RI 2 RI 3 formanti il RI 4 patr. da: PA 1
contro
la decisione 17 marzo 2008 del CO 3, che ha deliberato alla ditta CO 2 la fornitura e la posa della pipeline sublacuale __________;
viste le risposte:
- 10 aprile 2008 del RI 4,
- 14 aprile 2008 del CO 3,
al ricorso sub a);
- 10 aprile 2008 della CO 1
- 14 aprile 2008 del CO 3,
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 20 settembre 2007 il CO 3 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb e impostato secondo la procedura libera, per la fornitura e la messa in opera di una doppia condotta sublacuale (pipeline) tra __________ ed __________ (FU n. __________). Il bando concernente l'appalto di impresa generale stabiliva che la commessa sarebbe stata assegnata all'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei seguenti criteri e sottocriteri di aggiudicazione:
1. Aspetto economico 35%
2. Aspetto qualitativo 30%
- Metodologia indagini preliminari 5%
- Metodologia di posa 15%
- Equipaggiamenti per la posa 10%
3. Referenze 30%
4. Contributo formazione apprendisti 5%
I documenti messi a disposizione delle ditte interessate specificavano tra l'altro la natura o l'oggetto dell'appalto, gli obblighi dell'impresa generale, il metodo di valutazione di ogni singolo criterio e sottocriterio, le basi di progetto (partitamente esposte nell'allegato 2), le specifiche tecniche (allegato 4), nonché i documenti da inoltrare con l'offerta. Tra questi vi era una relazione tecnica, che i concorrenti dovevano allestire rispondendo a tutti gli argomenti, dati ed informazioni richiesti alla cifra 6 del capitolato, al fine di dimostrare di aver compreso interamente i requisiti del progetto e dei lavori da eseguire. I temi oggetto della relazione tecnica, necessaria per valutare l'aspetto qualitativo delle offerte, vertevano sull'organizzazione dell'impresa generale, la descrizione dell'impianto di cantiere, le indagini, rilevamenti, valutazioni ed analisi da effettuare, l'engineering, l'esecuzione delle opere e il programma lavori.
Nell'annuncio apparso sul FU era segnalato chiaramente che era ammesso sia il consorziamento, sia il subappalto per prestazioni specialistiche e che contro il bando di concorso era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla messa a disposizione degli atti.
b. Il 15 ottobre 2007 si è tenuto il sopralluogo obbligatorio. A seguito di questo incontro con le ditte interessate al concorso, il CO 3 ha deciso di posticipare il termine per l'esecuzione dei lavori e l'inoltro delle offerte (FU __________). Raccogliendo i suggerimenti tecnici del consorzio incaricato della pianificazione generale della fase esecutiva (__________), la stazione appaltante ha peraltro risolto di optare per la posa di due condotte in PEAD di ugual diametro (DN315), abbandonando la variante 1 x DN250 + 1 x DN400.
B. Nel termine prorogato prestabilito sono pervenute al committente le seguenti offerte:
RI 4 fr. 3'365'405.20
CO 2 fr. 3'580'363.10
__________ fr. 5'423'411.-
__________ fr. 11'314'149.-
CO 1 fr. 14'059'447.47
Dopo aver escluso dalla gara l'offerta della __________ per carenze d'ordine formale, i consulenti del committente (__________) hanno valutato quelle restanti, allestendo una graduatoria a punti così definita:
1. CO 2 punti 4.72
2. RI 4 punti 4.08
3. __________ punti 3.09
4. CO 1 punti 2.88
Facendo propria la proposta del __________, il 28 febbraio 2008 la delegazione consortile del CO 3 ha risolto di aggiudicare la commessa alla ditta CO 2, dandone comunicazione a tutte le parti il 17 marzo seguente.
C. Contro la predetta decisione la CO 1 e il RI 4 (formato dalla ditte __________) sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione a proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo ai rispettivi gravami.
a. La CO 1 ha contestato soprattutto il mancato rispetto di talune esigenze del capitolato da parte degli altri concorrenti. Il committente ha imposto parametri di progetto rigorosi e norme severissime (segnatamente le norvegesi DNV-OS-F101 - submarine pipeline systems) per la realizzazione dell'opera, richiedendo la stesura di una dettagliata relazione tecnica volta dimostrare la comprensione del progetto e la capacità di eseguire la pipeline nel rispetto dei requisiti esatti. A mente della ricorrente, solo la sua relazione tecnica, integrata da calcoli specifici, risponde compiutamente alle esigenze poste della stazione appaltante, mentre quelle presentate dalle altre ditte sono lacunose - se non addirittura silenti - su diverse posizioni delicate del capitolato (zavorramento, tenuta e flessibilità delle condotte, loro posizionamento, ecc.). La CO 1 è insomma l'unica ad aver inoltrato un'offerta corretta e completa, rispondente a tutte le caratteristiche richieste.
b. Esposti i fatti, il RI 4 ha eccepito per cominciare che la decisione impugnata, assai succinta e fondata su un rapporto di valutazione non allegato alla medesima, non è sufficientemente motivata. Donde la necessità di impugnarla per ottenere maggiori ragguagli, circostanza di cui bisognerà tener conto al momento della fissazione delle tasse di giustizia e delle ripetibili.
L'insorgente ha poi criticato la partecipazione della ditta aggiudicataria alla fase di progettazione e di preparazione del bando di concorso. Tale coinvolgimento, di cui non vi è traccia negli atti di appalto, gli ha dato un vantaggio cognitivo certo, comprovato dalla corrispondenza tra l'importo dell'offerta vincente ed il preventivo allestito dal committente, così come dal peso particolarmente elevato attribuito ai criteri delle referenze e dell'aspetto qualitativo, tale da permettere alla CO 2 di colmare favorevolmente eventuali differenze di prezzo. La sua offerta - ha soggiunto il ricorrente doveva essere esclusa e la commessa deliberata a RI 4.
D. All'accoglimento di entrambi i ricorsi si è opposto il CO 3, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti. Il committente ha spiegato in particolare il ruolo marginale svolto dalla CO 2 nel contesto dell'allestimento del progetto di massima e del progetto definitivo concernente la pipeline, sottolineando che questa partecipazione era di pubblico dominio siccome riportata in diversi documenti pubblicati in Internet.
RI 4 ha rinunciato a presentare osservazioni avverso il gravame della CO 1, mentre quest'ultima ha proposto l'accoglimento del ricorso del consorzio avversario nella misura in cui ha postulato l'annullamento della delibera ed il rinvio degli atti al committente per nuova decisione.
La CO 2 non si è pronunciata, rimanendo silente in tutte le fasi della procedura ricorsuale.
E. A richiesta di RI 4 il Tribunale ha chiarito la natura dei rapporti intercorsi nel 2005-2006 tra il Consorzio __________ (autore del progetto di massima e del progetto definitivo della pipeline) e la CO 2, aggiudicataria del presente concorso.
Delle risultanze istruttorie e delle osservazioni presentate in merito dagli interessati si dirà, ove occorresse, nel seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1).
In quanto partecipanti alla gara, entrambi i ricorrenti sono senz'altro legittimati a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
I gravami, tempestivi (art. 46 LPamm), sono dunque ricevibili in ordine e possono essere evasi sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti istruttori esperiti dal Tribunale nei limiti posti dal principio inquisitorio. Il CO 3 ha prodotto tutta la documentazione concernente il concorso e le ulteriori prove sollecitate dai ricorrenti, segnatamente quelle postulate da RI 4 nella lettera di "fishing expedition" del 5 maggio 2008, non sono suscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio. I fatti determinanti per la decisione sono stati chiariti a sufficienza (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. RI 4 rimprovera al committente di aver emanato una decisione carente nella motivazione. Dal canto suo, il CO 3 rileva che i concorrenti hanno avuto un accesso illimitato agli atti, compreso il rapporto di valutazione allestito dal Consorzio __________.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 LPamm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 all'art. 26 LPamm, pag. 127).
L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo. Dal canto suo, l'art. 56 cpv. 2 del regolamento cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) specifica che la notifica delle decisioni di selezione o di aggiudicazione da parte del committente deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome e indirizzo del o degli aggiudicatari o selezionati;
b) tipo di procedura impiegata;
c) oggetto e entità della commessa;
d) motivi essenziali dell'esclusione dall'aggiudicazione;
e) termini di ricorso e tribunale competente.
Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi esatti dalle predette norme che disciplinano specificatamente le commesse pubbliche, le decisioni di aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente motivate. Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti, in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La motivazione può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari della decisione devono tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre che il committente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti (RDAT II-2002 n. 43; STA 51.2006.125/129 del 12 luglio 2006).
2.2. In concreto, nella sua lettera del 17 marzo 2008 il CO 3 ha giustificato la controversa aggiudicazione limitandosi ad annotare che la valutazione delle offerte pervenute era stata effettuata sulla base dei criteri enunciati nel capitolato. Comunicato ai ricorrenti il punteggio complessivo da essi conseguito (errando peraltro nell'indicare a RI 4 quello raggiunto dalla sua offerta), la stazione appaltante ha poi aggiunto che la commessa era stata attribuita alla ditta CO 2, la quale aveva ottenuto 4.72 punti.
Siffatta motivazione si avvera oggettivamente inadeguata. Essa non solo non fornisce alcuna spiegazione circa il punteggio assegnato ai singoli destinatari della comunicazione 17 marzo 2008, ma non fa nemmeno riferimento al rapporto di valutazione 22 febbraio 2008 del Consorzio __________, sulla scorta del quale il committente ha poi deliberato la commessa all'aggiudicataria. Tale carenza non ha però avuto conseguenze, poiché gli insorgenti, nonostante il breve tempo disponibile, hanno avuto la possibilità di compulsare tutti gli atti della gara, compreso il rapporto di valutazione posto a fondamento della delibera. Per finire, entrambi i ricorrenti hanno contestato in modo congruo e completo la decisione di delibera, adducendo numerose censure circa le valutazioni esperite ai fini dell'aggiudicazione. In simili evenienze RI 4 non può dolersi con successo di una violazione del diritto di essere sentito o di altre disattenzioni che consentano all'occorrenza di esonerarlo dal pagamento di un'eventuale tassa di giustizia per ragioni di equità.
D’altro canto, gli atti impugnati specificano chiaramente il punteggio complessivo raggiunto dall'aggiudicataria e quello della concorrente alla quale è stata intimata la decisione che la concerne direttamente. Quanto al rapporto di valutazione del Consorzio __________, esso è chiaro, lineare ed esaustivo. Di certo non ha impedito ai ricorrenti che l'hanno consultato di capirne alla perfezione i motivi e la portata, né tanto meno di impugnare adeguatamente innanzi al Tribunale cantonale amministrativo l’aggiudicazione che ne è derivata.
In fase istruttoria RI 4 ha peraltro ottenuto l'acquisizione di alcune delle numerose prove notificate, sulle quali si è successivamente espressa senza limitazioni. Ne consegue che in casu non si concretizza alcuna offesa ai diritti di difesa degli insorgenti atta a giustificare l'annullamento in ordine della querelata decisione. Ogni eventuale lesione del diritto di essere sentito degli insorgenti è stata comunque e ampiamente sanata in questa sede.
3. Sempre RI 4 sostiene che la ditta aggiudicataria ha svolto un ruolo di primo piano nelle fasi di progettazione che hanno preceduto il concorso e si è quindi avvantaggiata in maniera inammissibile per rapporto agli altri concorrenti.
3.1. Secondo l’art. 35 RLCPubb/CIAP, che nello spirito si riallaccia al principio della ricusa sancito dall'art. 5 lett. e LCPubb, le persone e le imprese che hanno partecipato alla preparazione della documentazione e della procedura di aggiudicazione in maniera tale da poter influenzare l'aggiudicazione a loro favore, non possono prendere parte alla procedura.
La cosiddetta "incompatibilità da prevenzione" (Vorbefassung; cfr. per analogia: Codice di procedura civile italiano, a cura di Nicola Picardi, Milano 2004, ad art. 51, pag. 320) è data quando un concorrente ha partecipato alla preparazione del procedimento di concorso, sia elaborando le basi del progetto, sia allestendo la documentazione di gara, sia fornendo consulenza al committente sulle specifiche tecniche della fornitura (STF 2P.164/2004 del 25 gennaio 2005 consid. 3.1. = ZBl 2005, 474; Res Nyffenegger/Hans Ulrich Kobel, Vorbefassung im Submis-sionsverfahren in BVR 2004, n. 2, pag. 49 segg). Una simile incompatibilità può disattendere il principio della parità di trattamento ancorato all'art. 1 lett. c LCPubb. Il concorrente che versa in tale situazione può essere tentato in effetti di indirizzare il committente a privilegiare la sua offerta o può sfruttare a suo vantaggio in sede di allestimento dell'offerta le conoscenze acquisite nell'ambito della preparazione del concorso (Wissensvorsprung; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 513 seg.). L'incompatibilità da prevenzione comporta in genere l'esclusione dell'offerta. Eccezioni sono ammesse quando il vantaggio di conoscenze è irrilevante o quando la collaborazione del concorrente prevenuto all'allestimento della documentazione di gara è soltanto marginale (STF 2P.164/2004 cit. consid. 3.3.).
3.2. Nel caso concreto, la situazione della ditta__________non integra gli estremi di un'incompatibilità da prevenzione suscettibile di giustificare l'esclusione dell'offerta CO 2.
Il progetto iniziale è stato infatti modificato dal pianificatore generale, il Consorzio __________, che ha elaborato il capitolato dell'appalto d'impresa in funzione delle varianti approvate dal committente e si è assunto anche il compito di esperire in piena indipendenza la valutazione delle offerte. Come emerge dalle tavole processuali, lo specialista che ha assistito il pianificatore generale (l'ing. __________, titolare della __________ AG di __________) da tempo non ha più nessun legame con la ditta CO 2, presso la quale ha lavorato fino al 1991, anno in cui ha iniziato un'attività indipendente fondando un proprio studio d'ingegneria iscritto a RC come società anonima.
Nelle fasi cruciali che hanno preceduto l'apertura del concorso di impresa generale la CO 2 non ha svolto alcun ruolo decisivo. Nemmeno la consulenza esterna prestata al consorzio estensore del progetto di massima e definitivo è atta a sostanziare una situazione di incompatibilità per vantaggio concorrenziale derivante da conoscenze acquisite antecedentemente. Le risultanze istruttorie comprovano infatti che in quel contesto la CO 2 si è limitata a fornire delle indicazioni tecniche per l'elaborazione del progetto di massima e successivamente ha rilevato l'andamento del fondo del lago, accertamento che si è tradotto nella stesura del profilo longitudinale facente parte del progetto definitivo presentato dal Consorzio __________. La stessa società consulente ha inoltre redatto una stima dei costi afferenti alla posa della pipeline, che il Consorzio __________ ha verosimilmente utilizzato (le cifre non combaciano perfettamente) per allestire il preventivo dell'intero progetto definitivo presentato al CO 3 nell'ottobre 2006. La CO 2 non ha invece avuto nessun contatto con il pianificatore generale, che ha curato la fase progettuale susseguente e ha gestito autonomamente il presente concorso di impresa generale per la realizzazione dell'opera, dichiarando peraltro con la massima trasparenza (vedi offerta inoltrata per l'appalto delle prestazioni di pianificatore generale) che tra i suoi consulenti vi sarebbe stato l'ing. __________, persona del tutto estranea - come già detto - alla ditta aggiudicataria.
Nel semplice fatto che una limitata consulenza specialistica prestata in una fase preparatoria di natura progettuale possa aver procurato ad un imprenditore conoscenze, che possono essere utilizzate in seguito nel quadro dell'allestimento di offerte per l'esecuzione effettiva dell'opera nel suo complesso, non sono necessariamente ravvisabili gli estremi di un vantaggio concorrenziale suscettibile di giustificarne l'esclusione dal concorso per la realizzazione del progetto modificato scelto dal committente. L’art. 1 LCPubb non si ripropone soltanto di garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, nonché un’aggiudicazione imparziale a pari qualità (lett. c), ma anche di consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche (lett. d). Nel rispetto delle regole della procedura di aggiudicazione, lo sfruttamento di certi effetti sinergici può dunque apparire addirittura doveroso (STF 2P.164/2004 cit., consid. 5.5.). Contrariamente a quanto assume l’insorgente RI 4, la semplice possibilità di un vantaggio concorrenziale derivante alla CO 2 dalle non meglio precisate conoscenze che potrebbe aver acquisito nell’ambito della consulenza data al consorzio che si è occupato della prima progettazione dell'opera posta a concorso non basta a fondare l'eccezione di incompatibilità da prevenzione comportante l’esclusione. Il semplice sospetto non è sufficiente. Le regole sulla ricusa dei giudici, tenuti ad escludersi anche nel caso di semplice sospetto di parzialità, non sono senz’altro trasferibili alla procedura di aggiudicazione (Res Nyffenegger/Hans Ulrich Kobel, loc. cit., pag. 70). L’esistenza di un inammissibile vantaggio derivante dall'intervento di un concorrente ad atti di preparazione del concorso al quale poi partecipa deve essere concretamente dimostrata da colui che la eccepisce (STF 2P.164/2004 cit., consid. 5.7.3.). Evenienza, questa, che in concreto non è data, non potendosi accreditare la pretesa di RI 4 di far svolgere al Tribunale una ricerca indiscriminata di prove sulla scorta di vaghi sospetti e mere supposizioni, con il fatto che l'importo dell'offerta vincente ed il preventivo allestito dal committente sono molto simili e che ai criteri delle referenze e dell'aspetto qualitativo è stato assegnato un peso (30%) di poco inferiore al criterio del prezzo (35%). Sotto questo profilo, il ricorrente dimentica ancora una volta che il progetto definitivo, il capitolato d'appalto e la valutazione delle offerte sono stati curati da un pianificatore generale appositamente incaricato previo regolare concorso (Consorzio __________), con il quale la ditta aggiudicataria non ha mai avuto rapporti di sorta. D'altra parte, il fatto che la CO 2 avesse funto da consulente al Consorzio __________ ed il preventivo dei costi calcolato da quest'ultimo erano notori (vedi messaggi della Delegazione consortile pubblicati nel sito Internet del CO 3) e se RI 4 riteneva che i criteri di aggiudicazione fossero mal bilanciati doveva contestare i fattori di ponderazione ad essi assegnati impugnando tempestivamente il bando di concorso.
4. La CO 1 sostiene dal canto suo di essere l'unica ad aver inoltrato un'offerta corretta e completa, rispondente a tutte le caratteristiche richieste, mentre gli altri concorrenti hanno presentato delle relazioni tecniche lacunose in relazione a diverse esigenze poste dal capitolato.
4.1. Tanto nei concorsi retti dalla LCPubb, quanto in quelli governati dal CIAP, l'offerta deve essere completa e corrispondere alle condizioni poste dal bando di concorso, rispettivamente dalle indicazioni del capitolato (art. 26 LCPubb, 40 RLCPubb/CIAP). Essa deve insomma essere tale da permettere al committente di procedere immediatamente all’aggiudicazione. Offerte incomplete o che divergono dalle prescrizioni di gara devono per principio essere escluse. Lo esige il principio della parità di trattamento, che vincola tanto il committente, quanto i concorrenti alle regole di gara prestabilite (Peter Galli/Daniel Lehmann/Peter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurigo 1996, n. 409 e 438). La difformità può consistere tanto nella mancata compilazione di posizioni del capitolato, quanto nell'offerta di prestazioni che non corrispondono alle condizioni fissate dalla documentazione del concorso.
4.2. Giusta l'art. 61 cpv. 1 LPamm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto. Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm).
Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o non l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L’autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungrecht, 4. ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.; DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34).
4.3. Nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte. In questi casi, il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti. Particolare riserbo s’impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente (cfr. RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 2P.285/1998 del 23 dicembre 1998, consid. 4b; STA 52.2004.221 del 16 luglio 2004). D’altra parte, valutazioni di singoli criteri di aggiudicazione che risultano lesive del diritto non traggono necessariamente seco l’annullamento della decisione impugnata. L’annullamento si impone soltanto se la correzione da apportare sovverte la graduatoria allestita dal committente (STA 52.2002.452 del 13 maggio 2003).
4.4. In concreto, il capitolato d'appalto imponeva ai concorrenti di redigere una relazione tecnica per dimostrare di aver compreso interamente i requisiti del progetto e dei lavori da eseguire, rispondendo a tutti gli argomenti, dati ed informazioni richiesti alla cifra 6 del capitolato medesimo. I temi oggetto della relazione tecnica, documento fondamentale per valutare l'aspetto qualitativo delle offerte avente un peso complessivo del 30 % (vedi in tal senso la cifra 2.2.3 ii del capitolato), vertevano sull'organizzazione dell'impresa generale, la descrizione dell'impianto di cantiere, le indagini, rilevamenti, valutazioni ed analisi da effettuare, l'engineering, l'esecuzione delle opere e il programma lavori.
La relazione tecnica è stata valutata come previsto tramite note (minimo 1; sufficienza 4; massimo 6) assegnate ai tre capitoli principali del documento e formanti i sottocriteri dell'aspetto qualitativo dell'offerta: metodologia delle indagini preliminari (5%), metodologia di assemblaggio, varo e posa della pipeline (15%), nonché equipaggiamenti previsti per la posa (10%).
La CO 1 non pone in discussione le note eccellenti che le sono state attribuite dai consulenti del committente (5.5, 6.0, 6.0), ma contesta indirettamente quelle assegnate agli altri concorrenti, rei a suo parere di aver presentato relazioni carenti, prive di calcoli di dettaglio e certamente non rispondenti alle severe esigenze che il CO 3 ha richiesto in relazione ad alcuni aspetti particolarmente delicati dell'appalto (zavorramento, tenuta e flessibilità delle condotte, loro posizionamento, ecc.). In realtà, tutte le ditte concorrenti hanno presentato delle relazioni tecniche più o meno elaborate, senza invero produrre centinaia di pagine di tabulati di calcolo come quelle esibite dalla CO 1 (vedi classeur 3 dell'offerta CO 1). Ciò non significa tuttavia che le offerte delle altre concorrenti fossero da considerare incomplete e quindi da estromettere. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente CO 1, il capitolato non imponeva la produzione di complesse calcolazioni nel contesto della relazione tecnica. Richiedeva unicamente delle risposte alle tematiche esaustivamente elencate alle cifre 6.1 - 6.6 del capitolato, risposte con le quali il concorrente doveva dimostrare di aver compreso interamente i requisiti del progetto e dei lavori da eseguire (cfr. capitolato, cifra 3b e 6). Tutti gli offerenti, in particolare l'aggiudicataria, hanno fornito quanto richiesto dal committente, conseguendo nondimeno note inferiori a quelle attribuite alla CO 1 a riconoscimento dell'oggettiva qualità dell'offerta che essa ha presentato sotto il profilo della metodologia delle indagini preliminari, della metodologia di assemblaggio, varo e posa della pipeline, nonché dell'equipaggiamento previsti per la posa (cfr. allegato 3 rapporto di valutazione 22 febbraio 2008). Per quanto attiene in particolare alle note assegnate alla ditta CO 2, la CO 1 non ha portato nessun esempio concreto o argomento specifico atto a corroborare la tesi secondo cui il committente avrebbe violato il diritto nella valutazione dell'offerta poi risultata vincente. A giusto titolo, poiché nulla lascia supporre che il committente abbia esercitato in maniera scorretta il potere discrezionale riservatogli dalla legge e dagli atti di gara. Dal rapporto di valutazione 22 febbraio 2008 allestito dal Consorzio __________ non emerge in particolare alcun elemento atto a far ritenere che le due offerte qui in discussione non siano state apprezzate correttamente in base ai criteri di aggiudicazione e ai metodi preannunciati. Il consistente divario di 1.84 punti che separa in graduatoria i due concorrenti non è riconducibile all'aspetto qualitativo, alle referenze o alla formazione degli apprendisti, ma soprattutto al prezzo più basso che la ditta CO 2 ha saputo proporre nel contesto della propria offerta. Sotto questo aspetto, anche agli occhi di un profano appare evidente che il metodo matematico applicato per la valutazione dell'aspetto economico dell'offerta ha addirittura avvantaggiato la CO 1, ove solo si consideri che con un prezzo complessivo di ben 14'059'447.48 fr., essa ha comunque ottenuto 0.35 punti, al pari della concorrente __________ entrata in gara con un'offerta di fr. 5'287'845.98 (dopo correzione).
5. Sulla scorta di quanto precede entrambi i gravami devono essere respinti siccome infondati. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione delle domande volte a concedere effetto sospensivo alle impugnative.
La tassa di giudizio, commisurata al lavoro occasionato dai ricorsi ed al valore di causa, è posta a carico degli insorgenti secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 26, 33, 36, 37 LCPubb; 35, 40, 56 RLCPUbb/CIAP; 3, 18, 26, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono respinti.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico delle ricorrenti in ragione di fr. 3'000.- ciascuno, con vincolo di solidarietà per i membri del RI 4.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a:
patr. dall'
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario