Incarto n. 52.2008.11
Lugano 26 marzo 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 gennaio 2008 di
RI 1 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 19 dicembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 6802) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgente avverso la licenza edilizia 30 aprile 2007 rilasciata dal municipio di Paradiso alla CO 2 per la posa di un impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti situato nella zona del centro del comune (part. 4);
viste le risposte:
- 22 gennaio 2008 del municipio di Paradiso;
- 23 gennaio 2008 del Consiglio di Stato;
- 30 gennaio 2008 della CO 2;
preso atto delle osservazioni:
- 15 febbraio 2008 della SPAAS;
- 3 marzo 2008 dei ricorrenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 25 settembre 2006 la CO 2 (__________) ha chiesto al municipio di Paradiso il permesso di posare un impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti situato nella zona del centro del comune (part. 4). L'impianto è composto da due pali, alti m 4.50, applicati agli angoli nord e sud della torretta dell'ascensore, destinati a sorreggere tre antenne UMTS e due antenne direttive per ponti radio. Vicino alle antenne verrebbe inoltre posato un piccolo armadio tecnico, alto m 2.16.
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui i ricorrenti RI 1, proprietari di un fondo contermine (part. 372), che hanno contestato l'intervento dal profilo pianificatorio, edilizio ed ambientale.
Il 7 dicembre 2006 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno espresso preavviso favorevole al rilascio della licenza a determinate condizioni, di cui si dirà più avanti. Il 30 aprile 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, facendo proprie le condizioni poste dall'autorità cantonale e respingendo le opposizioni.
B. Con giudizio 19 dicembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti RI 1.
Il Governo ha anzitutto disatteso le censure riferite all'applicazione dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), rilevando fra l'altro che l'impianto rispetta i valori limite d'immissione, che una valutazione delle immissioni combinata con quelle degli altri impianti esistenti al di fuori del raggio d'antenna non entra in considerazione e che la licenza è subordinata all'obbligo di modificare o rimuovere l'impianto nel caso in cui si verificasse un superamento dei valori dell'ORNI a seguito di cambiamenti dell'edificazione dei fondi circostanti.
Respinte le ulteriori contestazioni sollevate dagli insorgente con riferimento alla conformità di zona, il Consiglio di Stato ha poi escluso che l'impianto violasse le prescrizioni sull'altezza massima delle costruzioni nella zona del centro comunale (ZCC). Lo stabile sul quale verrebbe ad insistere non rispetta invero l'altezza degli edifici prescritta dall'art. 33 NAPR. L'installazione dell'antenna rientrerebbe comunque nei limiti degli interventi ammissibili secondo l’art. 39 RLE.
C. Contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Dal profilo della legislazione ambientale, i ricorrenti osservano anzitutto che le immissioni derivanti dalle antenne sono contenute nei limiti dell'ORNI soltanto alla condizione che gli edifici circostanti non vengano modificati. In caso di modifiche, l'antenna potrebbe venire a trovarsi in contrasto con il diritto. Già per questo motivo non potrebbe essere autorizzata.
La valutazione combinata, proseguono, non potrebbe essere senz'altro esclusa, poiché se è vero che nel perimetro di raggio di 37 m non vi sono altre antenne, non è noto se il nuovo impianto non si trovi nel perimetro degli impianti installati sugli edifici che sorgono sulle part. 431 e 472. Il fatto di autorizzare fonti di immissioni non ionizzanti fintanto che i danni e il carattere molesto delle radiazioni non sarà ufficialmente provato, sostengono i ricorrenti, sarebbe di per sé contrario ad ogni principio di prevenzione generale. In quanto ubicato in una zona densamente popolata, l'impianto non rispetterebbe inoltre l’art. 5 cpv. 2 del regolamento di applicazione dell'ORNI (RORNI), che raccomanda di evitare la posa di antenne in zone a carattere prevalentemente residenziale.
In relazione agli aspetti pianificatori, i ricorrenti contestano anche in questa sede la conformità dell'impianto per rapporto alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione. Le antenne esistenti, allegano, coprirebbero il fabbisogno esistente. Nuove antenne andrebbero semmai installate in coutenza sugli impianti esistenti.
Per quanto attiene agli aspetti edilizi, RI 1 ribadiscono infine le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alle prescrizioni del piano particolareggiato del centro comunale sull'altezza e sull'inserimento estetico dell'antenna nel quadro ambientale.
Eccepita la carenza di motivazione del giudizio impugnato, laddove si esprime sul rispetto delle NAPR, gli insorgenti negano infine che l'impianto rispetti l'obbligo di limitare le immissioni nella misura massima consentita dalle condizioni d'esercizio, dal progresso tecnico e dalle possibilità economiche.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la CO 2, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
Delle informazioni tecniche fornite dalla SPAAS, su richiesta di questo tribunale, in merito al raggio del perimetro di altre due antenne esistenti nelle vicinanze, e delle osservazioni presentate dai ricorrenti si dirà più avanti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente toccati dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, con le informazioni tecniche supplementari raccolte da questo tribunale (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota. Le prove chieste dagli insorgenti, in particolare il sopralluogo, non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Aspetti ambientali (LPAmb/ORNI)
2.1. L'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti entrata in vigore il 1° febbraio 2000 (ORNI) ha per scopo la protezione dell'uomo da tutti i tipi di radiazioni non ionizzanti (RNI), nella gamma da 0 Hz a 300 GHz, prodotte da impianti fissi, esclusi quindi i telefoni cellulari (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. d ORNI). Nel solco del principio della prevenzione sancito dall'art. 11 LPAmb, essa impone una limitazione preventiva delle emissioni (art. 4 e allegato 1 ORNI) e stabilisce dei valori limite d'immissione, che variano in base alla frequenza della radiazione (art. 13 e allegato 2 ORNI). Quest'ultimi corrispondono in sostanza a quelli pubblicati nell'aprile 1998 dalla Commissione internazionale per la protezione contro la radiazione non ionizzanti (ICNIRP).
Per quanto attiene in particolare alle stazioni base della telefonia mobile con potenza equivalente irradiata di almeno 6 W, l'ordinanza prescrive un valore limite (d'emissione) di 4.0 V/m per gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz e di 6.0 V/m per quelli che trasmettono nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore (vedi allegato 1 ORNI cifra 64). Questi valori devono essere rispettati in ogni luogo ad utilizzazione sensibile (LAUS; locali destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone, terreni da gioco per bambini, ecc.; art. 3 cpv. 3 ORNI) nello stato di esercizio determinante dell'impianto (numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza massima; cifra 63 allegato 1 ORNI). Il valore limite d'immissione stabilito dall'ORNI per la frequenza di 1800 Mhz è invece di 58 V/m in termini di intensità del campo elettrico (vedi allegato 2 ORNI cifra 11); tale valore, di gran lunga superiore (dieci volte circa) al valore limite dell'impianto, va osservato ovunque possano trattenersi delle persone (art. 13 cpv. 1 ORNI).
2.2.
2.2.1. In concreto, i ricorrenti contestano anzitutto il numero delle antenne, che sarebbero cinque e non tre come indicato dalla domanda di costruzione. L'eccezione non giova alla loro causa, poiché le due piccole antenne per ponti radio, che verrebbero applicate sui supporti assieme ad altre tre antenne, non soggiacciono alle prescrizioni dell'ORNI (cfr. art. 61 cpv. 2 dell'allegato 1 all'ORNI).
2.2.2. RI 1 contestano poi la riserva di adattamento o di rimozione dell'impianto, contenuta nella licenza, nel caso in cui l'assetto edilizio dei fondi circostanti dovesse essere modificato. Anche questa censura va disattesa. In ossequio al principio di proporzionalità, nel caso in cui i fondi vicini risultano soltanto parzialmente edificati, la valutazione delle RNI deve in linea di massima fondarsi sulle preesistenze. Onde tener conto di eventuali, successive modifiche dell'assetto edilizio circostante è sufficiente subordinare la licenza ad una riserva di adattamento, rispettivamente di soppressione dell'impianto qualora non fosse possibile ridurre le immissioni riscontrabili nei nuovi edifici al di sotto dei limiti fissati dall'ORNI (cfr. STF 1A. 108/2001 - 1.P.402.2001 in re CO 2 consid. 4.). La riserva in questione appare dunque sufficiente a salvaguardare il diritto dei ricorrenti di sopraelevare il loro edificio.
2.2.3. Secondo le raccomandazioni sull'ORNI dell'UFAFP del 28 giugno 2002, le RNI di altri impianti vanno prese in considerazione soltanto se la sorgente è situata nel raggio calcolato in funzione della potenza delle nuove antenne. In concreto, tale raggio, determinato secondo le prescrizioni vigenti, ammonta a 37 m.
Nel perimetro definito da tale raggio non esistono altri impianti che producono RNI. Quelli citati dai ricorrenti sulle part. 431 e 472 sono più distanti. Sotto il limitato profilo del nuovo impianto, non sono dunque dati i presupposti per imporre una valutazione combinata.
Il nuovo impianto non si situa nemmeno nel raggio degli impianti indicati dai ricorrenti. Il raggio dell'impianto Swisscom, insistente sulla part. 427, situato a circa 85 m, è infatti di m 52.17, mentre quello dell'impianto Orange, situato ad oltre 100 m sulla part. 431, ammonta a 55.87 m. Ancor più distante è l'impianto situato sull'autosilo comunale, citato dai ricorrenti nelle osservazioni alle informazioni tecniche assunte da questo tribunale, che non ha reperito nelle vicinanze altri impianti suscettibili di comportare l'obbligo di valutare congiuntamente le immissioni. Nemmeno dal profilo degli impianti esistenti nei dintorni sono dunque date le premesse per procedere ad una valutazione combinata delle RNI.
La sovrapposizione dei perimetri delle antenne, rilevata dai ricorrenti, non è di rilievo. La valutazione combinata è infatti prescritta soltanto se una sorgente di RNI è situata nel perimetro di un altro impianto. Priva di qualsiasi fondamento è d'altro canto la pretesa dei ricorrenti di trarre dal raggio degli impianti conclusioni circa il grado di copertura della zona. Il raggio di un impianto non definisce infatti la portata delle antenne.
2.2.4. Gli impianti che rispettano i valori dell'ORNI sono considerati conformi al principio di prevenzione sancito dall'art. 1 cpv. 2 e concretizzato dall'art. 11 LPAmb. All'interno della zona edificabile, l'istante in licenza non deve dimostrare né che l'impianto è necessario per assicurare un'adeguata copertura della zona, né che le emissioni generate sono limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. I valori fissati dall'ORNI sono considerati sufficienti ad assicurare un'adeguata protezione dalle radiazioni. Spetta semmai agli opponenti dimostrare il contrario.
2.2.5. Secondo l’art. 5 cpv. 2 RORNI, gli impianti in zone a carattere prevalentemente residenziale o nelle vicinanze di locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili sono per quanto possibile da evitare. La norma ha valore di semplice raccomandazione. Non esplica effetti vincolanti. Lo escludono il principio della prevalenza del diritto federale su quello cantonale (art. 49 Cost. fed.) ed il carattere esaustivo della legislazione federale in materia di protezione dalle RNI.
A prescindere dalla questione di sapere se la zona del centro del comune di Paradiso possa essere considerata prevalentemente residenziale, la licenza non viola dunque l’art. 5 cpv. 2 RORNI. Tanto meno disattende l’art. 3 cpv. 3 ORNI, che si limita a definire i luoghi ad utilizzazione sensibile (LAUS).
3. Aspetti pianificatori (conformità di zona)
3.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso dall'art. 70 cpv. 2 LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità perseguite dal PR per la zona di riferimento. Per essere autorizzate le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione del comparto territoriale in cui si collocano (DTF 127 I 103 consid. 6, RDAT 1994 II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art. 22, n. 70 seg., Scolari, op. cit. ad art. 67 LALPT n. 472).
3.2. Le NAPR di Paradiso non definiscono esplicitamente la funzione assegnata alla zona del centro del comune. Dall'art. 33 cpv. 3 NAPR si può comunque dedurre che sia destinata agli insediamenti residenziali, turistici (alberghieri) e commerciali.
3.3. La giurisprudenza costante di questo tribunale, in linea con gli indirizzi giurisprudenziali dei tribunali di altri cantoni (URP, 163 consid. 5; BVR 2002, 409 seg., consid. 4; ZGGVP 2000, 430), considera le antenne per la telefonia mobile alla stregua di impianti conformi alla destinazione delle zone edificabili, siano esse residenziali, commerciali o turistiche (RDAT I-2001, n. 19, pag. 82 seg.; STA 52.2003.402 citata dal Consiglio di Stato e riferita alla ZCC). Non v'è motivo per scostarsene.
Non è dato di vedere come la copertura della zona, che secondo gli insorgenti sarebbe assicurata dagli altri impianti esistenti nelle immediate vicinanze, permetterebbe di ravvisare nella licenza una disattenzione del principio della conformità di zona. Tale principio non esige affatto che venga dimostrata la necessità dell'impianto nel luogo prescelto. Esso non va confuso con il requisito dell'ubicazione vincolata, applicabile al rilascio di licenze eccezionali fuori della zona edificabile (art. 24 lett. a LPT).
4. Aspetti edilizi (NAPR)
4.1. Molestia
4.1.1. Secondo l’art. 33 cpv. 16 NAPR nella ZCC sono escluse le costruzioni moleste. Sono considerate moleste, dispone l’art. 5 cpv. 6 NAPR, le costruzioni con destinazioni d'uso suscettibili di provocare immissioni non armonizzate con le caratteristiche della relativa zona tramite un'affluenza di pubblico, il richiamo di traffico veicolare e di schiamazzi notturni. La norma è stata concepita soprattutto per impedire l'insediamento di attività notturne, in particolare di quelle legate alla prostituzione.
4.1.2. Non occorrono lunghe disquisizioni per dimostrare che
un'antenna di telefonia mobile non può essere considerata una costruzione molesta ai sensi dell'art. 5 cpv. 6 NAPR; norma richiamata dai ricorrenti, che evitano di riprodurla per esteso. È in effetti evidente che le RNI non sono provocate dall'affluenza di pubblico, dal traffico veicolare o dagli schiamazzi notturni.
4.2. Altezza
4.2.1. Secondo l’art. 33 cpv. 6 NAPR, nella ZCC i nuovi edifici devono rispettare un'altezza massima di m 29.50 ed una minima di m 23.50. I corpi tecnici emergenti (locali macchine, ascensori, torri di raffreddamento per aria condizionata, comignoli ecc.) e altre costruzioni sul tetto non possono superare la quota dell'altezza massima (art. 9 cpv. 2 NAPR).
4.2.2. Il controverso impianto di telefonia mobile, alto m 4.50, verrebbe installato sul tetto di un edificio, alto m 21.90, situato lungo il viale G. Cattori. Non raggiungendo l'altezza minima di m 23.50, prescritta dall'art. 33 cpv. 6 NAPR, l'edificio, costruito prima dell'entrata in vigore del PR (2 luglio 2002), prefigura una costruzione esistente in contrasto con il diritto posteriore alla sua edificazione.
4.2.3. Per l’art. 39 cpv. 1 RLE, edifici e impianti esistenti in contrasto col nuovo diritto possono essere riparati e mantenuti. Lavori di trasformazione sostanziali, che alterano dal profilo qualitativo e quantitativo l'identità della costruzione preesistente, sono esclusi. Modiche trasformazioni, eccedenti i lavori di manutenzione e riparazione, possono essere autorizzate se il contrasto col nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.
La norma si riallaccia in sostanza alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, ed al principio di proporzionalità.
4.2.4. Rilasciando la controversa licenza, il municipio ha in pratica ritenuto che l'impianto di telefonia mobile, pur travalicando i limiti di un intervento di manutenzione, non costituisse una trasformazione sostanziale vietata dall'art. 39 RLE. La deduzione resiste alla critica degli insorgenti. Non si può in effetti rimproverare all'autorità comunale di aver abusato della latitudine di giudizio che la predetta norma le riserva in punto all'individuazione delle trasformazioni ammissibili. Tanto dal profilo quantitativo, quanto dal profilo qualitativo, la trasformazione è in effetti minima. L'identità dell'immobile rimane sostanzialmente immutata.
La trasformazione non pregiudica nemmeno l'interesse pubblico o quello dei vicini. Contrariamente a quanto assumono gli insorgenti, l'impianto non compromette affatto la realizzazione degli obbiettivi perseguiti dal PR. Le possibilità che lo stabile in oggetto venga sopraelevato in modo da renderlo conforme ai profili planovolumetrici fissati dal PP della zona rimangono sostanzialmente inalterate. La sopraelevazione non dipende di certo dalla presenza dell'impianto, che può essere rimosso ancor più facilmente di un comignolo o della torretta dell'ascensore.
L'ingombro verticale costituito dall'impianto rispetta peraltro perfettamente l'altezza massima fissata dall'art. 33 cpv. 6 NAPR. Nessun pregiudizio deriva d'altro canto ai vicini dalla realizzazione dell'impianto. La riserva di adattamento o di rimozione, alla quale la licenza è stata subordinata e di cui si è già detto, salvaguarda compiutamente il diritto di sopraelevare il loro edificio.
4.3. Estetica
4.3.1. Secondo l’art. 33 cpv. 15 NAPR, per ogni nuova edificazione è richiesta una particolare qualità dell'espressione architettonica. Questa particolare disposizione del diritto comunale autonomo riserva all'autorità decidente un ampio margine d'apprezzamento, che per principio le istanze di ricorso possono censurare soltanto sotto il profilo dell'arbitrio.
4.3.2. Le enfatiche doglianze sollevate dai ricorrenti con riferimento agli aspetti estetici appaiono a prima vista talmente prive di fondamento da non meritare confutazione. Non ravvisando alcun contrasto con l’art. 33 cpv. 15 NAPR il municipio è rimasto nel solco di un'interpretazione del tutto sostenibile della norma.
A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si tiene conto dei limiti che l'autonomia comunale pone al potere di cognizione delle istanze di ricorso.
4.3.3. Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne il rispetto dell'art. 11 cpv. 1 NAPR, che vieta impianti pubblicitari ed impianti di ricezione via satellite deturpanti, rispettivamente dell'art. 17 cpv. 3 NAPR, che ammette i pannelli solari per la produzione di energia soltanto a condizione che l'ingombro e le principali componenti dell'impiantistica concorrano ad un adeguato completamento architettonico ed estetico delle facciate.
Le antenne per la telefonia mobile non sono assimilabili a pannelli solari per la produzione di energia. Per la loro foggia possono semmai essere equiparate ad impianti di ricezione via satellite, ma anche se lo fossero la decisione del municipio di non considerarle deturpanti resisterebbe alla critica degli insorgenti.
Gli impianti per la telefonia mobile sono ormai diventati parte integrante del paesaggio urbano. Non ravvisando nel controverso impianto alcunché di deturpante, il municipio non ha per nulla abusato della latitudine dei giudizio che l’art. 11 cpv. 1 NAPR gli riserva. La decisione appare senz'altro sostenibile.
La scarna motivazione addotta dal giudizio governativo impugnato per respingere le censure riferite all'applicazione di queste due norme non ha minimamente pregiudicato i ricorrenti nell'esercizio dei loro diritti di difesa. La violazione del diritto di essere sentiti che lamentano di conseguenza non sussiste.
5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 11, 12 LPAmb; 3 ORNI; 21 LE; 9, 11, 17, 33 NAPR di Paradiso; 3, 18, 28, 31, 61, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 2'500.- alla resistente CO 2 a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione a:
__________; ; ; .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario