Incarto n. 52.2007.8
Lugano 17 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2007 di
RI 1
contro
la decisione 12 dicembre 2006 (n. 6187) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 ottobre 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 24 gennaio 2007 del Dipartimento delle istituzioni;
- 30 gennaio 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 agosto 2004 RI 1, cittadino venezuelano, si è sposato con la cittadina svizzera L__________, dinanzi all'ufficiale dello stato civile di __________. A seguito del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, che gli è poi stato rinnovato sino al 29 agosto 2006.
B. a. Il 28 giugno 2006 RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il cambiamento di indirizzo e di comune sul proprio permesso di dimora. Interrogata il 23 agosto seguente dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, L__________, ha dichiarato di non avere mai vissuto sotto lo stesso tetto con il marito, visto che le nozze erano state celebrate per permettere a quest'ultimo di ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera. Il 25 settembre la polizia ha quindi interrogato in proposito anche RI 1, il quale ha contestato tale asserzione ed ha affermato che, dopo 7/8 mesi di regolare vita coniugale, nell'estate del 2005 si era separato dalla moglie in quanto quest'ultima intratteneva una relazione sentimentale con un altro uomo.
b. Preso atto delle risultanze dell'inchiesta condotta dalla Polizia cantonale, con decisione 23 ottobre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha risolto di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e gli ha fissato un termine sino al 30 novembre 2006 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso gli era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con la moglie, ritenendo in tal modo che egli invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese
C. Con giudizio 12 dicembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento e ha considerato esigibile il suo rientro in Venezuela;
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora. Non contesta che il suo matrimonio con L__________ sia ormai finito da tempo. Sostiene però che il provvedimento litigioso è sproporzionato, in quanto non tiene conto che egli non possiede più alcun legame familiare in Venezuela e che in Svizzera si sta apprestando ad iniziare una nuova formazione professionale quale fisioterapista presso la SUPSI. Il fatto poi che nelle università e nelle scuole universitarie svizzere vi siano numerosi studenti stranieri in possesso di un permesso di dimora dimostrerebbe, a suo dire, che egli è vittima di una manifesta disparità di trattamento.
All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora: ai fini dell'applicazione della suddetta norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, ritenuto che il ricorrente risulta sempre sposato con la cittadina elvetica L__________, egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
1.4. Ne consegue che il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Preliminarmente va detto che, malgrado le dichiarazioni rilasciate alla Polizia cantonale dalla moglie del ricorrente in occasione del suo interrogatorio del 23 agosto 2006, sia la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che il Consiglio di Stato hanno negato ad RI 1 il rinnovo del suo permesso di dimora senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'esistenza di un matrimonio fittizio, ma limitandosi a rilevare come quest'ultimo commettesse un chiaro abuso di diritto nell'invocare un connubio ormai svuotato di qualsiasi contenuto.
Di conseguenza, anche in questa sede non è necessario entrare nel merito dei motivi che hanno condotto l'insorgente a contrarre matrimonio con L__________.
3. L'art. 7 LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora (cpv. 1 prima frase) e che questo diritto non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo (cpv. 2). Per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso quando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale al solo fine di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).
Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.). È per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
4. Come accennato in narrativa, nel caso di specie il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del suo matrimonio contratto il 30 agosto 2004 con una cittadina svizzera. Dagli atti di causa risulta che i coniugi __________ si sono separati di fatto perlomeno già a partire dall'estate del 2005. La moglie aveva in effetti iniziato ad intrattenere una relazione sentimentale con un altro uomo (v. verbale d'interrogatorio di Polizia cantonale 25 settembre 2006 di RI 1), dal quale ha poi avuto un figlio, nato il 23 ottobre 2006. Sempre dalle tavole processuali emerge che tra i coniugi __________ è pendente una procedura di divorzio. Ora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nel corso della procedura e della durata della separazione dei coniugi, vi sono sufficienti elementi per ritenere che quest'ultimi abbiano da tempo organizzato autonomamente le loro rispettive vite e che il loro matrimonio esista soltanto sulla carta. D'altra parte, va rilevato come anche lo stesso ricorrente abbia riconosciuto nel gravame che il suo matrimonio con L__________ sia ormai giunto alla fine (ricorso § 4 in fine).
In siffatte circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un paio d'anni, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con la moglie. Ne consegue che è venuto meno il fine del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio a suo favore di un permesso di dimora.
5. 5.1. Resta da verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. A questo proposito il ricorrente rimprovera alla precedente autorità di giudizio di non avere tenuto conto che egli non ha più alcun legame familiare in Venezuela, dal momento che sia i suoi fratelli che sua madre vivono in Europa, e che il provvedimento litigioso lo obbligherebbe ad interrompere il periodo di pratica che sta attualmente svolgendo presso __________, in vista dell'inizio, previsto nel settembre del 2007, dei corsi di fisioterapia, ergoterapia e cure infermieristiche presso la SUPSI.
5.2. Sennonché, si deve considerare che il ricorrente risiede in Svizzera regolarmente da poco più di due anni e mezzo. Il suo soggiorno in questo Paese va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre egli ha gran parte dei suoi legami sociali e culturali in Venezuela, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 28 anni. È vero che alcuni dei suoi familiari più stretti non vivono più in quel Paese, essendosi trasferiti in Europa (Svizzera e Spagna): è però altresì vero che l'insorgente è una persona adulta e indipendente, che non abbisogna per poter vivere della cura e dell'assistenza dei suoi parenti, per cui tale circostanza non costituisce un ostacolo al suo rientro in Venezuela, dove sicuramente non incontrerà alcun problema di riadattamento. Il fatto poi che egli stia attualmente svolgendo un'attività lavorativa in Svizzera in prospettiva di iniziare la formazione quale fisioterapista presso la SUPSI è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito. Di conseguenza, la decisione impugnata appare rispettosa del principio della proporzionalità.
Infine, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, essa non è lesiva del principio di uguaglianza. Il fatto che le autorità amministrative non gli abbiano rinnovato il permesso di dimora per poter vivere con la moglie non significa ancora che egli non possa chiedere un analogo permesso di soggiorno per motivi di studio, ritenuto comunque che nessuna norma di legge gli conferisce un diritto all'ottenimento di una simile autorizzazione.
6. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali richiamate, rifiutandosi di rinnovare il permesso di soggiorno a RI 1 per essersi appellato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.
Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni del giudizio governativo impugnato.
7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto così come l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag). Ad identica conclusione si può giungere per quella presentata dinnanzi al Consiglio di Stato.
Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm, 14 Lag;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
5. Intimazione a:
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terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario