Incarto n. 52.2007.378
Lugano 26 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 novembre 2007 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
il bando del concorso indetto dal Dipartimento delle finanze e dell'economia per le opere da elettricista dello stabile __________ a __________;
vista la risposta 19 novembre 2007 della Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 12 ottobre 2007 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso per aggiudicare le opere da elettricista dello stabile __________ a __________ (FU n. 82 pag. 7811 seg.).
Il bando (pos. d) fissava i seguenti criteri d'aggiudicazione:
- economicità - prezzo 50%
- attendibilità dell'offerta 25%
- qualità dell'imprenditore 25%
Definite in dettaglio le modalità di calcolo della nota per il prezzo (pos. 224.210), il capitolato stabiliva (pos. 224.320) che l'attendibilità dei prezzi sarebbe stata valutata in base alla media delle offerte che rientrano nel preventivo del committente. Le ditte che superano il preventivo del committente, soggiungeva la clausola, saranno ritenute non giudicabili e saranno escluse dalla gara d'appalto.
In base ad una distribuzione dei punti come da grafico riportato di seguito definita dal committente con dei parametri (Pmin; f1 ; f2 ; Pmax ) sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà proporzionalmente rispetto al valore P0 dell'offerta di riferimento calcolata.
6 –
5 –
4 –
3 –
2 –
1 –
Pmin Pinf Pr Psup Pmax
f2 f1 f1 f2
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi
f1 = 5% f2 = 20% Pr = P0
Pr = Prezzo di riferimento
P0 = Prezzo medio di tutte le offerte < preventivo del committente
Px < Pmin N = 1
Pmin < Px < Pinf N = 1 + 5 . (Px – Pmin ) : (Pinf – Pmin )
Pinf < Px < Psup N = 6
Psup < Px < Pmax
Px > Pmax N = 1
B. Contro il bando in questione la RI 1 insorge davanti al Tribunale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta in particolare il criterio dell'attendibilità dei prezzi sopra illustrato, asserendo che lederebbe la promozione di un'efficace concorrenza fra gli offerenti e l'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.
Introdotto per contrastare perniciose corse al ribasso dei prezzi, il controverso criterio avrebbe indotti i concorrenti ad abbassare i prezzi in modo ancor più marcato al fine di procurarsi punteggi in grado di compensare note insufficienti conseguite dal profilo dell'attendibilità. L'incognita costituita dal preventivo interno allestito dal committente renderebbe ancor più difficile prevedere un prezzo competitivo da questo punto di vista.
Il criterio in contestazione altererebbe il gioco della concorrenza e non garantirebbe affatto un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.
C. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione della logistica del DFE, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente, attiva nel campo delle installazioni elettriche, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Gli atti di altri concorsi, richiamati dall'insorgente, non appaiono in grado di procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione soggiunge la norma (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.
Nella definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione devono comunque essere fissati sulla base di parametri valutabili in modo oggettivo e rispettare i principi generali che governano la materia. Non devono in particolare ostacolare un'efficace e libera concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb). Devono inoltre promuovere un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche (a lett. d LCPubb).
Nella misura in cui è espressione della latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri d'aggiudicazione da questi operata può essere sindacata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nei limiti della violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 PAmm). Censurabili, da questo profilo, sono dunque soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che operano distinzioni ingiustificate e discriminatorie o che non permettono di esprimere un giudizio oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta.
Analoga latitudine di giudizio va riconosciuta al committente in ordine alla definizione del peso che intende attribuire ai singoli criteri d'aggiudicazione mediante fattori di ponderazione. Circoscritto alla violazione del diritto è pure il potere di cognizione di questo tribunale in caso di contestazione di tali parametri di valutazione. Censurabili sono soltanto quei fattori che scaturiscono da un esercizio scorretto del margine discrezionale che la legislazione sulle commesse pubbliche riserva al committente in ordine alla definizione del peso che intende attribuire loro. Il controllo dell'opportunità è escluso (art. 38 cpv. 2 LCPubb; STA 15.11.2005 n. 52.2005.343 consid. 2).
3. 3.1. Il criterio dell'attendibilità dei prezzi è stato introdotto per porre un ulteriore freno, in aggiunta a quello costituito dai criteri qualitativi, alla corsa al prezzo più basso. Offerte eccessivamente aggressive dal profilo del prezzo o addirittura sottocosto non garantiscono infatti prestazioni qualitativamente ineccepibili. È invero noto che il risparmio conseguito dal committente sul prezzo particolarmente vantaggioso finisce spesso per tradursi in una maggior spesa.
Corretti e conformi alle finalità della legge sulle commesse pubbliche appaiono di conseguenza tutti quei criteri che permettono di prevenire simili distorsioni del mercato delle commesse pubbliche, sottoponendo preventivamente a verifica la qualità dell'offerta per rapporto al prezzo.
Questo particolare criterio d'aggiudicazione valuta in sostanza i prezzi delle singole offerte in base al loro scostamento rispetto ad un prezzo medio (detto anche prezzo di riferimento), che il committente considera ottimale dal profilo dell'attendibilità, intesa come capacità di fornire una prestazione qualitativamente ineccepibile. Questo prezzo di riferimento può scaturire dalla media delle offerte inoltrate, da un preventivo interno allestito dal committente oppure dalla media delle offerte inoltrate sommate al preventivo interno del committente, eventualmente moltiplicato per un determinato fattore allo scopo di conferirgli maggior peso.
Il metodo di valutazione dell'attendibilità dei prezzi concepito dai servizi dello Stato si ispira alla funzione di densità delle probabilità, comunemente detta curva di __________, che viene tuttavia semplificata, in modo da:
assegnare la nota massima (6) a tutte le offerte che si situano all'interno di una fascia, determinata dal prezzo di riferimento aumentato o diminuito di una percentuale predeterminata dal committente (+/- f1 ).
assegnare le ulteriori note (da 1 a 5) in proporzione lineare alle offerte collocate all'interno di un'ulteriore fascia, più ampia, anch'essa definita in base al prezzo di riferimento aumentato o diminuito di un'ulteriore percentuale (+/- f2), di regola più consistente della precedente (f2 > f1 ).
Le opinioni sulla bontà del criterio possono divergere. Esso trova i suoi limiti quando la commessa ha per oggetto prestazioni particolari, ove non sono noti prezzi di mercato correnti, rispettivamente quando il numero delle offerte inoltrate risulta particolarmente ridotto. All'interno di questi limiti, esso sfugge tuttavia alla critica. È di natura oggettiva. Si fonda su considerazioni pertinenti. Non intralcia per nulla una libera ed efficace concorrenza. Semmai, la rafforza, contrastando concertazioni illecite tra concorrenti. Prevenendo offerte sottocosto, qualitativamente scadenti, esso promuove inoltre un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche. Obbiettivo, questo, che non si identifica con il minor costo come, a torto, l'insorgente sembra ritenere, bensì con il miglior rapporto tra la qualità ed il prezzo.
3.2. In concreto, il committente ha previsto di dedurre il prezzo di riferimento, su cui calcolare l'attendibilità dei prezzi, dalla media delle offerte inoltrate. Il suo preventivo interno fissa soltanto il limite di spesa che è disposto a sopportare. Cadono dunque immediatamente nel vuoto tutte le censure che l'insorgente solleva per denunciare le interferenze che il prezzo preventivato dal committente eserciterebbe sulla determinazione del prezzo di riferimento da utilizzare per valutare l'attendibilità dei prezzi.
La commessa riguarda prestazioni artigianali che non presentano alcunché di particolare. I prezzi di mercato correnti sono facilmente reperibili. Anche da questo punto di vista, il metodo di valutazione del criterio relativo all'attendibilità dei prezzi, previsto dalla pos. 224.320 del capitolato, non presta il fianco a critiche.
Il problema delle offerte d'appoggio, evocato dall'insorgente, sussiste effettivamente. Esso sussiste tuttavia anche nell'ambito dell'applicazione del criterio relativo all'economicità, che prevede di assegnare le note secondo una formula basata sull'attribuzione della nota massima (6.00) al minor prezzo. Il criterio dell'attendibilità dei prezzi costituisce tuttavia un rimedio, destinato a correggere le distorsioni che le offerte d'appoggio provocano nell'ambito della valutazione dell'economicità dell'offerta. In nessun caso vi si può ravvisare una violazione del diritto.
Il criterio si fonda su parametri oggettivi e pertinenti. Facendo dipendere la sua applicazione esclusivamente dalle offerte inoltrate dai concorrenti sopprime d'altro canto qualsiasi margine d'apprezzamento del committente. Non altera per nulla il gioco della libera concorrenza. Semmai ne aumenta l'efficacia, rendendo più difficili accordi illeciti tra i concorrenti. Esso contrasta inoltre la presentazione di offerte sottocosto o comunque aggressive soprattutto da parte di ditte che dispongono di mezzi economici tali da potersele permettere allo scopo di accaparrarsi ulteriori quote di mercato a scapito di aziende dotate di minori risorse.
Tanto meno disattende l'obbligo di impiegare le risorse finanziarie pubbliche in modo parsimonioso sancito dall'art. 1 lett. d LCPubb. Parsimonia non significa minor costo, ma miglior rapporto tra la qualità ed il prezzo (art. 32 LCPubb). Obbiettivo, questo che il criterio avversato contribuisce a conseguire.
Irrilevante è il fatto che i concorsi indetti contemporaneamente dal DFE per altre commesse artigianali prescindano dal criterio in discussione. La scelta rientra ampiamente nei limiti della libertà che la legge riconosce al committente in ordine alla definizione dei criteri d'aggiudicazione.
Il fattore di ponderazione (25%) assegnato al criterio in esame appare del tutto ragionevole. Anche da questo profilo, il bando in contestazione è dunque immune da violazioni del diritto.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. D'ufficio, si rileva unicamente che per la valutazione dei prezzi (Px ) compresi fra Psup e Pmax varrà la formula prevista dal sito www.ti.ch/commesse/criteri_aggiudicazione.doc che per svista non è stata riportata alla posizione 224.320.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione a:
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario