Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.11.2007 52.2007.359

16 novembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,044 mots·~5 min·7

Résumé

Licenza edilizia. Preavviso del dipartimento

Texte intégral

Incarto n. 52.2007.359  

Lugano 16 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 16 ottobre 2007 di

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 26 settembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 4936) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 23 aprile 2007 con cui il municipio di Sigirino nega loro la licenza edilizia per riattare e sopraelevare uno stabile ad uso abitativo situato nel nucleo (part. 147);

viste le risposte:

-    26 ottobre 2007 del municipio di Sigirino;

-    30 ottobre 2007 di CO 3;

-      2 novembre 2007 di CO 1;

-      2 novembre 2007 di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 28 novembre 2006 i ricorrenti RI 1 hanno chiesto al municipio di Sigirino il permesso di riattare e sopraelevare uno stabile ad uso abitativo situato nel nucleo (part. 147). L'intervento prevedeva in particolare di innalzare il tetto di m 0.90 allo scopo di rendere abitabile lo spazio sottostante.

Oltre a tre vicini, qui resistenti, alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo quanto proposto non conforme agli obbiettivi di qualità paesaggistica codificati negli art. 2 e 3 RBN. L'Ufficio della natura e del paesaggio (UPN) aveva in particolare rilevato che:

la domanda prevede la sopraelevazione di un fabbricato che costituisce parte integrante di un complesso i cui edifici, contigui, presentano la stessa altezza. Tale peculiarità conferisce all'insieme un carattere unitario e di conseguenza una certa qualità dal punto di vista paesaggistico. Si auspica quindi che tale caratteristica vada conservata.

Preso atto del preavviso negativo dell'autorità cantonale, con decisione 23 aprile 2007 il municipio ha quindi negato la licenza edilizia.

                                  B.   Con giudizio 26 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.

Dopo aver rilevato che nel 1987 il nucleo tradizionale di Sigirino era stato dichiarato paesaggio pittoresco, il Consiglio di Stato ha anzitutto ritenuto che l'opposizione del Dipartimento del territorio fosse giustificata, poiché l'edificio costituisce con le abitazioni limitrofe (contigue) un comparto di ragguardevole pregio, ben conservato nei suoi contenuti architettonici, formali e spaziali. Comparto che si affaccia su di una struttura omogenea di orti i cui fronti sono formati da più edifici che presentano la stessa altezza.

Ferma questa premessa, il Governo ha poi ritenuto che l'intervento non fosse conforme all'art. 34 NAPR.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia rilasciata la licenza richiesta.

Gli insorgenti negano che l'intervento costituisca un deturpamento. Sostengono inoltre che la sopraelevazione è di minima entità. L'altezza sarebbe minore o uguale a quella degli edifici circostanti.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non presenta osservazioni.

Il municipio si limita a rilevare di essersi adeguato al preavviso del Dipartimento del territorio.

Gli opponenti condividono il giudizio governativo con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, istanti in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Esso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm) per i motivi che seguono.

2.Secondo l'art. 3 cpv. 1 LE, la licenza edilizia è concessa dal municipio, previo avviso del Dipartimento del territorio nei casi previsti dalla legge. L'avviso del dipartimento riguarda il diritto di competenza cantonale e vincola il municipio nella misura in cui è negativo (art. 7 cpv. 2 LE).

Il municipio si pronuncia dunque sulla conformità dell'intervento con il diritto comunale e con il diritto delegatogli per l'applicazione. Per principio, esso è tenuto a determinarsi al riguardo anche nel caso in cui l'avviso del Dipartimento del territorio è negativo.

Non può limitarsi a respingere la domanda di costruzione facendo proprio l'avviso negativo dell'autorità cantonale.

                                   3.   Nel caso concreto, il Dipartimento del territorio ha ritenuto che la domanda di costruzione si ponesse in contrasto con gli art. 2 e 3 RBN. Dagli atti non emerge se non sia in contrasto con le esigenze di protezione di un sito pittoresco (art. 3 cpv. 2 lett. c RBN) o se invece deturpi un paesaggio pittoresco (art. 3 cpv. 2 lett. d RBN). La confusa motivazione addotta dal giudizio impugnato non apporta i necessari chiarimenti.

La questione può comunque rimanere irrisolta, poiché il municipio ha omesso di pronunciarsi sulla conformità dell'intervento con il diritto comunale, in particolare con l'art. 34 NAPR, che disciplina l'edificazione all'interno del nucleo.

A torto il Consiglio di Stato ha ritenuto di riparare all'omissione sostituendosi al municipio nell'applicazione del diritto comunale. Esso doveva necessariamente annullare la decisione impugnata, rinviando gli atti al municipio affinché si determinasse in proposito. Non avendolo fatto, spetta a questo tribunale provvedervi.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al municipio, affinché, fermo restante il vincolo derivante dall'avviso negativo del Dipartimento del territorio, verifichi se la domanda di costruzione è conforme al diritto comunale (NAPR).

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono a carico dello Stato, al quale l'esito va ascritto.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 7, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 26 settembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 4936) è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al municipio di Sigirino, affinché, fermo restante il vincolo derivante dall'avviso negativo del Dipartimento del territorio, verifichi se la domanda di costruzione è conforme al diritto comunale (NAPR).

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 400.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

                                    4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2007.359 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.11.2007 52.2007.359 — Swissrulings