Incarto n. 52.2007.354 52.2007.355 52.2007.356
Lugano 27 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 27 settembre 2007 di
a. b. c.
RI 1, __________, , __________, ,
contro
la decisione 11 settembre 2007 del CO 1 che respinge le opposizioni presentate dagli insorgenti avverso il progetto di moderazione del traffico di via delle scuole;
viste le risposte 20 novembre 2007 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che dal 20 maggio al 28 giugno 2006 il CO 1 ha pubblicato all'albo comunale un progetto per realizzare alcuni interventi di moderazione del traffico su via delle scuole;
che in tempo utile sono pervenute al municipio le opposizioni dei ricorrenti citati in ingresso, che contestavano gli interventi per motivi che non occorre qui illustrare;
che con decisioni dell'11 settembre 2007 il municipio ha respinto le opposizioni;
che contro queste decisioni gli opponenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento per inadeguatezza dei provvedimenti previsti;
che il municipio rileva di essersi limitato a respingere le opposizioni, omettendo di approvare il progetto;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 35 LStr, che deferisce direttamente al Tribunale cantonale amministrativo il giudizio sui ricorsi contro le decisioni di approvazione dei progetti stradali comunali e le altre decisioni del municipio;
che la legittimazione attiva degli insorgenti è sufficientemente dimostrata (art. 43 PAmm);
che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine;
che in quanto aventi il medesimo oggetto i ricorsi possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), emanato da un giudice unico (art. 49 cpv. 2 LOG), senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, secondo l'art. 34 LStr, il municipio approva il progetto stradale e decide simultaneamente sulle opposizioni al diritto d'espropriazione e sulle domande di modificazione dei piani;
che, a dispetto del tenore letterale della norma, in sede di approvazione del progetto il municipio deve statuire su tutte le opposizioni e non soltanto su quelle relative al diritto d'espropriazione,
come non si può ammettere che il progetto venga approvato senza evadere nel contempo le opposizioni, si deve anche escludere che il municipio si pronunci sulle opposizioni senza approvare nel contempo il progetto; le due decisioni vanno coordinate al fine di evitare una sconveniente proliferazione dei procedimenti di ricorso, suscettibile di determinare esiti incongruenti o addirittura contraddittori;
che nel caso concreto, il municipio ha statuito sulle opposizioni senza statuire nel contempo sul progetto stradale;
che i ricorsi vanno dunque accolti, annullando le decisioni censurate e rinviando gli atti al municipio affinché si pronunci con un'unica decisione sul progetto e sulle opposizioni;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art. 34, 35 LStr; 49 LOG; 3, 18, 28, 51, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti.
§ Di conseguenza:
1.1. le decisioni 11 settembre 2007 sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio affinché statuisca sul progetto di moderazione del traffico di via delle scuole e sulle opposizioni.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione a:
,;
,;
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo Il segretario