Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.02.2007 52.2007.35

21 février 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,567 mots·~8 min·3

Résumé

Aggiudicazione fornitura autocarri per il servizio raccolta rifiuti

Texte intégral

Incarto n. 52.2007.35  

Lugano 21 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 1. febbraio 2007 di

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 22 gennaio 2007 del CO 3CO 3 che aggiudica alla CO 1 la fornitura di autocarri per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

viste le risposte:

-    12 febbraio 2007 del CO 3

-    12 febbraio 2007 della CO 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   In seguito alla distruzione del suo parco veicoli, provocata dall'alluvione del mese di ottobre, il 27 ottobre 2006 il CO 3 CO 3 ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di 4 autocarri (1 a 2 assi e3a3 assi) per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (FU n. 86/ /2006, pag. 7082 e rettifica FU n. 88/2006, pag. 7262).

Per gli autocarri a 3 assi, il capitolato dava ai concorrenti la facoltà di offrire un prezzo diverso a seconda del numero di veicoli da fornire.

L'avviso di concorso (punto 10) stabiliva che non erano ammesse varianti di telaio, di sistema di carico nella cassonatura e di bilance di quelle prescritte nel capitolato di gara. Il capitolato precisava che non erano ammesse varianti al modulo d'offerta.

Le offerte dovevano essere inoltrare mediante il capitolato originale debitamente compilato.

                                  B.   In tempo utile, sono pervenute al committente otto offerte di sei concorrenti. Fra queste v'erano quella della RI 1 qui ricorrente, di fr. 1'013'000.- per 4 (1+3) autocarri Iveco e due offerte della resistente CO 1 una (n. 1) di fr. 962'800.per 4 (1+3) autocarri __________, dotati di cassone Cos Eco ed una (n. 2) di fr. 1'028'500.- per 4 autocarri __________ dotati di cassone __________.

Valutate in base ai criteri d'aggiudicazione le offerte pervenutegli, il 22 gennaio 2007 il CO 3 ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1 in base all'offerta n. 1, classificatasi al primo posto con 6.00 punti.

                                  C.   Contro la predetta risoluzione la RI 1, risultata quarta in graduatoria con 3.25 punti, si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione in suo favore.

L'insorgente chiede anzitutto che le offerte della ditta CO 1 siano escluse dall'aggiudicazione, sia perché almeno una di esse non sarebbe stata allestita sul capitolato originale, sia perché rappresenterebbero delle varianti inammissibili.

I veicoli offerti dall'aggiudicataria non disporrebbero inoltre del cambio automatico prescritto dal capitolato, ma di un cambio meccanico a gestione automatica.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il CO 3 e l'aggiudicataria, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 2 CIAP, applicabile in considerazione del valore della commessa in esame (> 383'000.- fr.). Avendo partecipato alla gara senza successo, l'insorgente è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Contrariamente a quanto sostiene la resistente, il fatto che l'insorgente abbia esposto il medesimo prezzo unitario (fr. 258'000.-) per uno, per due e per tre veicoli a 3 assi non costituiva un motivo d'esclusione, essendo evidente che il prezzo unitario doveva essere moltiplicato per il numero dei veicoli.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Preliminarmente, vanno respinte siccome infondate le eccezioni sollevate dall'insorgente con riferimento al fatto che l'aggiudicataria non avrebbe inoltrato entrambe le offerte sul capitolato originale. Il CO 3 ha in effetti confermato di aver inviato alla ditta CO 1, che glieli aveva chiesti, due esemplari del capitolato e modulo d'offerta.

                                   3.   3.1. Contrariamente all'art. 29 LCPubb, inapplicabile alla fattispecie, ed all'art. 35 RLCPubb, abrogato dal 15 settembre 2006, ai quali l'insorgente a torto si richiama, il CIAP non esclude la possibilità di inoltrare varianti. In base a questo ordinamento i concorrenti sono in linea di massima abilitati ad inoltrare varianti. Resta riservata al committente di escluderle mediante esplicita disposizione del capitolato.

Per variante si intende generalmente un'offerta che deroga dai moduli e dai progetti (variante di progetto) oppure dai metodi e dai programmi d'esecuzione (variante esecutiva; cfr. in tal senso art. 29 LCPubb; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 362 seg.). Variante è dunque un’offerta che, pur scostandosi dalla prestazione descritta dal capitolato d’oneri, non sovverte l’oggetto della commessa, che non può essere modificato né dal committente, né dai concorrenti (STA 4.3.2005 n. 52.4.394 in re consorzio T/IM consid. 2).

3.2. Nel caso concreto, l'avviso di concorso apparso sul FU (punto 10) stabiliva che non erano ammesse varianti di telaio, di sistema di carico nella cassonatura e di bilance di quelle prescritte nel capitolato di gara. Il capitolato e modulo d'offerta (pos. 14) precisava inoltre che non erano ammesse varianti al modulo d'offerta.

La resistente non ha inoltrato alcuna variante. Ha inoltrato due distinte offerte, sulla base dello stesso capitolato senza apportare alcuna modifica alle prestazioni richieste. Entrambe le offerte propongono autocarri __________. La differenza riguarda essenzialmente i cassoni: quelli dell'offerta prescelta (n. 1) sono della ditta __________, mentre quelli dell'altra offerta (n. 2), più onerosa, sono della ditta __________.

Vanno dunque senz'altro disattese le censure sollevate dall'insorgente con riferimento alla limitazione della facoltà di inoltrare varianti fissata dalle prescrizioni di gara. Le due distinte offerte presentate __________ sono semmai da considerare multiple, ovvero inoltrate secondo una modalità di partecipazione al concorso, che l'attuale ordinamento delle commesse pubbliche, a differenza da quello retto dall'abrogata legge sugli appalti del 1978, non sottopone a particolari limitazioni almeno fintanto che non è espressione di un comportamento suscettibile di impedire od ostacolare in modo rilevante un'effettiva concorrenza (STA 30.4.2003 n. 52.3.113 in re R. e llcc consid. 3.2.). Ipotesi, questa, che nel caso delle due offerte inoltrate dalla resistente non si verifica minimamente.

4.4.1. Tanto nei concorsi retti dalla LCPubb, quanto in quelli governati dal CIAP, l'offerta deve essere completa e corrispondere alle condizioni poste dal bando di concorso, rispettivamente dalle indicazioni del capitolato. Essa deve insomma essere tale da permettere al committente di procedere immediatamente all’ag-giudicazione. Offerte incomplete o che divergono dalle prescrizioni di gara devono per principio essere escluse. Lo esige il principio della parità di trattamento, che vincola tanto il committente, quanto i concorrenti alle regole di gara prestabilite (STA n. 52.6.219 8.9.2006 in re consorzio M+H consid. 2.1; Galli/Leh-mann/Rechsteiner, op. cit., n. 409 e 438). Una diversa conclusione sarebbe contraria al principio di legalità ed a quello della parità di trattamento fra concorrenti.

4.2. In concreto, il capitolato esigeva che gli autocarri fossero dotati di cambio automatico. L'esigenza non era ulteriormente precisata. Il capitolato non chiedeva, in particolare, un cambio idraulico a rotismi epicicloidali con convertitore di coppia.

La resistente ha proposto autocarri dotati di un dispositivo di gestione elettronica che inserisce le marce automaticamente (cambio sequenziale o robotizzato). Si tratta di un cambio, nel quale l'innesto delle marce viene in sostanza deciso dal conducente, ma messo in atto da meccanismi automatici, che gestiscono in modo ottimale il passaggio da un rapporto all'altro.

Il committente ha considerato le offerte conformi al requisito del cambio automatico posto dal capitolato. La ricorrente contesta questa deduzione, sostenendo che questo tipo di cambio non sarebbe automatico. L'eccezione va respinta.

L'interpretazione data dal committente al requisito in discussione non viola il diritto. Non appare in effetti insostenibile considerare automatico anche un cambio nel quale risulta automatizzata soltanto l'attuazione pratica della variazione del rapporto di trasmissione decisa dal conducente. Una simile interpretazione risponde ad un'idea diffusa della nozione di cambio automatico, che considera tale qualsiasi cambio privo di frizione. Il fatto che il cambio sequenziale dipenda da un intervento manuale del conducente non impedisce di considerarlo automatico. Tutto sommato, anche i cambi automatici idraulici non sono completamente indipendenti dalle decisioni del conducente, che può influire su di essi scegliendo fra più opzioni, impostando dei rapporti fissi (1 o 2) in alternativa all'opzione drive (D). Se il committente avesse effettivamente voluto acquisire autocarri dotati di cambio idraulico a rotismi epicicloidali con convertitore di coppia ad esclusione di un cambio sequenziale robotizzato l'avrebbe esplicitato nel bando. Non gli si può dunque rimproverare di aver abusato del margine d'interpretazione che la nozione generica di cambio automatico gli riservava.

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 46 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 3'000.al CNUBV e fr. 3'000.- alla resistente CO 1 a titolo di ripetibili.

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      3.   Intimazione a:

          ,.

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 patrocinata da: PA 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario