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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.10.2007 52.2007.335

15 octobre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,759 mots·~9 min·5

Résumé

Il ricorso contro lo spostamento in una struttura protetta va dichiarato irricevibile se non sussiste una decisione formale di traferimento o di negato rilascio

Texte intégral

Incarto n. 52.2007.335  

Lugano 15 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 settembre 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione 18 settembre 2007 (n. PS.2007.92) della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 settembre 2007 con la quale la dr.essa __________

vista la risposta 9 ottobre 2007 della CPC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è una signora cinquantanovenne, sotto tutela e invalida al 100%, conosciuta da anni in ambito psichiatrico per un etilismo cronico, accompagnato da una sindrome depressiva ricorrente e da un grave disturbo della personalità. Ripetutamente ricoverata, nel 1999 è stata collocata nell'attuale centro residenziale __________ e dal 21 luglio 2006 si trova internata presso la CPC a causa di una recrudescenza degli abusi etilici, contraddistinti da alcuni stati di coma.

All'inizio di quest'anno i curanti hanno tentato senza successo un graduale ritorno al domicilio. Di fronte a questo ennesimo fallimento, d'intesa con il tutore hanno deciso di trasferire la paziente al Centro abitativo, ricreativo e lavoro (CARL) di __________.

                                  B.   Mediante ricorso 5 settembre 2007 RI 1è insorta contro il prospettato trasferimento al CARL dinanzi alCO 2 contestando il provvedimento.

                                         In occasione dell'udienza conciliativa preliminare svoltasi il 12 settembre 2007 l'insorgente ha ribadito la propria opposizione alla collocazione nel CARL, chiedendo peraltro di essere dimessa dalla CPC. Di fronte al diniego dei curanti, ha dichiarato di volersi aggravare anche contro questa determinazione.

                                         La ricorrente è stata allora sottoposta all'esame specialistico del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 18 settembre 2007 la CGASP ha respinto il gravame.

                                  C.   Il 21 settembre 2007 RI 1ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitando una nuova valutazione del suo caso.

                                  D.   La CGASP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, mentre i medici dellaCO 1 si sono premurati di illustrare le ragioni che impongono di trattenere l'insorgente presso la clinica in vista di un suo collocamento in un'adeguata struttura protetta, individuata nel CARL di __________.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e 52 LASP, nonché 43 e 46 PAmm. L'insorgente ha senz'altro facoltà di ricorrere contro ogni decisione restrittiva della sua libertà senza il concorso del proprio tutore (cfr. Geiser, Kommentar zum schweizerischen Privat-recht, N. 12 ad art. 397d CC).

                                         Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Una persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale, alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1 CC). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CC).

2.2. Nel nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). La decisione, motivata e corredata dal piano terapeutico (art. 21 LASP), è impugnabile alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).

2.3. Al pari del diritto federale (art. 397a cpv. 3 CCS), anche quello cantonale prevede che gli utenti collocati coattivamente devono essere rilasciati non appena lo permetta il loro stato (art. 45 LASP). L'utente o il suo rappresentante legale o persone prossime possono inoltrare domanda di rilascio in ogni tempo (art. 47 cpv. 1 LASP). Competente per il rilascio è il direttore del settore o persone da lui designate, responsabili di UTR e aventi un titolo medico, rispettivamente l'autorità tutoria se questa ha ordinato il collocamento e non ha delegato al direttore di settore la competenza decisionale di cui fruisce in materia (art. 46 cpv. 1 LASP, 397b cpv. 3 CCS). In tema di competenze, l'art. 16 cpv. 3 RLASP specifica che la facoltà di decidere il rilascio di utenti collocati coattivamente nella CPC spetta ai Direttori di Settore, rispettivamente al responsabile della conduzione medica della clinica. Essi possono delegare questa competenza ai medici capi-servizio loro subordinati. La delega di competenza deve essere comunicata ai pazienti interessati e menzionata nella loro cartella clinica.

La decisione resa in esito ad una domanda di rilascio deve essere intimata entro 10 giorni ed in caso di diniego sono dati gli stessi rimedi di diritto previsti per il ricovero coatto (ricorso entro il termine di dieci giorni dalla notificazione alla CGASP, il cui giudizio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo le norme della PAmm; art. 47 cpv. 3 e 50 cpv. 3 LASP).

__________ è stata collocata presso la CPC il 21 luglio 2006. Non è dato di sapere chi ha ordinato il ricovero e se la misura è stata disposta in via ordinaria o per ragioni di urgenza. Certo è che il 5 settembre 2007 l'internata ha scritto alla CGASP, manifestando in termini tanto concisi quanto puntuali la volontà di ricorrere contro "la decisione di mandarmi al CARL".

                                         Convocata l'udienza di conciliazione prevista dall'art. 54 cpv. 2 LASP, la CGASP ha appreso che non esisteva alcuna decisione formale, né riguardo al trasferimento contestato, né riguardo ad un eventuale rilascio della paziente. Durante la medesima audizione, avvenuta il 12 ottobre 2007, la ricorrente ha tuttavia preso atto delle osservazioni al suo gravame presentate dal medico curante (dr.essa __________) e dal medico capo servizio (dr. __________), a mente dei quali una collocazione al CARL sarebbe stata ottimale, esclusa in ogni modo la possibilità oggettiva di un rientro a domicilio. Questa presa di posizione ha indotto l'interessata a rinunciare all'emanazione di una decisione formale per negata dimissione ed a sollecitare la continuazione della procedura di ricorso (cfr. verbale di udienza 12 settembre 2007).

                                         Nella sua decisione del 18 settembre 2007, la CGASP ha considerato che il gravame inoltrato da RI 1 dovesse essere qualificato come ricorso contro il rifiuto di una sua richiesta di dimissione e che la procedura potesse comunque svolgersi anche in assenza di una decisione formale siccome rispondente appieno agli scopi che reggono la struttura della legge sull'assistenza sociopsichiatrica.

                                         Come già accaduto in passato (vedi STA 52.2004.339 del 18 ottobre 2004 in re C.), anche nell'evenienza concreta questo tribunale, chiamato ad applicare d'ufficio il diritto, non può affatto condividere le predette valutazioni d'ordine esperite dalla CGASP. Appare in effetti evidente che la lettera 5 settembre 2007 della ricorrente era irricevibile sia quale gravame proposto contro il previsto trasferimento al CARL, sia quale ricorso avverso un rifiuto di dimissione, in entrambi i casi per mancanza di una decisione impugnabile. Al momento in cui l'insorgente ha inoltrato la propria missiva alla CGASP, non esisteva alcuna risoluzione volta a collocarla al CARL (determinazione che non avrebbe in ogni modo modificato il suo statuto di utente internata coattivamente), né sussisteva una qualsiasi decisione resa dalla competente autorità in esito ad una domanda di rilascio. La CGASP non poteva supplire alla carenza di una risoluzione impugnabile adottata nel contesto di un iter procedurale chiaramente imposto dalla legge (vedi art. 47 LASP), raccogliendo in sede di udienza l'ininfluente rinuncia della ricorrente ad una decisione motivata. La sussistenza di un atto impugnabile ai sensi dell'art. 5 PA è un presupposto processuale essenziale, che il giudice è tenuto a verificare d'ufficio non appena riceve il gravame (cfr. art. 46 cpv. 3 PAmm, applicabile attraverso il rinvio dell'art. 56 LASP; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 127 ss.; Bovay, Procédure administrative, p. 334 ss.). La sua inesistenza rende il gravame inammissibile per carenza dell'oggetto del ricorso stesso.

                                         A nulla giovano le osservazioni presentate il 12 settembre 2007 dai medici curanti della CPC. A quell'allegato di causa non può essere in ogni modo conferito alcun effetto sanatorio, poiché anche volendolo considerare alla stregua del rigetto di una domanda di rilascio contro il quale RI 1 si è immediatamente aggravata durante l'udienza di conciliazione, la decisione andrebbe dichiarata nulla per incompetenza delle persone che l'hanno emanata. Dalle tavole processuali non risulta infatti che le condizioni esatte dall'art. 16 RLASP per esercitare correttamente la delega di competenza in materia di rilascio di pazienti ricoverati coattivamente alla CPC siano state adempiute.

Siffatte conclusioni non si pongono in collisione con il divieto di formalismo eccessivo. Nel contesto della LASP e delle misure privative della libertà il legislatore ha voluto segnare un ben determinato cammino processuale sia per i collocamenti (art. 19 ss.) che per le dimissioni (art. 45 ss.), prevedendo un'adeguata difesa giuridica dei diritti dei pazienti conforme alle norme del diritto federale ed europeo. Il corretto esercizio di questi diritti presuppone che il paziente sia in possesso di una decisione motivata (art. 29 Cost. e 26 PAmm), emanata dalle competenti autorità e quindi valida, contro la quale aggravarsi davanti alla CGASP con la necessaria ponderazione e cognizione di causa.

In simili evenienze questo tribunale non può che annullare il giudizio impugnato e retrocedere gli atti all'istanza inferiore affinché renda una nuova decisione dopo aver imposto l'ossequio di tutte le norme essenziali di procedura sancite dalla LASP a tutela di coloro che subiscono una privazione della libertà a scopo di assistenza e postulano il loro rilascio.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame va accolto. Non si preleva tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).

Per questi motivi,

visti gli art. 397a ss. CC; 19, 20, 22, 45, 46, 47, 50, 52 LASP; 16 RLASP; 18, 26, 43, 46 PAmm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1.   la decisione 18 settembre 2007 (no. PS.2007.92) della commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati alla commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica affinché emani un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si preleva tassa di giudizio.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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