Incarto n. 52.2007.317
Lugano 18 marzo 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 settembre 2007 del
Comune di Melide, 6815 Melide,
contro
la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato (n. 4097) che annulla la decisione 6 marzo 2007 con cui il municipio di Melide ha negato a CO 1, __________, __________ e __________ il permesso di posare un’infrastruttura d’antenna per la telefonia mobile ed una stazione di recupero dell’energia su un fondo (part. 710) compreso tra l’auto-strada A2 e la stazione delle __________;
viste le risposte:
- 26 settembre 2007 del Consiglio di Stato;
- 15 ottobre 2007 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 novembre 2005 CO 1 (__________), __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________) hanno chiesto al municipio di Melide il permesso di posare un’infrastruttura d’antenna per la telefonia mobile ed una stazione di recupero dell’energia su un terreno (part. 710) situato tra il cavalcavia dell’autostrada A2 e la stazione delle __________, fuori della zona edificabile. L’infrastruttura si compone essenzialmente di un pilone metallico, alto 28 m, destinato a sorreggere 18 antenne GSM e UMTS, e di una serie di aggregati tecnici sistemati alla sua base. Essa verrebbe a sostituire le due antenne esistenti all'interno dell'abitato, che verrebbero messe fuori esercizio e smantellate.
Nel termine di pubblicazione sono state inoltrate al municipio due opposizioni, alle quali si è aggiunta una petizione sottoscritta da 257 abitanti, che gli chiedevano di respingere la domanda.
Raccolto il preavviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 51688) con decisione 6 marzo 2007 il municipio ha negato la licenza, ritenendo che l'impianto si ponesse in contrasto con le disposizioni che tutelano la chiesa parrocchiale dei santi __________ e __________ (part. 377), situata nel vicino nucleo e dichiarata monumento culturale d'importanza cantonale.
B. Con giudizio 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa inoltrata da SM contro la predetta decisione, che ha annullato, rinviando gli atti al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta.
Il Governo ha in sostanza escluso che la controversa antenna, situata a quasi 100 m dalla chiesa in un contesto diverso da quello del nucleo, caratterizzato dalla presenza di numerosi tralicci, potesse compromettere il valore e l'integrità del monumento. Parimenti da escludere sarebbe qualsiasi violazione della legislazione ambientale (ORNI e RORNI).
C. Contro il predetto giudizio, il comune di Melide si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della decisione di diniego della licenza.
L'insorgente ribadisce anzitutto le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alle esigenze di tutela della chiesa parrocchiale. Esso eccepisce in seguito la mancanza di qualsiasi ponderazione degli interessi contrapposti, imperativamente prescritta dall'art. 24 lett. b LPT. Rimprovera infine all'autorità di non aver minimamente esaminato le ubicazioni alternative proposte dal municipio e chiede che venga esperita una perizia tecnica che permetta di valutarle concretamente.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene SM contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi. Dopo aver negato che l'antenna arrechi un qualsivoglia pregiudizio al monumento culturale protetto, la resistente produce una serie di mappe volte ad illustrare il diverso grado di copertura della zona con i segnali GSM e UMTS a dipendenza delle ubicazioni alternative proposte dal municipio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva del comune insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione, previa assunzione delle prove mancanti (art. 65 cpv. 2 PAmm).
2. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire edifici o impianti è rilasciata solo se sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione (principio della conformità di zona). In deroga a tale disposizione, fuori delle zone edificabili, l’art. 24 LPT permette comunque di rilasciare autorizzazioni eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se, cumulativamente, (a) la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile, e (b) non vi si oppongono interessi preponderanti.
La nozione dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e soggiace, secondo la giurisprudenza, a esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto in quel luogo e nelle dimensioni progettate per motivi tecnici o inerenti al suo esercizio, o per la natura del terreno (DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a); il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c). Motivi puramente finanziari, personali o di comodità non sono invece sufficienti (DTF 129 II 63 consid. 3.1., 124 II 252 consid. 4a).
Per le antenne per la telefonia mobile, l'ubicazione vincolata è riconosciuta soltanto quando la posizione risulta dettata da considerazioni di carattere tecnico, che la fanno apparire più vantaggiosa rispetto ad un collocamento all'interno delle zone edificabili (DTF 133 II 409 consid. 4.2 seg. ; STF 1A.186/2002 23 maggio 2003; ZBl 2004, 103 seg.; Heinz Aemisegger, Die bundesge-richtliche Rechtsprechung zu Standortgebundenheit und Stand-ortplanung von Mobilkunkanlagen, VLP-ASPAN, n. 2/08 cap. 3.1.1). Le ubicazioni fuori della zona edificabile devono essere limitate allo stretto indispensabile attraverso la coutenza ed ottimizzate attraverso una verifica delle ubicazioni alternative. Verifica, questa, che si sovrappone per certi aspetti a quella della ponderazione degli interessi contrapposti secondo l'art. 24 lett. b LPT (Benjamin Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, Zurigo 2006, pag. 102 seg.)
3.3.1. Nel caso concreto, il controverso impianto verrebbe eretto su un terreno (part. 710), situato fuori della zona edificabile, all'estremità ovest del ponte-diga che collega __________, tra il cavalcavia dell’autostrada A2 ed i binari della stazione delle __________. Esso si compone essenzialmente di un pilone metallico, alto 28 m, che sorregge 18 antenne GSM e UMTS, e di una serie di aggregati tecnici sistemati alla sua base. Al momento della sua attivazione verrebbero messe fuori esercizio e smantellate le due antenne di __________ e __________ attualmente esistenti all'interno dell'abitato. Il rilascio della licenza soggiace dunque all'ordinamento retto dall'art. 24 LPT.
Il 16 giugno 2006 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente la domanda di costruzione, ritenendo che il luogo prescelto, conforme al sito previsto dall'accordo di coordinamento delle ubicazioni delle antenne di telefonia mobile, rispondesse al requisito dell'ubicazione vincolata.
3.2. Il municipio ha invece negato la licenza, reputando che l'antenna disattendesse l’art. 44 NAPR, che dichiara bene culturale protetto d'importanza cantonale la chiesa parrocchiale situata nel vicino nucleo e vieta tutti gli interventi suscettibili di pregiudicarne l'integrità od il valore. Deduzione, questa, che il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata.
Tanto l'approccio del municipio, quanto quello del Governo non possono essere condivisi.
Per principio, l'attività edilizia fuori delle zone edificabili è infatti retta esclusivamente dall'art. 24 LPT. L’art. 44 NAPR non è dunque direttamente applicabile. Ciò non vuol dire che le esigenze di protezione dei beni culturali non debbano essere prese in considerazione. Significa soltanto che vanno assicurate nell'ambito della ponderazione globale degli interessi contrapposti, prescritta dall'art. 24 lett. b LPT. Aspetto, questo, che non è stato affrontato con la necessaria attenzione già in sede di preavviso del Dipartimento del territorio.
3.3. Dal profilo del requisito dell'ubicazione vincolata, va anzitutto rilevato che l'indicazione data dai piani annessi all'accordo cantonale di coordinamento sui siti per le antenne GSM, sottoscritto nel 2001 con le aziende titolari di una concessione federale per la telefonia mobile ed esteso successivamente alla tecnologia UMTS, ha valore di semplice informazione, paragonabile a quella fornita da una licenza preliminare, rilasciata prescindendo dall’esperimento della procedura ordinaria del permesso (art. 15 cpv. 2 LE) e quindi insuscettibile di esplicare effetti verso terzi. L'ubicazione indicata dai piani non certifica dunque l'adempimento del requisito fissato dall'art. 24 lett. a LPT (STA 25.9.2002 n. 52.2001.424 consid. 2.2.).
In caso di contestazione da parte di terzi, in particolare dei comuni non coinvolti nell'accordo, l'autorità deve comunque verificare la legittimità dell'ubicazione prevista per un determinato impianto alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina attorno alla nozione di ubicazione vincolata. Essa non può in particolare prescindere da una verifica tecnica della sua necessità funzionale del singolo impianto nel luogo previsto dall'accordo in ordine alla sua configurazione (numero, orientamento e potenza delle antenne) per rapporto ai bisogni di copertura del territorio, ai limiti posti dall'ORNI e ad altre possibili ubicazioni. I siti previsti dall'accordo, per quanto consta a questo tribunale, sono infatti stati individuati soprattutto sulla base delle indicazioni fornite dalle aziende concessionarie, che sono state soppesate e valutate in un quadro generale, senza esperire un'approfondita verifica della giustificazione tecnica dell'ubicazione esatta di ogni singolo impianto.
Di fronte alle ubicazioni alternative proposte dal municipio di Melide, l'autorità cantonale non poteva dunque accontentarsi della generica e sommaria valutazione di inidoneità fornitale dalle aziende istanti in licenza che aveva interpellato. La risposta 12 dicembre 2006, data dalle tre ditte ai servizi del dipartimento, si limita infatti a rilevare che le ubicazioni alternative non possono garantire una qualità dei segnali equivalente a quella dell'ubicazione all'esame, rispettivamente che l'ubicazione al centro del ponte diga comporterebbe un peggioramento delle interferenze in gran parte dell'area di Lugano. Affermazioni, queste, che non sono state supportate da alcun documento (piano di simulazione) che permetta di verificarne l'attendibilità.
È ben vero che in questa sede la resistente SM ha prodotto quattro mappe, che illustrano i diversi gradi di copertura della zona con i segnali GSM (1 ubicazione) e UMTS (3 ubicazioni). Queste cartine, che il comune ricorrente non ha contestato, sembrano indicare che il sito prescelto dalle istanti in licenza è il migliore dal profilo della copertura della zona. Esse non permettono tuttavia di trarre conclusioni certe ed affidabili, poiché manca qualsiasi indicazione sui presupposti tecnici degli impianti. Non si può pertanto escludere che modificando la configurazione delle antenne (potenza del segnale, orientamento, ecc.) nelle ubicazioni alternative non si possano ottenere risultati altrettanto buoni. Ora, una simile verifica non compete alle istanze di ricorso, ma all'autorità cantonale preposta all'esame della conformità della domanda di costruzione con le norme di diritto federale e cantonale che è tenuta ad applicare. Spetta in particolare ai Servizi generali del Dipartimento del territorio munire il preavviso di tutte le informazioni necessarie, fornite sì dall'istante in licenza, ma adeguatamente vagliate dai suoi servizi specializzati, che permettano anzitutto agli interessati di convincersi della legittimità della decisione adottata, rispettivamente, in caso di contestazione, all'autorità di ricorso di pronunciarsi con la dovuta cognizione di causa sulla legittimità del provvedimento, senza dover far capo ad ulteriori approfondimenti.
Già dal profilo dell'art. 24 lett. a LPT, la decisione non può dunque essere confermata.
3.4. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la ponderazione degli interessi contrapposti richiesta dall'art. 24 lett. b LPT, che deve essere effettuata in modo dialettico con la scelta dell'ubicazione (art. 24 lett. a LPT; STF 23.5.2003 n. 1A. 186/2002 consid. 3). I Servizi generali si sono limitati a rilevare che l'ubicazione prescelta presentava il vantaggio di permettere l'eliminazione delle due antenne attualmente situate nella zona edificabile. Se la dislocazione dell'antenna fuori della zona edificabile costituisca effettivamente un vantaggio è questione che può per il momento rimanere indecisa. Al riguardo si può unicamente annotare che un'ubicazione fuori della zona edificabile non è in quanto tale considerata preferibile rispetto ad un'ubicazione all'interno della zona edificabile. Vale anzi il contrario (DTF 133 II 409 ibidem). Nell'ambito del presente giudizio è sufficiente rilevare che nella ponderazione degli interessi contrapposti vanno considerati anche gli aspetti paesaggistici e le esigenze di protezione della chiesa parrocchiale, dichiarata bene culturale d'importanza cantonale. Esigenze, quest'ultime, che la Sezione della sistemazione territoriale ha omesso di soppesare nell'ambito di una ponderazione globale degli interessi contrapposti.
Anche dal profilo dell'art. 24 lett. b LPT, l'esame della domanda di costruzione da parte dell'autorità cantonale non va dunque esente da critiche.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando la decisione municipale impugnata e la risoluzione governativa che l'annulla, siccome fondate su accertamenti insufficienti. Gli atti sono rinviati al Dipartimento del territorio, affinché, esperiti gli approfondimenti illustrati nei precedenti considerandi, emani un nuovo avviso, debitamente motivato, da trasmettere al municipio per nuova decisione. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai vantaggi di un'ubicazione fuori della zona edificabile rispetto ad una collocazione all'interno del perimetro edificabile (ad esempio, all'intersezione tra la strada cantonale e la corsia che immette sull'autostrada in direzione sud, all'estremità ovest della striscia edificabile della zona turistica-residenziale speciale (ZTc) "Romantica"), che si allunga verso ovest in direzione del nucleo.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT; 44 NAPR di Melide; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato (n. 4097) e la decisione 6 marzo 2007 del municipio di Melide sono annullate;
1.2. gli atti sono trasmessi al Dipartimento del territorio affinché emani un nuovo avviso come ai considerandi.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario