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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.08.2007 52.2007.287

28 août 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·729 mots·~4 min·2

Résumé

Rinnovo licenza edilizia. Ricorso dichiarato irricevibile per tardività

Texte intégral

Incarto n. 52.2007.287 52.2007.288  

Lugano 28 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

  Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 24 agosto 2007 di

a.   b.

RI 1,   __________,  ,  

contro  

la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato (n. 3131) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 2 maggio 2007 con cui il municipio di __________ ha rinnovato la licenza edilizia 11 maggio 2007 rilasciata alla CO 1 per la costruzione di uno stabile ad uso commerciale in località __________ (part. 228);

richiamato l’art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con decisione 2 maggio 2007 il municipio di __________ ha rinnovato la licenza 11 maggio 2005, che aveva rilasciato alla CO 1 la licenza edilizia per costruire uno stabile ad uso commerciale in località __________ (part. 228);

che contro questa decisione RI 1 e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse assoggettata alle cautele previste dall'art. 53 LStr;

che con giudizio 26 giugno 2007 il Governo ha respinto l'impugnativa per motivi che non occorre qui riassumere;

che il giudizio governativo è stato notificato:

venerdì 29 giugno 2007 a __________;

sabato 30 giugno 2007 ad RI 1,

che contro il predetto giudizio i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo con impugnative del 24 agosto 2007, sostanzialmente identiche, chiedendo che sia annullato e che la licenza sia assoggettata alle misure previste dall'art. 53 lett. b e d LStr;

considerato,                   in diritto

che, giusta l’art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che, secondo l’art. 49 cpv. 2 LOG, il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza;

che ricorsi fondati sugli stessi fatti possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm);

che, a norma dell'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso deve essere insinuato per iscritto all’autorità di ricorso entro 15 giorni dall’inti-mazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata;

che, secondo l’art. 13 lett. b PAmm, nelle procedure di ricorso i termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto;

che il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere (art. 10 cpv. 1 PAmm); se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 10 cpv. 3 PAmm);

che nel caso in esame, il termine per impugnare la decisione del Consiglio di Stato ha iniziato a decorrere:

il 30 giugno 2007 per __________,

il 1° luglio 2007 per RI 1;

che il termine quindicinale di ricorso sarebbe di conseguenza giunto a scadenza sabato 14 luglio 2007 per __________, rispettivamente domenica 15 luglio 2007 per RI 1;

che per effetto degli art. 10 cpv. 3 e 13 lett. b PAmm il termine di ricorso si è protratto sino a giovedì 16 agosto 2007 per __________, rispettivamente sino venerdì 17 agosto 2007 per RI 1;

che i ricorsi, inoltrati soltanto il 24 agosto 2007, vanno dunque dichiarati irricevibili siccome manifestamente tardivi;

che le domande di riesame, inoltrate dai ricorrenti al Consiglio di Stato e da questi respinte con decisione dell'11 luglio 2007 non hanno evidentemente sospeso il termine per impugnare il giudizio governativo del 26 giugno 2007, qui in esame;

che la tassa di giustizia, suddivisa in parti uguali, è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 49 LOG; 3, 10, 13, 18, 28, 46, 48, 51; 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono irricevibili.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno;

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

  ; ; ; ; .  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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