Incarto n. 52.2007.261
Lugano 3 settembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 agosto 2007 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 23 luglio 2007 del CO 3 che la esclude dalla gara per l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione del torrente __________ e che aggiudica la commessa alCO 1;
viste le risposte:
- 17 agosto 2007 dell'Ufficio corsi d'acqua;
- 20 agosto 2007 del CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 26 aprile 2007 il CO 3 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di sistemazione e di pavimentazione del torrente __________ (FU n. 34/2007 pag. 3679 seg.).
In tempo utile, sono pervenute al committente le offerte di sei ditte del ramo. Fra queste, v'erano quella della ditta RI 1 di fr. 103'328.80 e quella delCO 1 di fr. 144'065.65.
b. Valutate le offerte, il consulente del committente ha proposto di aggiudicare la commessa alla RI 1, classificatasi al primo posto con 97.083 punti, davanti alCO 1 con 4.167 punti. Preso atto del rapporto di valutazione, l'Ufficio dei corsi d'acqua ha tuttavia comunicato che la RI 1 doveva essere esclusa dalla gara, poiché coinvolta in irregolarità riscontrate nell'ambito dell'esecuzione di una commessa, attualmente all'esame del Ministero pubblico. Adeguandosi a questa indicazione, con decisione 23 luglio 2007 il CO 3 ha quindi escluso la RI 1 dalla gara ed ha aggiudicato la commessa alCO 1.
B. Contro la predetta decisione, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Eccepita la carenza di motivazione del provvedimento, l'insorgente contesta che le irregolarità riscontrate nell'ambito dell'esecuzione di un appalto conferitole dal consorzio correzione fiume __________ possano giustificare l'estromissione dalla gara. La RI 1 ammette che durante le operazioni di pesatura degli autocarri carichi in partenza dalla sua cava veniva messa sulla bilancia anche un'automobile. Essa sostiene tuttavia che questa manomissione era messa in atto dagli autisti della __________, alla quale aveva subappaltato il trasporto, allo scopo di evitare di tornare sul luogo di estrazione per completare il carico degli autocarri che risultavano caricati in misura insufficiente. L'indebito profitto ritrattone sarebbe irrisorio.
C. All'accoglimento del ricorso si oppone l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA), producendo le risultanze degli accertamenti recentemente esperiti dall'autorità cantonale nell'ambito di una commessa relativa alla fornitura di blocchi da scogliera al Consorzio correzione fiume __________ da parte della RI 1.
Il municipio comunica di essersi attenuto all'indicazione dell'UCA, mentre l'CO 1 non ha presentato osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione del CO 3 nella misura in cui la esclude dall'aggiudicazione (art. 43 PAmm). In caso di annullamento del provvedimento di estromissione, sarà abilitata anche ad impugnare l'assegnazione della commessa alla CO 1.
Con questa riserva, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Secondo l’art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:
a) non adempiono ai criteri di idoneità;
b) hanno dato al committente indicazioni false;
c) non rispettano i principi sanciti all’art. 5 lett. c) e d) della legge;
d) hanno comportamenti tali da impedire un’effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;
f) le ditte che abbiano i medesimi titolari o siano controllate dalle stesse persone e che non adempiono ai principi dell’art. 5.
L’art. 38 RLCPubb/CIAP dal canto suo precisa che vengono escluse dall’aggiudicazione in particolare:
a) le offerte provenienti da offerenti contro i quali siano state pronunciate sentenze giudiziarie per la condotta dei lavori o per infrazioni alle disposizioni legislative sul lavoro o sui contratti collettivi di lavoro nei cinque anni precedenti l’avviso di gara;
b) le offerte provenienti da offerenti per cui sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera;
c) le offerte provenienti da offerenti che al momento dell’inoltro dell’offerta non hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e alle istituzioni professionali e sociali previste dai contratti collettivi di lavoro;
d) le offerte provenienti da offerenti che al momento dell’inoltro dell’offerta non hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi SUVA o istituti analoghi, delle trattenute di imposta alla fonte e delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;
e) l’offerente che non soddisfa o non soddisfa più i criteri d’idoneità richiesti;
f) l’offerente che ha fornito al committente false indicazioni;
g) l’offerente che non soddisfa i principi fissati negli articoli 5 della LCPubb e 11 lettere e, f e g del CIAP.
L'elenco dei motivi d'esclusione previsti dall'art. 25 LCPubb e precisati dall'art. 38 RLCPubb/CIAP non è esaustivo. Altri motivi, preventivamente definiti dalle prescrizioni di gara o dedotti dai principi generali che regolano la materia, possono giustificare l'estromissione di un concorrente dalla gara. L'esclusione può anche fondarsi su comportamenti illeciti del concorrente suscettibili di perturbare in misura irrimediabile il rapporto di fiducia che deve necessariamente sussistere ai fini dell'aggiudicazione (STA 30.7.2007 n. 52.2007.229 in re B.; cfr. Peter Galli/André Moser/ Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 250 seg.);
3. 3.1. Nel caso concreto, il municipio ha escluso la ricorrente dalla gara adeguandosi all'indicazione datagli dall'UCA, di cui si è detto in narrativa. Per suffragare il provvedimento censurato, in questa sede, l'UCA produce i promemoria delle riunioni tenutesi il 19 ed il 21 giugno 2007 fra i rappresentanti del Dipartimento del territorio, quelli del Consorzio sistemazione del fiume __________, rispettivamente quelli delle ditte __________ e __________, nel quadro dell'esecuzione di una commessa relativa alla fornitura di blocchi di granito per arginature a quel consorzio. Da questi promemoria emerge chiaramente che presso la cava della RI 1, aggiudicataria della fornitura, gli autocarri della __________, subappaltatrice del trasporto, venivano pesati assieme ad un'autovettura. Stando al promemoria della riunione del 21 giugno 2007, risulta in particolare che il procuratore di questa ditta ha ammesso che alcuni autisti hanno portato una __________ sulla pesa, per avere i camion con un carico il più possibile vicino ai limiti di carico stabiliti dalla legge per ottimizzare il trasporto; fatto per il quale si è anche scusato.
3.2. Non potendosi ragionevolmente esigere che il committente aggiudicasse una commessa ad una ditta che aveva appena denunciato per comportamenti truffaldini, suscettibili di perturbare in modo grave ed irreparabile il rapporto di fiducia che qualsiasi aggiudicazione presuppone, questo tribunale ha ritenuto che tali accertamenti, benché sommari, fossero sufficienti per giustificare l'esclusione della __________ da un concorso successivamente indetto dal Cantone per il servizio di spargimento del sale sulle strade cantonali (STA 30.7.2007 n. 52.2007.229).
La stessa conclusione non può invece essere tratta anche per rapporto alla RI 1. Il suo coinvolgimento nelle irregolarità constatate dall'autorità cantonale non è infatti stato accertato con altrettanta chiarezza. È ben vero che le malversazioni erano messe in atto con la pesa della cava della ricorrente e che il veicolo utilizzato per manipolare la pesatura è di sua proprietà. Questi riscontri oggettivi non permettono tuttavia ancora di dedurre con sufficiente certezza che la RI 1 abbia contribuito alle malversazioni o ne fosse altrimenti al corrente. In effetti, dagli atti emerge soltanto che le operazioni di pesatura erano effettuate direttamente dagli autisti della __________, che alteravano i risultati, mettendo sulla pesa anche il veicolo privo di targhe, posteggiato nelle vicinanze, che viene utilizzato per gli spostamenti all'interno della cava. A differenza del procuratore della __________, nel corso della riunione di cui si è detto sopra, il presidente del consiglio di amministrazione della RI 1 non ha ammesso nulla che permetta di concludere che fosse al corrente dell'illecito che gli autisti della subappaltatrice commettevano nella sua cava. Il sospetto che ne fosse a conoscenza è forte e consistente, ma l'accertamento delle eventuali responsabilità della ricorrente è stato esperito in modo talmente maldestro e carente da risultare praticamente inutilizzabile per sostenere con successo che abbia partecipato al raggiro o ne fosse comunque a conoscenza.
3.3. Invano si richiama l'UCA all'art. 38 cpv. 1 lett. a RLCPubb/ CIAP, addebitando alla RI 1 di non avere adeguatamente vigilato sull'impresa alla quale aveva subappaltato il trasporto dei blocchi. Una semplice negligenza commessa dall'aggiudicatario di un appalto in sede d'esecuzione non è senz'altro atta a comportare la sua estromissione da ulteriori concorsi. L’art. 45 cpv. 1 lett. d LCPubb, al quale l’art. 38 cpv. 1 lett. a RLCPubb/ CIAP fa riferimento, esige infatti che nei confronti del concorrente sia stata pronunciata una condanna giudiziaria per cattiva condotta dei lavori e che a seguito di questa condanna il Consiglio di Stato l'abbia escluso da ogni aggiudicazione a titolo di sanzione amministrativa, ovvero con decisione formale, adottata in esito ad un procedimento promosso a carico del condannato. Presupposto, quest'ultimo, che non è comunque soddisfatto.
Né giova all'UCA richiamarsi all'art. 38 cpv. 1 lett. f RLCPubb/ CIAP che consente di escludere gli offerenti che forniscono al committente false indicazioni. La norma mira in effetti unicamente a permettere al committente di estromettere i concorrenti che gli inoltrano offerte inveritiere. Non gli conferisce anche il diritto di escludere un concorrente che in sede d'esecuzione di un appalto ha raggirato il committente.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto. Disponendo questo tribunale degli elementi necessari, la commessa è aggiudicata direttamente alla ricorrente (art. 41 cpv. 1 LCPubb).
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico dello Stato, in quanto unico resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 41, 45 LCPubb; 38 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 luglio 2007 del CO 3 è annullata;
1.2. la commessa in oggetto è aggiudicata alla ricorrente.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario