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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.03.2007 52.2007.25

20 mars 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,756 mots·~9 min·2

Résumé

Rilascio di un permesso di dimora CE/AELS al figlio minorenne di un cittadino comunitario nell'ambito del ricongiungimento familiare dopo diversi anni di separazione - distinzione con il diritto interno

Texte intégral

Incarto n. 52.2007.25  

Lugano 20 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 gennaio 2007 di

RI 1 patrocinato dall' PA 1  

contro  

la risoluzione 9 gennaio 2007 (n. 128) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 ottobre 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora CE/AELS a titolo di ricongiungimento familiare in favore del figlio M__________ (1992);

viste le risposte:

-    30 gennaio 2007 del Dipartimento delle istituzioni,

-      6 febbraio 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. Il cittadino italiano RI 1 (1964) è entrato in Svizzera nel dicembre 2002 per svolgere un'attività lucrativa, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 30 novembre 2007.

Il ricorrente è padre di G__________ (__________1988) e di M__________ (__________1992), avuti durante il matrimonio con la connazionale A__________ (1964), dalla quale vive da anni separato. Egli ha anche una figlia, D__________ (__________1998), nata dall'unione con la cittadina italiana __________ (1977)

b. Il 6 luglio 2005 RI 1 è stato raggiunto in Svizzera da G__________, il quale è stato posto al beneficio di un permesso di dimora nell'ambito della normativa in materia di ricongiungimento familiare, di identica natura e scadenza di quello del padre.

Il 5 agosto 2006 anche D__________ è stata autorizzata a vivere presso il padre, accompagnata dalla madre __________.

                                  B.   a. Il 4 settembre 2006 Pasquale Ignorato ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora anche in favore del figlio M__________, allegando una dichiarazione della madre che lo autorizzava a espatriare.

M__________ è stato in seguito iscritto alla scuola media di __________.

b. Il 18 ottobre 2006 l'autorità dipartimentale ha deciso di non rilasciare un permesso di dimora a M__________, ritenendo la domanda di ricongiungimento familiare tardiva e dettata essenzialmente da ragioni economiche, segnatamente per ottenere condizioni di vita più favorevoli che in Italia. Allo stesso è stato ordinato di lasciare il territorio elvetico entro il 18 novembre 2006. La decisione è stata resa sulla base dall'art. 3 Allegato I ALC, la LDDS e l'ODDS.

                                  C.   Con giudizio 9 gennaio 2007, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare per i motivi addotti dal dipartimento.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che M__________ sia posto al beneficio di un permesso di soggiorno.

Sostiene che suo figlio ha diritto al ricongiungimento familiare nell'ambito dell'ALC. Critica in questo senso le autorità inferiori per avere fondato la loro decisione applicando la giurisprudenza restrittiva sgorgante dalla LDDS.

Inoltre ritiene che la decisione impugnata sia sproporzionata, lesiva della protezione della vita famigliare garantita dall'art. 8 CEDU e che crei una disparità di trattamento riguardo ai suoi due altri figli autorizzati a vivere in Svizzera.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. L’ALC, entrato in vigore il 1° giugno 2002, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo delle norme direttamente applicabili che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).

Gli art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 primo periodo Allegato I ALC regolano il diritto al ricongiungimento familiare. Riprendendo in sostanza quanto istituito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 1612/68 del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, tali disposizioni prevedono che i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno a loro volta diritto di stabilirsi con esso. Secondo l’art. 3 cpv. 2 lett. a Allegato I ALC, sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico.

In concreto, il ricorrente è cittadino italiano e titolare di un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 30 novembre 2007.

Ritenuto che __________ (__________1992) risiede legalmente in un paese membro dell'UE e non ha ancora compiuto 21 anni di età, egli può dunque invocare di principio l’ALC per chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno in Svizzera per potersi ricongiungere con suo padre.

Pertanto, potendo la decisione censurata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Secondo quanto appena illustrato (consid. 1.3.), i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso, ritenuto che sono tali il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico, qualunque sia la loro cittadinanza (art. 3 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 Allegato I ALC).

I diritti conferiti dalle disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone possono in linea di massima essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC).

2.2. Nell'evenienza concreta M__________ ha 14 anni, è cittadino italiano e risiede legalmente in Italia, mentre suo padre, pure di nazionalità italiana, è titolare in Svizzera di un permesso di dimora CE/AELS e abita con i suoi altri due figli a __________ in una casa unifamiliare di 5 locali e mezzo senz'altro adatta per alloggiare da 4 a 5 persone, dal momento che corrisponde ai criteri in uso nella regione (art. 3 cpv. 1 Allegato I ALC). Di conseguenza, ritenuto che non è in discussione una violazione dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC, nulla si oppone al rilascio di un permesso di soggiorno CE/AELS anche al terzo figlio dell'insorgente sulla base delle disposizioni del predetto trattato che disciplinano il ricongiungimento familiare.

Gli argomenti addotti sia dal Governo, che dal dipartimento per negare il permesso richiesto all'insorgente sono infondati. Le istanze inferiori hanno infatti fondato il loro giudizio ispirandosi alla giurisprudenza relativa alla normativa interna (LDDS), secondo cui abusa del diritto a ricongiungersi con i genitori il discendente che lo richiede dopo diversi anni di separazione oppure è prossimo alla maggiore età. A torto però, poiché tali principi giurisprudenziali sono inapplicabili alle fattispecie rette dall'ALC. In questi casi, il diritto al ricongiungimento familiare può in effetti essere esercitato in qualsiasi momento, nel rispetto delle condizioni sancite dal trattato in parola, e, come detto, nei limiti posti dalla tutela dell'ordine pubblico. Occorre in effetti rammentare che, diversamente dalla LDDS, l'ALC persegue uno scopo essenzialmente economico, essendo concepito e destinato in primo luogo a favorire la libera circolazione dei lavoratori e a permettere a questi ultimi di integrarsi con la propria famiglia nel paese ospitante (Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, unter Berücksichtigung des schweizerischen Ausländerrechts, Zurigo 1995, pag. 317 s.; Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, tesi Ginevra 2000, pag. 250; Dollat, Libre circulation des personnes et citoyenneté européenne: enjeux et perspectives, Bruxelles 1998, pagg. 104/105).

                                   3.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto e la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione annullata così come il giudizio governativo che la conferma.

Gli atti vanno rinviati direttamente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché provveda a sottoporre il caso all'Ufficio federale della migrazione per il rilascio di un permesso di soggiorno CE/AELS all'insorgente.

                                   4.   Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà comunque al ricorrente, assistito da un avvocato iscritto all'apposito registro, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1 e 7 ALC; 3 e 5 Allegato I ALC; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la risoluzione 9 gennaio 2007 (n. 128) del Consiglio di Stato;

1.2.   la decisione 18 ottobre 2006 (COM 30) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

                                   2.   Gli atti sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché sottoponga il caso all'Ufficio federale della migrazione nell'ambito della procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno CE/AELS a M__________.

3.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                   4.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili.

                                   5.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      6.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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