Incarto n. 52.2007.227
Lugano 12 febbraio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato (n. 3120) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 27 marzo 2007 con cui la Sezione forestale cantonale ha affidato alla ditta __________, l'esecuzione sostitutiva della rimozione completa degli impianti a fune metallica, indicando che le relative spese, anticipate dall'Ente pubblico, sarebbero state poste a carico dell'insorgente con separata decisione;
viste le risposte:
- 27 luglio 2007 del Dipartimento del territorio, Sezione forestale;
- 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 31 dicembre 2003 è giunta a scadenza la concessione d'esercizio per 5 impianti a fune metallica, situati a __________, in località, rilasciata dall'Ufficio forestale 8° circondario a RI 1, qui ricorrente;
che il 31 dicembre 2004 è pure giunta a scadenza la concessione rilasciata al ricorrente per un analogo impianto posto in zona, __________;
che, sollecitato dall'Ufficio forestale, il 10 gennaio 2005 il ricorrente si è impegnato a rimuovere gli impianti entro e non oltre il 31 marzo 2005;
che durante un sopralluogo, l'Ufficio forestale ha constatato che i cavi degli impianti erano stati tagliati ed abbandonati in loco, creando una situazione di pericolo per persone ed animali;
che con decisione 4 marzo 2005 la Sezione forestale ha ordinato a RI 1 lo smantellamento completo degli impianti in oggetto entro il 15 aprile 2005, con la comminatoria dell'avvio di una procedura amministrativa in caso di inosservanza;
che, non avendo il ricorrente provveduto ad eliminare i fili abbandonati, la Sezione forestale ha prorogato al 31 marzo 2006 il termine per l'esecuzione dell'ordine di rimozione impartitogli, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato in caso di inosservanza;
che RI 1 ha lasciato trascorrere infruttuoso anche questo termine;
che il 27 marzo 2007 la Sezione forestale (per il tramite dell'ufficio forestale dell'8° circondario) ha avvertito il ricorrente che a partire dal 2 maggio 2007 la ditta __________, avrebbe provveduto alla rimozione completa degli impianti a fune metallica in oggetto, indicando che le spese dell'esecuzione sostitutiva, anticipate dall'Ente pubblico, gli sarebbero state accollate con separata decisione;
che, contro questa decisione, l'11 aprile 2007 RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato;
che il 2 maggio 2007 l'Ufficio forestale ha effettuato un nuovo sopralluogo, constatando che i fili erano stati asportati solo in minima parte (cfr. risposta 2 maggio 2007 della Sezione forestale al Consiglio di Stato);
che con scritto 18 maggio 2007, indirizzato al Servizio ricorsi, il ricorrente ha postulato un sopralluogo in contraddittorio per verificare sul posto la situazione; egli dichiarava di aver fatto asportare tutti i fili dei tratti e;
che, su richiesta del Servizio ricorsi, il 6 giungo 2007 la Sezione forestale ha esperito l'ennesimo sopralluogo, in assenza del ricorrente (alla presenza del segretario comunale di __________);
che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, a mente della Sezione forestale i lavori di sgombero non potevano ancora ritenersi terminati (cfr. documentazione fotografica 6 giugno 2007, estratto carta nazionale con l'indicazione delle tratte di filo ancora abbandonate, risposta 13 giugno 2007 della Sezione forestale al Consiglio di Stato);
che le risultanze di tale sopralluogo e la relativa documentazione è stata trasmessa al ricorrente con scritto 18 giugno 2007;
che con giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 contro la predetta risoluzione, non potendosi rimettere in discussione un provvedimento d'esecuzione di una decisione cresciuta in giudicato formale;
che, dopo aver evidenziato che il ricorrente non contesta la validità della decisione ma si limita a richiedere un ulteriore proroga del termine per poter eseguire l'ordine impartitogli, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in concreto, al momento della decisione impugnata, la rimozione avrebbe già dovuto essere eseguita;
che, a mente del Consiglio di Stato, qualora il ricorrente avesse nel frattempo rimosso parte dei fili non rende in ogni caso priva d'oggetto la decisione impugnata, ma potrà semmai ripercuotersi sui costi che gli verranno addebitati in seguito;
che, prima di venire a conoscenza della decisione governativa, con scritto 30 giugno 2007 indirizzato al Governo RI 1 dichiarava di aver nel frattempo rimosso tutti i fili ancora presenti, contestando nel contempo che quelli ritrovati dalla Sezione forestale il 6 giugno 2007 in località __________ appartengano ad uno degli impianti di sua proprietà (n. 8.424.025);
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; egli ribadisce di aver eliminato tutti gli impianti in oggetto, pur ammettendo di non aver rispettato i termini impartiti dalla Sezione forestale;
che RI 1 ha riproposto la tesi secondo cui parte dei cavi non sarebbe di sua proprietà, lamentandosi nel contempo di non essere mai stato convocato ai sopralluoghi e di aver ricevuto una planimetria dettagliata della zona (con l'indicazione dei fili da rimuovere) solo pochi giorni prima dell'emanazione della decisione governativa;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni;
che la Sezione forestale, dopo aver eseguito l'ennesimo sopralluogo (cfr. documentazione fotografica 20 luglio 2007), conferma che alcuni fili sono ancora abbandonati nella zona; a differenza di quanto indicato dal ricorrente, il filo n. 8.424.025 è di sua proprietà;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 24a Legge sulle funi metalliche, RL 7.4.4.1), la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività del ricorso sono certe: il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti;
che non spetta a questo tribunale porre rimedio alle eventuali carenze istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm);
che, giusta l'art. 34 cpv. 1 PAmm, l'autorità amministrativa esegue le proprie decisioni; ove non si tratti del pagamento di una somma di denaro, l'esecuzione forzata, soggiunge la norma, ha luogo d'ufficio a spese dell'obbligato o mediante coercizione diretta nei suoi confronti (cpv. 3);
che le spese sostenute per eseguire d'ufficio una decisione alla quale l'obbligato si è rifiutato di dar seguito sono successivamente accertate dall'autorità mediante provvedimento impugnabile quantomeno per quel che concerne l'adeguatezza (M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 34 PAmm n. 6);
che riservati i casi d'urgenza, l'esecuzione d'ufficio presuppone anzitutto l'esistenza di una prima decisione, detta di base, debitamente cresciuta in giudicato, che accerti o imponga un obbligo a carico dell'amministrato; l'intervento sostitutivo dell'autorità, confrontata con la renitenza dell'obbligato, implica inoltre una seconda decisione, detta di esecuzione, che, constatato l'inadempimento nonostante diffida, disponga l'esecuzione d'ufficio da parte dell'ente pubblico (Borghi/Corti, op. cit., n. 5);
che la legittimità dell'obbligo posto a carico dell'amministrato va di principio contestata mediante ricorso contro la decisione di base, che lo accerta o lo impone;
che contro la successiva decisione di esecuzione, che impone l'intervento sostitutivo dell'autorità per il rifiuto dell'amministrato di ottemperarvi, l'obbligo in quanto tale non può più essere rimesso in discussione; censurabile è soltanto la legittimità del provvedimento esecutivo in quanto tale;
che in concreto il 10 gennaio 2005 il ricorrente si è personalmente impegnato a smontare gli impianti in oggetto;
che, dopo aver constatato che RI 1 aveva tagliato i fili abbandonandoli sul posto, con decisione 4 marzo 2005 (di base) la Sezione forestale gli ha ordinato di procedere allo smantellamento completo degli stessi entro il 15 aprile 2005;
che, non avendo dato seguito all'ordine impartitogli, il 12 dicembre 2005 il ricorrente è stato invano diffidato ad eseguirlo;
che in concreto, il ricorrente non ha mai contestato e non contesta neppure in questa sede, la validità della decisione di base di rimozione degli impianti di sua proprietà (; egli ne ha però procrastinato l'esecuzione, costringendo la Sezione forestale a recarsi svariate volte in loco per accertarne l'effettiva esecuzione;
che, pur non avendo rispettato i termini impartiti dalla Sezione forestale, l'insorgente dichiara di aver finalmente ottemperato all'ordine;
che contestata dal ricorrente, in questa sede, è unicamente la questione di sapere se i fili ritrovati dalla Sezione forestale durante l'ultimo sopralluogo sono tutti effettivamente da ricollegare agli impianti a fune metallica in questione;
che, sia con la decisione di base che con la susseguente d'esecuzione, la Sezione forestale ha ordinato al ricorrente la rimozione degli impianti n.;
che la stessa autorità ha eseguito diversi sopralluoghi senza però mai coinvolgere il ricorrente; con scritto 18 giugno 2007 gli è stata trasmessa una planimetria con l'indicazione esatta del luogo in cui sono stati ritrovati i fili abbandonati;
che, senza dar modo al ricorrente di prendere posizione sulle rilevanze di quest'ultimo sopralluogo il Consiglio di Stato ha confermato l'ordine di esecuzione respingendo il gravame di RI 1;
che il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., non comprende solo quello di esprimersi prima che una decisione sia presa, ma anche quello di fornire le prove sui fatti rilevanti per il giudizio e di ottenere una decisione motivata (M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 18 PAmm);
che, in concreto il Consiglio di Stato si è fondato sulla risposta 13 giugno 2007 della Sezione forestale e delle risultanze del sopralluogo 6 giugno 2007, esperito in assenza del ricorrente;
che la palese violazione del diritto di essere sentito, posta in essere dall'autorità di ricorso, invalida il giudizio che ha adottato;
che non essendo compito specifico di questo tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori, il ricorso di RI 1 va di conseguenza parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato nella misura in cui conferma la decisione esecutiva;
che dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 29 cpv. 2 Cost., 24a Legge sulle funi metalliche, 18, 28, 34, 60, 61, 62, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 26 giugno 2007 (n. 3120) del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché, ripetuti in contraddittorio gli accertamenti, statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
; ; .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria