Incarto n. 52.2007.218 52.2007.220
Lugano 30 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) b)
30 giugno 2007 della __________, , 2 luglio 2007 della __________, ,
contro
la decisione 26 giugno 2007 (n. 3173) del Consiglio di Stato, che: a. esclude la __________ dall’aggiudicazione dei lavori di pulizia del palazzo di giustizia per il biennio 2007/08; b. aggiudica alla ditta __________ i lavori di pulizia del palazzo di giustizia per il biennio 2007/08;
viste le risposte:
- 18 luglio 2007 dell'ULSA;
- 19 luglio 2007 __________;
- 23 luglio 2007 del Dipartimento delle finanze e dell'economia (Sezione della logistica);
al ricorso della __________,
- 19 luglio 2007 dell'ULSA;
- 23 luglio 2007 del Dipartimento delle finanze e dell'economia (Sezione della logistica);
al ricorso della CO 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 marzo 2007 il DFE ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di pulizia giornaliera del palazzo di giustizia di Lugano per il bienno 2007/08 (FU n. 22 pag. 2139).
Il bando di concorso stabiliva che il lavori sarebbero stati assegnati al miglior offerente, scelto in base ai seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
- economicità - prezzo 40%
- attendibilità dell’offerta 40%
- qualità dell’imprenditore 15%
- formazione apprendisti 5%
I metodi di valutazione erano precisati dal capitolato e modulo d’offerta.
Ai concorrenti era inoltre richiesto, sotto comminatoria d’esclu-sione in caso d’inosservanza, di allegare all’offerta eventuali referenze.
B. In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di 12 ditte del ramo: Fra queste v’erano le offerte:
della __________ di fr. 237'258.00
della __________ di fr. 270'009.90
della __________ di fr. 287'167.20
Previa valutazione, con decisione 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha aggiudicato i lavori alla ditta __________ (in seguito: __________), classificatasi al primo posto con 84.73 punti;
Con la stessa decisione il committente ha escluso la __________ (in seguito: __________) dalla gara perché non aveva prodotto alcuna referenza.
C. Contro il predetto giudizio, tanto la ditta __________ (in seguito: __________), classificatasi al sesto posto con 75.33 punti, quanto la ditta __________ insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
a. La __________ contesta l’esclusione dalla gara, sottolineando con succinte argomentazioni di aver prodotto tutta la documentazione richiesta.
b. La __________ contesta invece l’applicazione dei criteri di aggiudicazione. Non sarebbe ammissibile, obietta, aggiudicare i lavori ad una ditta sensibilmente più cara, che non offre maggiori garanzie in fatto di qualità.
D. All'accoglimento dei ricorsi si oppongono i servizi del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), contestando le tesi delle insorgenti con argomenti che saranno discussi qui appresso.
La __________ non ha presentato osservazioni.
__________ dopo essersi riservata di prendere ulteriormente posizione sulle valutazioni operate dal committente è rimasta passiva.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara, la __________ è senz'altro legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione alla __________.
La __________ è a sua volta abilitata a contestare la decisione che la estromette dalla gara. La qualità per impugnare la decisione di aggiudicazione potrà esserle riconosciuta soltanto in caso di accoglimento del ricorso in quanto rivolto contro la decisione di esclusione.
Entro questi limiti, i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine;
1.2. Essendo fondate sugli stessi fatti, sostanzialmente pacifici, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18 PAmm);.
2. Notoriamente, le prescrizioni di gara costituiscono la legge stessa del concorso. Esse vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti, che con l'inoltro dell'offerta manifestano implicitamente la decisione di accettarle (cfr. art. 40 cpv. 2 RLCPubb).
3 Ricorso __________
3.1. In concreto, la pos. 252.120 del capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva che i concorrenti dovevano fra l'altro allegare all'offerta:
A) liste referenze per lavori analoghi (allegare dichiarazione anche in caso di 0 lavori analoghi)
La posizione in oggetto precisava e sottolineava che:
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta l'esclusione dalla gara
La prescrizione di gara è chiarissima e non si presta ad interpretazioni di sorta. La sua legittimità non è stata contestata al momento della pubblicazione del bando: non può dunque essere rimessa in discussione in sede di ricorso contro la decisione di aggiudicazione (art. 38 cpv. 3 LCPubb);
3.2. La __________ non ha allegato alla sua offerta alcuna lista delle referenze, né ha allegato una dichiarazione attestante che non ne aveva.
La decisione del Consiglio di Stato di escluderla dalla gara, per quanto severa possa apparire, è dunque perfettamente conforme al diritto. Una diversa conclusione, che rimettesse in discussione la legittimità della clausola comminante l'esclusione anche in caso di omessa allegazione di una dichiarazione attestante la mancanza di referenze, disattenderebbe manifestamente l’art. 38 cpv. 3 LCPubb, che esclude espressamente la possibilità di proporre contro le decisioni di aggiudicazione eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando.
Il ricorso inoltrato dalla __________ contro la decisione che la esclude dalla gara va dunque senz'altro respinto.
4. Ricorso __________
4.1. Il capitolato alla pos. 224.320 stabiliva inoltre che:
L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che rientrano nel preventivo del committente.
Le ditte che superano il preventivo del committente saranno ritenute non giudicabili e saranno escluse dalla gara d'appalto.
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal committente con dei parametri (Pmin / f1 / f2 / Pmax) sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà proporzionalmente rispetto al valore Pr dell'offerta di riferimento calcolata;
Formula: Pr = P0
Pr = prezzo di riferimento
P0 = prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del committente
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi f1 = 5% f2 = 20%
6 - Pinf Psup
5 -
4 -
3 -
2 -
1 -
Pmin Pr Pmax
f2 f1 f1 f2
Px < Pmin N = 1
Pmin < Px < Pinf N = 1 + 5 . (Px - Pmin ) : (Pinf - Pmin )
Pinf < Px < Psup N = 6
Psup < Px < Pmax
Px = Pmax N = 1
4.2. Il prezzo (fr. 237'258.00) dell'offerta inoltrata dalla __________, valutato dal profilo del criterio riferito all'attendibilità secondo le modalità esposte dalla posizione 224.320 del capitolato, ha conseguito 16.579 punti. Il prezzo dell'offerta presentata dalla __________ (fr. 287'167.20), più vicino a quello preventivato dal committente ed annunciato in sede di apertura delle offerte (fr. 410'000.00), ha invece ottenuto 40 punti (Δ +: 23.421).
Il calcolo, verificato da questo tribunale, non presta il fianco a critiche di sorta. La __________ dopo essersi riservata di sollevare nuove eccezioni dopo aver preso conoscenza degli atti dell'incarto richiamato da questo tribunale, non sollevato alcuna ulteriore contestazione.
La differenza di punteggio ha permesso alla __________ di recuperare interamente lo svantaggio accumulato in sede di valutazione dell'offerta in base al criterio riferito al prezzo (Δ -: 14.021; __________: 40 punti, __________: 25.976), superando la __________. Le generiche contestazioni sollevate da questa ricorrente con riferimento alle sue qualità (certificato ISO) non permettono di giungere a conclusioni ad essa più favorevoli.
Anche il criterio dell'attendibilità del prezzo globale, inserito per assicurare una certa qualità delle prestazioni richieste, prevenendo l'inoltro di offerte fondate su prezzi eccessivamente bassi, non può essere rimesso in discussione in sede di ricorso contro l'aggiudicazione (art. 38 cpv. 3 LCPubb). Con l'inoltro dell'offerta, la __________ ha peraltro implicitamente accettato che fosse valutata in base alle regole stabilite dal capitolato.
Stando così le cose, anche il ricorso della __________ va senz'altro respinto.
5. La tassa di giustizia, commisurata al valore della commessa, è suddivisa fra le ricorrenti in proporzione al lavoro occasionato.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37, 38 LCPubb; 40 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 43, 51, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono respinti.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ditta __________ nella misura di fr. 600.- e della ditta __________ nella misura di fr. 400.-.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario