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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.01.2007 52.2007.21

25 janvier 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·634 mots·~3 min·3

Résumé

Lo scritto in cui un municipio declina la propria responsabilità per i danni causati ad alcune proprietà private in seguito ad una fuoriuscita di liquame da una canalizzazione fognaria non costituisce una decisione amministrativa.

Texte intégral

Incarto n. 52.2007.21  

Lugano 25 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

  Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 gennaio 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione 9 gennaio 2007 (n. 147) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile il gravame presentato dal ricorrente contro la determinazione del CO 1 di non assumere la responsabilità per i danni causati da un'alluvione;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che a seguito di un'alluvione avvenuta il 3 ottobre 2006, la fuoriuscita di acque luride dall'impianto fognario del comune di __________ ha comportato l'allagamento di numerosi scantinati, tra cui quello del ricorrente;

che, richiamata la "circolare alluvione" dei servizi tecnici comunali, con scritti del 25 ottobre e del 16 novembre 2006 il municipio ha in sostanza dichiarato di declinare qualsiasi responsabilità per i danni subiti dalle proprietà private;

che contro tali prese di posizione il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile il gravame, ritenuto che esse non costituissero delle decisioni amministrative impugnabili;

che avverso il suddetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che il municipio:

·       assuma i costi per i danni provocati alla sua proprietà,

·       risani la canalizzazione fognaria e rinunci sino ad allora a riscuotere i relativi tributi pubblici (tasse e contributi di miglioria);

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 LOC), la legittimazione del ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;

che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che ai sensi dell'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che per principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 4 ad art. 1 PAmm; Scolari, Diritto amministrativo parte generale, 2a ed. N. 200);

che con gli scritti 25 ottobre e 16 novembre 2006 in contestazione, il municipio nega in sostanza di dover rispondere in materia civile per il danno patito dal ricorrente;

che tali esternazioni non costituiscono dunque delle decisioni amministrative secondo la nozione più sopra illustrata;

che non si tratta in particolare di un provvedimento adottato de iure imperii; del resto, nemmeno il ricorrente lo sostiene;

che, conformemente alla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 2.6.1.1.), le pretese di risarcimento vantate dall'insorgente potranno semmai essere fatte valere davanti al giudice civile competente;

che, visto quanto precede, il ricorso va dunque respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 5 PA; 208 LOC; 18, 28, 43, 46, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

  ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Il presidente                                                 Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo