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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.07.2007 52.2007.208

3 juillet 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,197 mots·~6 min·7

Résumé

Aggiudicazione delle prestazioni da direzione lavori per l'ampliamento di una casa per anziani. Concorso ad invito; novero dei partecipanti rigidamente fissato dal committente. I concorrenti invitati non possono estendere l'invito a terzi. Estromissione dalla gara

Texte intégral

Incarto n. 52.2007.208  

Lugano 3 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 20 giugno 2007 di

ing. RI 1, patrocinato da: avv. PA 1,  

contro  

la decisione 11 giugno 2007 della delegazione del CO 2 casa per anziani, che aggiudica alla CO 1 la direzione lavori dell'ampliamento della casa per anziani di __________;

viste le risposte:

-    27 giugno 2007 della CO 2 casa per anziani;

-    28 giugno 2007 della CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 19 aprile 2007 il CO 2 casa per anziani (__________) ha invitato sei studi d'ingegneria o di architettura ad inoltrare un'offerta per la direzione lavori di ampliamento della casa per anziani di __________. Fra gli invitati v'erano il ricorrente, ing. RI 1 e la resistente CO 1, società in nome collettivo con sede a __________.

Il capitolato di concorso stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

- Minor prezzo                                                               50%

- Struttura tecnica e organizzativa dello studio          25%

- Referenze                                                                    25%

Le modalità di valutazione dei singoli criteri erano ulteriormente specificate dagli atti di gara.

                                  B.   In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di tre studi. Fra queste v'erano quella della CO 1 di fr. 141'002.00 e quella dell'ing. RI 1 in collaborazione con l'arch. __________ di fr. 139'835.60.

Valutatele in base ai criteri d'aggiudicazione, con decisione 11 giugno 2007 la delegazione del CO 2 ha affidato il mandato alla CO 1, classificatasi al primo posto con 5.55 punti.

                                  C.   Contro la predetta risoluzione, l'ing. RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che il mandato gli sia aggiudicato.

L'insorgente rileva anzitutto che la ditta aggiudicataria non ha sede a __________, ma a __________. Già per questo motivo la sua offerta andrebbe scartata. La nota massima (6), attribuita alla resistente CO 1 per il programma informatico (__________), sarebbe ingiustificata, poiché un simile strumento non era richiesto dalle prescrizioni di gara. Il suo programma sarebbe altrettanto valido e meriterebbe la stessa nota.

Censurabile sarebbe infine anche la nota assegnata per le referenze. La CO 1 nella clinica __________ avrebbe infatti eseguito un solo lavoro e non due come afferma.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso di oppongono il CO 2 e l'aggiudicataria, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. Con la riserva di quanto si dirà qui appresso, l'insorgente è di principio legittimato a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti per il giudizio sono sostanzialmente incontestati. Nemmeno l'insorgente postula l'assunzione di particolari prove.

                                   2.   Giusta l'art. 23 cpv. 1 LCPubb, il consorzio tra offerenti è di principio ammesso. Il committente, soggiunge la norma (cpv. 2) può tuttavia limitare o escludere questa possibilità nel bando.

Il subappalto è invece vietato a meno che sia ammesso negli atti di gara (art. 24 LCPubb).

I concorsi indetti secondo la procedura libera (art. 8 LCPubb) sono aperti a tutti i partecipanti che rispondono ai requisiti di idoneità generali fissati dall'art. 5 LCPubb ed a quelli speciali definiti dal committente. Nei concorsi ad invito (art. 10 LCPubb), il novero dei partecipanti è invece rigidamente fissato dal committente.

La gara non è aperta a chiunque risponda ai requisiti d'idoneità. La partecipazione alla gara presuppone un esplicito invito da parte del committente, che li sceglie liberamente fra gli operatori potenzialmente in grado di conseguire l'aggiudicazione. La facoltà di invito spetta esclusivamente al committente. I concorrenti invitati non possono dunque estendere l'invito a terzi. In particolare, non possono consorziarsi a soggetti che il committente non ha invitato. Un consorzio può partecipare ad un concorso ad invito solo se è invitato in quanto tale. Se i concorrenti invitati possano consorziarsi fra loro è questione che può essere lasciata aperta.

                                   3.   Nel caso concreto, il CO 2 ha invitato lo studio dell'ing. RI 1, qui ricorrente, ad inoltrare un'offerta per assegnare la direzione dei lavori di ampliamento della casa per anziani consortile di __________.

L'offerta da questi inoltrata risulta sottoscritta dal solo ricorrente. Essa prevede tuttavia esplicitamente che il mandato venga svolto in collaborazione con lo studio dell'arch. __________, delle cui infrastrutture e competenze l'insorgente intende prevalersi.

I termini esatti della collaborazione non sono precisati. Dagli atti emerge comunque che l'insorgente farebbe capo al sistema informatico dell'arch. __________ e che quali referenze vengono addotti anche lavori eseguiti da questo professionista.

L'offerta del ricorrente non è stata formalmente scartata. Il committente l'ha valutata assieme alle altre due pervenutegli, preferendo quella inoltrata dalla resistente. In sede di risposta al ricorso esso esprime tuttavia seri dubbi sulla sua ammissibilità. Analoghe perplessità vengono manifestate dall'aggiudicataria qui resistente. A giusta ragione, poiché - di fatto - il ricorrente non ha inoltrato l'offerta da solo, ma in consorzio con l'arch. __________, che non era stato invitato. All'evidente scopo di migliorare le sue possibilità di conseguire l'aggiudicazione, egli ha in pratica esteso a questo professionista l'invito, che il CO 2 aveva rivolto soltanto al suo studio d'ingegneria.

Non potendosi ammettere che nell'ambito di un concorso ad invito, i concorrenti si avvalgano di una facoltà che la legge riserva esclusivamente al committente, l'offerta dell'ing. __________ andava dunque estromessa dalla gara.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto senza che occorra esaminare in dettaglio le contestazioni sollevate dall'insorgente. Al riguardo, è sufficiente rilevare che tali censure non permetterebbero comunque di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente. Le prescrizioni di gara non esigevano che i concorrenti disponessero di una sede a __________. La valutazione del programma informatico previsto dall'aggiudicataria (__________; nota 6) e di quello prospettato dal ricorrente (programma personale dell'arch __________; nota 3) è del tutto conforme alle prescrizioni di gara, che prevedevano note da 4 a 6 per programmi specifici e la nota 3 per programmi non specifici. Parimenti esente da critiche appare infine la valutazione dei due distinti mandati di direzione lavori, svolti per conto della Clinica __________ sull'arco di più anni ed addotti come referenze dalla ditta aggiudicataria.

La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate in base al dispendio lavativo occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa, sono poste a carico dell'insorgente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 24, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico del ricorrente, che rifonderà identico importo alla resistente CO 1.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                        3.   Intimazione a:

      ; , .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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