Incarto n. 52.2007.200 52.2007.209
Lugano 31 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) b)
18 giugno 2007 RI 1, , rappr. da__________, , 21 giugno 2007 del CO 1, , rappr. dall'ing. __________, ,
contro
le decisioni 6 giugno 2007 del Consiglio di Stato (n. 2805 e 2806) che: a. escludono dall'aggiudicazione le offerte inoltrate dai ricorrenti nel concorso indetto per aggiudicare le attività di sorveglianza e di monitoraggio geodetico dei lavori di scavo della galleria __________; b. annulla il concorso riservandosi di assegnare la commessa mediante incarico diretto;
viste le risposte:
- 2 luglio 2007 dell'ULSA;
- 9 luglio 2007 del CO 1;
- 11 luglio 2007 della Divisione delle costruzioni;
al ricorso del RI 1 (a);
- 2 luglio 2007 dell'ULSA;
- 11 luglio 2007 del consorzio __________;
- 11 luglio 2007 della Divisione delle costruzioni;
al ricorso del CO 1;
preso atto:
delle osservazioni 23 luglio 2007 del RI 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 febbraio 2007 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostato secondo la procedura libera, volto ad aggiudicare le attività di sorveglianza e di monitoraggio geodetico dei lavori di scavo della galleria __________.
La posizione 224.100 delle disposizioni particolari del capitolato CPN 102 stabiliva che la commessa sarebbe stata assegnata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
- Prezzo 50%
- Attendibilità dell'importo offerto 20%
- Analisi del mandato 20%
- Referenze del personale chiave 10%
La posizione 224.250 stabiliva che con il criterio "Referenze del personale chiave" si intendono valutare le referenze del personale previsto per il progetto. In particolare verranno valutate le referenze del capo progetto e dei responsabili delle squadre. In quest'ottica, la posizione 252.120 chiedeva ai concorrenti di indicare nella relazione tecnica il numero di squadre messe a disposizione e le referenze del personale chiave (lett. a n. 1.1), nonché il curriculum vitae dei responsabili dedicati al progetto.
La posizione in questione specificava ulteriormente che la compilazione carente o l'allestimento incompleto di uno o più documenti richiesti dal bando di gara sarà considerato come una mancata consegna del documento stesso. Di conseguenza l'offerta verrà estromessa dalla procedura d'aggiudicazione.
Alla pos. 228.300 il capitolato stabiliva inoltre che con riferimento all'art. 55 RLCPubb/CIAP il committente si riserva di non deliberare i lavori qualora l'importo dell'offerta non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non sia più sostenibile. A tale scopo il committente deposita presso la Cancelleria dello Stato in busta chiusa e sigillata, un preventivo quale importo massimo di spesa che intende sopportare per i lavori in oggetto del presente appalto. Il committente si riserva di non deliberare qualora gli importi delle offerte ricevute superino il preventivo depositato. La busta contenente il preventivo non verrà aperta, ma sarà messa a disposizione del Tribunale cantonale amministrativo in caso di ricorso contro un'eventuale decisione di annullamento.
La pos. 238.400 precisava inoltre che il committente si riserva di non prendere in considerazione per un'eventuale delibera le offerte che superano il preventivo depositato di cui alla pos. 238.300.
B. Nel termine prestabilito, sono pervenute al committente soltanto le offerte dei consorzi qui ricorrenti: __________ di fr. 795'208.40 e __________ di fr. 959'931.90. Prima di aprirle, il committente ha depositato in busta chiusa e sigillata mediante la firma dei presenti, il preventivo di spesa che era disposto sopportare quale importo massimo.
Previa valutazione, con decisioni 6 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha escluso entrambe le offerte dall'aggiudicazione ed annullato il concorso, riservandosi di procedere mediante incarico diretto. L'offerta del RI 1 è stata esclusa perché supera la spesa massima che il committente era disposto a sopportare. Quella del CO 1 è invece stata estromessa perché non erano allegate le referenze del personale previsto per le squadre 3 e 4 ed il curriculum vitae dei responsabili dedicati al progetto.
C. Contro le predette decisioni, entrambi i consorzi sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento. Il RI 1 chiede di essere riammesso e che la commessa gli sia aggiudicata. Il CO 1 postula invece il rinvio degli atti al committente per nuova decisione.
a. Il RI 1 attribuisce l'elevato prezzo della sua offerta alle esigenze particolarmente severe poste dal committente in fatto di precisione delle misurazioni ed alla richiesta di tenere costantemente a disposizione un picchetto per il monitoraggio sull'arco di quattro anni. Revoca in dubbio l'attendibilità del preventivo allestito dal committente.
b. Il CO 1, dal canto suo, osserva anzitutto di essersi limitato ad indicare soltanto le referenze dei responsabili delle due squadre principali. Le squadre 3 e 4 menzionate dall'offerta erano soltanto di riserva. Sostiene inoltre di aver indicato il curriculum vitae dei responsabili dedicati al progetto nell'apposito formulario allegato al modulo d'offerta, che conterrebbe anche le referenze per le persone sopra menzionate.
D. All'accoglimento dei ricorsi si è opposta la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, contestando in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il RI 1 ha a sua volta chiesto il rigetto dell'impugnativa del CO 1.
In relazione al ricorso del RI 1, il CO 1 si è invece rimesso al giudizio del tribunale.
E. Dalla busta sigillata contenente il preventivo allestito dal committente è emerso che per i lavori messi a concorso lo Stato era disposto a sopportare una spesa massima di fr. 956'000.00. Prendendo posizione su questo riscontro, il RI 1 ha anzitutto contestato che si tratti di un preventivo. In replica alle osservazioni del committente il consorzio ricorrente ha ribadito ed ulteriormente sviluppato le tesi sostenute con il ricorso, confermandosi nelle conclusioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb. In quanto partecipanti alla gara, entrambi i consorzi sono legittimati a contestare la decisione che esclude le rispettive offerte dall'aggiudicazione. In caso di accoglimento delle loro impugnative saranno legittimati anche a ricorrere contro la decisione di annullare la gara. Con questa precisazione, i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine.
1.2. Avendo il medesimo fondamento, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti per il giudizio non sono controversi. Non occorre dunque procedere all'assunzione di prove. Nemmeno gli insorgenti sollecitano del resto particolari atti istruttori.
2. Ricorso __________
2.1. La posizione 224.250 delle disposizioni particolari CPN 102 stabiliva che con il criterio "Referenze del personale chiave" si intendono valutare le referenze del personale previsto per il progetto. In particolare verranno valutate le referenze del capo progetto e dei responsabili delle squadre. A tale scopo, i concorrenti dovevano indicare nella relazione tecnica:
- il numero di squadre messe a disposizione e le referenze del personale chiave (pos. 252.120 lett. a n. 1.1);
- il curriculum vitae dei responsabili dedicati al progetto (pos. 252.120 lett. e).
La posizione in oggetto avvertiva i concorrenti che la compilazione carente o l'allestimento incompleto di uno o più documenti richiesti dal bando di gara sarà considerato come una mancata consegna del documento stesso. Di conseguenza l'offerta verrà estromessa dalla procedura d'aggiudicazione.
L'elenco prezzi, contenuto nella documentazione di gara messa a disposizione dei concorrenti, comprendeva quattro formulari da compilare, suddivisi in:
- una prima parte, riservata alle seguenti informazioni:
nome, cognome, anno di nascita, conoscenze linguistiche, appartenenza ad associazioni professionali, inizio dell'attività nel campo dell'ingegneria civile, studio di appartenenza, impiego nel corso degli ultimi due anni e conoscenza del luogo.
- una seconda parte, destinata all'indicazione di tre oggetti di referenza personali, con le seguenti specifiche:
denominazione dell'opera, committente, incarico/funzione nel progetto, anno di progettazione, anno di realizzazione, costo indicativo dell'opera, onorario ing. civile in %.
Il primo dei quattro formulari recava l'intestazione capoprogetto. Gli altri tre formulari erano invece riservati ai responsabili delle squadre di misurazione. Due di questi recavano l'intestazione responsabile squadra 1 e responsabile squadra 2. Il terzo era invece intestato responsabile squadra n. ....
2.2. Il CO 1 ha allegato alla sua offerta un organigramma che designava l'ing. __________ quale capoprogetto, rispettivamente l'ing. __________ quale sostituto. Per i lavori di misurazione il documento prevedeva inoltre l'allestimento di quattro squadre, due principali e due di riserva, dirette rispettivamente dall'ing. __________ (squadra 1), da __________ (squadra 2), da __________ (squadra 3) e dell'ing. __________ (squadra 4).
Il formulario del capoprogetto, annesso all'elenco prezzi, era debitamente compilato. Per il sostituto del capoprogetto non era invece annesso alcun formulario. I formulari dei responsabili delle squadre erano compilati soltanto per le prime due squadre, dirette dall'ing. __________ e da __________. Per le squadre di riserva (3 e 4) mancava invece qualsiasi ulteriore specificazione.
All’offerta non era infine allegato alcun particolare curriculum vitae.
2.3. Con la prima delle decisioni qui impugnate, il Consiglio di Stato ha escluso l’offerta del CO 1, ritenendo che la mancanza dei formulari relativi ai responsabili delle squadre di riserva e dei curriculum vitae dei responsabili dedicati al progetto (persone chiave) disattendesse la prescrizione di gara sancita dalla pos. 252.120 del capitolato. Il ricorrente contesta questa deduzione, sostenendo che i curriculum vitae del capoprogetto e dei responsabili delle squadre sarebbero costituiti dai formulari allegati all'elenco prezzi, debitamente compilati ed allegati alla sua offerta.
Gli allegati che i concorrenti dovevano inoltrare assieme all'elenco prezzi erano definiti dalla pos. 252 Allegati dell'imprenditore delle disposizioni particolari CPN 102. La pos. 252.100 specificava che per allegati dell'imprenditore si intendono i documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi.
Le posizioni successive (252.110 e 252.120) definiscono in pratica due diverse categorie di allegati dell'imprenditore. La prima categoria (pos. 252.110) comprende le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Per questi documenti era previsto che in caso di mancanza (...) il committente li richiede, entro un termine perentorio. La seconda categoria (pos. 252.120) comprendeva invece i seguenti allegati:
(a) relazione tecnica suddivisa nei seguenti punti:
1. Organizzazione
1.1. Struttura dell'offerente (organigramma) con il n. di squadre messe a disposizione e le referenze del personale chiave
1.2. Prontezza d'intervento e gestione del picchetto
2. Svolgimento
2.1. (...)
3. Analisi del mandato
(b) eventuale atto di costituzione di consorzio (...)
(c) lista delle referenze comprovanti l'idoneità dell'offerente
(e) curriculum vitae dei responsabili dedicati al progetto.
Per questa seconda categoria di allegati dell'imprenditore, la pos. 252.120 stabiliva esplicitamente che la compilazione carente o l'allestimento incompleto di uno o più documenti richiesti dal bando di gara sarà considerato come una mancata consegna del documento stesso. Di conseguenza l'offerta verrà estromessa dalla procedura d'aggiudicazione.
Dalle posizioni 252.110 e 252.120 emerge che il curriculum vitae richiesto dal committente doveva essere costituito da un documento a sé stante, allestito dal concorrente, allegato all'elenco prezzi, debitamente compilato e comprendente le usuali informazioni biografiche sui responsabili dedicati al progetto. Trattandosi di un documento da allegare all'elenco prezzi, il curriculum vitae non poteva di per sé essere costituito dal formulario riservato al capoprogetto contenuto in tale elenco. La presenza di tale formulario nella documentazione di gara era tuttavia atta ad indurre in errore i concorrenti, che, in assenza di qualsiasi altra funzione ad esso attribuibile, potevano in buona fede ritenere che fosse destinato a fungere da curriculum vitae. È ben vero che le indicazioni chieste da questo formulario corrispondono soltanto in parte alle informazioni solitamente contenute in un curriculum vitae, ma non si può ignorare che il documento era abbinato agli analoghi formulari riservati ai responsabili delle squadre di misurazione, che il committente ha comunque tenuto in considerazione per valutare le offerte dal profilo delle referenze. In tali circostanze, appare contrario ai principî di proporzionalità e dell'affidamento escludere dalla gara un concorrente che, in buona fede, ha ritenuto che per rispondere all'esigenza di allegare un curriculum vitae dei responsabili del progetto, sancita dalla pos. 252. 120 delle disposizioni particolari CPN 102, fosse sufficiente compilare il formulario relativo al capoprogetto allegato all'elenco prezzi.
Fondata e rilevante è invece l'irregolarità ritenuta dal committente nella misura in cui è riferita al sostituto del capoprogetto (ing. __________) ed ai responsabili delle squadre di misurazione di riserva (3 e 4). La previsione di impiegare questi collaboratori soltanto come rimpiazzanti non esimeva comunque il ricorrente dall'obbligo di compilare i relativi formulari allegati all'elenco prezzi, indicando soprattutto le referenze personali da essi vantate. Né tale conclusione può essere tratta dal fatto che la pos. 143.270 esigeva di disporre di un minimo di due squadre. Il modulo non numerato annesso all'elenco prezzi richiamava chiaramente l'obbligo del concorrente di compilare un formulario per ognuna delle squadre di misurazione previste, indipendentemente dal fatto che fossero soltanto di riserva.
L'indicazione contenuta nell'organigramma del ricorrente, che prevede un sostituto capoprogetto e due squadre di riserva, non era d'altro canto casuale e fine a sé stessa, ma era destinata a conseguire una miglior valutazione dell'offerta dal profilo delle referenze del personale chiave (cfr. pos. 224.250).
Immune da violazioni del diritto appare dunque da questo profilo la decisione del committente di escludere il CO 1 dalla gara, per insufficienza della documentazione richiesta dalla pos. 252.120, che ha allegato all'offerta.
3. RI 1
3.1. Alla pos. 228.300 il capitolato stabiliva inoltre che con riferimento all'art. 55 RLCPubb/CIAP il committente si riserva di non deliberare i lavori qualora l'importo dell'offerta non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non sia più sostenibile. A tale scopo il committente deposita presso la Cancelleria dello Stato in busta chiusa e sigillata, un preventivo quale importo massimo di spesa che intende sopportare per i lavori in oggetto del presente appalto. Il committente si riserva di non deliberare qualora gli importi delle offerte ricevute superino il preventivo depositato. La busta contenente il preventivo non verrà aperta, ma sarà messa a disposizione del Tribunale cantonale amministrativo in caso di ricorso contro un'eventuale decisione di annullamento. La pos. 238.400 ribadiva ulteriormente che il committente si riservava di non prendere in considerazione per un'eventuale delibera le offerte che superano il preventivo depositato di cui alla pos. 238.300.
Dalla busta sigillata, depositata presso la Cancelleria dello Stato, aperta in questa sede, è emerso che per i lavori oggetto della commessa in esame lo Stato era disposto a sopportare un importo massimo di spesa di fr. 956'000.00. Il preventivo allestito internamente dal committente per valutare le offerte dal profilo dell'attendibilità dei prezzi ammonta invece a fr. 812'105.60.
3.2. Con la seconda decisione qui impugnata, il Consiglio di Stato ha escluso dall'aggiudicazione l'offerta del RI 1 di fr. 959'109.60 perché superava (Δ +: fr. 3'109.60) il tetto di spesa preventivamente fissato.
Il RI 1, che inoltrando la propria offerta ha accettato le condizioni del concorso (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/ CIAP), contesta in sostanza l'attendibilità del preventivo palesato con l'apertura della busta depositata. A sostegno delle sue tesi, l'insorgente sottolinea gli ingenti costi che verrebbero provocati dalle esigenze di precisione delle misurazioni fissate dal committente e dall'obbligo di predisporre un servizio di picchetto attivo 24 ore su 24 per quattro anni.
Per principio non si può negare al concorrente il diritto di contestare in sede di ricorso contro la decisione di aggiudicazione prescrizioni di gara che non ha potuto contestare al momento della pubblicazione del bando (art. 38 cpv. 3 LCPubb). In casi come quello in esame, ove il committente ha depositato in busta chiusa tanto l'importo massimo di spesa che è disposto a sopportare, quanto il preventivo allestito internamente per valutare l'attendibilità dei prezzi delle offerte, va quindi riconosciuto al singolo concorrente il diritto di contestare tali dati nell'ambito di un ricorso contro la decisione di aggiudicazione.
La contestazione di questi elementi non soggiace tuttavia a libero esame da parte del Tribunale cantonale amministrativo. Per l’art. 61 PAmm, questo tribunale deve limitarsi a verificare che questi dati non integrino gli estremi dalla violazione del diritto, segnatamente in quanto procedenti da un esercizio abusivo del vasto potere d'apprezzamento che l'ordinamento delle commesse pubbliche riconosce al committente nell'ambito della predeterminazione delle regole del concorso.
Controverso in concreto non è il preventivo allestito internamente dal committente per valutare l'attendibilità dei prezzi delle offerte, ma l'importo massimo di spesa (fr. 956'000.00), che questi si è dichiarato disposto a sopportare per i lavori messi a concorso, riservandosi di escludere le offerte che superano questo limite.
Ora, le censure sollevate dal RI 1 non permettono di ritenere che il committente sia incorso in una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere, per aver fissato un importo massimo di spesa sopportabile talmente basso da rendere impossibile la presentazione di offerte in grado di evitare l'esclusione in limine. Prova ne è che il CO 1 ha inoltrato un'offerta di fr. 795'208.40, che si avvicina al preventivo interno del committente (fr. 812'105.60), mentre la stessa offerta del RI 1 supera di poco il limite in contestazione. Nei primi quattro blocchi di posizioni, le offerte dei due ricorrenti non presentano sostanziali divergenze. L'offerta del RI 1 è anzi leggermente più conveniente:
__________
__________
Regie
76'500.00
63''750.00
Messa in opera della rete geodetica
17'880.00
29'000.00
Misurazioni geodetiche
579'661.25
538'780.00
Supplementi
60'000.00
96'600.00
Totale parziale
734'041.25
728'130.00
Le particolari esigenze di precisione poste dal committente non sono dunque tali da far apparire lesivo del diritto, siccome insostenibile, il limite di spesa in contestazione.
Le offerte divergono per contro in misura rilevante dal profilo delle prestazioni previste alla voce Sicurezza:
__________
__________
Sicurezza
5'000.00
164'000.00
Per il RI 1 si tratterebbe di prestazioni non comprese negli atti d'appalto, che a suo avviso si renderebbero. necessarie al fine di rispettare l'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr). In pratica, occorrerebbe disporre di un terzo uomo in seno alle squadre di misurazione per garantire la sicurezza dei collaboratori in particolare laddove operano in mezzo al traffico.
Le considerazioni sviluppate in proposito dal ricorrente non permettono tuttavia di concludere che il committente abbia sottovalutato questo aspetto in misura talmente importante da incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere, per aver fissato un importo massimo di spesa talmente basso da precludere ai concorrenti qualsiasi possibilità di inoltrare offerte in grado di conseguire l'aggiudicazione. La previsione di impiegare squadre di due soli operatori, formulata dal committente e dal CO 1, non appare insostenibile soltanto perché il ricorrente, oltre che un'adeguata sicurezza ai collaboratori operanti in condizioni di traffico, intende garantire una precisione massimale dei rilievi, in qualsiasi momento, attraverso l'inserimento di un terzo addetto nelle squadre di misurazione.
Apparendo il limite di spesa fissato dal committente sostanzialmente immune da violazioni del diritto, anche la decisione del Consiglio di Stato di escludere l'offerta del RI 1 resiste dunque alla critica.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritenuto che l'assegnazione della commessa secondo la procedura d'incarico diretto non è che la conseguenza della mancanza di offerte suscettibili di conseguire l'aggiudicazione, i ricorsi vanno dunque respinti.
La tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra i concorrenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono respinti.
2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.- è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
; ; ; .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario