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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.08.2007 52.2007.181

6 août 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,107 mots·~11 min·6

Résumé

Licenza edilizia negata per la costruzione di un terrazzo destinato al servizio esterno di un esercizio pubblico. La terrazza di un esercizio pubblico non è una costruzione accessoria poiché destinata al lavoro. Limitazione delle immissioni foniche

Texte intégral

Incarto n. 52.2007.181  

Lugano 6 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

statuendo sul ricorso 4 giugno 2007 di

RI 1, , patrocinata da: avv. PA 1 ,  

contro  

la decisione 15 maggio 2007 del Consiglio di Stato (n. 2390) che annulla la licenza edilizia 17 gennaio 2007 rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente per costruire un terrazzo destinato al servizio esterno del suo esercizio pubblico (part.119);

viste le risposte:

-    12 giugno 2007 del Consiglio di Stato;

-    22 giugno 2007 del municipio di __________;

-      3 luglio 2007 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La ricorrente RI 1 è titolare dell’omonima osteria, situata a pianterreno di uno stabile (part. 119), che sorge nella zona residenziale R4 di __________, lungo la strada cantonale che porta in valle di __________. Il 19 settembre 2006 la ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di costruire a ridosso dello stabile un terrazzo da destinare al servizio esterno dell'esercizio pubblico ed un manufatto, definito come portico, da utilizzare per scopi imprecisati.

Il terrazzo risulterebbe costituito da un terrapieno, alto m 2.80 e lungo 6.50, che verrebbe formato nella fascia di terreno, larga circa m 5.50, delimitata a nord dalla strada, ad ovest dal confine verso il fondo della resistente (part. 118) ed a sud dal cosiddetto portico, alto e largo altrettanto, lungo m 8.70, che verrebbe realizzato sul prolungamento del terrapieno.

strada               m 5.50

                                   terrazzo

                                  (terrapieno)

         m 6.50                                           (portico)                                        m 2.80

                                                                 part. 118                             part. 119

Alla domanda si è opposta __________, contestando l’intervento dal profilo delle distanze, degli indici e delle immissioni.

Il Dipartimento del territorio ha espresso preavviso favorevole alla condizione di limitare a 50 il numero di avventori, di cessare il servizio esterno alle 2300 e di escludere intrattenimenti musicali.

Il 17 gennaio 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione della vicina.

                                  B.   Con giudizio 15 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall’opponente.

Il Governo ha anzitutto escluso che la terrazza fosse una costruzione accessoria. Ha quindi ritenuto che non potesse sorgere a confine. Respinte le censure relative all’indice d’occupazione, l’Esecutivo cantonale ha in seguito rilevato che il municipio non aveva esaminato la domanda dal profilo del fabbisogno di posteggi. Insufficiente sarebbe infine anche l’avviso del Dipartimento del territorio, che non avrebbe tenuto conto dell’art. 15 LPAmb. Norma, che disciplina la limitazione preventiva delle immissioni degli stabilimenti come quello in esame.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciatale dal municipio.

Secondo l’insorgente, la terrazza sarebbe una costruzione accessoria, in quanto destinata al solo servizio esterno dell’eser-cizio pubblico, che svolge la sua attività principale all’interno dello stabile. Erronee, prosegue, sarebbero pure le deduzioni riferite al fabbisogno di posteggi, poiché la terrazza non incrementerebbe il numero degli avventori. Anche le critiche riguardanti gli aspetti ambientali, conclude, sarebbero ingiustificate. Le immissioni foniche sarebbero state correttamente valutate. Le misure imposte al fine di contenerle (cessazione del servizio esterno alle 2300, divieto di intrattenimenti musicali) sarebbero sufficienti.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene l'opponente, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.

Il municipio condivide invece l'impugnativa, chiedendo il ripristino della licenza annullata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie allegate alla domanda di costruzione. Le prove chieste dalle parti non appaiono dunque atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm).

                                   2.   Costruzione accessoria

2.1. Riservato il caso in cui i proprietari si accordano per costruire in contiguità, gli edifici devono, di regola, rispettare una distanza minima dal confine. Parametro, questo, che serve a suddividere la distanza tra edifici tra proprietari di fondi contermini.

A questa regola fanno eccezione le costruzioni accessorie, che la maggior parte degli ordinamenti edilizi permette di edificare a confine o a m 1.50 dal confine.

Per beneficiare di questa agevolazione, le costruzioni accessorie devono di solito rispondere a due requisiti, concernenti le dimensioni e la destinazione; esse non devono in particolare superare l'altezza di 3 m e non devono servire all'abitazione o al lavoro.

Devono dunque essere prive di una destinazione autonoma e porsi in un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla costruzione principale (RDAT 1986 n. 39, 1985 n. 61, 1978, n. 52; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 11 LE n. 849 seg.).

2.2. Secondo l’art. 19 NAPR di __________, per costruzioni accessorie si intendono tutte quelle che non sono destinate all'abitazione o al lavoro, ma sono al servizio di una casa d'abitazione e non abbiano una funzione industriale, artigianale o commerciale. L'altezza non deve superare i 3.00 m. Se soddisfano queste condizioni, riferite l'una all'ingombro e l'altra alla presenza di persone o di attività lavorative, tali opere possono sorgere a confine (senza aperture) o a m 1.50 dal confine.

2.3. In concreto, il terrapieno e l'attiguo portico formano un unico manufatto. Vanno dunque trattati come un'unica costruzione. Per le sue caratteristiche e per l'ingombro che rappresenta, maggiore di quello di un muro di cinta (m 2.50), anche il terrapieno, contenuto dallo stabile al quale è addossato e da due muri di cemento armato, va equiparato ad un edificio. Nemmeno l'insorgente contesta questa deduzione.

Sia il terrazzo, sia il portico sono alti m 2.80 dal terreno sistemato. Il manufatto rientra dunque nel limite di altezza fissato dall'art. 15 NAPR. Dal profilo della condizione riferita all'ingombro può essere qualificato come costruzione accessoria.

Dal profilo della destinazione d'uso, il terrazzo costituito dal terrapieno verrebbe adibito al servizio esterno dell'osteria. Ha dunque una funzione commerciale. Servendo all'esercizio di un'attività lavorativa, non può essere considerato una costruzione accessoria, poiché non adempie il secondo requisito posto dall'art. 15 NAPR ai fini del riconoscimento di tale qualifica. Invano sottolinea l'insorgente la complementarietà della funzione esplicata dal terrazzo, rispetto a quella principale svolta all'interno dell'esercizio pubblico. La funzione del terrazzo rimane comunque commerciale. Il fatto che venga esercitata soltanto durante la bella stagione non permette di prescindere dai requisiti posti dalla disposizione di PR, che non si limita ad esigere che la costruzione non sia destinata al lavoro, ma richiede anche che non abbia una funzione industriale, artigianale o commerciale. Presupposto, quest'ultimo, che risulta palesemente insoddisfatto.

Per quanto riguarda il portico va invece rilevato che la domanda di costruzione non fornisce alcuna indicazione in merito alla prevista utilizzazione. La ricorrente non ne ha specificato la destinazione né in prima istanza, né in questa sede. In mancanza di qualsiasi indicazione riguardante l'uso previsto, nemmeno quest'opera può dunque essere posta al beneficio della facilitazione prevista dall'art. 15 NAPR per le costruzioni accessorie.

Nella misura in cui annulla la licenza in oggetto per violazione della distanza minima da confine (m 5.50) prescritta dall'art. 55 NAPR per la zona residenziale R4, il giudizio censurato resiste dunque alle critiche dell'insorgente.

                                   3.   Protezione fonica

3.1. Secondo l'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).

La costruzione di impianti fissi nuovi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i valori di pianificazione (VP) nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1 LPAmb). Le emissioni foniche degli impianti fissi di nuova costruzione, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (lett. a), rispettivamente, in modo che le immissioni foniche prodotte da detti impianti non superino i VP (lett. b).

In caso di modifica di impianti esistenti fa stato l’art. 8 OIF, giusta il quale se l'impianto era già esistente al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza viene modificato, le emissioni foniche delle parti d’impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (cpv. 1). L'assoggettamento ai VLI è imposto soltanto in caso di modifiche sostanziali (cpv. 2). Tali sono considerate le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell’esercizio causati dal titolare dell’impianto se c’è da aspettarsi che l’impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate (cpv. 3).

3.2. L'autorità esecutiva determina o fa determinare le immissioni foniche se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati (art. 36 cpv. 1 OIF). I valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i VP ed i valori limite d'immissione (VLI), sono fissati dagli allegati all'OIF a secondo del tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GS) assegnato alle singole zone di utilizzazione.

In mancanza di valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche in base all'art. 15 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF). In base a tale norma, i VLI per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione.

Gli esercizi pubblici sono impianti fissi ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF. Essi soggiacciono pertanto alla limitazione preventiva delle emissioni sancita dall'art. 11 OIF. Considerate le particolari caratteristiche del rumore che producono, a questi impianti non si applicano i valori limite d'esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri fissati dall'allegato 6 all'OIF. Conformemente all'art. 40 cpv. 3 OIF, le immissioni foniche prodotte da questi stabilimenti vanno quindi valutate in base all'art. 15 LPAmb, tenendo conto degli art. 19 e 23 della stessa legge (RDAT II-2002, n. 38; STA 5.7.2005 n. 52.2005.18 in re B.).

3.3. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, nel caso in esame il Dipartimento del territorio non ha affatto omesso di valutare le immissioni foniche prodotte dalla terrazza dell'esercizio pubblico. Ponendo mente alle ridotte dimensioni dell'osteria __________, in particolare a quelle della terrazza esterna in contestazione (35 mq), alle caratteristiche della zona (residenziale e commerciale), nonché al grado di sensibilità ad essa assegnato (GS II), l'autorità cantonale ha ritenuto che la limitazione del numero degli avventori (50), posta dall'Ufficio dei permessi, l'obbligo di cessare il servizio esterno alle 2300 ed il divieto di intrattenimenti musicali sulla terrazza fossero sufficienti a contenere le immissioni entro limiti atti a scongiurare che l'attività svolta dall'esercizio pubblico sulla terrazza arrechi disturbi di rilievo al vicinato.

La valutazione procede da un apprezzamento prudente e ragionato della situazione dei luoghi e delle ripercussioni ambientali che potrebbero derivare dalle attività svolte dall'esercizio pubblico sulla terrazza in contestazione. Essa appare fondata su considerazioni oggettive e pertinenti. In quanto sostenibile, merita dunque di essere sostanzialmente condivisa.

L'accoglimento delle censure sollevate dall'insorgente con riferimento all'applicazione della legislazione ambientale non permette tuttavia di annullare il giudizio impugnato, che rimane comunque fondato nella misura in cui nega al terrazzo la qualifica di costruzione accessoria.

                                   4.   Sulla scorta della considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto senza che occorra esaminare se la licenza fosse anche conforme alle disposizioni sui posteggi.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dell'insorgente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 15, 55 NAPR di __________; 11, 15 LPAmb;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'500.alla resistente a titolo di ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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