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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.06.2007 52.2007.162

12 juin 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,771 mots·~9 min·3

Résumé

Ricorso contro negata riammissione alla guida dopo revoca di sicurezza. Rinvio degli atti al CdS per sanare violazione del diritto di essere sentito del ricorrente

Texte intégral

Incarto n. 52.2007.162  

Lugano 12 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 maggio 2007 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 24 aprile 2007 (n. 2098) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 15 marzo 2007 con cui la Sezione della circolazione ha rigettato la sua istanza di riammissione alla guida;

vista la risposta 22 maggio 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è nato il __________ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel maggio del 1999, dopo aver subito un ammonimento e una revoca del permesso G per aver guidato ebbro un'autovettura senza la patente della necessaria categoria. Da allora è stato oggetto di ulteriori tre provvedimenti amministrativi, due di sicurezza e uno di ammonimento, per ripetuti reati di guida in stato di ebrietà e di circolazione a velocità eccessiva.

Nel 2004 RI 1 si è reso nuovamente autore di altre gravi infrazioni, sempre legate all'abuso di bevande alcoliche, in relazione alle quali è stato sottoposto all'esame di uno specialista, che l'ha dichiarato inidoneo alla guida per dipendenza dall'alcol e motivi caratteriali. Con risoluzione 10 marzo 2005 la Sezione della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di ottobre 2006. La riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti – dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi – l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché al superamento di un esame psico-tecnico.

                                  B.   Il 18 dicembre 2006 RI 1 ha chiesto il riesame del proprio caso in base ad un rapporto sostanzialmente positivo di __________. Incaricato dall’autorità cantonale di periziare l’istante, il lic. psic. __________ è giunto invece a conclusioni sfavorevoli, negando che vi fossero gli estremi per procedere ad una riammissione alla guida dell'interessato. Preso atto di tale valutazione, il 15 marzo 2007 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda di RI 1, riconfermando il provvedimento di revoca in vigore e posticipando al gennaio 2008 la possibilità di vagliare nuovamente la situazione, alle stesse condizioni imposte nel 2005.

                                  C.   Con giudizio 24 aprile 2007 il Consiglio di Stato ha tutelato questa decisione, respingendo l’impugnativa contro di essa presentata da RI 1.

Sulla scorta delle risultanze peritali l’autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto essenzialmente che l'insorgente non avesse ancora recuperato l'indispensabile idoneità alla guida. Donde la conferma della querelata decisione adottata dalla Sezione della circolazione e delle condizioni in essa contenute, adeguate alle circostanze e giustificate dalla necessità di salvaguardare la sicurezza del traffico.

Questo giudizio, spedito il 26 aprile 2007, si è incrociato con una lettera che il patrocinatore del ricorrente ha indirizzato al Consiglio di Stato il 24 aprile 2007 ed alla quale era allegato un referto del dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta di fiducia di RI 1.

                                  D.   Contro il predetto giudicato governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la restituzione della sua licenza di condurre previo annullamento della risoluzione impugnata.

Il ricorrente ha censurato il Consiglio di Stato per aver ignorato il parere del dr. __________, violando così il suo diritto di essere sentito ed emanando una sentenza carente nella motivazione.

Nel merito, l'insorgente ha rimproverato alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola perizia stilata dallo psicologo __________, senza prendere in debita considerazione gli elementi favorevoli emergenti dall'incarto, le valutazioni di __________, la sua reale situazione ed il percorso positivo svolto a partire dal 2005. A suo parere, non sussisterebbe più alcun motivo di inidoneità tale da giustificare la misura di sicurezza in essere da oltre due anni.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

                                         La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

                                         Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. Questo tribunale non deve necessariamente sanare violazioni del diritto di essere sentito del ricorrente, né rimediare ad eventuali carenze nell'accertamento dei fatti poste in essere dall'istanza inferiore (art. 18 cpv. 1 e 65 cpv. 2 PAmm).

                                   2.   RI 1 si duole di una violazione del diritto di essere sentito, ravvisata nel fatto che il Consiglio di Stato non ha assunto le prove peritali prodotte e, di riflesso, ha omesso di pronunciarsi puntualmente su tutte le censure sollevate nell'impugnativa.

I rimproveri del ricorrente vanno esaminati prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale la cui disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 120 Ib 379 consid. 3b).

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., che non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in piena coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 N. 45). Altrimenti detto, l’autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2a ad art. 26).

2.2. La norma sopra citata assicura anche all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e gli garantisce il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova rilevanti (DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 3b).

La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 126 II 71 consid. 4b/aa, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (DTF 112 Ia 107 consid. 2b; RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).

                                         2.3. Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha inoltrato la propria impugnativa al Consiglio di Stato il 4 aprile 2007, preannunciando che si sarebbe sottoposto ad un esame psichiatrico per contrastare la perizia __________ e che avrebbe prodotto le relative risultanze in progresso di procedura. In coda al gravame RI 1 ha sollecitato inoltre l'esperimento di una perizia giudiziaria al fine di accertare la sua idoneità alla guida dal profilo psichico. La Sezione della circolazione ha presentato la sua risposta, con l'incarto completo, il 12 aprile 2007. Senza dar tempo all'insorgente di postulare un ulteriore scambio di allegati giusta l'art. 49 cpv. 3 PAmm o quantomeno di versare agli atti la prova indicata nel ricorso, il 24 aprile 2007 il Consiglio di Stato ha formalmente statuito sul gravame, respingendolo. Nella pronunzia spedita il 26 aprile 2007 non si spiega in alcun modo la ragione per la quale non è stato ritenuto necessario assumere la perizia giudiziaria invocata nell'atto di ricorso, né si accenna minimamente al referto peritale 16 aprile 2007 prodotto dall'insorgente il 24 aprile seguente. Ora, se da un lato è ben vero che il patrocinatore di RI 1, pur avendo ricevuto il documento via fax verso le ore 18.00 del 16 aprile, lo ha trasmesso al Servizio dei ricorsi solo il 24 aprile seguente, ovvero lo stesso giorno in cui il Consiglio di Stato ha adottato la risoluzione qui impugnata, dall'altro è altrettanto vero che l'autorità di ricorso di prime cure ha deciso con una rapidità inusuale ed imprevedibile, omettendo di concedere al ricorrente un lasso di tempo ragionevole per esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentito sotto forma di produzione di atti scritti (replica) o di prove rilevanti ai fini della propria difesa (perizia di parte; vedi Bovay, Procédure administrative, p. 207-208 e 220-221). Nel suo giudizio il Governo non ha d'altronde speso una parola per motivare il rigetto della domanda volta ad ottenere l'esperimento di una perizia giudiziaria sull'idoneità alla guida dell'insorgente.

                                         Lesiva degli art. 9 e 29 Cost., la risoluzione impugnata va dunque annullata e la causa rinviata al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente in merito, tenendo in considerazione sia la memoria 24 aprile 2007 dell'insorgente e le richieste di ulteriori prove ivi contenute, che l'allegato referto 16 aprile 2007 del dr. med. __________.

                                   3.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. Date le circostanze, non si preleva tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 26 Cost; 17 cpv. 3 LCStr; 3, 18, 26, 28, 43, 46, 49 PAmm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.    la decisione 24 aprile 2007 (n. 2098) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.    l'incarto è rinviato al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.

                                   2.   Non si preleva tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

                                      4.   Intimazione a:

    rappr. dall'    

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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