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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.05.2007 52.2007.148

31 mai 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,287 mots·~6 min·2

Résumé

Sospensione dalla funzione di agente di custodia presso il penitenziario cantonale a seguito dell'apertura di un'inchiesta disciplinare; motivazione della decisione, principio di proporzionalità e ponderazione degli interessi.

Texte intégral

Incarto n. 52.2007.148  

Lugano 31 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30 aprile 2007 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 29 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n. 1729) che sospende il ricorrente dalla funzione di agente di custodia presso il penitenziario cantonale;

vista la risposta 9 maggio 2007 della Sezione delle risorse umane;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il ricorrente RI 1 è stato assunto dallo Stato il 1. gennaio 2006 quale agente di custodia in formazione con lo statuto di incaricato; dal 1. settembre 2006 è stato nominato quale agente di custodia presso le strutture carcerarie di __________;

che il 16 marzo 2007 il capo della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM) ha segnalato al Ministero pubblico, con copia al direttore della Divisione della giustizia, che il ricorrente era passato a vie di fatto nei confronti di un detenuto, colpendolo con un calcio ai testicoli e procurandogli una lesione ad un dito del piede;

che, dopo aver esperito alcuni accertamenti, con scritto 23 marzo 2007 il capo della SEPEM ha chiesto al direttore della Divisione della giustizia di sospendere il ricorrente dalla funzione;

che con lo stesso scritto il capo della SEPEM ha inoltre sollecitato la rescissione del rapporto d'impiego per inidoneità e per irrimediabile deterioramento del rapporto di fiducia;

che con decisione 29 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha disposto l'apertura di un'inchiesta disciplinare ed ha sospeso il ricorrente dalla funzione a titolo cautelare, lasciando inevasa la richiesta di scioglimento del rapporto d'impiego;

che contro la predetta decisione RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione di sospensione dal servizio, a suo avviso, “arbitraria in quanto eccessivamente lesiva dei suoi interessi”, oltre che motivata in modo carente;

che all'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1 lett. a LOrd; la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); il richiamo degli atti del procedimento penale, sollecitato dall'insorgente, non appare in grado di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti;

                                         che giusta l'art. 38 LOrd, se l'interesse dell'inchiesta o dell'ammi-nistrazione lo esigono, il Consiglio di Stato ha la facoltà di sospendere anche immediatamente dalla carica e di privare totalmente o parzialmente dello stipendio il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare;

che la sospensione dalla carica è una misura cautelare, immediatamente esecutiva (art. 21 cpv. 4 PAmm), che mira a salvaguardare gli interessi generali della pubblica amministrazione e quelli specifici dell'inchiesta; essa si giustifica nei casi in cui v'è da temere che la permanenza in servizio del dipendente possa rendere più difficile la conduzione delle indagini o pregiudicare l'interesse del servizio coinvolto (STA 19.9.2005 n. 52.2005.270 in re A.C.; Guido Corti, Illecito penale, procedimento disciplinare e sospensione provvisionale del dipendente durante l'inchiesta, RDAT II 1998, 453 seg.);

che la decisione di sospensione dal servizio deve essere adeguatamente motivata (art. 38 cpv. 2 LOrd); la motivazione deve in sostanza mettere l'interessato in condizione di esercitare i suoi diritti di difesa e consentire all'autorità di ricorso di verificare la legittimità del provvedimento cautelare (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm n. 1 seg.);

che la decisione di sospensione cautelare dal servizio, adottata dall'autorità di nomina nel quadro di un'inchiesta disciplinare, è volta a regolare una determinata situazione di fatto e di diritto nell'attesa della decisione di merito; nell'adozione di simili provvedimenti cautelari l'autorità fruisce di un ampio potere discrezionale; le misure provvisionali soggiacciono in effetti al principio di opportunità (art. 21 cpv. 1 PAmm);

che l'autorità deve comunque rispettare il principio di proporzionalità (Corti, loc. cit., pag. 456); l'interesse dell'ente pubblico a salvaguardare l'ordinato andamento dell'attività del servizio coinvolto, allontanando temporaneamente il dipendente oggetto d'inchiesta, deve in particolare prevalere sull'interesse di quest'ultimo a continuare ad esercitare le sue funzioni;

che il Tribunale cantonale amministrativo, chiamato quale autorità di ricorso a statuire sulla legittimità di una misura cautelare adottata nell'ambito di un'inchiesta disciplinare, dispone, in linea di massima, di pieno potere di cognizione (art. 70 cpv. 1 PAmm); esso deve comunque evitare, al pari dell'autorità che le ha adottate, di anticipare la decisione di merito (Borghi/Corti; op. cit., ad art. 21 PAmm, n. 1 c);

che in concreto, il Consiglio di Stato per giustificare il provvedimento censurato si è in sostanza limitato a richiamare la richiesta di sospensione dalla funzione inviatagli dal capo della SEPEM;

che, sebbene carente, la motivazione addotta dalla decisione impugnata, integrata dalle osservazioni presentate dall'autorità cantonale a questo tribunale, appare sufficiente;

che dalla stessa traspare infatti chiaramente che la sospensione è dettata soprattutto dalla necessità di allontanare il ricorrente dal servizio al fine di assicurare un corretto funzionamento del carcere;

che dagli atti emerge il fondato sospetto che il ricorrente, dopo aver schiacciato con gli scarponi il piede scalzo del detenuto, fratturandogli l'alluce, gli abbia sferrato un calcio ai testicoli, lasciandolo in seguito dolorante per mezz'ora sul pavimento della cella, prima di preoccuparsi nuovamente di lui;

che un simile comportamento, anche se non è ancora stato compiutamente provato, giustifica ampiamente la misura impugnata; destituite di qualsiasi fondamento sono le censure di violazione del principio di proporzionalità sollevate dall'insorgente nei confronti del provvedimento cautelare di sospensione dalla carica ma non dallo stipendio, adottato nei suoi confronti dal Consiglio di Stato;

che la ponderazione dei contrapposti interessi, su cui si fonda il provvedimento censurato, resiste alle critiche dell'insorgente anche nell'ambito di un libero esame;

che l'esigenza di allontanare dal servizio, almeno durante la fase dell'inchiesta penale in corso, una guardia carceraria che non è apparentemente in grado se non di evitare, quantomeno di moderare l'uso della forza per superare la resistenza di un detenuto riottoso e magari anche insolente, prevale nettamente sull'interesse del ricorrente alla continuazione del servizio;

che è in effetti noto come brutalità simili a quelle addebitate al ricorrente, ove non vengano tempestivamente ed adeguatamente represse, siano atte ad innescare pericolosi ed incontrollabili processi degenerativi, suscitando nei detenuti comportamenti reattivi ancor più violenti;

che, evitando, almeno per il momento, di disdire il rapporto d'impiego per prova insoddisfacente (art. 18 cpv. 2 LOrd), come richiesto espressamente dal capo della SEPEM, ed assicurando al ricorrente l'ulteriore integrale pagamento dello stipendio, l'autorità ha peraltro dato prova di una moderazione fuor del comune;

che, sulla base delle informazioni raccolte, nulla avrebbe invero impedito all'autorità di prescindere da un procedimento disciplinare, ponendo termine al rapporto di servizio in conformità dell'art. 18 cpv. 2 LOrd;

che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 38, 67 LOrd; 3, 18, 21, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

    ; .

terzi implicati

  CO 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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