Incarto n. 52.2007.125
Lugano 1 giugno 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 aprile 2007 di
RI 1 RI 2 RI 3 tutti patrocinati da: PA 1
contro
a. la decisione 13 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n. 1339) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 30 novembre 2006 con cui il municipio di CO 2 ha rilasciato all'avv. CO 1 la licenza edilizia per costruire otto posteggi sulla part. 515; b. la decisione 13 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n. 1340) che respinge l'impugnativa presentata da RI 3 avverso la decisione 30 novembre 2006 con cui il municipio di CO 2 ha rilasciato all'avv. CO 1 la licenza edilizia per costruire una casa d'abitazione sulla part. 1182 ;
viste le risposte:
- 24 aprile 2007 del Consiglio di Stato;
- 2 maggio 2007 dell'avv. CO 1;
- 16 maggio 2007 del municipio di CO 2;
ritenuto, in fatto
A. a. Con due distinte domande di costruzione del 22 agosto 2006, l'avv. CO 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire dieci posteggi ed una casetta di quattro appartamenti bilocali in località __________, nella zona residenziale estensiva (Re+) del PR. I posteggi verrebbero realizzati sul terreno antistante la casa d'abitazione che sorge sulla part. 515. La casa d'abitazione sorgerebbe invece sulla sottostante part. 1182.
b. Alla domanda di costruzione per i posteggi si sono opposti RI 1 e RI 2, proprietari di una casa d'abitazione (part. 1457) situata di fronte ai posteggi, sull'altro lato della strada comunale (via __________), nonché RI 3, proprietario di un terreno edificato (part. 516), confinante con il lato nord del fondo dedotto in edificazione. Alla casetta bifamiliare si è invece opposto soltanto il vicino RI 3, contestandola dal profilo degli indici e delle distanze.
c. In corso di procedura, l'istante ha ridotto da 10 ad 8 il numero dei posteggi ed ha ridimensionato le aperture dei locali adibiti a solaio previsti nel sottotetto.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, con separate decisioni del 30 novembre 2006 il municipio ha rilasciato le licenze richieste, respingendo le opposizioni dei vicini.
B. Con giudizi del 13 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato entrambi i provvedimenti, respingendo le impugnative contro di essi inoltrate dai vicini opponenti.
a. Con il primo giudizio (n. 1339), il Governo ha in sostanza ritenuto che il posteggio, configurabile come semplice cambiamento di destinazione del terreno, rispettasse il vincolo di area verde minima sancito dall'art. 27 NAPR grazie alla superficie (mq 58) messa a disposizione dal fondo (part. 1182) su cui verrebbe a sorgere lo stabile d'appartamenti.
b. Dopo aver respinto le eccezioni riferite alle piccole modifiche apportate al progetto in corso di procedura, con il secondo giudizio (n. 1140), l'Esecutivo cantonale ha anzitutto ritenuto che la casa d'appartamenti rispettasse la distanza minima di 6 m, prescritta dall'art. 12 cpv. 3 NAPR verso la casa che dal 1961 sorge sul fondo contermine verso sud (part. 1181) ad una distanza dal confine inferiore a quella fissata dal PR entrato successivamente in vigore (1986). Parimenti rispettata sarebbe la distanza verso l'area forestale, accertata dal Consiglio di Stato con decisione 22 maggio 2001, che ricopre le part. 448 e 449.
La superficie del piano mansardato, ha poi rilevato il Governo, non sarebbe computabile come SUL, poiché l'altezza media dei locali è inferiore al minimo di m 2.30 prescritto dall'art. 35 cpv. 1 RLE. Conforme al diritto sarebbe anche il trasferimento di 53 mq di SUL dalla vicina part. 515.
C. Contro i predetti giudizi, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con rinvio degli atti al municipio affinché annulli a sua volta le controverse licenze edilizie.
a. I posteggi, sostengono anzitutto i ricorrenti, sarebbero da configurare come costruzione accessoria. Dovrebbero dunque rispettare la distanza di 4.00 m dalla strada prescritta dagli art. 17 lett. b e 20 lett. b NAPR. Lesiva del diritto, proseguono, sarebbe pure la riduzione dell'area verde esistente. Il trasferimento di superficie verde dalla vicina part. 515 non sarebbe ammissibile.
b. Il ricorrente RI 3 chiede invece che l'estensione dell'area forestale che ricopre i fondi vicini venga nuovamente accertata onde stabilire se la controversa casa d'appartamenti rispetti effettivamente la distanza minima dal bosco prescritta dalla legge.
La superficie dei locali sottotetto, obietta in seguito, andrebbe conteggiata nella SUL, poiché i locali si prestano oggettivamente ad essere utilizzati per l'abitazione.
L'accesso all'edificio, conclude, sarebbe comunque insufficiente.
D. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio ed il beneficiario del permesso, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva di tutti gli insorgenti, proprietari di fondi vicini e già opponenti, ad impugnare il permesso di costruzione dei posteggi è certa. Altrettanto certa è la legittimazione attiva del ricorrente RI 3 ad impugnare la licenza edilizia rilasciata per la casa d'appartamenti. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dai piani ed è nota a questo tribunale che ha recentemente dovuto occuparsi di un ricorso riguardante i fondi a valle di quelli dedotti in edificazione. La richiesta di procedere ad un ulteriore accertamento forestale avanzata dal ricorrente RI 3 va disattesa, poiché il limite del bosco a contatto con la zona edificabile è già stato accertato in modo vincolante dal Consiglio di Stato nel 2001.
2. Posteggi
2.1. Distanze dalla strada (via __________)
2.1.1. La distanza delle costruzioni verso le strade è fissata dalle linee di arretramento. Ove non siano fissate linee d'arretramento, verso le strade comunali deve essere rispettata una distanza di 4.00 m dal ciglio esterno (art. 17 lett. b NAPR). Verso l'area pubblica le costruzioni accessorie devono rispettare la distanza prevista per gli edifici principali (art. 20 lett. b NAPR).
Le distanze dalle strade servono essenzialmente a tutelare la sicurezza della circolazione, a garantire la possibilità di futuri allargamenti ed a dare all'ambiente un aspetto decoroso ed ordinato (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 25 LE, n. 1029).
2.1.2. Per principio, le distanze dalle strade non si applicano alle opere accessorie, quali muri di cinta, muri di sostegno o posteggi scoperti, situate entro le linee di arretramento. Salvo casi particolari, queste opere non pregiudicano infatti le finalità perseguite dalle distanze dalle strade (STA 14.9.2004 n. 52.2004.99 in re K. e E. consid. 4.3.; Scolari, op. cit., ibidem, n. 1030).
2.1.3. Nel caso concreto, il controverso posteggio verrebbe realizzato su un terreno (part. 515) situato immediatamente a valle del ciglio est di via __________, per la quale il PR non fissa linee di arretramento. L'opera, situata ad una quota m 1.70 inferiore al livello del campo stradale, comporterebbe una modica escavazione del terreno, già attualmente più basso della strada, che verrebbe sorretto da un muro di sostegno.
Trattandosi di un posteggio scoperto, che non crea ingombri suscettibili di pregiudicare le finalità perseguite dalle norme sulle distanze dalle strade, le distanze prescritte dall'art. 20 b NAPR non si applicherebbero nemmeno se si volesse configurare l'opera alla stregua di una costruzione accessoria.
Le eccezioni sollevate in proposito dai ricorrenti non possono dunque essere accolte. Una diversa conclusione si porrebbe in contrasto stridente con la prassi costante invalsa non soltanto a __________ ma in tutti i comuni del Cantone in materia di posteggi ubicati su terreni a confine con le strade.
2.2. Numero di posteggi
2.2.1. Secondo l'art. 60 cpv. 1 NAPR le nuove costruzioni devono essere dotate di un numero di posteggi privati adeguato alla loro destinazione. Per gli edifici ad uso abitativo, è imposta la realizzazione di un posto auto per ogni 100 mq di SUL, ritenuto un minimo di un posteggio per appartamento (unità abitativa).
La norma si limita ad imporre il numero minimo di posteggi. Non fissa alcun massimo.
2.2.2. I ricorrenti sostengono che si potrebbero realizzare al massimo sette posteggi. L'obiezione è priva di fondamento, perché l'art. 60 NAPR non limita il numero massimo di posteggi.
I posteggi sono d'altro canto commisurati alle esigenze dei quattro appartamenti che verrebbero realizzati sulla part. 1182 e delle tre unità abitative, due delle quali di oltre 100 mq di SUL, in cui è suddiviso lo stabile esistente sulla part. 515, che per il momento dispone soltanto di un posteggio.
Le eccezioni sollevate dai ricorrenti vanno dunque respinte.
2.3. Superficie verde
2.3.1. A norma degli art. 27 e 52 NAPR, per le nuove costruzioni nella zona Re+ una superficie pari al 40% della superficie del terreno deve essere vincolata a verde permanente come giardini, orti, parchi, prati, viali non pavimentati ecc.
A differenza di norme analoghe di altri comuni, l'art. 27 NAPR non esige che l'area verde formi una superficie unitaria utilizzabile per lo svago ed il ristoro.
2.3.2. In base all'art. 38a LE, quantità edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del PR e connessi funzionalmente se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono compromessi l'uso razionale del territorio e un'edificazione armoniosa.
Il trasferimento di quantità edificatorie da un fondo ad un altro si configura in sostanza come un semplice aumento della superficie presa in considerazione ai fini di un determinato intervento edilizio.
2.3.3. In concreto, i ricorrenti non contestano il calcolo della superficie vincolata a verde allestito dal Consiglio di Stato, che ha rettificato quello allegato dal resistente alla domanda di costruzione, avallato dall'autorità comunale. Nemmeno il resistente solleva obiezioni in proposito.
Gli insorgenti si limitano a censurare l'ammissibilità del trasferimento al fondo dedotto in edificazione (part. 515) di un'eccedenza di 58 mq di superficie vincolata a verde, risultante dall'edificazione della part. 1182; trasferimento, che a loro avviso il Consiglio di Stato avrebbe indebitamente ritenuto d'ufficio per conformare all'art. 27 NAPR la licenza impugnata.
Anche questa censura è infondata. I presupposti dell'art. 38a LE per trasferire 58 mq di superficie vincolata a verde dalla part. 1182 alla part. 515 sono compiutamente soddisfatti. I fondi appartengono alla stessa zona (Re+) del PR. Sono funzionalmente connessi, poiché sono separati da un sentiero pedonale largo circa un metro ed il posteggio che verrà realizzato sulla part. 515 servirà almeno in parte alle unità abitative che verranno realizzate sulla part. 1182. Il trasferimento non intralcia inoltre la pianificazione. Esso non compromette infine l'uso razionale del territorio ed un'edificazione armoniosa.
Il controverso trasferimento di superficie verde è stato d'altro canto prospettato dal resistente stesso, proprietario dei due fondi. Non è stato dunque disposto d'ufficio dal Consiglio di Stato.
2.4. Deturpazione ed impatto ambientale
Le censure di deturpazione del paesaggio e di insostenibilità dell'impatto ambientale derivante dal traffico indotto dal posteggio possono essere ignorate in quanto destituite di qualsiasi fondamento.
3. Casa d'appartamenti
3.1. Distanza dal bosco
3.1.1. Giusta gli art. 10 e 13 LFo il limite del bosco a contatto con la zona edificabile è accertato mediante decisioni vincolanti di carattere puntuale o nell'ambito dell'adozione e della revisione dei piani di utilizzazione.
A norma dell'art. 13 cpv. 1 NAPR tutte le costruzioni devono distare almeno 10 m dal limite del bosco indicato nel PR o accertato dall'autorità forestale.
3.1.2. Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha approvato con decisione 22 maggio 2001 (n. 2469) il limite del bosco a contatto con la zona edificabile di __________, accertato dalla Sezione forestale. Le risultanze dell'accertamento, pubblicate sul FU n. 91 del 14 novembre 1997, sono opponibili all'insorgente RI 3, che, pur avendone avuto la possibilità, non le ha contestate. Il fatto che non siano ancora state formalmente integrate nel PR in conformità dell'art. 4 cpv. 3 LCFo non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente.
3.1.3. In concreto, il Consiglio di Stato ha accertato che le part. 448 e 449 sono ricoperte da bosco sin sul confine verso la part. 516 di proprietà del ricorrente RI 3. I fondi del resistente e la part. 1519 sono situati fuori dall'area forestale.
La controversa costruzione rispetta abbondantemente la distanza minima di 10 m dal bosco che ricopre la part. 449. Il balcone della facciata nordest si situa infatti a circa 11 m dal limite del bosco. Risulta dunque pienamente rispettata la distanza minima di 10 m dal bosco fissata dall'art. 13 cpv. 1 NAPR.
3.2. SUL
3.2.1. Quale superficie utile lorda si considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Non vengono computate tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro (art. 38 cpv. 1 LE).
Determinante ai fini dell'inclusione nel computo della SUL, non è l'indicazione data dai piani, ma l'oggettiva possibilità di utilizzare la superficie di un determinato locale a fini abitativi o lavorativi.
3.2.2. Il progetto della casa in discussione prevede di realizzare nel sottotetto due ampi solai direttamente collegati mediante una scala ai sottostanti locali adibiti a soggiorno. Annessi al solaio rivolto verso nordest vi sarebbero inoltre un locale ad uso stenditoio, un locale destinato a lavanderia ed un locale riservato al riscaldamento. Accanto all'altro solaio verrebbe invece realizzata una camera da letto con un piccolo locale doccia/WC. Il calcolo della SUL prende in considerazione unicamente questi due vani (14.91 mq).
Al fine di escludere che lo stenditoio ed il solaio rivolto a nordest potessero essere utilizzati a fini abitativi, il municipio ha preteso che le ampie finestre previste sulla facciata nordest fossero ridotte innalzando la parete che da sul balcone antistante sino ad un'altezza di m 1.90 dal pavimento. Il Consiglio di Stato ha ulteriormente subordinato la licenza alla riduzione a m 0.50 x 0.70 dei lucernari (velux) previsti sulle falde del tetto, ad una sola presa elettrica per vano, al divieto di posare serpentine o corpi riscaldanti, al mantenimento della soletta allo stato grezzo, nonché all'eliminazione delle aperture sulle facciate.
Con queste condizioni, l'inabitabilità dei vani in questione, peraltro necessari, considerata la mancanza di un piano scantinato, risulta ampiamente garantita. Vanno dunque disattese le contestazione che il ricorrente solleva in proposito.
3.2.3. Al fine di rimanere nei limiti dell'indice di sfruttamento (i.s. = 0.55) fissato dall'art. 52 NAPR, verrebbero trasferiti circa 54 mq di SUL dalla part. 515 alla part. 1182.
Il ricorrente non contesta i calcoli della SUL. Contesta tuttavia che si possa trasferire SUL dalla part. 515 alla part. 1182 e superficie vincolata a verde nel senso opposto.
Sull'ammissibilità del trasferimento di SUL dal profilo dell'art. 38a LE valgono le considerazioni esposte al considerando 2.3.3. I fondi appartengono alla stessa zona e sono funzionalmente connessi. Il trasferimento di SUL contenuto entro limiti modesti non pregiudica inoltre né la pianificazione, né un'edificazione rispettosa dei luoghi.
Parimenti immune da violazioni del diritto è inoltre il trasferimento di SUL in una direzione, rispettivamente di area verde nell'altra. L'ammissibilità risulta evidente se si considera che il trasferimento di quantità edificatorie alla fin fine non è altro che un'estensione della superficie edificabile conteggiata nel quadro del calcolo dell'i.s. o della superficie verde minima.
Anche queste censure sono dunque da respingere.
3.3. Sufficienza dell'accesso
3.3.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, l'autorizzazione a costruire è accordata solo se il fondo è urbanizzato. A tal fine, esso deve, fra l'altro, essere dotato di accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT).
La nozione di accesso sufficiente è un concetto giuridico indeterminato del diritto federale (DTF 117 Ib 308 consid. 4a). Il suo contenuto precettivo deve quindi essere concretamente determinato, tenendo conto delle finalità perseguite da questo requisito, della destinazione della costruzione che deve servire e della situazione concreta dei luoghi (DTF 123 II 337 consid. 5b). Per risultare sufficiente, l'accesso deve anzitutto essere configurato in modo tale da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Esso deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di giungere liberamente sul posto. Da questo profilo, un accesso è quindi considerato sufficiente solo quando è tale da consentire ai mezzi di soccorso di raggiungere la costruzione senza difficoltà (DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 n. 12; RVJ 2004, p. 65).
In linea di massima, l'accesso deve essere veicolare (cfr. art. 19 LPT nella versione tedesca: Zufahrt e non Zugang). Esso deve consentire ai veicoli di avvicinarsi convenientemente all'opera edilizia e non soltanto al fondo dedotto in edificazione. Ciò non significa ancora che ogni edificio ad uso abitativo debba essere raggiungibile con un veicolo. Accessi pedonali possono bastare soprattutto nelle regioni di montagna, dove la realizzazione di strade di accesso è resa difficoltosa dalla configurazione e dalle condizioni del suolo (DFGP, op. cit., ad art. 19 n. 13; Zimmerlin, op. cit., § 156 N. 8c; RDAT II-1994 n. 42).
In caso di contestazione dell'adeguatezza dell'accesso le istanze di ricorso devono procedere con il dovuto riserbo, limitandosi a verificare che l'interpretazione data dall'autorità decidente alla nozione di accesso sufficiente non violi il diritto, travalicando in particolare i limiti della latitudine di giudizio che deve esserle riconosciuta nell'ambito dell'applicazione di concetti giuridici indeterminati. Censurabili, in quanto lesive del diritto, sono soltanto le valutazioni basate su considerazioni insostenibili od estranee alla materia, che attribuiscono al concetto da determinare un contenuto inconciliabile con i principi fondamentali del diritto.
3.3.2. Il fondo dedotto in edificazione non è dotato di accesso veicolare diretto. Attraverso via __________, una strada comunale larga circa 3 m che serve il comparto in discussione, le auto possono raggiungere soltanto il posteggio di cui si è detto sopra. Per accedere alla casa, dal posteggio occorre invece proseguire a piedi per alcune decine di metri, percorrendo il sentiero pedonale che separa i fondi del resistente.
Il municipio ha ritenuto l'accesso sufficiente.
Nella misura in cui riguarda la capacità di via __________ di sopportare l'incremento di traffico conseguente alla nuova edificazione, la valutazione dell'autorità comunale non viola il diritto. Per quanto opinabile possa apparire all'insorgente, la deduzione è tutto sommato ancora sostenibile. La rete delle strade che serve la zona Re+ non è certamente un esempio di urbanizzazione oculata. Essa risponde comunque alle esigenze minime che si possono porre al riguardo.
Parimenti da respingere sono le eccezioni, sollevate per la prima volta in questa sede con riferimento al carattere pedonale dell'accesso diretto al fondo. L'interpretazione data dall'autorità comunale alla nozione indeterminata di accesso sufficiente non è per nulla insostenibile. Anche se non sono in grado di raggiungere l'edificio, i veicoli possono infatti avvicinarsi ad esso sino ad una distanza del tutto ragionevole, che permette anche ai mezzi di soccorso di intervenire in modo efficace.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione sono posti a carico dei ricorrenti, tenendo conto del fatto che il ricorrente RI 3 ha impugnato anche la licenza edilizia per la casa.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38, 38a LE; 7 LCFo; 13, 17, 20, 52 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico:
del ricorrente RI 3 nella misura di fr. 750.-
dei ricorrenti RI 3, RI 1 e RI 2 in solido nella misura di fr. 750.-
3. I ricorrenti rifonderanno fr. 2'0+-00.- al resistente avv. CO 1 a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
5. Intimazione a:
++
terzi implicati
1. avv. Mauro Moroni Stampa, 6900 Lugano, 1 patrocinato da: avv. Claudio Cereghetti, 6903 Lugano, 2. Municipio di Comano, 6949 Comano, 3. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona, 4. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario