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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.08.2006 52.2006.88

2 août 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,176 mots·~6 min·2

Résumé

Formazione di una tettoia in zona nucleo tradizionale

Texte intégral

Incarto n. 52.2006.88  

Lugano 2 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 marzo 2006 di

RI 1, patrocinato da: avv.,  

contro  

la decisione 14 febbraio 2006 (n. 767) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso inoltrato dal ricorrente avverso la risoluzione 30 novembre 2005 con cui il municipio di CO 1 gli ha negato l'autorizzazione per la formazione di una tettoia ad uso deposito legna da ardere e attrezzi da giardino al __________, nella zona del nucleo tradizionale;

viste le risposte:

-    14 febbraio 2006 del Consiglio di Stato;

-    21 marzo 2006 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, qui ricorrente, è proprietario di una casa d'abitazione (), situata a __________, nel nucleo di __________ __________. L'edificio è stato ristrutturato ed ampliato nel 2004.

Il 21 ottobre 2005 il ricorrente ha chiesto al municipio, sotto forma di notifica, il permesso di costruire sul terreno antistante () una tettoia ad uso deposito legna da ardere e attrezzi da giardino di m 2.3 x 4.7 addossata alla facciata nordest dell'immobile, al posto di una vecchia latrina nel frattempo demolita.

Con risoluzione 30 novembre 2005, il municipio gli ha negato il rilascio della licenza, ritenendo che il manufatto si ponesse in contrasto con gli art. 28 e 33 NAPR, che impongono di mantenere liberi gli spazi privati delle corti e limitano gli ampliamenti e le nuove costruzioni.

                                  B.   Con giudizio 14 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso e respinto l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.

Il Governo ha in sostanza condiviso le tesi del municipio, secondo cui l'intervento si porrebbe in contrasto con i disposti degli art. 28 e 33 NAPR. La latrina demolita occupava infatti una superficie inferiore rispetto alla tettoia. Irrilevante è il fatto che il manufatto sarebbe delimitato da muri già esistenti.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza gli sia rilasciata.

L'intervento, obietta, si limiterebbe alla semplice posa di una tettoia a ridosso dell'abitazione. L'andito che verrebbe ricoperto, ricavato da una precedente ristrutturazione, era occupato dalla piccola latrina, nel frattempo demolita. Lo spazio libero tutelato dall'art. 28 NAPR, prosegue, non verrebbe in alcun modo pregiudicato, poiché il fondo dispone comunque di un ampio giardino. L'intervento sarebbe necessario al fine di immagazzinare la legna per il camino ad alto rendimento, che ha installato.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza, è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm) è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). L'esperimento del sopralluogo non appare necessario, poiché i piani e le fotografie agli atti forniscono un'idea sufficientemente precisa della situazione dei luoghi e dell'intervento in oggetto.

                                   2.   2.1. Secondo l'art. 28 NAPR di __________, nella zona dei nuclei, che comprende l'agglomerato __________, gli spazi liberi privati delle corti, degli orti e dei giardini indicati nel Piano delle costruzioni devono in principio rimanere liberi da costruzioni. Sono ammesse costruzioni sotterranee, purché sia previsto il mantenimento degli spazi liberi.

La norma mira essenzialmente a salvaguardare l'assetto del nucleo, mantenendo liberi quegli spazi che contribuiscono a caratterizzarne il suo tessuto edilizio. Ad essa si correla l’art. 33 NAPR, che al fine di valorizzare gli spazi pubblici del tessuto tradizionale e di garantire spazi liberi connessi tra di loro, autorizza ampliamenti, riedificazioni e nuove costruzioni soltanto nel rispetto degli ingombri massimi indicati nel Piano.

2.2. Le norme succitate riservano al municipio un vasto margine discrezionale e contengono concetti giuridici indeterminati. Esse appartengono inoltre al diritto comunale autonomo. Il Consiglio di Stato, che di per sé può rivedere liberamente l'apprezzamento (art. 56 PAmm), deve quindi limitarsi a verificare che il municipio non sia incorso in una violazione del diritto segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm). Non può sostituire il suo apprezzamento a quello del municipio o scostarsi dall'interpretazione data alla norma applicata, ma deve limitarsi a verificare che la decisione non sia insostenibile, in quanto fondata su considerazioni estranee alla materia, sprovvista di valide ragioni o altrimenti lesiva dei diritti costituzionali. Ove non sussista una simile violazione del diritto, non può annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogato un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante, al riguardo, è il fatto che l'interpretazione data al concetto giuridico indeterminato appaia altrettanto sostenibile di quella attribuita dall'autorità comunale o che l'apprezzamento esercitato dal Consiglio di Stato conduca a conclusioni altrettanto sostenibili o addirittura preferibili (DTF 96 I 369 consid. 4; Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 56 PAmm n. 3).

2.3. Stando al Piano delle costruzioni la superficie che verrebbe occupata dalla tettoia è definita come spazio libero privato (colore giallo). La superficie occupata dalla vecchia latrina, nel frattempo demolita, è invece annoverata fra i nuovi ingombri volumetrici (colore arancione).

                                   3.   In concreto, il municipio ha ritenuto che la formazione della tettoia, oltre a costituire un ampliamento eccessivo, si ponesse in contrasto con l'art. 28 NAPR. In particolare, ha negato che il manufatto rientrasse negli ampliamenti che rispettano gli ingombri massimi indicati nel Piano.

La decisione appare tutto sommato sostenibile.

Non si può in effetti negare che la tettoia, occupando una superficie di gran lunga superiore a quella occupata dalla vecchia latrina, travalichi i limiti degli ingombri massimi indicati dal Piano delle costruzioni che regola l'edificazione all'interno della zona del nucleo. Né si può sostenere con successo che il municipio, reputando che la superficie vincolata come spazio libero privato non possa essere edificata, abbia abusato della minima latitudine di giudizio, che la riserva in principio, contenuta nell'art. 28 NAPR, sembrerebbe ancora lasciargli in ordine alla possibilità di autorizzarne l'occupazione nonostante i vincoli sanciti dall'art. 33 NAPR. La demolizione della latrina e la costruzione di un muro destinato a chiudere la tettoia verso nord, messe nel frattempo in atto dall'insorgente, non consentono di giungere a conclusioni a lui più favorevoli. Né giova al ricorrente richiamarsi alle esigenze poste dal camino ad alto rendimento installato nella casa.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 28, 33 NAPR di __________; 2, 28, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  .  

terzi implicati

  1. municipio di Losone, 6616 Losone, 2. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona, 3. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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