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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.04.2006 52.2006.86

13 avril 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,006 mots·~5 min·1

Résumé

Fornitura e posa di finestre in alluminio

Texte intégral

Incarto n. 52.2006.86  

Lugano 13 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 marzo 2006 della

RI 1  

contro  

la decisione 24 febbraio 2006 del municipio di Malvaglia che aggiudica alla CO 1 sagl la fornitura e la posa di finestre in alluminio dello stabile Casermetta;

viste le risposte:

-    14 marzo 2006 della CO 1 sagl;

-    16 marzo 2006 del municipio di Malvaglia;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 22 dicembre 2005 il municipio di Malvaglia ha invitato cinque ditte locali, attive nel campo dei lavori di falegnameria e delle costruzioni metalliche, a presentare un'offerta per la fornitura e la posa di persiane in alluminio termolaccato, destinate a sostituire le vecchie persiane in legno di uno stabile comunale, denominato Casermetta;

che il capitolato, alla posizione 17, escludeva il subappalto;

che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte, fra cui quella della RI 1, qui ricorrente, di fr. 25'350.55 e quella della falegnameria CO 1 sagl, qui resistente, di fr. 17'365.55;

che, previa valutazione, il 24 febbraio 2006 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1 sagl, risultata prima in graduatoria con 80.50 punti;

che contro la predetta decisione la ditta RI 1, classificatasi al secondo posto con 80.16 punti è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che secondo l'insorgente l'offerta della CO 1 sagl disattenderebbe il divieto di subappalto, perché la fabbricazione delle nuove persiane, che rappresenta il 70% del valore dell'intera commessa, verrebbe subappaltata a terzi;

che il ricorso è avversato dal municipio e dall'aggiudicataria, che contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente;

che in sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara, la RI 1 è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che l'art. 4 cpv. 1 LCPubb definisce commessa edile, un contratto a titolo oneroso tra committente ed offerente in merito all'esecuzione di opere del genio civile o dell'edilizia; sono invece considerate commesse di fornitura i contratti a titolo oneroso tra committente ed offerente in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita (art. 4 cpv. 2 LCPubb); le commesse che non possono essere annoverate in queste due categorie sono considerate commesse di servizio (art. 4 cpv. 3 LCPubb);

che, contrariamente a quanto sostiene la ditta resistente, la commessa in esame non è una semplice fornitura; essa non ha infatti per oggetto la compravendita di persiane prefabbricate, ma implica la confezione e la successiva messa in opera di persiane fabbricate su misura; la gara ad invito promossa dal municipio non prelude alla stipulazione di un contratto di compravendita, ma è destinata a sfociare nella conclusione di un contratto di appalto secondo l'art. 363 CO;

che l'art. 24 LCPubb vieta il subappalto, riservando al committente la possibilità di ammetterlo negli atti di gara;

che per subappalto si intende generalmente un negozio giuridico mediante il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione dell'opera che si è impegnato a compiere per conto del committente originario; il subappalto presuppone quindi l'esistenza di un appalto, ovvero di un contratto per cui l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera ed il committente a pagare una mercede (art. 363 CO; STA 29.3.2005 in re A.S./ T.G.; Peter Gauch, Der Werkvertrag, IV. ed., Zurigo 1996, 138 seg.);

che il divieto, temperato dalla possibilità offerta ai concorrenti di consorziarsi (art. 23 cpv. 1 LCPubb), mira ad assicurare che la commessa sia eseguita in proprio dall'aggiudicatario, facendo capo alle sue risorse personali e strutturali (cfr. in tal senso art. 44 cpv. 1 LCPubb; art. 28 cpv. 1 RLCPubb; art. 364 cpv. 2 CO; messaggio del Consiglio di Stato n. 4086 del 28.10.1998 relativo all'adozione della LCPubb, ad art. 21);

che, nel caso concreto, la ricorrente ravvisa una violazione del divieto di subappalto nel fatto che l'aggiudicataria affiderebbe a terzi l'intera confezione su misura delle persiane, limitandosi in sostanza a smontare quelle vecchie ed a mettere in opera sui supporti esistenti quelle nuove;

che l'eccezione è fondata;

che affidando ad un'altra ditta, sconosciuta, la fabbricazione su misura delle nuove persiane, l'aggiudicataria non si limita infatti ad acquisire materiale, ma delega a terzi, estranei alla procedura di concorso, la parte centrale e caratteristica della commessa;

che, stando alla valutazione della ricorrente, che la resistente non contesta, la parte di commessa delegata a terzi rappresenterebbe il 70% del suo valore totale;

che, ammettere l'offerta della CO 1 sagl, contravviene in modo palese il principio della trasparenza, rendendo in larga misura prive di sostanziale rilievo le verifiche operate dal committente sulla sua idoneità generale e specifica, rispettivamente sulle sue referenze;

che anche nel caso in cui gli atti di gara ammettono il subappalto, gli offerenti possono invero affidare a terzi soltanto lavori speciali, d'importanza secondaria (cfr. PVG 2002 n. 38; 1991 n. 7); la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio essere eseguita in proprio dall'offerente;

che stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la delibera impugnata e rinviando gli atti al municipio affinché decida se la commessa può essere aggiudicata alla ricorrente;

che la tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 24, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 24 febbraio 2006 del municipio di Malvaglia è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è suddivisa in parti uguali fra il comune e la resistente.

                                      3.   Intimazione a:

  ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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