Incarto n. 52.2006.72 52.2006.81 52.2006.82
Lugano 12 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi a) 24 febbraio 2006, b) 27 febbraio 2006 e c) 28 febbraio 2006 di
a) b) c)
__________, 6901 patrocinata da:, __________, , rappr. dal municipio __________, patrocinata da:,
contro
la decisione 7 febbraio 2006 del Consiglio di Stato (n. 606) che annulla la decisione 12 ottobre 2005 con cui il municipio di __________ ha autorizzato gli esercizi pubblici __________, __________, __________, __________ e __________ a posare delle verande sull'area pubblica davanti ai rispettivi locali per il periodo compreso fra il 14 novembre 2005 ed il 19 marzo 2006;
viste le risposte:
- 6 marzo 2006 del municipio di __________;
- 7 marzo 2006 del Consiglio di Stato;
- 10 marzo 2006 della __________ SA;
- 15 marzo 2006 della __________ AG;
al ricorso della __________ __________ SA (a);
- 10 marzo 2006 della __________ SA;
- 14 marzo 2006 del Consiglio di Stato;
- 16 marzo 2006 della __________ AG;
al ricorso del comune di __________ (b);
- 14 marzo 2006 del Consiglio di Stato;
- 10 marzo 2006 della __________;
- 15 marzo 2006 della __________ AG;
- 16 marzo 2006 del municipio di __________;
al ricorso della __________ SA (c);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 29 settembre 2003 il municipio di __________ ha autorizzato senza particolari formalità la __________ SA e la __________ SA ad installare su suolo pubblico, davanti ai loro esercizi pubblici in P__________, delle verande vetrate durante il periodo 1. ottobre 2003 - 15 maggio 2004;
che con decisione 27 gennaio 2004 il Consiglio di Stato ha annullato la decisione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla __________ AG, proprietaria di uno stabile situato nelle immediate vicinanze, e rinviando gli atti al municipio, affinché desse avvio alla procedura di rilascio del permesso in sanatoria;
che le controverse verande sono rimaste in loco durante l’intero periodo a dispetto della richiesta di rimuoverle avanzata dalla __________ AG;
che il 28 ottobre 2004 il municipio di __________ ha rilasciato alle stesse società qui ricorrenti la licenza edilizia per posare nuovamente le due verande in questione dal 3 novembre 2004 al 15 maggio 2005;
che con decisione 23 febbraio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta licenza, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla __________ AG;
che con giudizio 2 maggio 2005 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato tanto la licenza, quanto il giudizio del Consiglio di Stato che la confermava, ritenendo che le verande configurassero degli ampliamenti orizzontali degli edifici ai quali sono addossate, che non potevano essere autorizzati perché contrari all’obbligo di mantenere le facciate sancito dall’art. 19 cpv. 2.2 NAPR;
che con sentenze dell'11 novembre 2005 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico inoltrato dal comune di __________ contro il predetto giudizio e dichiarato inammissibile un analogo ricorso della __________ SA;
che, in attesa del giudizio federale, il 12 ottobre 2005 il municipio ha autorizzato "a titolo provvisorio in attesa di variante di PR" i bar __________ e __________, nonché gli esercizi pubblici __________, __________ e __________ ad installare le verande in questione ed altre analoghe strutture davanti ai rispettivi locali durante il periodo 14 novembre 2005 - 19 marzo 2006;
che la __________ AG ha impugnato la predetta decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento e sollecitando la rimozione delle verande posate davanti ai bar __________ e __________;
che con giudizio 7 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della __________ AG, annullando la decisione impugnata, rinviando gli atti al municipio affinché ordinasse la rimozione dei manufatti posati davanti ai due suddetti esercizi pubblici;
che contro il succitato giudizio governativo insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di __________, la __________ SA e la __________ SA, chiedendone l’annullamento;
che la __________ SA rimprovera al Consiglio di Stato di aver violato il suo diritto di essere sentita per non essersi pronunciato su due censure e di essere incorso in una disparità di trattamento per non aver ordinato anche la rimozione delle verande degli altri esercizi pubblici;
che la __________ SA rimprovera a sua volta al Governo di non aver rilevato che la decisione in esame è sostanzialmente diversa dalle precedenti; anch'essa ravvisa inoltre una disparità di trattamento nella mancata adozione di un ordine di rimozione delle verande degli altri esercizi pubblici;
che il comune di __________, eccepita la legittimazione attiva della __________ AG, sottolinea che l’autorizzazione impugnata è stata rilasciata all’infuori della procedura di rilascio della licenza edilizia in quanto di durata limitata a 4 mesi e quindi non soggetta a permesso di costruzione;
che i ricorsi sono avversati sia dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, sia dalla __________ AG, che ne contesta le tesi con argomenti che per quanto necessario verranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 208 LOC e 21 LE;
che la legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm);
che, nella misura in cui non sono diventati privi d'oggetto per decorrenza dei termini fissati dall'autorizzazione censurata, i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 52 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che il dispositivo con cui gli atti sono stati rinviati al municipio affinché ordinasse la rimozione delle verande posate davanti ai bar __________ e __________, nel frattempo avvenuta, sarebbe comunque stato impugnabile soltanto da parte del comune; le società toccate dal provvedimento avrebbero dovuto semmai impugnare l'ordine di rimozione impartito loro dal municipio;
che la __________ AG, in quanto proprietaria di uno stabile situato nelle immediate vicinanze della veranda installata davanti al bar __________, appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della comunità; essendo anche portatrice di un interesse personale, diretto, concreto ed attuale a dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che questo le arreca, era dunque senz'altro legittimata a contestare anche questa infrastruttura;
che secondo l’art. 11 del regolamento sui beni amministrativi (RBA) del 30 gennaio 1989 del comune di __________, le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni e impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia; negli altri casi il municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato;
che, a norma dell’art. 4 RLE, la licenza edilizia è per principio necessaria per la costruzione, la rinnovazione, la trasformazione anche parziale (ivi compreso il solo cambiamento di destinazione) e la ricostruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere (lett. a), la demolizione parziale o totale di edifici (lett. b), ogni altra opera edilizia o impianto come muri, piscine, strade private, serre fisse, accessi stradali, posteggi per veicoli e natanti, piazzali per la vendita di automobili e di altri beni mobili, canalizzazioni e impianti per le acque di scarico, ecc. (lett. c);
che le eccezioni all’obbligo del permesso di costruzione, elencate dall’art. 3 RLE, riguardano essenzialmente opere soggette a leggi speciali, lavori di minima importanza o costruzioni provvisorie (lett. i), ossia costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per deposito materiali e attrezzi, le tende da circo e per manifestazioni;
che la posa per un periodo leggermente superiore a quattro mesi, di verande vetrate davanti ai portici che fanno da corona alla P__________ a __________ richiama - a non averne dubbio - l’obbligo del permesso di costruzione;
che, al riguardo, è sufficiente considerare che tale obbligo sussiste, ad esempio, per la sosta di roulottes per un periodo superiore a tre mesi nello spazio di un anno (art. 3 cpv. 1 lett. k RLE) o per il deposito di materiali inerti per un periodo superiore a tre mesi (art. cpv. 1 lett. l RLE);
che l'obbligo del permesso, nei casi sopra indicati a titolo di esempio, sussiste anche per periodi più brevi quando l'intervento interessa comprensori particolarmente delicati come le aree forestali o i biotopi protetti o degni di protezione;
che, a maggior ragione, si deve ammettere l’obbligo del permesso nel caso in esame, se si considera che la posa delle verande si ripete annualmente, estendendosi su un arco di tempo relativamente lungo, ed interessa un luogo particolarmente delicato e sensibile, parte integrante di un sito dichiarato pittoresco ai sensi del DLBN e tutelato da severe normative di PR (cfr. art. 19 NAPR);
che tanto dal profilo della legislazione edilizia, quanto dal profilo dell’art. 11 RBA, la posa di queste infrastrutture deve essere autorizzata una tantum secondo la procedura di rilascio del permesso di costruzione, in modo da permettere ai terzi interessati ed all’autorità cantonale (CBN) di prendere posizione al riguardo;
che nulla osta che un'eventuale licenza sia di durata indeterminata e permetta ai beneficiari di fruirne di anno in anno durante la stagione fredda; resta comunque riservata al municipio la facoltà di limitarne la durata per motivi riconducibili alla gestione dei beni amministrativi;
che l’espediente di ridurre la durata della posa delle verande, escogitato dal municipio per eludere l’obbligo del permesso di costruzione sancito dall’art. 4 RLE in combinazione con l’art. 11 RBA, era pertanto palesemente illegittimo;
che a giusta ragione il Consiglio di Stato ha di conseguenza annullato la decisione del municipio siccome manifestamente lesiva del diritto;
che l’annullamento del provvedimento appare ancor più giustificato se si considera che l'autorizzazione è stata accordata in attesa di variante del PR, attribuendo in tal modo un effetto anticipato positivo ad una modifica del PR di cui non esiste ancora nemmeno una bozza;
che a fronte dell’evidente illegittimità del provvedimento, le carenze di motivazione denunciate dagli insorgenti nei confronti del giudizio governativo impugnato appaiono tutto sommato irrilevanti; gli argomenti sui quali il Consiglio di Stato non si è chinato non erano di certo atti a sovvertirne l’esito;
che la limitazione dell’ordine di rimuovere le verande posate davanti ai bar __________ e __________ non viola il principio della parità di trattamento;
che l’illegittimità di questi due manufatti, modificati soltanto su aspetti di secondaria importanza, era infatti già stata accertata con giudizi cresciuti in giudicato; quella delle verande degli altri esercizi pubblici non era invece stata oggetto di approfonditi accertamenti;
che in tali circostanze, il Consiglio di Stato poteva limitarsi ad annullare il permesso rilasciato dal municipio a tutti gli esercizi pubblici della piazza, limitando l’ordine di ripristino alle verande degli esercizi pubblici summenzionati;
che, stando così le cose, i ricorsi vanno senz’altro respinti;
che la tassa di giustizia è posta a carico delle due società ricorrenti, ritenuto che il comune ne va esente poiché non è intervenuto a tutela suoi interessi particolari;
che le ripetibili sono invece suddivise in parti uguali fra i ricorrenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 4 RLE; 11 RBN; 19 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.Nella misura in cui non sono diventati privi d'oggetto, i ricorsi sono respinti.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della __________ SA e della __________ SA in ragione di metà ciascuna.
3. I ricorrenti rifonderanno alla __________ AG fr. 1'500.- a titolo di ripetibili in ragione di un terzo ciascuno.
4. Intimazione a:
; ; ; ; .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 2 patrocinata da: PA 4 3. CO 3 3 patrocinata da: PA 2 4. CO 4 5. CO 5 5 patrocinata da: PA 3 6. CO 6 7. CO 7 8. CO 8
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario