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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.04.2006 52.2006.60

8 avril 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,690 mots·~18 min·3

Résumé

Offerte per l'aggiudicazione di prestazioni professionali di ingegnere

Texte intégral

Incarto n. 52.2006.60  

Lugano 8 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 10 febbraio 2006 dello

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 30 gennaio 2006 della CO 1 che aggiudica alla CO 2 le prestazioni professionali di ingegnere riscaldamento-ventilazione del nuovo centro sociosanitario di __________;

viste le risposte:

-    16 febbraio 2006 dello studio d'ingegneria CO 2;

-    21 febbraio 2006 dell'ULSA;

-    23 febbraio 2006 della CO 1;

preso atto della replica 17 marzo 2006 e della duplica 29 marzo 2006 della CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 14 novembre 2005 la CO 1 ha invitato quattro studi d'ingegneria del ramo, fra cui lo studio RI 1 e la CO 2 a presentare un'offerta per l'aggiudicazione delle prestazioni professionali di ingegnere degli impianti di riscaldamento e di ventilazione del nuovo centro sociosanitario di __________. La documentazione del concorso, retto dal CIAP, era suddivisa in quattro fascicoli. Il primo, denominato documento di base per tutti gli specialisti, stabiliva alla cifra 9 (pag. 6) che i criteri di valutazione delle offerte erano riportati dal fascicolo 3 e sarebbero dipesi dal tipo di prestazione richiesta. La suddetta prescrizione di gara specificava comunque che le referenze di case per anziani avrebbero costituito titolo preferenziale.

Il fascicolo 3, denominato parametri base di calcolo e calcolo dell'onorario, definiti i criteri di valutazione delle offerte per la direzione lavori (posizione 2.1.) e per l'ingegnere civile (posizione 2.2.), per gli altri specialisti fissava i seguenti criteri d'aggiudica-zione e fattori di ponderazione (posizione 2.3):

1

Aspetto economico-onorario

35%

1.1

Importo offerta

100%

2

Aspetto formale della struttura

35%

2.1

Referenze: costruzioni ospedaliere e/o paraospedaliere

  60%

2.2

Struttura organizzativa

  40%

3

Aspetto gestionale

15%

3.1

Metodo di lavoro

100%

4

Aspetto temporale

15%

4.1

Procedimento razionale e economico

100%

Il fascicolo 2, denominato struttura dell'ufficio, stabiliva a titolo di premessa (pag. 5) che per tutti gli specialisti almeno un edificio deve essere una realizzazione nell'ambito del settore ospedaliero, paraospedaliero e/o sociosanitario.

B.     L'offerta inoltrata dallo studio d'ingegneria RI 1 era corredata delle seguenti referenze:

-          Ospedale __________

-          Casa anziani __________

-          Casa anziani __________

Quella presentata dalla CO 2 indicava invece a titolo di referenza i seguenti lavori:

-          Padiglione __________

-          Ospedale __________

-          __________ Lugano

Previa valutazione, la CO 1 ha assegnato alle offerte inviatele dalle due ditte qui comparenti le seguenti note:

RI 1

CO 2

1

Aspetto economico-onorario

6.00

4.18

2

.

Aspetto formale della struttura

2.1

Referenze

5.50

6.00

2.2

Struttura organizzativa

4.00

5.50

3

Aspetto gestionale

4.00

6.00

4

Aspetto temporale

4.00

5.00

Le note alle referenze scaturiscono da una valutazione effettuata in due fasi distinte. In una prima fase, la CO 1 ha assegnato la nota 6.00 tanto alle referenze indicate dal ricorrente, quanto a quelle allegate dalla CO 2. In una seconda fase, la CO 1 ha poi corretto il giudizio sulle base di un'ulteriore nota (5.00 per RI 1; 6.00 per CO 2) fondata sulle informazioni raccolte presso i committenti delle singole referenze.

Trasformate le note in punti ponderati in base ai fattori prestabiliti, il 30 gennaio 2006 la CO 1 ha aggiudicato la commessa in esame alla CO 2, classificatasi al primo posto con 5.14 punti.

                                  C.   Contro la predetta decisione lo studio RI 1, secondo in graduatoria con 5.02 punti, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via principale, il ricorrente postula il conferimento del mandato, in via subordinata sollecita invece il rinvio degli atti alla committente per nuova decisione.

Richiamandosi alla clausola della documentazione di gara, che prevedeva di considerare titolo preferenziale le referenze di case per anziani, l'insorgente contesta la nota (6.00) assegnata alla CO 2 per le referenze da questa indicate, obiettando che non concernono case per anziani, ma strutture ospedaliere. Attribuendo alle referenze della CO 2 la medesima nota che è stata assegnata alle sue, riguardanti case per anziani, la committente avrebbe disatteso la suddetta prescrizione di gara.

Inammissibile, in quanto non preannunciata dalla documentazione di gara, sarebbe pure la correzione che la CO 1 ha apportato alle note inizialmente attribuite alle referenze indicate dai concorrenti basandosi su non meglio precisate informazioni raccolte presso i rispettivi committenti.

Censurabili, per i motivi che verranno discussi più avanti, sarebbero infine anche i punteggi assegnati per la struttura organizzativa, per gli aspetti gestionali e per l'aspetto temporale.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone la CO 1 contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.

La CO 2 si rimette invece alle conclusioni della committente.

                                  E.   Con la replica e la duplica le parti si confermano nelle tesi addotte in precedenza.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 2 CIAP e 4 DLACIAP. In quanto partecipante al concorso, lo studio ricorrente è senz'altro legittimato a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Le numerose prove (testi, perizia, interrogatorio formale, richiamo ed edizione di documenti, sopralluogo, ispezione a URC/RF), genericamente sollecitate dall'insorgente, non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente. La giurisprudenza, scostandosi dalla dottrina, ammette tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione (AGVE 1999, 329 e rimandi).

Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti).

Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 PAmm; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2 d). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'e-sercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:

-     la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate;

-     una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate (AGVE 2000, 291; LGVE 2002-II-9);

-     una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento.

2.2.

2.2.1. Nel caso concreto, il fascicolo 2 della documentazione di gara (struttura dell'ufficio) sollecitava i concorrenti a corredare le referenze con una serie di indicazioni atte a consentire alla committente di valutarle concretamente.

Lo studio RI 1, qui ricorrente, ha indicato le seguenti referenze:

1.      Ospedale __________

Committente: __________

Dati tecnici: potenza installata          riscaldamento 2400 kW

                                                  raffreddamento 1500 kW

Impianto ventilazione e climatizzazione 240'000 mc/h

Periodo di progettazione: 1989-2005

Periodo di realizzazione: 1990-2007

Costo dell'opera: ca. fr. 14'000'000.-

2.      Casa anziani __________

Committente: __________

Dati tecnici: potenza installata          riscaldamento 600 kW

                                                  raffreddamento 70 kW

Impianto ventilazione e climatizzazione 30'000 mc/h

Periodo di progettazione: 1997-1998

Periodo di realizzazione: 1999-2000

Costo dell'opera: ca. fr. 1'300'000.-

3.      Casa anziani __________

Committente: __________

Dati tecnici: potenza installata          riscaldamento 600 kW

Impianto ventilazione e climatizzazione 17'000 mc/h

Periodo di progettazione: 1999-2001

Periodo di realizzazione: 2002-2004

Costo dell'opera: ca. fr. 900'000.-

La CO 2 ha invece addotto come referenze i seguenti lavori:

1.      Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC)

Committente: Sezione della logistica

Dati tecnici: allacciamento alla centrale termica di quartiere con creazione di una sottocentrale con potenza termica 160 kW di cui 100 ad uso riscaldamento e 60 ad uso acqua calda sanitaria (totale 140 apparecchi sanitari)

Periodo di progettazione: 1996-1998

Periodo di realizzazione: 1998-2002

Costo dell'opera: ca. fr. 600'000.-

2.      Ospedale __________

Committente: __________

Dati tecnici: potenza termica ca. 898 kW

                     volume aria trattata ca. 69'100 mc/h

                     potenza frigorifera ca. 602 kW

Periodo di progettazione: 1. tappa 1996-1999; 2. tappa 2001-2005

Periodo di realizzazione: 1. tappa 1996-1999; 2. tappa 2001-2005

Costo dell'opera: ca. fr. 7'000'000.-

3.      __________ Lugano

Committente: __________

Dati tecnici: potenza termica ca. 800 kW

                     volume aria trattata ca. 44'000 mc/h

                     potenza frigorifera ca. 502 kW

Periodo di progettazione: 1996

Periodo di realizzazione: 1997-1999

Costo dell'opera: ca. fr. 3'000'000.-

2.2.2. In esito ad una prima fase di valutazione, fondata soltanto sulle indicazioni fornite dai concorrenti, la CO 1 ha indistintamente assegnato a tutte le referenze addotte dalle ditte qui comparenti la nota 6.00. Secondo la scala delle note fissata dalla posizione 2 del fascicolo 3 della documentazione di gara, a questa nota corrisponde il predicato molto valido, con valore superiore a quanto auspicato e decisamente sopra la media delle altre offerte.

Nella misura in cui procede esclusivamente dalle indicazioni fornite dai concorrenti, il giudizio, del tutto indifferenziato, appare piuttosto discutibile, poiché non opera alcuna distinzione in base all'importanza ed alle caratteristiche specifiche dei lavori indicati come referenza per rapporto all'oggetto della commessa, che riguarda la progettazione e la realizzazione di un impianto di riscaldamento-ventilazione per un costo stimato fr. 1'100'000.-. Perplessità, dal profilo dell'analogia con la commessa in esame e dell'identità dei collaboratori impiegati, suscita in particolare l'impianto progettato e realizzato dalla CO 2 per conto dell'OSC.

Ancorché scarsamente motivato, il giudizio non appare tuttavia palesemente insostenibile. Esso risulta comunque fondato su criteri oggettivi e su considerazioni pertinenti. Tenuto conto dei limiti che la legge pone al potere di cognizione di questo tribunale in tema di controllo dell'apprezzamento, la valutazione della CO 1 può essere confermata siccome immune da violazioni del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere. Una diversa conclusione si tradurrebbe in un'inammissibile sostituzione del potere d'apprezzamento di questo tribunale a quello della committente.

2.2.3. Le referenze non andavano tuttavia valutate tenendo soltanto conto del fatto che si trattasse di opere realizzate nell'ambito del settore ospedaliero, paraospedaliero e/o sociosanitario. Ai fini del giudizio occorreva anche considerare che la posizione 9 del fascicolo 1 degli atti di gara (documentazione di base per tutti gli specialisti) precisava che le referenze di case per anziani avrebbero costituito titolo preferenziale.

Ora, dagli atti non risulta che la CO 1 abbia applicato questo parametro di valutazione, privilegiando in qualche modo le due referenze concernenti impianti realizzati in case per anziani (__________) indicate dal ricorrente. Il punteggio indifferenziato assegnato a tutte le referenze addotte dagli studi d'ingegneria qui comparenti non permette di accreditare un diversa conclusione. Lo confermano ulteriormente le osservazioni al ricorso inoltrate dalla committente, che afferma di non comprendere la pretesa dell'RI 1. Nemmeno indirettamente è possibile dedurre che alle due referenze concernenti case per anziani addotte dall'RI 1 sia stato assegnato un punteggio preferenziale. Né sussistono elementi che permettano di ritenere che sussista una differenza compensata dal maggior valore intrinseco delle referenze indicate dalla CO 2. Nemmeno la committente prospetta una simile tesi.

Da questo profilo, il giudizio espresso dalla CO 1 sulle referenze in base delle sole indicazioni fornite dai concorrenti non può dunque essere confermato perché non applica il particolare parametro di valutazione enunciato dalla posizione 9 del fascicolo 1 della documentazione di gara, privilegiando le referenze concernenti case per anziani addotte dallo studio ricorrente. Se le referenze di case per anziani dovevano costituire titolo preferenziale, come prescritto dalle regole del concorso, la CO 1 non poteva, senza una particolare giustificazione, assegnare alle referenze per case per anziani indicate dal ricorrente RI 1 lo stesso punteggio che ha attribuito alle altre referenze.

Su questo specifico aspetto, le critiche dell'insorgente appaiono senz'altro fondate.

2.2.4. Dopo aver attribuito alle referenze una prima nota fondata soltanto sulle indicazioni fornite dai concorrenti, la CO 1 ha interpellato i relativi committenti, assegnando un'ulteriore nota che ha mediato con la precedente. Allo studio ricorrente la committente ha attribuito la nota 5.00 con la giustificazione dalle persone contattate emerge uno studio serio, professionale, tecnico. Alla CO 2 ha invece assegnato la nota 6.00 con la motivazione contattato le persone di referenza, emerge uno studio ben strutturato dalle ottime competenze e capace di affrontare progetti impegnativi.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, siffatto modo di procedere non è per nulla inammissibile, specie se si considera che i concorrenti, alla fine del fascicolo 2, hanno sottoscritto una esplicita dichiarazione che autorizzava la CO 1 a verificare le referenze indicate. A torto lo studio RI 1 vi ravvisa l'introduzione di un sottocriterio che non è stato debitamente preannunciato. Né tali accertamenti dovevano essere esperiti in contraddittorio come pretende il ricorrente. La legislazione sulle commesse pubbliche non impone al committente di procedere alle necessarie verifiche in contraddittorio. La fase di esame delle offerte non soggiace al principio del contraddittorio.

Il principio della trasparenza imponeva tuttavia che le risultanze di queste verifiche fossero debitamente protocollate, indicando quantomeno le generalità delle persone interpellate ed i dettagli dell'accertamento esperito, al fine di permettere agli altri concorrenti di eventualmente contestarlo ed al tribunale di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa. Il principio della parità di trattamento esigeva inoltre che le verifiche fossero esperite secondo criteri uniformi e sistematici.

Ora, la CO 1 non si è attenuta a queste regole elementari. Salvo in un caso, non è dato di sapere chi abbia interpellato, quali domande abbia posto e quali risposte abbia ottenuto. Semplici annotazioni a matita, come progettazione buona, rispettivamente soddisfacente, apposte in calce alle prime due referenze addotte dall'RI 1 non rispondono alle esigenze minime poste dai principi suddetti. Insufficiente è pure l'annotazione ben strutturato, ottime competenze riferita all'architetto dell'Ospedale __________, seguita dall'aggiunta __________: sorveglianza lavori, attenzione alle piccole cose, progettazione valida, molto validi apposta in calce alla seconda delle tre referenze addotte dalla CO 2. La CO 1 non poteva inoltre limitarsi a controllare una sola delle tre referenze addotte da questa concorrente.

Anche da questo profilo, il giudizio espresso dalla CO 1 sulle referenze presta dunque il fianco a critiche.

                                   3.   L'insorgente contesta anche la valutazione della struttura organizzativa operata dalla committente.

La documentazione di gara indicava espressamente che l'offerta sarebbe stata valutata anche da questo profilo, attribuendo a questo sottocriterio un peso del 14% (60% del 35%). Oltre ad indicare i titoli di studio e la funzione dei collaboratori nello studio, i concorrenti dovevano illustrarne anche l'organizzazione.

Lo studio ricorrente, composto di cinque unità di personale, ha previsto di costituire un team di 4 persone per l'esecuzione del progetto (titolare e capoprogetto, segretaria, progettista e direttore dei lavori, disegnatore). La CO 2, che può contare su 26 unità di personale, ha a sua volta previsto di impiegare da 5 a 6 collaboratori (titolare, responsabile del progetto, responsabile calcolazioni tecniche, responsabile CAD, 1 o 2 operatori CAD).

La CO 1 ha attribuito alla struttura organizzativa dell'RI 1 la nota 4.00, considerando che lo studio mette a disposizione personale, in rapporto alle altre offerte, minimo per l'esecuzione del mandato (200 ore progettista). Alla struttura organizzativa della CO 2 la committente ha invece assegnato la nota 5.50 con il predicato i documenti evidenziano uno studio organizzato in modo decisamente superiore alla media delle offerte (26 persone). Emerge inoltre dalle persone messe a disposizione per il progetto una chiara attenzione progettuale. Certificazione ISO in corso (432 ore progettista).

La valutazione operata dalla CO 1 regge alla critica dell'insorgente. Le dimensioni dello studio non sono una variabile irrilevante nel giudizio sulla struttura organizzativa. Studi piccoli, che impegnano quasi tutte le loro risorse di personale nell'esecuzione di un singolo mandato, sono infatti più esposti degli studi di maggiori dimensioni ai rischi derivanti dall'indisponibilità di singoli collaboratori. Prendendo in considerazione anche questo aspetto nel giudizio sulla struttura organizzativa, la CO 1 non ha affatto violato il diritto. Il criterio è pertinente ed il giudizio espresso è oggettivamente sostenibile. Considerati i limiti del potere di cognizione di questo tribunale nel controllo dell'apprezzamento, le censure sollevate al riguardo dall'insorgente vanno dunque disattese.

                                   4.   I concorrenti dovevano allegare all'offerta anche una relazione generale, al fine di permettere alla committente di valutare l'aspetto gestionale del mandato.

Il ricorrente ha indicato che il Centro sociosanitario __________ verrà allacciato per l'approvvigionamento energetico ad una centrale a legna ubicata nelle vicinanze, per cui per il riscaldamento dello stabile occorrerà procedere unicamente alla progettazione delle distribuzioni di calore. Il sistema che proponiamo è a corpi riscaldanti, in quanto le serpentine a pavimento, per motivi fisiologici, non sono adatte a questo tipo di stabile.

L'impianto di ventilazione e condizionamento sarà concepito per garantire il ricambio dell'aria necessario e le condizioni climatiche ideali per lo svolgimento delle attività del centro. Per tutti gli impianti è previsto il recupero del calore dell'aria espulsa.

La CO 2 ha invece rilevato che dalla documentazione messa a disposizione, in modo particolare il fascicolo 1 con la relazione tecnica, si evince chiaramente che il concetto dello stabile è fortemente basato anche sulla ricerca mirata di soluzioni energetiche di tipo passivo. Ne consegue che i concetti d'impiantistica da applicare, seguiranno la filosofia insita nel progetto dell'architetto. Più avanti, illustrando l'organizzazione del lavoro, la CO 2 ha osservato che le prestazioni d'ingegneria per l'impiantistica di riscaldamento e ventilazione inizieranno con l'elaborazione dei calcoli SIA 380/1, 380/4 e 384/2 per poi passare alla valutazione e all'analisi della disponibilità di fonti energetiche alternative (per esempio impianto solare integrativo) da rapportare agli aspetti economici degli investimenti e dei costi d'esercizio nell'ottica delle aspettative del committente.

Alla relazione del ricorrente, la CO 1 ha attribuito la nota 4.00 che ha motivato rilevando che dal documento presentato emerge che il metodo di lavoro sarà prettamente tecnico, senza particolare attenzione per il tipo di edificio da progettare. Infatti non si fa nessun riferimento all'energia passiva che il progetto propone. Documento ritenuto tuttavia sufficiente.

La relazione della CO 2 è stata invece premiata con la nota 6.00, considerando che dalla documentazione prodotta emerge chiaramente una visione del progetto in sintonia con la nuova struttura del centro sociosanitario. In particolare, si valuta come superiore alla media delle offerte presentate in quanto individua esattamente il compito e le aspettative del mandato. Il metodo di lavoro si presenta quindi estremamente interessante.

Le valutazioni della committente resistono alla critica dell'RI 1. Per quanto opinabili possano apparire, non si può invero negare che la CO 2, pur non proponendo soluzioni concrete, abbia prestato maggiore attenzione del ricorrente all'energia passiva. La differenza di punteggio è invero significativa. Non appare tuttavia palesemente insostenibile. Non si può dunque rimproverare alla committente di aver abusato del potere discrezionale che le deve essere riconosciuto nell'ambito dell'assegnazione delle note relative all'aspetto gestionale delle offerte.

                                   5.   Per quanto attiene agli aspetti temporali, l'RI 1 ha dichiarato di attenersi al programma di scadenze dell'architetto e della direzione lavori. Ha inoltre formulato il seguente preventivo di giorni lavorativi occorrenti per la produzione di documenti:

– progetto di massima e valutazione dei costi   10 giorni

– progetto definitivo e preventivo dei costi          30 giorni

– capitolati d'appalto e moduli d'offerta               25 giorni

– piani esecutivi e direzione lavori          secondo andamento cantiere

– messa in funzione impianti

– controllo liquidazioni

– documenti di revisione

– lavori di garanzia                                              20 giorni

Al documento, ritenuto sufficiente, ma senza indicazioni particolari, è stata data la nota 4.00.

La valutazione temporale allestita dalla CO 2 rileva che secondo quanto riportato al punto 4.2 del fascicolo 1 la progettazione delle opere d'impiantistica inizia nel mese di febbraio del 2006 per giungere all'inoltro della domanda di costruzione entro il mese di gennaio 2007. La consegna alla committenza è prevista per il 2006 (recte: 2008). Con l'organico di 26 persone del nostro studio e la messa a disposizione di 5-6 persone per la gestione dell'opera disponiamo di una grande flessibilità di adattamento alla rapidità dell'evoluzione del progetto.

In merito alla valutazione dei tempi necessari alla produzione dei documenti di progetto, la CO 2 ha indicato di prevedere 1'352 ore per l'espletazione del mandato, distribuite su tutte le persone attribuite all'oggetto secondo la tabella dell'allegato 2C del fascicolo 2. Ha concluso osservando che la produzione di documenti da emettere (piani e capitolati) ammonta a 500 ore.

Al documento la CO 1 ha assegnato la nota 5.00 considerando attenta la valutazione temporale. Lo studio mette a disposizione 5–6 persone per il mandato. Inoltre si evidenzia come in caso di cambiamento dei tempi lo studio possa rispondere in modo diretto alle necessità. Buona attendibilità del procedimento.

La valutazione della committente non è meno discutibile delle precedenti. Nemmeno questo apprezzamento sconfina tuttavia nell'arbitrio. Anche questo giudizio risulta tutto sommato ancora sostenibile. Non apparendo lesivo del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere, vanno dunque respinte le censure che il ricorrente solleva in proposito.

                                   6.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, nella misura in cui postula l'annullamento dell'aggiudicazione, il ricorso va comunque accolto, poiché l'applicazione della clausola preferenziale prevista dalla posizione 9 del fascicolo 1 degli atti di gara a favore delle referenze concernenti case per anziani potrebbe permettere allo studio ricorrente di compensare il leggero scarto che separa il punteggio assegnato alla sua offerta da quello attribuito all'offerta della CO 2. Va invece respinta la richiesta di attribuzione del mandato, perché questo tribunale non può correggere i difetti riscontrati, sostituendosi in particolare alla committente nell'applicazione della clausola preferenziale disattesa. Gli atti vanno dunque retrocessi alla CO 1, affinché, debitamente protocollati e completati gli accertamenti sulle referenze, si pronunci nuovamente sulle due offerte rimaste in gara.

Considerato che la CO 2 non ha resistito all'impugnativa, la tassa di giustizia è suddivisa fra la committente ed il ricorrente proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono invece poste a carico della CO 1.

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP, 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 30 gennaio 2006 della CO 1 è annullata.

1.2.           gli atti sono rinviati alla committente, affinché, debitamente completati e protocollati gli accertamenti sulle referenze, si pronunci nuovamente sulle due offerte rimaste in gara.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è a carico della CO 1 nella misura di fr. 1'800.- e del ricorrente per la differenza.

                                   3.   La CO 1 rifonderà fr. 2'000.- al ricorrente a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

    ;     ; .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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