Incarto n. 52.2006.414
Lugano 22 gennaio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 dicembre 2006 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 11 dicembre 2006 CO 3 che esclusa l'offerta della ricorrente delibera alla ditta CO 1 CO 1 le opere da elettricista messe a concorso per __________
viste le risposte:
- 28 dicembre 2006 dell'ULSA;
- 4 gennaio 2007 della CO 1;
- 4 gennaio 2007 CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 13 ottobre 2006 CO 3 (EOC) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare alcune opere da elettricista (quadri elettrici, cucina, regolazione) occorrenti CO 3
che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, quale prima pagina comprendeva un "foglio di correzione", mediante il quale i concorrenti venivano resi attenti sul fatto che correzioni o cancellature dei prezzi come pure l'omissione dei prezzi unitari avrebbero comportato l'esclusione dell'offerta; il formulario precisava che eventuali errori nei prezzi unitari avrebbero dovuto essere notificati nel presente formulario, che è parte integrante dell'offerta;
che in tempo utile la ricorrente RI 1) ha inoltrato un'offerta di fr. 170'639.80;
che alla posizione Morsetti 16 mm2 PE Pz 6 (pag. 22) del capitolato, il prezzo unitario, indicato in un primo tempo in fr. 7.65, era stato corretto in fr. 7.75, sovrascrivendo un 7 sul 6 della prima cifra decimale; l'importo totale (fr. 46.50) era invece scritto correttamente;
che il foglio di correzione non è stato compilato;
che con decisione 11 dicembre 2006 l'EOC, rilevata la correzione di cui si è appena detto, ha scartato l'offerta dell'RI 1 ed aggiudicato la commessa alla ditta CO 1, classificatasi al primo posto con un'offerta di fr. 178'357.75;
che contro la predetta decisione, l'RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che la commessa le sia aggiudicata, subordinatamente che gli atti siano rinviati all'CO 3 per nuova decisione;
che l'insorgente contesta l'esclusione, ritenendola arbitraria e viziata da eccesso di formalismo; il foglio di correzione non farebbe parte delle prescrizioni di gara; esso servirebbe soltanto ad ovviare ad errori nei prezzi unitari che influiscono e modificano l'importo totale dell'offerta; ipotesi, questa, che nel caso concreto non si realizza; questa riscrittura non potrebbe dunque essere considerata una correzione;
che secondo l'insorgente, la comminatoria d'esclusione contenuta nel foglio di correzione sarebbe inoltre illegittima, poiché priva di base legale; la svista, aggiunge, sarebbe comunque stata corretta d'ufficio; anche l'offerta dell'aggiudicataria, conclude, è stata oggetto di correzione da parte del committente;
che all'accoglimento del ricorso si oppone l'ULSA, con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi; l'CO 3 e la CO 1 si rimettono invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che, avendo partecipato al concorso, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione che la esclude dalla gara; in caso di successo di questa contestazione, sarà anche abilitata ad impugnare la decisione di aggiudicazione;
che, con questa riserva, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm); non sussiste invero contestazione sui fatti;
che, notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara; quest'ultime vincolano tanto i concorrenti, le cui offerte devono puntualmente conformarsi ad
esse, quanto il committente, che in ossequio al principio di legalità ed a quello della parità di trattamento può prendere in considerazione per l'aggiudicazione soltanto offerte conformi alle prescrizioni;
che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta conteneva, quale prima pagina dopo il frontespizio, un formulario, denominato "foglio di correzione", destinato a permettere ai concorrenti di modificare eventuali prezzi indicati erroneamente nel modulo d'offerta senza dover far capo a cancellature o ad altri accorgimenti;
che questo particolare formulario era già in uso nei concorsi indetti secondo la vecchia legge sugli appalti, ove vigeva un rigore formale particolarmente pronunciato, volto essenzialmente a prevenire pratiche scorrette o addirittura illegali nella trattazione delle offerte;
che al fine di evitare qualsiasi contestazione sui limiti delle rettifiche che potevano essere apportate ai prezzi esposti erroneamente nel modulo d'offerta, il "foglio di correzione" stabiliva tassativamente ed inequivocabilmente che qualsiasi correzione apportata ai prezzi indicati in tale modulo senza far uso del formulario previsto per tale scopo avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;
che il foglio di correzione annesso al modulo d'offerta del concorso qui in esame e dichiarato parte integrante dell'offerta comminava chiaramente l'esclusione dell'offerta in caso di correzioni o cancellature dei prezzi;
che, per principio, tale clausola, rimasta incontestata in sede di pubblicazione della documentazione di gara ed accettata dalla ricorrente con la presentazione dell'offerta (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP), non può essere rimessa in discussione in sede di ricorso contro la decisione di aggiudicazione (art. 38 cpv. 3 LCPubb);
che, a torto, la ricorrente pretende che la comminatoria in ogget-to non costituisca una prescrizione di gara siccome non prevista dal capitolato; il fatto che il capitolato non vi faccia espressamente riferimento non è di rilievo; l'inclusione della disposizione nel modulo d'offerta è sufficiente per conferirle questa valenza;
che l'applicabilità della prescrizione, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, non dipende dalla rilevanza dell'errore da correggere, segnatamente dalle ripercussioni che un eventuale errore può esplicare sull'importo finale dell'offerta;
che l'applicabilità della prescrizione comminante l'esclusione dell'offerta in caso di correzioni apportate ai prezzi indicati nel modulo d'offerta omettendo di utilizzare l'apposito foglio di correzione non dipende nemmeno dall'univocità della rettifica operata o dall'assenza di dubbi circa il suo autore;
che nel caso concreto, la ricorrente ha indubbiamente corretto un errore di scritturazione del prezzo unitario esposto alla posizione Morsetti 16 mm2 PE Pz 6 del capitolato (pag. 22), sovrascrivendo un 7 sul 6 della prima cifra decimale;
che il modulo d'offerta, poco oltre, contiene peraltro un'ulteriore correzione, non rilevata dal committente, laddove il prezzo totale (fr. 30.90) indicato alla posizione Morsetti sezionabili 4 mm2 per cavo Bus è stato rettificato da 39.90, sovrascrivendo uno 0 sul 9;
che la modifica ritenuta dal committente, comunque la voglia definire, costituisce indubitabilmente una “correzione” ai sensi della prescrizione di gara stampata sul foglio di correzione annesso al modulo d'offerta; la rettifica perfeziona pertanto gli estremi dell'ipotesi d'esclusione ivi prefigurata;
che l'esclusione dell'offerta della ricorrente dal concorso a causa del difetto riscontrato costituisce a non averne dubbio una conseguenza particolarmente gravosa;
che, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, il provvedimento censurato, conforme al testo letterale della clausola contenuta nel foglio di correzione, non appare lesivo del diritto sotto il profilo del principio di proporzionalità; non costituisce, in particolare, un eccesso di formalismo;
che la clausola in oggetto persegue in effetti lo scopo precipuo di escludere che il modulo d'offerta presenti correzioni, modifiche, cancellature od emendamenti di qualsiasi genere, prescindendo da qualsiasi considerazione riferita alla rilevanza, all'autenticità ed all'univocità della rettifica; la clausola in discussione non può dunque essere relativizzata in sede di applicazione concreta od essere assimilata ad semplice ed obsoleta clausola di stile;
che non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alla ricorrente la considerazione che qualora il prezzo unitario in esame non fosse stato emendato, il committente avrebbe comunque d'ufficio rettificato il corrispondente importo totale; da questo profilo, non si può nemmeno dimenticare che nulla impediva all'RI 1 di eliminare il difetto facendo uso dell'apposito foglio di correzione;
che diversa avrebbe potuto essere la conclusione soltanto nel caso in cui la documentazione di gara non avesse integrato nel modulo d'offerta il "foglio di correzione" (cfr. in tal senso STA 13.10.1999 in re W. n. 52.99.264, riguardante lo stesso committente);
che, stando così le cose, il ricorso va respinto, prescindendo da qualsiasi esame della decisione di aggiudicazione;
che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza;
che essendosi l'aggiudicataria limitata ad una sommaria presa di posizione si prescinde dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37, 38 LCPubb; 40 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario