Incarto n. 52.2006.381
Lugano 19 dicembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 novembre 2006 della
RI 1, , patrocinata da: PA 1, ,
contro
la decisione 9 novembre 2006 del CO 2 che aggiudica alla ditta CO 1 le opere da idraulico inerenti il rifacimento delle infrastrutture e della pavimentazione nel nucleo;
viste le risposte:
- 4 dicembre 2006 della CO 1;
- 5 dicembre 2006 del CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 12 settembre 2006 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da idraulico relative al rifacimento delle infrastrutture e della pavimentazione nel nucleo (FU n. 73/2006, pag. 5955).
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione 224.100, stabiliva che le opere sarebbero state deliberate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
- Economicità - Prezzo 50%
- Termini (durata dei lavori; tempi di esecuzione) 25%
- Referenze ed esperienze lavori analoghi 20%
- Formazione apprendisti 5%
In relazione al criterio dei termini, la pos. 224.320 stabiliva una scala delle note decrescente in modo lineare da 6 (minor tempo) a 2 (160% del minor tempo). La posizione 642.100 fissava inoltre una penale di fr. 300.- per ogni giorno di ritardo.
B. In tempo utile, sono pervenute al committente le offerte di sette ditte del ramo; fra queste, quella della ricorrente RI 1 di fr. 256'900.38 e quella della resistente CO 1 di fr. 270'979.85. La ricorrente ha previsto di portare a termine i lavori in 28 giorni con 5 unità di personale (1 amministrativa). La resistente ha invece previsto di concluderli in 17 giorni con 8 unità di personale (3 amministrative). Le altre ditte hanno preventivato tempi varianti da 32 giorni (con 6+1 dipendenti) a 70 giorni (con 5+1 unità di personale).
Valutate le offerte, il 9 novembre 2006 il municipio ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1, classificatasi al primo posto con 90.44 punti.
C. Contro la predetta decisione la ditta RI 1, seconda in graduatoria con 74.32 punti si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.
L'insorgente contesta la durata dei lavori preventivata dall'aggiudicataria, reputandola inverosimile. Il tempo previsto dalla resistente, soggiunge, costituirebbe una falsa indicazione, che andrebbe sanzionata con l'esclusione dell'offerta dalla gara. Tenuto conto che le altre ditte hanno prospettato tempi d'esecuzione di almeno una trentina di giorni, la decisione andrebbe comunque annullata siccome lesiva del diritto in quanto procedente da un apprezzamento erroneo dei fatti rilevanti.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il committente e la ditta aggiudicataria, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara, l'insorgente è senz'altro legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La durata dei lavori indicata dalla resistente è già stata valutata dal progettista che l'ha ritenuta plausibilie. Non sussistendo, come si vedrà più avanti, particolari motivi per dubitare di questa conclusione, la perizia sollecitata dall'insorgente non appare atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Secondo l'art. 25 lett. b LCPubb, il committente esclude dalla procedura i concorrenti che gli hanno dato indicazioni false.
La norma riprende in sostanza l'art. 11 lett. b della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub). Analoga disciplina è prevista dal § 23 cpv. 1 lett. b delle direttive di applicazione del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (DirCIAP), che commina l'esclusione delle offerte contenenti informazioni erronee.
False e quindi sanzionabili con l'esclusione sono per principio soltanto le indicazioni contrarie al vero che il concorrente deliberatamente fornisce al committente durante la fase d'offerta allo scopo di procacciarsi un illecito vantaggio ai fini dell'aggiudicazione. La falsità dell'indicazione deve per principio scaturire da un contrasto insanabile con un dato di fatto oggettivamente certo ed incontestabile. Deve trattarsi di un'informazione contraddetta da fatti inconfutabili, intenzionalmente fornita dal concorrente soprattutto per migliorare la propria situazione in sede di valutazione delle offerte.
2.2. L'indicazione di una durata dei lavori particolarmente ridotta, data dalla resistente, non può costituire una falsa indicazione ai sensi dell'art. 25 lett. b LCPubb, suscettibile di essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. Anche nel caso in cui fosse il frutto di una sottovalutazione del tempo occorrente per portarli a termine, finalizzata a conseguire una miglior valutazione dell'offerta in base al criterio dei termini, l'indicazione temporale data dalla resistente non può essere considerata falsa già perché la durata dei lavori non costituisce un dato di fatto certo ed incontestabile, bensì una previsione di natura variabile risultante da una molteplicità di fattori.
3.3.1. A norma dell'art. 47 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, che riprende invariato l’art. 36 cpv. 1 RLCPubb, il committente, tramite professionisti del ramo, verifica le offerte dal profilo tecnico e economico, affinché siano oggettivamente comparabili, e le esamina in base ai criteri d’idoneità e di aggiudicazione.
Qualora un’offerta risulti insolitamente più bassa delle altre, soggiunge l’art. 47 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, il committente può chiedere spiegazioni all’offerente per accertarsi che quest’ultimo rispetti le condizioni di partecipazione e sia in grado di soddisfare le condizioni della commessa. La verifica dell'attendibilità di un'offerta, che si scosta in modo abnorme dalle altre, non deve necessariamente rimanere circoscritta al prezzo, ma può, anzi deve in certi casi, estendersi anche ad altri aspetti, quali ad esempio i termini indicati dal concorrente per portare a termine i lavori. Nel caso in cui da un’attenta verifica dovesse risultare che il concorrente non risponde alle condizioni di partecipazione o che non è in grado di soddisfare le prescrizioni di gara, l’offerta va esclusa dall’aggiudicazione siccome inattendibile.
3.2. Nel caso in esame, il consulente del committente, incaricato di verificare le offerte e di formulare una proposta di delibera, non ha ritenuto che la durata dei lavori indicata dalla resistente (17 giorni) fosse tale da rendere inattendibile l'offerta in contestazione. È ben vero che i tempi di realizzazione dell’opera previsti dalla ditta Crivelli sono sensibilmente inferiori a quelli di tutte le altre ditte concorrenti, che dai 28 giorni preventivati dalla ricorrente arrivano addirittura a prospettare una durata dei lavori di 70 giorni. Il semplice numero di giorni esposto dai concorrenti non permette tuttavia di trarre alcuna conclusione certa sull’at-tendibilità dell’indicazione, poiché, oltre al numero di giorni, occorre anche tener conto anche del numero di dipendenti impiegati sul cantiere.
Da questo ulteriore profilo, va considerato che la resistente prevede di impiegare sul cantiere 5 dipendenti, per un totale di 85 giorni di lavoro/uomo, mentre la ricorrente prospetta di impiegarne soltanto 4, per un totale di 112 giorni di lavoro/uomo. Anche da questo punto di vista, la durata dei lavori prevista dalla resistente risulta inferiore a quella preventivata da tutte le altre ditte concorrenti. Nemmeno questa circostanza permette tuttavia di dedurre che i tempi d’esecuzione preventivati dall’aggiudicataria siano tali da esigere l’esclusione dell’offerta per inattendibilità.
A tal proposito va in effetti tenuto presente che la resistente non impiega tutte le sue maestranze sul cantiere. Essa dispone dunque ancora di una certa riserva di personale (2 tecnici e 3 apprendisti), che può all'occorrenza mobilitare al fine di mantenere i tempi preventivati. Basti al riguardo considerare che, aumentando di appena un'unità il numero degli addetti ai lavori, il potenziale della resistente in fatto di giorni lavoro/uomo risulta soltanto leggermente inferiore a quello della ricorrente.
Non si può dunque rimproverare al committente di aver abusato del potere d'apprezzamento che per l’art. 47 RLCPubb/CIAP deve essergli riconosciuto in ordine alla valutazione della plausibilità delle offerte, per non aver ravvisato nei tempi d'esecuzione indicati dall'aggiudicataria motivi tali da giustificarne l'esclusione dalla gara per inattendibilità. Ancorché opinabile, la valutazione del committente si fonda su considerazioni oggettive, ragionevoli e pertinenti. In mancanza di una preventiva definizione di un metodo per valutare la plausibilità dei tempi d'esecuzione simile a quello generalmente applicato per giudicare l'attendibilità dei prezzi, nelle conclusioni del committente non sono ravvisabili gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere. La decisione appare comunque sostenibile.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb, 47 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'000.alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
.
terzi implicati
1. Bruno Crivelli SA, 6944 Cureglia, 2. municipio di Novaggio, 6986 Novaggio, patrocinata da: avv. Nicola Corti, 6901 Lugano,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario