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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2006 52.2006.38

9 mars 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·984 mots·~5 min·2

Résumé

Ordine di smaltimento di veicoli

Texte intégral

Incarto n. 52.2006.38  

Lugano 9 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 31 gennaio 2006 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato (n. 71) che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 9 luglio 2004 con cui il municipio di CO 1 gli ha ordinato di smaltire adeguatamente e tempestivamente i veicoli depositati su due fondi di sua proprietà;

viste le risposte:

-      8 febbraio 2006 del Dipartimento del territorio (SPAAS);

-    14 febbraio 2006 del Consiglio di Stato;

-    21 febbraio 2006 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il ricorrente RI 1 è titolare di un'autofficina, situata a CO 1 lungo la strada cantonale;

che alcuni anni or sono il Dipartimento del territorio ha sgomberato in via di esecuzione forzata numerosi veicoli, ridotti allo stato di carcasse, che il ricorrente aveva accumulato assieme ad altri rottami attorno all'officina;

che in occasione di questo intervento il ricorrente ed il municipio di CO 1 avrebbero stabilito di comune accordo che il terreno attorno all'officina (part. 87) e parti di quello su cui sorge l'officina (part. 96) avrebbero dovuto rimanere libere da veicoli inservibili o comunque non più utilizzate per il deposito di parti d'auto o veicoli non immatricolati;

che nel 2004 l'autorità comunale ha constatato che sui terreni annessi all'officina erano stazionati numerosi veicoli, in parte privi di targhe ed in parte accidentati;

che con decisione 9 luglio 2004, fondata sulla legge concernente l'eliminazione dei veicoli inservibili, il municipio ha ordinato al ricorrente di smaltire adeguatamente e tempestivamente, comunque entro 30 giorni, i veicoli depositati sul mapp. 87 e quelli in esubero sul mapp. 96;

che contro il predetto ordine RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, negando fra l'altro che i veicoli stazionati sui suoi fondi siano inservibili;

che con giudizio 10 gennaio 2006 il Consiglio di Stato ha evaso l'impugnativa ai sensi dei considerandi, riformando la decisione censurata nel senso di limitarla agli autoveicoli inservibili;

che, dopo aver rilevato che inservibile è da considerare ogni veicolo privo di targhe, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che l'ordine non potesse essere confermato nella misura in cui aveva per oggetto veicoli non inservibili; per opporsi all'uso dei terreni a scopo di stazionarvi veicoli ancora utilizzabili il municipio avrebbe dovuto far capo agli strumenti della LE;

che con lo stesso giudizio il Governo ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria inoltrata dall'insorgente, ritenendo che fosse in grado di difendersi senza il patrocinio di un avvocato;

che contro il predetto giudizio governativo RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme al controverso ordine di sgombero;

che il ricorrente nega anche in questa sede che i veicoli stazionati sui suoi terreni siano inservibili;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;

che il municipio osserva che il ricorrente avrebbe ricreato in poco tempo la situazione che aveva dato luogo allo sgombero forzato;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;

che la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); non spetta a questo tribunale porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori;

che giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge concernente l'eliminazione dei veicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (LEVI), è vietato abbandonare autoveicoli inservibili sulle aree di dominio pubblico o sulla proprietà privata;

che sono considerati inservibili, soggiunge la norma (cpv. 2), tutti gli autoveicoli che per il loro stato o per decisione dell'autorità competente non sono adatti alla circolazione;

che il municipio ordina al proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati su fondi di sua proprietà (art. 4 cpv. 2 LEVI);

che le norme che precedono si applicano anche alle parti inservibili degli autoveicoli (art. 5 cpv. 1 LEVI);

che, contrariamente a quanto afferma il Consiglio di Stato, per considerare inservibile un autoveicolo non basta che sia privo di targhe; l'insostenibilità di questa tesi è talmente lampante da non richiedere confutazione;

che, per principio, l'inservibilità va debitamente accertata in funzione dell'attitudine alla circolazione; sono inservibili soltanto quegli autoveicoli che a causa del loro stato di conservazione non si prestano ad essere sottoposti ad interventi di ripristino ragionevolmente sostenibili volti a rimetterli in circolazione;

che l'inettitudine alla circolazione deve insomma essere irrimediabile;

che analoghe considerazioni valgono per le parti degli autoveicoli: sono inservibili soltanto quelle parti che non possono essere recuperate ai fini di un riutilizzo;

che nel caso concreto il municipio non ha esperito alcun accertamento volto a stabilire l'effettiva inservibilità degli autoveicoli formanti oggetto dell'ordine di sgombero;

che, non potendosi lasciare indecisa la pregiudiziale dell'inservibilità, già per questo motivo l'ordine impartito dal municipio andava interamente annullato;

che il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione municipale impugnata ed il giudizio che la conferma parzialmente;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili di entrambe le istanze sono poste a carico del comune secondo soccombenza;

che la concessione delle ripetibili rende superfluo il giudizio sulla domanda d'assistenza giudiziaria.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 1, 4, 5 LEVI; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.           la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato (n. 71);

1.2.           la decisione 9 luglio 2004 del municipio di CO 1.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                   3.   Il comune di CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                      4.   Intimazione a:

    ; ; . .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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