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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.01.2007 52.2006.358

5 janvier 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,193 mots·~16 min·2

Résumé

Realizzazione di un manufatto sul tetto di uno stabile d'appartamenti

Texte intégral

Incarto n. 52.2006.358  

Lugano 5 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 novembre 2006 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 17 ottobre 2006 del Consiglio di Stato (n. 5060) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le condizioni alle quali il municipio di CO 1 ha subordinato la licenza edilizia 19 ottobre 2005, rilasciatagli per costruire un manufatto sul tetto del suo stabile d'appartamenti (part. 474);

viste le risposte:

-    15 novembre 2006 di CO 3;

-    21 novembre 2006 del Consiglio di Stato;

-    22 novembre 2006 di CO 5;

-    22 novembre 2006 del municipio di CO 1;

-    23 novembre 2006 di CO 6;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il ricorrente, dr. med. vet. RI 1, è proprietario di uno stabile d'appartamenti, situato a __________ nella zona residenziale media (R13), su un terreno in leggero pendio (part. 474), che degrada verso via __________, con la quale confina. L'immobile, costruito agli inizi degli anni '70, era strutturato su tre piani abitabili, dotati di un'autorimessa interrata, che si affaccia sulla strada.

Il 28 febbraio 2003 il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di innalzare lo stabile, aggiungendovi un quarto piano abitabile. I piani allegati alla domanda di costruzione indicavano che il tetto piano esistente era situato ad un'altezza di m 9.29 al di sopra della quota 00.00, fissata a livello del pianterreno. L'entrata dell'autorimessa era invece situata ad una quota di m 2.50 più bassa.

Il nuovo tetto avrebbe dovuto situarsi ad una quota di m 2.76 più alta del tetto esistente. Sul nuovo tetto era inoltre previsto di erigere un corpo edilizio alto m 2.00, con base m 5.20 x 4.40, comprendente lo sbocco delle scale e dell'ascensore e dotato di una semplice porta per accedere al tetto. Allo scopo di contenere l'altezza dello stabile nel limite di 13 m fissato dalle norme della zona R13, il progetto prevedeva di realizzare sul piccolo piazzale antistante la facciata rivolta verso via __________, su entrambi i lati dell'accesso all'autorimessa, due terrapieni, sorretti verso la strada da muri alti sino ad un massimo di m 1.80.

                                                                                                         + 12.00

                                                                                                           + 9.29

                                                                                                                                 H 13.00

                                                                                                            00.00

                                                                                                            - 2.50

Il 6 maggio 2003 il municipio ha rilasciato al ricorrente la licenza richiesta.

                                  B.   Nel corso dei lavori di costruzione, il dr. RI 1 si è scostato dai piani approvati, sopraelevando l'edificio di m 3.10 e realizzando sul nuovo tetto un corpo edilizio di dimensioni sensibilmente maggiori di quelle autorizzate. Sollecitato dal municipio, il 29 novembre 2004, il ricorrente ha inoltrato una domanda in variante, dalla quale risultava che l'accesso all'autorimessa è situato alla quota di m 364.49 s/m., mentre il cornicione del nuovo tetto era posto alla quota di m 379.70 s/m. (ΔH = + 15.21). Per rispettare l'altezza massima prescritta, anche il nuovo progetto prevedeva di formare ai lati dell'accesso all'autorimessa due terrapieni, sorretti da muri di altezza variante tra m 1.00 e m 1.80.

La copertura del corpo edilizio con base m 7.84 x 6.04, previsto sul tetto, si sarebbe situata alla quota di m 382.50 s/m..

Alla domanda si sono opposti numerosi vicini, fra cui i resistenti, contestando fra l'altro che il corpo edilizio sovrastante il tetto rientrasse nei limiti dell'art. 43 cpv. 3 NAPR, che esclude gli impianti tecnici dal computo dell'altezza degli edifici a condizione che non superino il limite di 2.00 m oltre l'altezza massima degli edifici.

Raccolto l'avviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 28 aprile 2005 il municipio ha risolto di respingere la domanda in sanatoria, perché l'altezza dell'immobile sopraelevato superava di 71 cm quella massima ammessa dall'art. 11 NAPR, mentre il manufatto sovrastante il tetto, per le sue dimensioni e per le sue caratteristiche, non poteva essere assimilato ad un corpo tecnico. L'autorità comunale si è comunque limitata ad ordinare la demolizione di quest'opera.

La decisione è cresciuta in giudicato.

                                  C.   Il 19 agosto 2005 il dr. RI 1 ha presentato una nuova domanda di costruzione, che prevedeva fra l'altro di realizzare sul tetto dello stabile un manufatto a base rettangolare di m 9.02 x 2.185, alto m 1.30 rispetto al tetto, ad eccezione di un camino di ventilazione alto m 1.90. Sul tetto, a circa m 2.50 dal filo delle facciate laterali dell'edificio era inoltre prevista la posa di un parapetto in vetro, alto m 1.00, destinato a delimitare una superficie pavimentata e praticabile di m 6 x 7.50.

Anche questa nuova domanda è stata avversata da numerosi vicini.

Con decisione 19 ottobre 2005 il municipio ha rilasciato la licenza, subordinandola alla condizione che la lunghezza del corpo sul tetto fosse ridotta da m 9.02 a m 7.02 e che l'altezza del camino di ventilazione fossa limitata a m 1.29. Il parapetto non è stato approvato, mentre il tetto è stato dichiarato agibile soltanto per i lavori di manutenzione.

                                  D.   Contro questa decisione il dr. RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo di essere autorizzato a edificare sul tetto un corpo alto al massimo m 2.00 con una superficie di mq 22.88, pari a quella prevista dal progetto inizialmente approvato. Con il ricorso, l'insorgente ha inoltre chiesto che gli fosse riconosciuto il diritto di utilizzare il tetto anche per sostarvi e di delimitare la superficie accessibile con dispositivi di sicurezza alti al massimo m 2.00.

                                  E.   Con giudizio 17 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che lo stabile oltrepassasse di 71 cm l'altezza massima (m 13.00) prescritta dall'art. 11 NAPR. Considerato che l'art. 43 cpv. 3 NAPR ammette soltanto corpi tecnici che non superano l'altezza di m 2.00 oltre l'altezza massima degli edifici, l'Esecutivo cantonale ha quindi a sua volta ritenuto che il manufatto previsto sul tetto non potesse superare l'altezza di m 1.29 oltre il cornicione di gronda (m 2.00 - 0.71).

Il parapetto non potrebbe essere ammesso perché andrebbe ad aumentare l'altezza dell'immobile, che già oltrepassa quella prescritta. Di conseguenza, non potrebbe nemmeno essere autorizzato l'uso del tetto per sostarvi.

                                  F.   Contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza nei limiti indicati in sede di ricorso al Consiglio di Stato.

Con lunghe disquisizioni l'insorgente sostiene in buona sostanza che il sorpasso dell'altezza massima sarebbe soltanto di 50 cm e non di 71 come ritenuto dal Consiglio di Stato. Trattandosi di una differenza minima, il corpo previsto sul tetto andrebbe pertanto autorizzato nella misura in cui non oltrepassa il limite di 2 m fissato dall'art. 43 cpv. 3 NAPR.

Anche la superficie del manufatto andrebbe autorizzata nella misura (mq 22.88) concessa dalla prima licenza. Non determinando il parapetto un ingombro superiore a quello di un tetto a falde non vi sarebbero motivi per negare il permesso. Ingiustificato sarebbe infine anche il divieto di utilizzare il tetto al di fuori dei lavori di manutenzione.

                                  G.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i vicini opponenti, contestando in misura più o meno estesa le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani annessi alla domanda di costruzione. Un sopralluogo non procurerebbe a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza degli edifici è misurata a partire dal terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione di un terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno la cui altezza non viene aggiunta a quella dell'edificio sovrastante fintanto che non supera l'altezza di m 1.50 dal terreno naturale misurata ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata. Per sfuggire al computo, il ciglio del terrapieno deve distare almeno 3.00 m dalla facciata ed essere posto ad un'altezza non superiore a m 1.50 dal terreno naturale.

2.2. Prima della sopraelevazione, l'altezza dell'edificio del ricorrente misurata a partire dal terreno sistemato davanti all'entrata dell'autorimessa interrata era di m 11.79 (cfr. piano facciata sudest m 2.50 + 9.29), che come è emerso da misurazioni eseguite successivamente si situa alla quota di m 364.49 s/m.

Con la licenza edilizia 3 maggio 2003 il municipio ha autorizzato il ricorrente a sopraelevare lo stabile sino ad un'altezza di m 12.00 rispetto alla quota 00.00, ovvero sino ad un'altezza di m 14.50 rispetto alla soglia dell'entrata all'autorimessa. Stando ai piani approvati, il nuovo tetto avrebbe dunque dovuto situarsi alla quota di m 378.99 s/m. (m 364.49 s/m. + 14.50). Il fatto che i piani non fossero quotati è irrilevante, poiché la quota dell'entrata all'autorimessa è comunque rimasta invariata.

Per rientrare nel limite d'altezza (m 13.00) prescritto dalle norme di zona, il progetto prevedeva di realizzare ai lati dell'entrata dell'autorimessa due terrapieni sorretti da muri di sostegno alti sino a m 1.80 e posti ad una distanza di circa 3 m dal filo della facciata dello stabile rivolta verso via __________.

Sul tetto era inoltre previsto il corpo edilizio alto 2 m, di cui si è detto in narrativa.

2.3. Stando ai piani prodotti dallo stesso ricorrente, a sopraelevazione ultimata, il tetto è venuto a trovarsi alla quota di m 379.70 s/m., ovvero 71 cm (379.70 - 378.99) più in alto della quota autorizzata. Corrette sono dunque le deduzioni operate dal municipio già nella decisione 28 aprile 2005 con cui ha respinto la domanda di costruzione in sanatoria del 28 novembre 2004.

Invano tenta il ricorrente di confutare questa conclusione con complesse argomentazioni, costruite interpolando una serie di dati che non occorre qui illustrare in dettaglio. Il confronto fra le quote riportate dai piani del primo progetto e quelle dei piani allegati alla domanda di costruzione del 29 novembre 2004 non lascia spazio a dubbi di sorta. Priva di fondamento è in particolare la tesi del ricorrente secondo cui il sorpasso sarebbe soltanto di 50 cm.

2.4. Non essendo stati realizzati i terrapieni previsti dal primo progetto ai lati dell'entrata all'autorimessa e non essendo stati nemmeno approvati quelli previsti dai progetto respinto con decisione 28 aprile 2004 (comunque inidonei a ridurre l'altezza nei limiti del lecito siccome alti m 2.50 ad una distanza di 3 m dalla facciata), l'altezza dello stabile verso la strada è attualmente di m 15.21, valore che scaturisce dalla differenza fra la quota dell'entrata all'autorimessa (m 364.49 s/m.) e quella del tetto (m 379.70 s/m.). Quando saranno realizzati i terrapieni previsti dal progetto inizialmente approvato, l'altezza dell'immobile si ridurrà a m 13.71 (m 15.21 - 1.50). L'eccedenza di 71 cm non verrà dunque soppressa.

La questione non deve tuttavia essere ulteriormente esaminata, poiché, come si vedrà qui appresso, la maggior altezza dello stabile non deve essere conteggiata su quella del corpo tecnico sovrastante.

3.3.1. L'art. 43 cpv. 3 NAPR stabilisce che gli impianti tecnici non sono computati nell'altezza massima. La norma codifica in sostanza la prassi invalsa e riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che esclude dal computo dell'altezza degli edifici, in quanto ingombri di scarsa rilevanza, i corpi tecnici, ovvero i manufatti e gli impianti, che vengono realizzati sui tetti allo scopo di assicurare il funzionamento degli immobili su cui insistono.

Impianti tecnici ai sensi di questa disposizione non sono soltanto installazioni, quali antenne ed attrezzature analoghe, ma anche opere edilizie in muratura, quali comignoli e torrette destinate a racchiudere i macchinari degli ascensori o ad assicurare l'uscita delle scale sul tetto. Impianti tecnici secondo la norma in esame sono quindi le sovrastrutture che altri ordinamenti edilizi comunali denominano corpi tecnici.

L'art. 43 cpv. 3 NAPR stabilisce che gli impianti (corpi) tecnici sono esclusi dal computo dell'altezza massima. Per altezza massima non è da intendere il limite d'altezza fissato dalle diverse norme di zona, bensì l'ingombro verticale effettivo che determina l'altezza degli edifici secondo l'art. 40 LE. Scopo dell'art. 43 cpv. 3 NAPR non è invero quello di concedere un abbuono ai limiti d'altezza degli edifici fissati dalle norme di zona, ma quello di escludere i corpi tecnici dal computo dell'altezza degli edifici, che per principio va misurata in corrispondenza delle facciate, ossia del perimetro esterno delle costruzioni.

L'art. 43 cpv. 3 NAPR non stabilisce particolari limiti agli ingombri orizzontali dei corpi tecnici. Da questo profilo, fa comunque stato il principio secondo cui, nella misura in cui determinano un ingombro, possono essere ammessi soltanto se sono giustificati dalla loro funzione, ovvero servono ad assicurare il funzionamento dell'immobile sottostante.

La norma in esame fissa però un limite allo sviluppo verticale di tali opere, disponendo che gli impianti tecnici non possono superare, nelle zone residenziali, i m 2.00 oltre l'altezza massima degli edifici.

Contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze, anche questa prescrizione supplementare non si riferisce all'altezza massima degli edifici fissata dalle singole norme di zona, bensì all'ingombro verticale effettivo, che fa stato per determinare l'altezza dell'edificio concretamente considerato. Il limite d'altezza di 2.00 m va dunque misurato a partire dalla copertura dell'edificio sottostante il corpo tecnico, prescindendo dall'altezza effettiva dell'immobile.

Pur tenendo conto dei limiti posti dall'autonomia comunale al potere di cognizione delle istanze di ricorso, l'interpretazione data dal municipio a questa disposizione non può essere accreditata, poiché conteggiando l'altezza dei corpi tecnici su quella degli edifici contraddice quella che scaturisce già dalla prima frase dell'art. 43 cpv. 3 NAPR (gli impianti tecnici non sono computati nell'altezza massima degli edifici).

3.2. Nell'ambito del ricorso inoltrato al Consiglio di Stato contro le condizioni alle quali il municipio ha subordinato la licenza edilizia, il dr. RI 1 ha anzitutto chiesto di essere autorizzato ad aumentare le dimensioni del manufatto previsto sul tetto dal suo stabile, aumentandone l'altezza e la superficie.

Modifiche dei progetti apportate in sede di esame della domanda o di ricorso sono in genere ammesse soltanto se servono ad eliminare un difetto, rendendole conformi al diritto. La modifica proposta dal ricorrente in sede di ricorso al Consiglio di Stato non persegue questo scopo. Tanto il municipio, quanto gli opponenti non hanno tuttavia sollevato eccezioni di natura procedurale nei confronti di questa estensione del progetto. Nella misura in cui si tratta di modifiche che rientrano nei limiti di una variante di poco conto, non soggetta a nuova domanda di costruzione (art. 16 LE), evidenti considerazioni di economia processuale giustificano un esame del merito.

3.2.1. La prima modifica riguarda l'aumento di 70 cm dell'altezza del corpo edilizio previsto sul tetto, che verrebbe portata da quella di m 1.30 indicata nella domanda di costruzione del 19 agosto 2005, a m 2.00.

Per i motivi illustrati al precedente considerando (3.1), il fatto che l'altezza dell'edificio sottostante superi di 71 cm quella massima ammessa dall'art. 11 NAPR non permette di negare la licenza, poiché, come l'altezza dei corpi tecnici non è computata su quella degli edifici su cui sorgono (art. 43 cpv. 3 NAPR), eventuali eccedenze di altezza di quest'ultimi non possono essere dedotte dall'altezza di questi manufatti. La tesi del municipio di portare la maggior altezza dello stabile in deduzione dell'altezza del corpo edilizio in discussione contraddice l'art. 43 cpv. 3 NAPR secondo cui i corpi tecnici non sono computati sull'altezza degli edifici.

3.2.2. Il dr. RI 1 chiede poi di ampliare orizzontalmente il corpo tecnico, aumentandone le dimensioni da m 9.02 x 2.185 previsti dalla domanda di costruzione a m 5.20 x 4.40 previsti dal progetto approvato con licenza del 3 maggio 2004. La domanda va respinta, poiché le dimensioni del corpo edilizio previste dal primo progetto eccedono manifestamente quanto occorre per assicurare l'accesso al tetto attraverso le scale e mediante l'ascensore. La significativa violazione materiale posta in essere dal ricorrente innalzando lo stabile di 71 cm oltre il limite d'altezza fissato dall'art. 11 NAPR, esclude d'altro canto che possa invocare con successo la licenza del 3 maggio 2004 rilasciatagli dal municipio. L'interesse pubblico e dei vicini all'attuazione del diritto oggettivo in quanto riferito al dimensionamento orizzontale dei corpi tecnici prevale in ogni caso sull'affidamento che può aver riposto in essa.

Con la decisione qui impugnata il municipio ha imposto di ridurre da m 9.02 a m 7.02 la lunghezza del manufatto, eliminando dei vani di cui non è specificata la funzione. Non sussistendo validi motivi per realizzare vani più ampi di quanto occorre per assicurare l'accesso al tetto, il ridimensionamento imposto dall'autorità comunale va senz'altro confermato.

3.2.2. Conforme al diritto è anche il diniego della licenza per la posa di un parapetto in vetro in arretramento rispetto al filo della facciata. Tenuto conto che i piani delle facciate allegati alla domanda di costruzione nemmeno lo raffigurano, la decisione del municipio di considerarlo alla stregua di un ingombro computabile sull'altezza dell'immobile appare del tutto sostenibile.

Resta riservato al ricorrente di chiedere semmai il permesso di posare in arretramento rispetto al filo delle facciate una semplice ringhiera tubolare, sorretta da elementi verticali dello stesso tipo, adeguatamente distanziati fra loro.

Per motivi di sicurezza, va quindi confermata anche la disposizione del municipio che limita l'agibilità del tetto ai soli lavori di manutenzione.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso è parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e riformando la decisione municipale nei limiti indicati nei precedenti considerandi.

La tassa di giustizia è suddivisa fra il ricorrente ed i resistenti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente in quanto comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi particolari.

Le ripetibili, anch'esse commisurate al grado di soccombenza ed alla gravità degli abusi commessi dal ricorrente, sono invece poste a carico del comune e dei resistenti.

Per questi motivi,

visti gli art. 40, 41 LE; 11, 43 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 17 ottobre 2006 del Consiglio di Stato (n. 5060) è annullata;

1.2.           i punti 3.3.1 e 3.3.3. della licenza edilizia 19 ottobre 2005 del municipio di CO 1 sono annullati e riformati nel senso che il manufatto sul tetto non potrà essere di dimensioni superiori a m 7.02 x 2.18 x 2.00.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei tre vicini resistenti nella misura di fr. 100.- ciascuno e del ricorrente per la differenza (fr. 1'200.-).

                                   3.   Il comune di __________ ed i tre vicini resistenti rifonderanno al ricorrente fr. 100.ciascuno a titolo di ripetibili.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      5.   Intimazione a:

    ; ; ; ; e; ;           ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5 6. CO 6 7. CO 7 8. CO 8    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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