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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.05.2007 52.2006.275

14 mai 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,839 mots·~9 min·4

Résumé

Deliberazione di un consiglio comunale - questioni inerenti alla ricevibilità del ricorso e alla violazione di norme essenziali di procedura

Texte intégral

Incarto n. 52.2006.275  

Lugano 14 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 settembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione 22 agosto 2006 (n. 3932) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dal ricorrente avverso le risoluzioni adottate il 22 marzo 2006 dal consiglio comunale di __________;

viste le risposte:

-    19 settembre 2006 del Consiglio di Stato,

-    22 settembre 2006 del presidente del consiglio comunale __________,

-    10 ottobre 2006 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che il consiglio comunale di __________ si è riunito in seduta straordinaria il 22 marzo 2006 alla presenza di 16 consiglieri su 21 per discutere ed evadere tutte le trattande previste all'ordine del giorno;

che le varie risoluzioni adottate in quell'occasione sono state pubblicate all’albo comunale il 24 marzo 2006;

che il 6 aprile 2006 RI 1, membro del consiglio comunale di __________, ha impugnato dinnanzi al Consiglio di Stato le medesime, chiedendone l’annullamento;

che, in particolare, egli ha censurato la violazione dell'art. 62 LOC, sostenendo che al termine di ogni trattanda non sarebbe stato allestito, letto e approvato il verbale di ogni singola risoluzione; oltre a ciò, si è lamentato del fatto che al momento in cui ha avuto luogo la seduta il presidente del legislativo era in carica da oltre un anno e aveva violato i termini di convocazione delle sedute ordinarie precedenti;

che con decisione 22 agosto 2006 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame; esso ha infatti ritenuto l'agire del ricorrente contrario al principio della buona fede in quanto, dall'audizione della registrazione della seduta del consiglio comunale di __________ del 22 marzo 2006, era emerso che egli, seppur presente ai lavori nella sua veste di consigliere comunale, aveva omesso in quell'occasione di sollevare dette censure, fatto questo che gli precludeva la possibilità di farle valere davanti all'autorità di ricorso;

che contro il predetto giudicato governativo RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

che l'insorgente ha riproposto la censura secondo cui la procedura di approvazione delle risoluzioni adottate dal consiglio comunale il 22 marzo 2006 sarebbe stata nell'occasione disattesa, lamentandosi inoltre di non avere potuto ascoltare la registrazione della seduta del legislativo comunale nonostante lo avesse richiesto; contesta pure gli oneri processuali posti a suo carico dalla precedente istanza di giudizio;

che all’accoglimento dell'impugnativa si sono opposti sia il Consiglio di Stato sia il municipio di __________, come pure il presidente del consiglio comunale, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà se del caso in seguito;

che con decreto il 13 marzo 2007, inviato per raccomandata, il giudice delegato all'istruzione della causa ha assegnato al ricorrente un termine d'ordine sino al 23 marzo successivo per permettergli di ascoltare la registrazione della seduta 22 marzo 2006 del legislativo comunale di __________ e per formulare eventuali osservazioni in proposito;

che l'insorgente ha lasciato trascorrere infruttuosamente tale termine;

che dopo avere preso atto che l'insorgente non aveva ritirato la raccomandata in quanto assente, il 24 aprile 2007 il giudice delegato gli ha assegnato un nuovo termine di grazia entro il quale egli si è infine accordato per procedere all'audizione richiesta;

che l'8 maggio 2007 il ricorrente ha ascoltato la registrazione della menzionata seduta del consiglio comunale e ha successivamente prodotto delle osservazioni, ribadendo in sostanza i propri argomenti ricorsuali;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente, cittadino attivo di __________, certa (art. 43 PAmm e 209 lett. a LOC);

che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che il ricorrente lamenta innanzitutto il fatto di non avere potuto ascoltare la registrazione della seduta 22 marzo 2006 del legislativo comunale nonostante lo avesse richiesto, dolendosi in sostanza della violazione del suo diritto di essere sentito;

che l'art. 29 Cost. assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti);

che il 31 maggio 2006 il Governo ha richiamato agli atti la registrazione della seduta 22 marzo 2006 del consiglio comunale di Tegna omettendo di avvertire di tale accertamento RI 1;

che l'Esecutivo cantonale ha quindi utilizzato tale documento per fondare il proprio giudizio di irricevibilità, senza preventivamente avere dato la possibilità al ricorrente di consultarlo;

che, agendo in questo modo, la precedente istanza ha dunque violato i diritti di parte dell'insorgente;

che tale circostanza non permette comunque ancora di annullare la decisione qui impugnata;

che l'8 maggio 2007 il ricorrente ha avuto la possibilità di ascoltare la predetta registrazione presso il Tribunale cantonale amministrativo e di successivamente formulare le proprie osservazioni in proposito;

che, pertanto, il vizio procedurale in questione è da ritenere sanato;

che, ferme queste premesse, va rilevato che secondo l'art. 62 cpv. 1 LOC il segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale della seduta del consiglio comunale, che dev'essere redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 24 LOC; ciò significa che tale documento deve contenere la data e l'ordine del giorno (lett. a), l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo (lett. b), la trascrizione integrale delle risoluzioni unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto dell'art. 29 cpv. 2 (lett. c) e il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto (lett. d);

che l'art. 29 cpv. 2 LOC dispone che il verbale deve inoltre indicare il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;

che, secondo l'art. 62 cpv. 2 LOC, solo il contenuto del verbale relativo alla lett. c dell'art. 24 cpv. 1 LOC deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda;

che le decisioni del legislativo comunale sono annullabili non soltanto quando risultano sostanzialmente contrarie a norme della costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett. a LOC), ma anche quando scaturiscono da processi decisionali carenti, che non garantiscono una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b - e LOC);

che, in concreto, come ha rilevato il Consiglio di Stato nella decisione impugnata e come emerge dalla registrazione agli atti, durante la seduta 22 marzo 2006 del consiglio comunale il segretario comunale ha sì allestito e letto il verbale relativo a ogni risoluzione (indicandone l'approvazione o il rifiuto e menzionando il numero dei votanti e il risultato della votazione) dopo ogni votazione di merito su ciascuna delle trattande, ma contrariamente a quanto disposto dall'art. 62 cpv. 2 LOC i relativi verbali non sono stati singolarmente approvati prima di passare all'evasione della trattanda successiva;

che nemmeno il verbale integrale delle risoluzioni al termine dell'evasione delle trattande e prima della chiusura della seduta è stato approvato;

che tali mancanze non permettono tuttavia di annullare l'intera procedura;

che la prassi cantonale nega di principio la potestà ricorsuale, in quanto lesivo del principio della buona fede, a chi nell'ambito di un'assemblea o di un consiglio comunale - lascia procedere il legislativo nei propri ulteriori incombenti senza sollevare alcuna eccezione, in modo tale da suscitare nei suoi membri la convinzione di aver fino a quel momento operato nei limiti della legalità (STA 24.1.1995 in re S., consid. 2.2.);

che chi omette di denunciare siffatta disattenzione perde pertanto (e irrimediabilmente) il diritto di prevalersene dinnanzi all'autorità di ricorso;

che dall'esame degli atti della seduta del legislativo in oggetto (cfr. verbale di discussione e delle deliberazioni delle diverse trattande e registrazione della seduta), non risulta che RI 1, nella sua veste di consigliere comunale, abbia contestato o anche solo sollevato a tempo debito delle riserve o delle obiezioni in merito al modo di procedere adottato dal Presidente del legislativo ai fini dell'adozione delle avversate risoluzioni, permettendo in tal modo al legislativo di portare a termine le trattande all'ordine del giorno; nemmeno il ricorrente ha mai sostenuto il contrario davanti al Tribunale amministrativo;

che di conseguenza ricorrente si è in questo modo precluso la possibilità di sollevare dinnanzi all'autorità di ricorso le suddette censure e non può più rimettere in discussione la validità della deliberazione del legislativo sulle trattande discussione nel corso della seduta straordinaria del 22 marzo 2006;

che a ragione quindi il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame di RI 1;

che in ogni caso, quand'anche il gravame fosse stato ammissibile, lo stesso andava respinto nel merito, in quanto le formalità disattese nell'occasione non sono essenziali al punto tale da comportare l'annullamento di tutte le risoluzioni adottate dal consiglio comunale durante la sua seduta del 22 marzo 2006 (cfr. art. 212 lett. e LOC);

che, d'altronde, nemmeno il ricorrente pretende che a causa dei vizi procedurali sopra menzionati non sia stata correttamente riportata la reale volontà di voto espressa nell'occasione dal legislativo comunale;

che, a torto, infine il ricorrente si duole che l'Esecutivo cantonale gli ha posto a carico gli oneri processuali senza affrontare il merito del gravame: giova infatti ricordare che, giusta l'art. 28 PAmm, la tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza e che tale regola vale anche per la parte che inoltra un ricorso irricevibile;

che non permette di sovvertire le predette conclusioni il fatto che, nelle proprie osservazioni del 9 maggio 2007, l'insorgente abbia rilevato come il verbale della seduta, allestito il 16 maggio 2006, non riprenda fedelmente i contenuti della registrazione agli atti;

le discrepanze non sono comunque tali da invalidare le decisioni adottate;

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto senza che necessiti di ulteriore disamina e la decisione del Consiglio di Stato confermata;

che anche in questa sede la tassa di giudizio e le spese - seppure in misura ridotta, visto che l'insorgente è stato obbligato a ricorrere per salvaguardare i propri diritti di parte - sono poste a carico di quest'ultimo (art. 28 PAmm), il quale rifonderà a CO 1, patrocinato da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost; 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente, il quale rifonderà a CO 1 fr. 300.– a titolo di ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

    presidente del consiglio comunale di __________    

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 patrocinato da: PA 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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