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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.08.2006 52.2006.263

31 août 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·608 mots·~3 min·1

Résumé

Irricevibilità di un ricorso proposto direttamente al TRAM contro una revoca della licenza di condurre disposta dalla Sezione della circolazione. Ricorso trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato per competenza ed evasione

Texte intégral

Incarto n. 52.2006.263  

Lugano 31 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi

assistito dalla segretaria:

  Alessandra Ippolito

statuendo sul ricorso 30 agosto 2006 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 10 agosto 2006 (no. 3313/2006) della Sezione della circolazione, che ha revocato la licenza di condurre dell'insorgente a tempo indeterminato e con effetto immediato per motivi di sicurezza;

richiamati gli art. 48 PAmm e 26c cpv. 2 LOG;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che l'11 febbraio 2006 RI 1 si è posto alla guida di un'autovettura in stato di ebrietà provocando un incidente della circolazione;

                                         che alla luce delle risultanze di un esame peritale ordinato a seguito di questi accadimenti, con decisione 10 agosto 2006 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di maggio 2007; la riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 9 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché al superamento di un esame psico-tecnico;

                                         che avverso la predetta risoluzione RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 30 agosto 2006, postulandone l'annullamento con motivazioni che non occorre riassumere;

considerato,                   in diritto

                                         che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

                                         che prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

                                         che notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);

che il Dipartimento delle istituzioni, segnatamente l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, è l'autorità competente in Ticino per pronunciare la revoca della licenza di condurre (art. 1 cpv. 1 e 4 lett. a cifra 1 RLALCStr);

che contro tali misure è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione (art. 10 cpv. 1 LALCStr); i giudizi resi in materia dal Governo sono successivamente impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo le norme della PAmm (art. 10 cpv. 2 e 3 LALCStr);

                                         che i provvedimenti di revoca della patente disposti dalla Sezione della circolazione non sono quindi direttamente deducibili davanti al Tribunale cantonale amministrativo;

che nessuna norma di legge prevede infatti la possibilità di impugnare innanzi a questo Tribunale le misure amministrative adottate dal Dipartimento delle istituzioni in applicazione della LCStr e delle sue normative di esecuzione;

                                         che il ricorso si avvera pertanto irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;

che in forza dell'art. 4 cpv. 1 PAmm l'atto ricorsuale viene nondimeno trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato per evasione;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 10 LALCstr; 1, 4 RLALCS; 3, 4, 28, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

§.  Gli atti sono trasmessi d'ufficio al Consiglio di Stato per competenza ed evasione.

                                   2.   La tassa di giudizio e le spese, di complessivi fr. 150.-, sono poste a carico del ricorrente.

                                    3.   Intimazione a:

patr. dall' Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, 6528 Camorino; Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona.

terzi implicati

Il vicepresidente                                                                 La segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo

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