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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.02.2007 52.2006.261

21 février 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,560 mots·~8 min·1

Résumé

Prolungamento di una canna fumaria

Texte intégral

Incarto n. 52.2006.261  

Lugano 21 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 29 agosto 2006 di

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 12 luglio 2006 (n. 3478) del Consiglio di Stato, che ha accolto il gravame presentato da CO 1, annullando la risoluzione 24 gennaio 2006 con cui il CO 2 aveva rilasciato alla ricorrente la licenza parzialmente in sanatoria per prolungare la canna fumaria esistente sulla part. 537 RF;

viste le risposte:

-    11 settembre 2006 del CO 2;

-    12 settembre 2006 di CO 1;

-    13 settembre 2006 del Consiglio di Stato;

-    20 settembre 2006 del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è proprietaria della part. 537 RF di __________ su cui sorge la sua casa d'abitazione. Nell'ambito di alcuni lavori di ristrutturazione avvenuti nel corso del 2002, la ricorrente ha posato abusivamente una canna fumaria. Il manufatto si erge ad una trentina di centimetri dalla facciata nord-ovest dell'edificio sino ad un'altezza di 4.10 m, passando attraverso la gronda del tetto.

Dopo vicissitudini note alle parti, che non occorre ricordare in questa sede, il 24 gennaio 2005 la ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di prolungare la suddetta opera di 0.50 m, in modo da renderla conforme alle disposizioni federali in materia ambientale.

All'intervento si sono tempestivamente opposti i resistenti, che lo hanno contestato sotto il profilo ambientale e delle norme antincendio.

Raccolto il preavviso positivo del Dipartimento del territorio, il 24 gennaio 2006 municipio ha rilasciato alla ricorrente il permesso edilizio richiesto, respingendo al contempo l'opposizione sollevata dai resistenti.

B.     Con giudizio 12 luglio 2006 il Consiglio di Stato ha tuttavia accolto il ricorso interposto da CO 1, annullando la suddetta risoluzione municipale. L'Esecutivo cantonale ha anzitutto osservato che l'abitazione della ricorrente dista circa 5 m da quella dei resistenti ed è situata ad una quota notevolmente inferiore. Ritenuto che il nuovo manufatto sporgerebbe 0.5 m rispetto alla quota del colmo del tetto della ricorrente, esso si porrebbe quindi in contrasto con le la cifra 6.8 ed il relativo allegato della direttiva antincendio, impianti termotecnici (direttiva 25-03i), emanata dall'associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio il 26 marzo 2003 ed applicabile al caso concreto in virtù del rimando previsto dall'art. 44c RLE. Illustrate in astratto le normative in materia di inquinamento atmosferico, il Governo non le ha tuttavia applicate al caso concreto.

                                  C.   La soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la conferma della licenza edilizia rilasciatale dal municipio.

La ricorrente sostiene anzitutto che la direttiva 25-03i, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, non si applicherebbe al controverso manufatto, realizzato nel corso del 2002. Esso sarebbe in ogni caso conforme alla suddetta direttiva e rispetterebbe il diritto ambientale concretamente applicabile.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, come pure CO 1, con argomenti che verranno eventualmente esaminati nei considerandi successivi. Il municipio si riconferma invece nella propria decisione, mentre il Dipartimento osserva che spetta all'autorità comunale verificare il rispetto delle normative sulla polizia del fuoco.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva della ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe.

Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Ai sensi dell'art. 41d LE, per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi, nelle costruzioni devono essere applicate le norme tecniche fissate dal Consiglio di Stato (cpv. 1). A tale scopo il Consiglio di Stato emana norme proprie o dichiara applicabili le norme fissate da autorità federali o da associazioni professionali (cpv. 2). L'art. 44c RLE specifica che sono applicabili le prescrizioni di protezione antincendio dichiarate vincolanti nel settore specifico dal concordato intercantonale concernente l’eliminazio-ne degli ostacoli tecnici al commercio del 23 ottobre 1998 (CIOTC; RL 11.3.4.1.). Dichiarata vincolante dalla competente autorità intercantonale, la direttiva antincendio, impianti termotecnici del 26 marzo 2003 (direttiva 25-03i) è entrata in vigore il 1. gennaio 2005 (cifra 10 direttiva 25-03i). Secondo la cifra 6.8. direttiva 25-03i i condotti dei fumi devono essere costruiti con sufficiente sporgenza dalla copertura del tetto, in modo che i gas di combustione vengano evacuati completamente all'esterno e non possano fuoriuscire sotto le sporgenze di edifici o le gronde dei tetti (paragrafo 1). Se i condotti dei fumi sono installati a meno di 3 m da parti di costruzioni più alte, devono essere costruiti fin sopra il tetto più alto (paragrafo 2). Se per motivi di protezione dell'ambiente (vedi cifra 9 "Ulteriori disposizioni") non sono richiesti requisiti più rigorosi, l'altezza del camino sopra la copertura del tetto deve essere: 1 m per condotti dei fumi, con sbocco sulla falda del tetto, misurando la distanza perpendicolarmente rispetto alla pendenza del tetto (paragrafo 3 lett. a); 0,5 m per condotti dei fumi, con sbocco nella zona del colmo del tetto (paragrafo 3 lett. b); 0,5 m per condotti dei fumi, con sbocco su tetti piani non praticabili (paragrafo 3 lett. c); 2 m per condotti dei fumi, con sbocco su tetti piani praticabili (agibili) (paragrafo 3 lett. d). La nota contenuta nell'appendice alla cifra 6.8 della direttiva 25-03i [(titolo: altezza minima (protezione dell'ambiente)] avverte inoltre che "per evitare un eccesso di emissioni (cfr. livello di emissione), la fuoriuscita dei gas combusti deve avvenire al di fuori dell'area delle turbolenze dell'edificio servito dall'impianto. Di regola, prosegue la nota, nel raggio di 7 m, i condotti dei fumi devono sporgere di 0.5 m dal colmo del tetto più alto o di 1.5 m dal tetto piano più alto. Per impianti di combustione a gas di piccole dimensioni (fino a 40 kW,) i requisiti sono meno rigorosi, mentre per gli impianti di dimensioni più grandi (a gasolio o gas, con oltre 350 kW; a legna o a carbone con oltre 70 kW) sono previsti condotti dei fumi più alti (cfr. Raccomandazioni del UFAFP concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti). La direttiva in questione non impone dunque che nel raggio di 7 m la canna fumaria debba tassativamente ergersi al di sopra del tetto più alto. Conformemente al principio di proporzionalità, eccezioni sono previste in caso di impianti di combustione con una potenza ridotta.

                                   3.   In concreto, l'abitazione della ricorrente dista 5 m da quella dei resistenti ed è situata ad una quota inferiore. Dai piani emerge che la nuova canna fumaria sporgerebbe 0.5 m rispetto alla quota del colmo del tetto dell'abitazione della ricorrente. L'altezza del manufatto sopra la copertura del tetto, misurata perpendicolarmente alla sua pendenza sarebbe di oltre 1 m. Il progetto rispetta dunque pienamente i parametri fissati dalla cifra 6.8 della direttiva 25-03i. A dispetto di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, pretendere nel caso concreto di prolungare la nuova canna fumaria a 0.5 m sopra la quota del colmo del tetto della casa dei vicini resistenti costituirebbe una misura del tutto sproporzionata, ritenuta in particolare l'esigua potenza dell'impianto di combustione della ricorrente (30 kW). Non giova ai resistenti il precedente citato (STA 28 settembre 2005, inc. n. 52.2005.214), poiché in quel caso la distanza tra i due edifici era superiore ai   7 m (8.20 m). Appare peraltro quantomeno dubbio che la nota in questione possa disciplinare in maniera vincolante l'altezza minima dei condotti dei fumi anche sotto il profilo della protezione dell'ambiente (v. titolo). Per principio, la disciplina di tale ambito giuridico spetta infatti alla Confederazione (cfr. art. 74 Cost. fed.).

Il progetto è dunque compatibile con le attuali disposizioni in materia di polizia del fuoco. Non è dunque necessario esaminare se esso fosse compatibile anche con le vecchie direttive, vigenti al momento dell'edificazione della canna fumaria.

4.In esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque parzialmente accolto, rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché verifichi se il progetto è altresì conforme con il diritto ambientale concretamente applicabile.

La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei vicini resistenti, che verseranno alla ricorrente un congruo importo a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 41d LE; 44c RLE; cifra 6.8 direttiva antincendio – impianti termotecnici; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 12 luglio 2006 (n. 3478) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché verifichi se il progetto in questione è compatibile con il diritto ambientale.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.– sono a carico di CO 1 in solido, i quali verseranno alla ricorrente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      3.   Intimazione a:

      ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 patrocinata da: PA 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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