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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2006 52.2006.190

18 décembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,606 mots·~8 min·1

Résumé

Diniego iscrizione all'albo delle imprese

Texte intégral

Incarto n. 52.2006.190  

Lugano 18 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 2 giugno 2006 della

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 26 maggio 2006, (n. 005/2006) con la quale la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha negato alla ricorrente l'iscrizione all'albo delle imprese;

vista la risposta 21 giugno 2006 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 30 settembre 2005 l'impresa di costruzioni RI 1costituita all'inizio di quello stesso mese, ha chiesto alla Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) di essere iscritta all'albo delle imprese del cantone Ticino. Alla domanda era allegato il curriculum vitae dell'ing. STS __________, di __________, diplomatosi nel 1999, designato quale responsabile tecnico. Da questo documento risultava fra l'altro che l'ing. __________ aveva lavorato a tempo parziale dal 2000 al 2004 presso lo studio d'ingegneria __________ di __________, collaborando contemporaneamente con l'impresa di costruzioni del padre Mario alla progettazione ed alla direzione lavori di due case d'abitazione.

Con scritti del 30 gennaio, rispettivamente del 9 marzo 2006 la CV-LEPIC ha chiesto alla RI 1 di inviarle un'attestazione comprovante che l'ing. __________ aveva svolto una pratica professionale di almeno 3 anni quale dirigente di cantiere. Dando seguito alla richiesta, la RI 1 ha prodotto uno scritto del 1° marzo 2006, nel quale lo stesso ing. __________ dichiarava di aver lavorato presso lo studio d'ingegneria __________ a __________ in qualità anche di direzione lavori per opere di sopra e sottostruttura tra cui anche case d'abitazione e riattazioni, rispettivamente di aver progettato e diretto personalmente cantieri in collaborazione con l'impresa di costruzioni del padre.

B.     Con decisione 25 maggio 2006 la CV-LEPIC ha respinto la domanda in quanto in contrasto con l'art. 5 cpv. 3 LEPIC, secondo il quale il responsabile tecnico deve possedere una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere. L'esperienza accumulata dall'ing. __________ presso lo studio d'ingegneria __________ (2000-2004) e presso l'impresa di costruzioni __________ (2000-2005) non si identifica con la pratica di dirigente di cantiere prevista dalla LEPIC.

                                  C.   Contro tale decisione laRI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'iscrizione all'albo delle imprese. Eccepita la carenza di motivazione del provvedimento, la RI 1 contesta in sostanza le deduzioni della CV-LEPIC. La pratica svolta dall'ing. __________ presso l'impresa paterna sarebbe sufficiente. Pretendere che fosse iscritto a RC costituirebbe un formalismo eccessivo. La decisione, conclude, violerebbe la libertà economica, poiché non terrebbe debitamente conto che l'ing. __________ ha lavorato in posizione subalterna nella ditta del padre dal 2000 al 2005.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPIC, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 15 cpv. 1 LEPIC. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dalla decisione impugnata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. Giusta l’art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione dev’essere motivata per iscritto. Per costante giurisprudenza, una decisione risulta essere sufficientemente motivata, allorquando la parte interessata è messa nelle condizioni di rendersi conto della sua portata e di poter far uso con piena cognizione di causa dei rimedi di diritto a sua disposizione per impugnare la medesima dinanzi ad un'istanza di giudizio superiore. In questo modo è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 129 I 232 consid. 3.2., 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45).

2.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata indica chiaramente che la domanda d'iscrizione all'albo delle imprese veniva respinta perché l'istante non aveva dimostrato che l'ing. __________ aveva svolto una pratica di almeno 3 anni quale dirigente di cantiere richiesta dall'art. 5 cpv. 3 LEPIC. Benché succinta, la motivazione risponde pienamente alle esigenze di motivazione dell'art. 26 PAmm. Essa permetteva infatti a chiunque di rendersi immediatamente conto che il motivo del rifiuto era da ricercare nella mancata attestazione dell'adempimento del requisito posto dalla succitata norma della LEPIC. Il ricorso inoltrato dalla RI 1 dimostra chiaramente che la motivazione del provvedimento censurato non l'ha minimamente pregiudicata nell'esercizio dei suoi diritti di difesa.

3.Secondo l’art. 3 cpv. 2 lett. a LEPIC, hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzione nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla LEPIC ed è in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore. Dispongono dei requisiti professionali di impresario costruttore, soggiunge l’art. 5 cpv. 1 LEPIC, i titolari di uno dei diplomi ivi elencati.

È inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere (art. 5 cpv. 3 LEPIC).

Le imprese nazionali che chiedono di essere iscritte all’albo devono fra l'altro allegare all'istanza i certificati dettagliati concernenti l’attività pratica svolta dal responsabile tecnico come dirigente di cantiere in un’impresa di costruzione (art. 3 lett. a RLEPIC).

La legge non precisa ulteriormente i requisiti minimi della pratica che il responsabile tecnico designato deve aver svolto quale dirigente di cantiere di un'impresa di costruzione sull'arco di tre anni. Alla CV-LEPIC è lasciato al riguardo un certo margine d'apprezzamento, che l'autorità può sindacare unicamente nei limiti della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm). Considerate le finalità perseguite dal requisito in discussione, si può comunque ammettere che l'istante deve dimostrare che il responsabile tecnico ha acquisito una solida esperienza nel campo della direzione lavori; funzione che comprende la gestione della manodopera, il coordinamento degli artigiani, la sicurezza delle infrastrutture, il controllo di qualità ed altre attività che non occorre qui menzionare.

4.Nel caso concreto la ricorrente pretende di aver dimostrato in modo convincente che l'ing. __________ ha svolto la pratica di dirigente di cantiere richiesta dall'art. 5 cpv. 3 LEPIC, lavorando a tempo parziale presso lo studio d'ingegneria __________ dal 2000 al 2004 e collaborando nel contempo con l'impresa di costruzioni del padre __________.

Sollecitata dalla CV-LEPIC a documentare tale pratica mediante adeguate attestazioni, la RI 1 si è limitata a produrre una lettera dello stesso ing. __________, nella quale quest'ultimo afferma di aver lavorato presso lo studio d'ingegneria __________ a __________ in qualità anche di direzione lavori per opere di sopra e sottostruttura tra cui anche case d'abitazione e riattazioni. L'autocertificazione non può essere ammessa. Ben si può in effetti pretendere che l'ing. __________ producesse una dichiarazione del suo ex datore di lavoro, dalla quale risultino in modo chiaro ed analitico i limiti temporali e sostanziali del lavoro svolto, precisando in particolare quali cantieri avrebbe diretto in modo da permettere all'autorità, se del caso, di esperire le necessarie verifiche.

Nella stessa lettera l'ing. __________ ha inoltre dichiarato di aver anche progettato e diretto personalmente cantieri in collaborazione con l'impresa di costruzioni del padre. Dichiarazione, controfirmata dal padre, che integra l'indicazione del curriculum vitae, ove già afferma di aver collaborato con l'impresa __________ dal 2000 in avanti alla progettazione ed alla direzione lavori di due case d'abitazione, delle quali non è dato di conoscere ulteriori dettagli.

A fronte di queste scarne indicazioni, non si può ragionevolmente rimproverare alla CV-LEPIC di aver abusato del suo potere d'apprezzamento per aver ritenuto che l'ing. __________ non avesse dimostrato di aver svolto una pratica di almeno tre anni quale dirigente di cantiere. Nelle circostanze concrete, non è invero dato di vedere come si possa pretendere che la semplice indicazione di aver diretto personalmente i lavori di costruzione di due case d'abitazione, di cui non si sa null'altro, dovesse necessariamente indurre la CV-LEPIC a concludere che l'ing. __________ è in grado di gestire un'impresa di costruzioni, poiché ha dimostrato di conoscere adeguatamente le problematiche connesse alla direzione di un cantiere.

La conclusione tratta dalla CV-LEPIC, sostanzialmente fondata sulla mancata dimostrazione di disporre di un responsabile tecnico che ha svolto la pratica triennale quale dirigente di cantiere richiesta dall'art. 5 cpv. 3 LEPIC, regge perfettamente alla critica dell'insorgente.

                                   5.   Prive di fondamento sono le ulteriori censure sollevate dall'insorgente con riferimento alla libertà economica garantita dall'art. 36 Cost. federale per il fatto che la CV-LEPIC non avrebbe tenuto debitamente conto della pratica svolta quale collaboratore presso l'impresa di costruzioni del padre.

La decisione censurata non esclude affatto che l'ing. __________ possa aver svolto la pratica di dirigente di cantiere presso la ditta del padre. Tanto meno esige che la pratica venga svolta presso ditte di terzi. Pretende unicamente che l'istante dimostri concretamente in cosa è consistita, indicando in dettaglio quali cantieri ha effettivamente diretto, in modo che la CV-LEPIC possa semmai procedere alle necessarie verifiche ed esprimersi con sufficiente cognizione di causa.

                                   6.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 27 e 36 Cost; 3 cpv. 2 lett. a, 3 cpv. 3, 5 cpv. 1, 5 cpv. 3 e 15 cpv. 1 LEPIC; 3, 18, 26, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

                                        3.   Intimazione a:

      ; .

terzi implicati

  CO 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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