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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.10.2006 52.2006.154

12 octobre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,491 mots·~7 min·2

Résumé

Posa di un muro di cinta lungo il confine tra due fondi originariamente situati alla medesima quota

Texte intégral

Incarto n. 52.2006.154  

Lugano 12 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 maggio 2006 di

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 28 marzo 2006 (n. 1506) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente contro la risoluzione 7 novembre 2005 con cui il CO 2 ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la costruzione di un'opera di cinta sul confine;

viste le risposte:

-    16 maggio 2006 del Consiglio di Stato;

-    18 maggio 2006 del CO 2;

-    22 maggio 2006 di CO 1;

preso atto della replica 16 giugno 2006 di RI 1 e delle dupliche:

-           7 luglio 2006 di CO 1;

-           12 luglio 2006 del CO 2;

-           22 agosto 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. Il resistente CO 1 è proprietario di una casa d'abitazione situata nel comune di Collina d'Oro, in località __________, su di un terreno in leggero declivio (part. __________) che a N confina con il fondo edificato della ricorrente (part. __________), situato ad un livello più basso.

Nel 1984 il resistente ha eseguito un terrapieno sul suo fondo ed ha posato un muretto di contenimento in calcestruzzo, sormontato da una rete metallica, lungo il pendio a confine con la proprietà della ricorrente.

                                         b. Il 12 settembre 2005 __________ ha chiesto il permesso di sostituire la vecchia rete con una nuova opera di cinta composta di pannelli prefabbricati in alluminio (con una lunghezza compresa tra m 1.85 e 2.20). Tali manufatti verrebbero posati sul muretto esistente e raggiungerebbero un'altezza massima di 1.80 m misurata dal terreno della part. 1956.

                                         Evasa l'opposizione sollevata da RI 1, il 7 novembre 2005 il municipio ha rilasciato al resistente l'autorizzazione richiesta.

B.     Con giudizio 28 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dalla ricorrente contro la suddetta risoluzione municipale.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il manufatto previsto non superasse l'altezza massima (m 1.80) prevista per le recinzioni dall'art. 100 NAPR di Collina d'Oro. L'altezza andrebbe misurata a partire dal terreno del resistente, situato ad una quota superiore (art. 100 cpv. 3 comma 3 NAPR). Nonostante il terrapieno realizzato nella prima metà degli anni ottanta, il terreno della part. __________ andrebbe infatti considerato allo stato naturale, ritenuto in particolare il lungo tempo trascorso dall'intervento, le difficoltà nel ricostruire l'originario andamento naturale dei due fondi e il fatto che il resistente non avesse mai inteso eludere le norme sulle altezze delle opere di cinta.

Il materiale previsto per la realizzazione del manufatto (alluminio) sfuggirebbe a qualsiasi critica, non essendo vietato dall'ordinamento edilizio comunale.

                                  C.   Contro il suddetto giudicato governativo, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione previo sopralluogo ed accertamento istruttorio. In via subordinata chiede invece l'annullamento della risoluzione municipale, adducendo che non è stata posata una modinatura, l'opera supera m 1.80 d'altezza e non rispetta le distanze dal confine prescritte dall'ordinamento edilizio comunale.

Sulla scorta della documentazione fotografica prodotta agli atti, la ricorrente sostiene in particolare che in origine i due fondi in questione si trovavano alla medesima quota. L'altezza del nuovo manufatto andrebbe quindi misurata dal suo terreno (part. __________).

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il CO 2, senza formulare particolari osservazioni, come pure __________, con argomenti che verranno eventualmente discussi nei successivi considerandi.

                                  E.   In sede di replica e di duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle proprie tesi, allegazioni e domande.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva della ricorrente (art. 21 e 43 PAmm) e la tempestività del ricorso (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe.

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria. Come verrà illustrato nei successivi considerandi, le prove invocate dalla ricorrente, in particolare l'esperimento di un sopralluogo, non sono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Non assumendole, il Consiglio di Stato non ha dunque violato il diritto di essere sentita della ricorrente.

                                   2.   Secondo l'art. 100 cpv. 3 NAPR di Collina d'Oro, Sezione di Montagnola, lungo il confine tra due proprietà le recinzioni, le siepi e le piantagioni non possono superare m 1.80 di altezza (primo comma). Se i fondi non sono sullo stesso piano l'altezza è misurata da quello superiore (terreno naturale) (terzo comma). Terrapieni realizzati in epoca remota possono perdere, con il trascorrere del tempo, il carattere di opera di sistemazione. A seconda del tempo trascorso, delle dimensioni dell'innalzamento, della morfologia dei terreni circostanti, le sistemazioni di terreno possono assumere le connotazioni proprie del terreno naturale. Determinante ai fini della distinzione fra terreno naturale e terreno sistemato non è tanto lo scopo della sistemazione iniziale, quanto piuttosto il grado di integrazione dell'intervento di sistemazione nel contesto del terreno circostante. Terrapieni che si scostano in modo abnorme dall'andamento del terreno circostante sono da considerare alla stregua di sistemazioni del terreno anche dopo molti anni. Opere di sistemazione che rimodellano il suolo, inserendosi in modo armonico nel quadro topologico immediatamente circostante, possono invece essere assimilate al terreno naturale in un lasso di tempo inferiore (RDAT I-1996 N. 38, consid. 3.1.).

                                   3.   In concreto, nel 1982 i fondi in questione si sviluppavano sulle medesime quote. Lo si deduce inequivocabilmente dalla planimetria allestita dallo studio d'ingegneria __________, prodotta dalla ricorrente quale doc. 3 già davanti alla precedente istanza. Laddove le curve altimetriche indicate nel piano attraversano i mappali in questione esse sono infatti tra loro pressoché parallele. Ritenuto che a quel tempo l'abitazione della ricorrente era già esistente (v. doc. 3), se ne deduce inoltre che la sua costruzione non ha alterato l'andamento naturale della part. __________. A dispetto di quanto osserva il resistente, nulla consente di ritenere che l'insorgente ne abbia abbassato il profilo lungo il confine con la part. __________ in epoca successiva. Il livello naturale del fondo della ricorrente è dunque rimasto invariato. Quello del fondo del resistente è invece stato modificato a seguito del terrapieno realizzato alla metà degli anni ottanta. Neppure il resistente lo nega. Dalla sezione lungo il confine tra i due mappali prodotta agli atti quale doc. 2.3. risulta in particolare che il profilo del fondo del resistente è situato ad una quota superiore rispetto a quello della ricorrente (ad eccezione di un breve tratto centrale dove entrambi i mappali si trovano sullo stesso piano). Verso valle il dislivello raggiunge addirittura i 0.8 m. Contrariamente a quanto assunto dalla precedente istanza, in simili circostanze il terrapieno non può essere considerato quale terreno naturale. Esso non costituisce infatti un'opera che si inserisce armoniosamente nel quadro topologico immediatamente circostante. Al contrario, modifica notevolmente ed in modo anomalo l'assetto originario della part. __________, soprattutto nella sua parte inferiore.

                                         L'altezza del controverso manufatto va dunque misurata dal livello originario del terreno, che corrisponde a quello della part. __________. Diversamente da quanto assume la ricorrente, il manufatto in esame costituisce una tipica opera di cinta ai sensi dell'art. 100 NAPR, che non deve pertanto rispettare le distanze prescritte dall'ordinamento edilizio. D'altra parte nessuna normativa comunale impedisce che le opere di cinta vengano realizzate in alluminio. Nemmeno la mancata posa di modine presta il fianco a critiche. Come dimostra il presente ricorso, la ricorrente ha avuto modo di contestare il progetto con piena cognizione di causa.

                                   4.   In esito ai precedenti considerandi il ricorso va parzialmente accolto. La licenza edilizia accordata al resistente non va annullata, ma riformata nel senso che il manufatto in questione non potrà superare l'altezza di m 1.80 misurata dal fondo della ricorrente.

                                         La tassa di giustizia è suddivisa tra le parti secondo il rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono poste a carico del resistente.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 100 cpv. 3 NAPR di Collina d'Oro Sezione di Montagnola, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 28 marzo 2006 (n. 1506) del Consiglio di Stato è annullata.

1.2.           la decisione 7 novembre 2005 del CO 2 è riformata nel senso che il manufatto dedotto in licenza non dovrà superare l'altezza di m 1.80, misurata dal fondo della ricorrente (part. __________).

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.– è posta a carico della ricorrente nella misura di fr. 300.–. Per il resto (fr. 500.-) essa è invece posta a carico del resistente, che verserà alla ricorrente fr. 700.– a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

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terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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