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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.11.2006 52.2006.140

17 novembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,439 mots·~12 min·2

Résumé

decisione relativa all'affitto di un bene patriziale

Texte intégral

Incarto n. 52.2006.140  

Lugano 17 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 aprile 2006 del

RI 1  

Contro  

la risoluzione 11 aprile 2006 (n. 1803) del Consiglio di Stato, che accoglie le impugnative inoltrate da CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5, avverso le decisioni 11 febbraio 2006 dell'Ufficio patriziale di __________ concernenti l'affitto dell'Alpe di __________;

viste le risposte:

-      3 maggio 2006 del Consiglio di Stato,

-      9 maggio 2006 di CO 1,

-      9 maggio 2006 di CO 5 e CO 4,

-    10 maggio 2006 di CO 2,

-    10 maggio 2006 di CO 3,

-      1 giugno 2006 della CO 6;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il patriziato di RI 1 è proprietario dell'Alpe di __________ (part. n. __________ di __________).

Fondandosi su una decisione del 10 luglio 1965 dell'assemblea patriziale, il 10 settembre 1973 l'amministrazione patriziale di __________ ha stipulato con l'allora __________ SA, per la durata di 25 anni a partire dal 1° settembre 1973, una "Convenzione relativa ai contratti di affitto e locazione" per una porzione del fondo n. __________ di __________. Il contratto aveva quale oggetto la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto di sciovia, mentre l'Alpe di __________, situata sul versante nord del __________, avrebbe ospitato un rifugio, dotato di una buvette, destinato agli utenti dello scilift.

b) Il 14 novembre 2000 la CO 6 ha comunicato al patriziato di RI 1 quanto segue:

"La convenzione del 10.9.1973 scaduta il 1.9.1998 non è ancora stata adeguata e rinnovata a causa delle note vicissitudini intervenute negli ultimi anni ed in particolare dopo la decisione del nostro consiglio di amministrazione di procedere alla chiusura degli impianti invernali. Quest'anno gli impianti invernali (scilift) non verranno messi in funzione e nel corso del/dei prossimo/i anno/i la CO 6 dovrà, secondo le indicazioni dell'Ufficio federale dei trasporti, provvedere allo smantellamento degli stessi. Per questi motivi, la CO 6 non ritiene per il momento di dover rinnovare o disdire la convenzione visto che il contratto al terz'ultimo paragrafo prevede già che il contratto dovrà essere considerato risolto nel caso in cui l'esercizio dello scilift dovesse rimanere interrotto per due inverni consecutivi. La funivia __________ continuerà a versare l'affitto di fr. 500.– annui fintanto che gli impianti invernali non saranno rimossi così come verrà deciso dall'autorità federale. Per l'utilizzazione futura della zona in questione sarà necessario al momento opportuno indire una riunione tra le parti interessate per discutere come si intende procedere e mantenere le strutture esistenti".

In seguito, RI 1 ha portato avanti con la CO 6 delle trattative per affittare l'Alpe di __________.

                                  B.   a) Il 16 dicembre 2005 si è svolta l'assemblea ordinaria del patriziato di RI 1.

Tra le varie trattande previste all'ordine del giorno figurava, alla n. 4, l'"esame ed approvazione messaggio patriziale inerente il contratto affitto Alpe __________ -CO 6 e rapporto della commissione della gestione".

La seduta si è svolta alla presenza di 17 patrizi. Dopo ampia - e animata - discussione e dopo essersi espressa unicamente sull'entrata in materia, l'assemblea ha risolto di prendere una decisione in merito al progetto definitivo del contratto di affitto dell'alpe __________ in una successiva seduta straordinaria da convocare entro il 15 dicembre 2005.

La decisione non è stata impugnata.

b) Il 22 dicembre 2005, il patriziato di __________ ha stipulato con la CO 6 un "contratto di locazione" concernente l'Alpe di __________ per la durata di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2006, formalizzando nel contempo l'accordo per il periodo già trascorso tra il 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2005. È stato inoltre pattuito che la CO 6 avrebbe condotto, unitamente a un alpigiano, la gestione dell'alpe con animali e attività legate all'alpeggio o alla valorizzazione dei prodotti dell'alpe (formaggi, ecc.) e vendita degli stessi. Con l'accordo si intendeva inoltre promuovere le infrastrutture turistiche del __________ e destinare l'uso dell'alpe a scopi ricreativi e turistici nell'interesse dell'intero comprensorio.

c) Il 5 gennaio 2006 la Sezione degli enti locali ha informato l'Ufficio patriziale di __________ che la decisione assembleare del 16 dicembre 2005 concernente la locazione dell'Alpe di __________ doveva essere considerata quale semplice rinvio della proposta contenuta nel relativo messaggio e che spettava pertanto all'esecutivo patriziale riesaminarla alla luce delle discussioni scaturite durante i lavori assembleari e rivalutarne in seguito il modo di procedere.

d) Riunitosi l'11 febbraio 2006, l'Ufficio patriziale di __________ ha risolto - tra l'altro - quanto segue:

"1. Lettera Commissione della gestione

Si decide di scrivere una lettera ai membri della Commissione della gestione e per conoscenza anche alla sig.ra __________, nella quale li si informa che le risoluzioni dell'assemblea del preventivo del 16 dicembre 2005 sono state definitivamente approvate. Per quanto concerne la trattanda n. 4 contratto di affitto per l'alpe di __________, la stessa non è di competenza dell'assemblea e per quanto non sarà oggetto di un'assemblea straordinaria (...).

2. Contratto di locazione con la CO 6 per l'affitto Alpe __________ Si approva il contratto suindicato, stipulato in data 22 dicembre 2005 (...)".

                                  C.   a) CO 5 e CO 4 e, con separati ricorsi, CO 1, CO 2, CO 3, tutti cittadini patrizi attivi, hanno impugnato la suddetta delibera dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando l'adozione di misure disciplinari nei confronti dell'Ufficio patriziale, segnatamente del presidente.

Essi hanno censurato il modo di agire dell'amministrazione patriziale in merito all'Alpe di __________. Secondo i ricorrenti, non raccogliendo la decisione di principio dall'assemblea patriziale di autorizzare l'affitto del bene, l'esecutivo avrebbe violato la procedura in materia.

b) Con giudizio 11 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha accolto i gravami e ha annullato le decisioni dell'Ufficio patriziale di __________ dell'11 febbraio 2006 relative alla mancata convocazione dell'assemblea straordinaria e alla ratifica del contratto sottoscritto il 22 dicembre 2005 con la CO 6.

Il Governo ha rilevato che con il versamento del canone annuo anche dopo la scadenza, le parti avevano dimostrato con atti concludenti la loro volontà di prorogare il contratto stipulato nel 1973 o di costituirne quantomeno uno nuovo con il medesimo oggetto.

Tuttavia, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, il contratto concluso il 22 dicembre 2005 perseguiva finalità diverse da quello stipulato nel 1973 in quanto si prefiggeva degli obiettivi di natura squisitamente agricola e non unicamente turistico-sportivi. Visto che le condizioni di base erano mutate, ha soggiunto il Governo, prima di sottoscrivere il nuovo contratto l'esecutivo patriziale avrebbe dovuto sottoporre all'assemblea patriziale un messaggio con la proposta di autorizzazione di principio di affitto o locazione dell'alpe.

Per quanto riguarda invece l'istanza d'intervento nei confronti dell'esecutivo patriziale, il Consiglio di Stato ha trasmesso gli atti alla Sezione degli enti locali per i propri incombenti.

                                  D.   Avverso la predetta pronunzia governativa il patriziato di RI 1RI 1insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Sostiene di avere agito senza travalicare le proprie competenze decisionali, rispettando le norme applicabili in materia.

Per dimostrare che l'oggetto del contratto è sempre lo stesso, il patriziato versa agli atti della documentazione relativa a un contratto di affitto relativo all'Alpe di __________ per motivi agricoli stipulato con l'__________ e valido dal 1° marzo 1983, per il quale aveva raccolto la relativa autorizzazione di principio dall'assemblea patriziale il 26 maggio 1982.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono CO 1, CO 2, CO 3, CO 5 e CO 4, con argomenti di cui si dirà se del caso in seguito, mentre il Consiglio di Stato si limita a chiedere la conferma della propria decisione.

Dal canto suo, la CO 6 pone in evidenza il proprio interesse a mantenere il contratto in parola.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 146 cpv. 1 LOP), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del patriziato ricorrente certa (art. 43 PAmm e 147 lett. b LOP).

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine, ma solo nella misura in cui verte contro le risoluzioni adottate dall'Ufficio patriziale. In quanto rivolta contro la decisione del Consiglio di Stato di trasmettere gli atti alla Sezione degli enti locali, l'impugnativa è per contro irricevibile perché la decisione censurata, di natura incidentale, non arreca alcun pregiudizio irreparabile (art. 44 PAmm).

Il ricorso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Secondo l'art. 68 lett. f LOP, l'assemblea patriziale autorizza, tra le altre cose, l'affitto, la locazione, l'alienazione dei beni.

La competenza dell'assemblea ad autorizzare la locazione o l'affitto di beni appartenenti al patriziato è in linea di massima circoscritta all'enunciazione del principio. Spetta invece all'organo esecutivo adottare in seguito i provvedimenti necessari per attuare concretamente la volontà espressa in termini generali dal proprio legislativo, procedendo tramite pubblico concorso o, in casi eccezionali, per trattative private (STA 9 dicembre 1994 in re B. e llcc, consid. 5.2.; RDAT II-1993, n. 2 consid. 2.2). Ciò non significa tuttavia che l'assemblea patriziale – analogamente a quanto avviene in ambito comunale (cfr. Ratti, Il comune, pag. 684) - non possa pronunciarsi in determinate circostanze anche sulle condizioni alle quali il bene in questione dovrà essere messo a disposizione di eventuali terzi interessati. È il caso segnatamente quando l'esecutivo non si limita a chiedere all'assemblea di autorizzare la locazione o l'affitto di un certo immobile, ma formula delle proposte precise in proposito, stabilendo ad esempio il canone minimo richiesto o la durata prevista del rapporto di affitto o di locazione (STA 15 dicembre 2004 in re M., consid. 4.1.).

2.2. Giusta l’art. 12 cpv. 1 e 2 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà del patriziato devono essere fatti tramite un concorso pubblico, aperto a chiunque e annunciato all’albo per un periodo di almeno 15 giorni. La norma persegue un duplice scopo: da un lato mira a salvaguardare l’interesse della comunità, permettendo all’ente pubblico di scegliere l’offerta più vantaggiosa, dall’altro tende invece ad assicurare a tutti i concorrenti le stesse possibilità di riuscita (STA 22 gennaio 2003 in re O. SA consid. 2.1.). Un'eccezione a questo principio è data, previa autorizzazione del Dipartimento delle istituzioni, quando al patriziato non ne può derivare un danno e quando l’interesse generale lo giustifica (art. 13 cpv. 1 LOP). In questo caso, il dipartimento può esonerare il patriziato dall'obbligo del pubblico concorso (lett. a) oppure concedere segnatamente che l'alienazione, la locazione e l'affitto siano fatti per licitazione o a trattative private (lett. b).

Va comunque rilevato che, giusta l'art. 7 LCAA, gli alpi di proprietà degli enti di diritto pubblico devono essere messi a pubblico concorso, secondo la procedura istituita dalla LOP, indicandone le condizioni, il canone massimo approvato, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del contratto.

2.3. Giusta l'art. 150 LOP, le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili, tra l'altro, se contrarie a norme della costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a) oppure quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).

                                   3.   3.1. In concreto il "contratto di locazione e affitto" stipulato dall'amministrazione patriziale di __________ con la __________ SA per la durata di 25 anni a partire dal 1° settembre 1973 concernente la part. n. __________, aveva per oggetto una striscia di terreno della larghezza di 8 m e della lunghezza di 600 m in zona __________, sulla quale si intendeva realizzare un impianto di scilift per l'esercizio degli sport invernali, e l'Alpe di __________, da adibire quale rifugio per gli sciatori con il diritto di insediarvi una buvette.

Il "contratto di locazione" dell'Alpe di __________, concluso il 22 dicembre 2005 dal patriziato di RI 1 con la CO 6 per la durata di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2006 concerne l'intero mappale n. __________ e prevede la gestione con un alpigiano dell'alpe con animali e l'esercizio di attività legate all'alpeggio o alla valorizzazione dei prodotti dell'alpe (formaggi, ecc.) e vendita degli stessi.

3.2. Ora, come ha rilevato il Consiglio di Stato nella decisione impugnata, il contratto sottoscritto il 22 dicembre 2005 non può essere considerato una semplice proroga di quello concluso nel 1973.

Certo, la società ha continuato a versare il canone di affitto anche dopo il 1° settembre 1998. Tuttavia, anche se si ammettesse che a quel momento e per atti concludenti le parti avevano deciso di dare origine a un nuovo contratto avente lo stesso oggetto e le medesime condizioni del precedente oppure di prorogarlo, tal circostanza non è qui determinante. La convenzione del 1973 ha in ogni caso perso di validità con lo smantellamento dell'impianto dello scilift, come prevedeva la clausola contrattuale accennata in narrativa (v. scritto 14 novembre 2000 della CO 6 al patriziato di RI 1).

Inoltre il contratto del dicembre 2005, vertendo su aspetti essenzialmente di natura agricola, persegue finalità diverse da quello del 1973 che regolava l'uso dell'alpe per scopi sciistici e concerne pure una superficie di terreno diversa da quella che era stata ceduta in locazione con il precedente contratto.

3.3. Il patriziato ricorrente, peraltro per la prima volta dall'inizio della procedura ricorsuale e al fine di dimostrare che l'oggetto del contratto sarebbe rimasto invariato, produce davanti al tribunale un contratto di affitto per scopi agricoli relativo all'Alpe di __________ stipulato con __________ e valido dal 1° marzo 1983, ponendo in evidenza che lo stesso aveva ottenuto preliminarmente la necessaria autorizzazione di principio all'uso della stessa da parte dell'assemblea patriziale.

Sennonché, a prescindere del fatto che non risulta che tale contratto sia ancora in vigore, lo stesso riguarda un'altra parte contrattuale e non può pertanto essere qui preso in considerazione.

3.4. In siffatte circostanze, come ha correttamente rilevato il Consiglio di Stato, la decisione dell'Ufficio patriziale di locare o affittare l'Alpe di __________ doveva preventivamente raccogliere l'autorizzazione di principio da parte dell'assemblea patriziale giusta l'art. 68 lett. f LOP. Nella misura in cui ciò non è stato fatto, l'ufficio patriziale ha disatteso detta norma.

Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della risoluzione governativa impugnata.

                                   4.   Posta questa premessa, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso dev'essere respinto e la decisione del Consiglio di Stato confermata in quanto immune da violazioni di diritto.

Date le particolari circostanze della presente fattispecie, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.

Per questi motivi,

visti gli art. 12, 13, 68 lett. f, 146, 147, 150 LOP; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5 6. CO 6 7. CO 7    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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