Incarto n. 52.2006.133
Lugano 16 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza 13 aprile 2006 di
RI 1
chiedente
la revisione della sentenza 5 aprile 2006 del Tribunale cantonale amministrativo che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'istante avverso la decisione 14 febbraio 2006 (n. 760) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da CO 1 contro la licenza edilizia 8 settembre 2005, rilasciatagli dal municipio di CO 1 per ristrutturare il tetto di una casa d'abitazione (part. 155);
viste le risposte:
- 20 aprile 2006 del municipio di CO 2;
- 26 aprile 2006 del Consiglio di Stato;
- 8 maggio 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'istante in revisione è proprietario di una casa d'abitazione (part. 155), situata a __________ in località __________, nella zona residenziale semi-intensiva R3-06. L'edificio, strutturato su due piani abitabili e coperto da un tetto a quattro falde, dista circa 2 m dal confine verso la part. 154.
Il 6 maggio 2005 RI 1 ha chiesto al municipio il permesso di sostituire il tetto esistente con un tetto a sezione arcuata ("a botte") in modo da ricavare un appartamento nel sottotetto, già parzialmente abitabile. Il progetto prevedeva di mantenere l'altezza dell'attuale filo di gronda (m 7.48), innalzando invece da m 10.51 a m 10.95 il colmo del tetto.
Alla domanda si sono opposti RI 1, comproprietari di una casetta a schiera situata sull'attigua part. 154, che hanno contestato l'intervento dal profilo dell'aumento degli ingombri, della pendenza delle falde del tetto ed in quanto concernente un edificio che non rispetta la distanza minima dal confine (m 5.00) prescritta dall'art. 40 NAPR per edifici alti più di 8.00 m.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 13 luglio 2005 il municipio ha negato la licenza richiesta, accogliendo l'opposizione dei vicini. La decisione non è stata impugnata.
B. Il 29 luglio 2005 RI 1 ha presentato una variante che prevedeva nuovamente di realizzare un tetto "a botte" a sezione semiellittica, mantenendo l'attuale altezza del colmo (m 10.48), ma abbassando da m 7.48 a m 7.05 (Δ - 0.43) il filo di gronda del tetto esistente.
m 10.48
m 7.48
m 7.05
CO 1 si sono opposti anche a questa domanda. Il municipio l'ha invece accolta con decisione 8 settembre 2005, emanata senza nuovamente interpellare il Dipartimento del territorio.
Con giudizio 14 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dai vicini opponenti. Il Governo ha in sostanza ritenuto che la pendenza massima (40%) delle falde del tetto, prescritta dall'art. 40 NAPR, non fosse applicabile e che la trasformazione rientrasse nei limiti dell'art. 39 RLE.
C. Con sentenza 5 aprile 2006 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato il predetto giudizio governativo, accogliendo parzialmente l'impugnativa contro di esso interposta dai vicini opponenti.
Fondandosi sui piani del primo progetto, questo tribunale ha in sostanza ritenuto che il tetto "a botte" non potesse essere autorizzato, poiché determina un ingombro equivalente a quello di un tetto a falde con una pendenza superiore al limite prescritto dall'art. 40 NAPR. La licenza è stata quindi confermata alla condizione che il colmo del tetto fosse abbassato di 87 cm.
D. Contro la predetta sentenza RI 1 ha inoltrato a questo tribunale un'istanza di revisione, nella quale rileva in sostanza che il giudizio censurato si fonda sui piani della prima domanda, respinta dal municipio, anziché sulla variante inoltrata successivamente. L'abbassamento della gronda, soggiunge, sarebbe stato dettato da semplici considerazioni di natura estetica.
Il Consiglio di Stato ed il municipio non formulano particolari osservazioni.
CO 1 si rimettono al giudizio di questo tribunale, rilevando comunque che il colmo dei tetti "a botte" deve in ogni caso soggiacere al limite d'altezza che scaturisce dalla pendenza massima ammissibile delle falde. Data la distanza tra le facciate (m 13.00), l'ingombro del tetto "a botte" equivarrebbe a quello di un tetto a falde con una pendenza del 52.77%. Per renderlo conforme al diritto, il colmo dovrebbe essere comunque abbassato di 83 cm.
Considerato, in diritto
1.Giusta l'art. 35 lett. b PAmm, contro le decisioni è dato rimedio della revisione se l'autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti.
In concreto, il tribunale ha per inavvertenza fondato il proprio giudizio sui piani del primo progetto invece che su quelli della seconda domanda di costruzione, che non prevedevano alcun innalzamento dell'attuale colmo del tetto. Trattandosi di una svista evidente, la domanda di revisione, tempestivamente inoltrata dall'insorgente, appare dunque ricevibile in ordine.
In quanto fondata su un accertamento inesatto dei fatti rilevanti, la sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata, mentre il ricorso inoltrato da CO 1 va sottoposto a nuovo esame sulla base dei piani effettivamente approvati dall'autorità comunale.
2.2.1. L'art. 40 NAPR di __________, disciplinante l'attività edilizia della zona R3 in cui è situato l'edificio del resistente, stabilisce che la pendenza delle falde del tetto è del 30-40%. L'angolo sull'oriz-zonte può quindi variare da un minimo di circa 22° ad un massimo di circa 27°. Anche se non fissa un'altezza massima del colmo, limitando al 40% la pendenza delle falde del tetto, la norma stabilisce comunque un limite all'ingombro che può oltrepassare il filo di gronda senza essere computato sull'altezza. Rapportata alla distanza che separa le gronde, la pendenza massima determina in effetti indirettamente l'altezza del colmo.
L'art. 40 NAPR non prende in considerazione i cosiddetti tetti arcuati ("a botte"). Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, ciò non significa che questo particolare tipo di copertura sfugga a qualsiasi limitazione dell'ingombro che inevitabilmente comporta. Non è invero dato di vedere per qual motivo, inarcando gli spioventi, si dovrebbero ammettere ingombri superiori a quelli di un tradizionale tetto a due falde. Anche il colmo dei tetti "a botte" deve dunque soggiacere al limite d'altezza che scaturisce dalla pendenza massima ammissibile delle falde, mentre per quanto riguarda il maggior ingombro dovuto all'inarcamento delle falde si
può al massimo ammettere la formazione di archi di raggio (r), pari al rapporto
d . (1 + p2) : 4p
(in cui d è la distanza tra le gronde e p la pendenza massima delle falde).
Ai fini del giudizio va ancora rilevato che la pendenza delle falde è limitata indipendentemente dall'altezza dell'edificio misurata in corrispondenza delle facciate. La pendenza massima prescritta non vale soltanto per gli edifici che raggiungono l'altezza massima ammessa dalle norme di zona, ma anche per quelli di altezza inferiore.
2.2. Nel caso concreto, le gronde del nuovo tetto "a botte" distano fra loro m 13.00 e si situano ad una quota di + m 7.05 rispetto alla quota 0.00 assegnata al pianterreno. Il colmo del tetto è invece collocato ad una quota di + m 10.48 (Δ + 3.43). Dati questi parametri, la pendenza degli spioventi di un tetto a falde, il cui colmo e le cui gronde fossero collocate alle stesse quote, sarebbe pari al 52.77%. Non potrebbe dunque essere autorizzato perché supera abbondantemente la pendenza massima (40%) prescritta dall'art. 40 NAPR. Ma se un tetto a falde così configurato non potrebbe essere autorizzato, nemmeno un tetto "a botte" con gli stessi parametri può essere posto al beneficio del permesso. Il semplice inarcamento delle falde, che già di per sé aumenta gli ingombri, non costituisce di certo un motivo che possa giustificarlo. Tanto meno in un caso come quello in esame, nel quale, a causa della sezione semiellittica del tetto, l'ingombro che eccede quello di un tetto a falde è maggiore in prossimità delle gronde, ossia delle facciate.
Tenuto conto della distanza fra le gronde (m 13.00) e della pendenza massima delle falde (40%) prescritta dall'art. 40 NAPR, il colmo del tetto "a botte" può essere collocato al massimo ad una quota di m 2.60 superiore a quella delle gronde (+ m 7.05), ovvero, stando ai piani, alla quota di + m 9.65.
Discutibile sarebbe pure la sezione semiellittica del tetto. Non essendo tuttavia oggetto di specifiche contestazioni e non scostandosi nemmeno in misura significativa dall'arco che può ancora essere considerato un inarcamento delle falde rientrante nei limiti di una ragionevole tolleranza, non occorre approfondire ulteriormente la questione.
2.3. La difformità riscontrata non giustifica comunque l'annulla-mento del permesso. Il difetto può infatti essere facilmente corretto, subordinando la licenza alla condizione alternativa che il colmo del tetto venga abbassato di:
(a) m 0.83 se la gronda è abbassata alla quota di m 7.05,
oppure
(b) m 0.40, se la gronda è mantenuta alla quota attuale (+ 7.48).
Va inoltre riservata al beneficiario della licenza la facoltà di proporre un'ulteriore variante che gli consenta di mantenere l'attuale quota del colmo (+ m 10.48), dotando la costruzione di cornicioni simili a quelli esistenti in modo da aumentare la distanza tra le gronde e ridurre di conseguenza la pendenza di un ipotetico tetto a falde.
3. 3.1. 2.1. Per principio, le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva alla loro edificazione possono essere soltanto mantenute e riparate. Lavori di trasformazione sostanziali, che alterano dal profilo qualitativo o quantitativo l'identità della costruzione preesistente, sono esclusi. Modiche trasformazioni, eccedenti la semplice manutenzione, sono tuttavia ammesse se il contrasto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini (art. 39 RLE).
3.2. In concreto, l'edificio del resistente, costruito prima dell'entrata in vigore del PR, non rispetta la distanza minima dal confine (m 5.00), prescritta dall'art. 40 NAPR. Si tratta quindi di una costruzione esistente in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore.
Il municipio ha ritenuto che l'intervento fosse ammissibile, escludendo che si tratti di una trasformazione sostanziale. La modifica dell'aspetto esterno dell'edificio non è priva d'importanza. Reputando che non sovvertisse in misura radicale l'identità dell'edificio e non pregiudicasse l'interesse pubblico o quello dei vicini qui ricorrenti l'autorità comunale non ha tuttavia abusato della latitudine di giudizio che l'art. 39 RLE gli riserva ai fini dell'individuazione del limite tra interventi sostanziali e trasformazioni ancora ammissibili. La valutazione è sostenibile.
Reputandola ammissibile l'autorità comunale non ha dunque violato il diritto.
Da questo profilo, la licenza merita pertanto di essere confermata.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso inoltrato da CO 1 va parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e confermando la licenza alla condizione di abbassare il colmo del tetto "a botte" nei limiti indicati al considerando 2.3.
Date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono poste a carico del resistente al ricorso proporzionalmente al suo ridotto grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 40 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 35, 36, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza di revisione di RI 1 è accolta.
§ Di conseguenza, la sentenza 5 aprile 2006 del Tribunale cantonale amministrativo è annullata.
2.Il ricorso di CO 1 è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 14 febbraio 2006 del Consiglio di Stato (n. 760) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 13 luglio 2005, rilasciata dal municipio di CO 1 a CO 2 è confermata alla condizione alternativa che il colmo del tetto venga abbassato:
(a) di m 0.83 se la gronda è abbassata alla quota di + m 7.05,
oppure
(b) di m 0.40, se la gronda è mantenuta alla quota attuale (+ 7.48).
3. Non si preleva tassa di giustizia.
4. Il resistente __________ rifonderà fr. 500.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
5. Intimazione a:
; ; ; .
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinata da: PA 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario