Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.11.2006 52.2006.114

20 novembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,598 mots·~8 min·3

Résumé

Ordine di cessare immediatamente di utilizzare parte di un fondo come posteggio per autoveicoli pesanti e ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria

Texte intégral

Incarto n. 52.2006.114  

Lugano 20 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 marzo 2006 di

RI 1 RI 2 tutti patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 7 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n. 1092) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 10 maggio 2005 con cui il municipio di CO 1 ha ingiunto loro di cessare immediatamente di utilizzare i subalterni p ed n della part. 2014 quale posteggio per autoveicoli pesanti ed ha ordinato loro di presentare una domanda di costruzione in sanatoria;

viste le risposte:

-    11 aprile 2006 del Consiglio di Stato;

-      2 giugno 2006 del municipio di CO 1;

preso atto della replica 10 luglio 2006 dei ricorrenti e delle dupliche:

-    22 agosto 2006 del Consiglio di Stato;

-    31 agosto 2006 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   I ricorrenti RI 1 e RI 2, sono comproprietari di un vasto terreno (part. 2014 di 6'844 mq), situato nella zona residenziale semi-estensiva del Piano particolareggiato del quartiere __________ di __________. Sul fondo sorgono diversi stabili ad uso abitativo, commerciale e di deposito della ditta di trasporti O__________ SA, di cui il ricorrente RI 1 è amministratore unico. Il subalterno p di questo fondo è costituito in parte da un piazzale di 1'814 mq, che confina con via dei __________, dalla quale si accede attraverso un varco del muretto di cinta. Il subalterno n di 190 mq è invece adibito a giardino.

Il 15 aprile 2003 i ricorrenti hanno notificato al municipio l'intenzione di allargare l'accesso al piazzale in questione, eliminando il cancello a due ante, largo m 3.40 ed abbattendo il muretto di cinta su un tratto di m 10.60.

Il 24 aprile 2003 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, specificando, a titolo di condizione della licenza, che qualora la destinazione dell'area fosse per posteggi, si dovrà inoltrare regolare domanda, specificandone l'uso.

                                  B.   Constatato che sul piazzale venivano parcheggiati dei veicoli pesanti, il 10 maggio 2006 il municipio ha ordinato ai ricorrenti di cessare immediatamente questa utilizzazione dei subalterni p ed n, siccome contraria alla destinazione di zona. Richiamata la condizione apposta nella licenza di cui si è detto sopra, l'autorità comunale ha altresì ingiunto ai ricorrenti di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria.

Contro questa decisione RI 1 e RI 2 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. In sostanza, gli insorgenti hanno sostenuto che il piazzale era utilizzato da anni per questo scopo.

                                  C.   Con giudizio 7 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, confermando l'ordine di cessare immediatamente l'utilizzazione del subalterno p quale posteggio per autoveicoli pesanti.

Pur riconoscendo che il subalterno p era utilizzato da anni per il posteggio di veicoli, il Governo ha in sostanza escluso che prima dell'allargamento dell'accesso potesse essere utilizzato per posteggiarvi contemporaneamente 5 autoveicoli pesanti.

                                  D.   Contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa decisione del municipio.

Gli insorgenti ripropongono e sviluppano in questa sede con dovizia di argomenti le tesi sostenute senza successo in prima istanza. Già prima dell'allargamento dell'accesso, obiettano, il piazzale era utilizzato per il posteggio dei veicoli della ditta di trasporti. La decisione del municipio violerebbe l'art. 72 LALPT, che tutela le destinazioni di edifici ed impianti esistenti in contrasto con la funzione definita successivamente con la zona di utilizzazione. La condizione apposta dal municipio nella licenza del 24 marzo 2003 sarebbe stata da intendere nel senso che un'eventuale estensione dell'area adibita a posteggio avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzata. Nella misura in cui l'ordine concerne il subalterno n, adibito a giardino, il ricorso avrebbe peraltro dovuto essere accolto.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

In sede di replica e di dupliche, la parti si sono sostanzialmente confermate nelle precedenti allegazioni e domande.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente gravati dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio annullando la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio previo emendamento del difetto (art. 65 cpv. 2 PAmm).

                                   2.   2.1. L'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria è una decisione amministrativa mediante la quale l'autorità, accertato che una determinata opera edilizia non è sorretta da un valido permesso, sollecita il proprietario a collaborare all'accertamento formale della sua conformità con il diritto materiale concretamente applicabile.

Il divieto di utilizzare una determinata opera edilizia, non sorretta da valido titolo che l'autorizzi, si configura invece come un provvedimento volto ad inibirne la fruizione in via cautelare nell'attesa che venga accertata la legittimità della destinazione, oppure in via definitiva dopo che è stata accertata l'illegittimità dell'uso.

2.2. In concreto, la controversa decisione 10 maggio 2005 del municipio sollecita i ricorrenti ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per l'uso come posteggio per automezzi pesanti del piazzale di cui si è detto in narrativa. Accerta  dunque implicitamente che tale uso non sia sorretto da valido titolo che l'autorizzi. Il divieto d'uso è invece un provvedimento cautelare consequenziale a tale accertamento.

Ai fini del giudizio occorre dunque anzitutto stabilire se l'uso del piazzale a scopo di posteggio per automezzi pesanti sia effettivamente sprovvisto di permesso.

2.3. Il municipio non contesta in sostanza che il piazzale in oggetto fosse utilizzato da molti anni quale posteggio per veicoli della ditta di trasporti O__________ SA. I sommari accertamenti esperiti dal Consiglio di Stato del resto la confermano. Anche se non è stata prodotta alcuna licenza edilizia che autorizzi questa utilizzazione, la legittimità della destinazione a posteggio del piazzale non è messa in discussione. Controverso è soltanto l'uso del piazzale per lo stazionamento di autoveicoli pesanti; uso che secondo il municipio si sarebbe instaurato soltanto dopo l'allargamento dell'accesso, mentre secondo i ricorrenti sarebbe preesistente.

2.4. Ora, gli atti di causa non consentono di dirimere la questione. Poco è in effetti dato di sapere sulle modalità di utilizzazione del posteggio prima dell'allargamento dell'accesso. I ricorrenti hanno invero prodotto alcune licenze di circolazione di veicoli pesanti della ditta ed una generica dichiarazione di due dipendenti della ditta di trasporti attestante che già in precedenza il piazzale era utilizzato per lo stazionamento di questo genere di mezzi. Non avendo il Consiglio di Stato dato compiutamente seguito alla richiesta di prove formulata dai ricorrenti, scarse rimangono tuttavia le informazioni oggettive sul tipo concreto e sul numero di veicoli che veniva parcheggiato sul piazzale in questione. È ben vero che il cancello preesistente, largo m 3.40, rendeva difficoltoso l'accesso al piazzale ai veicoli pesanti e che le dimensioni del piazzale non permettevano manovre interne a questo genere di veicoli. È anche vero che nel 2002, rivolgendosi al municipio, i titolari della ditta di trasporti hanno asserito che i parcheggi pubblici realizzati dal comune su via dei __________ rendevano impossibile lo sfruttamento del piazzale come parcheggio dei camioncini. Le ridotte dimensioni dell'accesso preesistente e la suddetta asserzione dei ricorrenti non permettono tuttavia di escludere con sufficiente certezza che il piazzale fosse già allora utilizzato per lo stazionamento non occasionale di un certo numero di autoveicoli pesanti, che la ditta avrebbe avuto in dotazione.

Relativamente carenti sono pure le informazioni riguardanti l'uso attuale del piazzale. Gli atti non consentono in effetti di stabilire con sufficiente certezza quali e quanti autoveicoli pesanti vi verrebbero attualmente parcheggiati.  

2.5. La mancanza di notizie certe sull'uso preesistente ed attuale del piazzale preclude a questo tribunale la possibilità di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa non tanto sull'esistenza di un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione, quanto piuttosto sull'esistenza di un'intensificazione dell'uso di un impianto esistente in contrasto con la funzione residenziale della zona, che travalica i limiti degli interventi ammissibili secondo l'art. 72 cpv. 1 e 2 LALPT. Aspetto, questo, che il Consiglio di Stato ha omesso di prendere in considerazione.

                                   3.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché, accertate le modalità dell'uso anteriore e di quello attuale del piazzale, statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli da RI 1 e RI 2. Il Governo provvederà, in particolare, ad accertare mediante l'assunzione dei due testi notificati dai ricorrenti e di altre testimonianze idonee (vicini) se ed eventualmente quali e quanti veicoli venivano parcheggiati sul piazzale prima, rispettivamente dopo l'ampliamento dell'accesso.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di un tassa di giustizia. Le ripetibili si ritengono invece compensate.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 72 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 7 marzo 2006 (n. 1092) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda ai sensi del considerando 3.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Le ripetibili sono compensate.

                                      3.   Intimazione a:

      ;   ; .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 1 patrocinato da: PA 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2006.114 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.11.2006 52.2006.114 — Swissrulings