Incarto n. 52.2006.10
Lugano 1 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2006 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 6 dicembre 2005 (n. 5828) del Consiglio di Stato, che ha accolto entrambe le impugnative della CO 1 ed ha dichiarato nulle le deroghe d'orario concesse dalla polizia comunale di __________ al RI 1 (limitatamente all'assegnazione di tasse, spese e ripetibili);
viste le risposte:
- 11 gennaio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
- 12 gennaio 2006 di CO 1;
- 19 gennaio 2006 del CO 2;
- 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la RI 1, qui ricorrente, è titolare dell'autorizzazione a gestire l'omonimo hotel, situato a __________;
che nel corso del 2005 il comando della Polizia comunale di __________ ha più volte concesso alla ricorrente, che ne aveva fatto esplicita richiesta, di mantenere aperto l'esercizio pubblico oltre gli usuali orari d'apertura;
che, avverso due delle numerose deroghe d'orario concesse, la CO 1, titolare dell'autorizzazione a gestire la discoteca di __________, è insorta dinanzi al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento;
che, con giudizio 6 dicembre 2005 il Governo ha accolto entrambi ricorsi, dichiarando nulle le decisioni impugnate in quanto rilasciate da un'autorità incompetente;
che le spese e la tassa di giudizio, per complessivi fr. 500.-, sono state poste a carico della RI 1, la quale è inoltre stata condannata al pagamento di fr. 800.-, a titolo di ripetibili, alla CO 1 (dispositivo n. 2);
che avverso il predetto giudizio governativo, la RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, limitatamente al dispositivo n. 2;
che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, sia la CO 1 con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - in appresso;
che tanto il municipio, quanto la Sezione dei permessi e dell'immigrazione si rimettono invece al giudizio di questa corte;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo può essere ammessa in base all'art. 71 cpv. 3 LEsPubb, interpretato in modo estensivo al fine di rispondere alle esigenze poste dall'art. 6 CEDU (STA 3 settembre 2003 in re S. S.; 6 settembre 2002 in re C; STA 11 gennaio 2002 in re B.);
che la legittimazione attiva della ricorrente è certa; il ricorso, tempestivo è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, nella misura in cui dichiara nulle entrambe le decisioni impugnare, in materia di deroghe d'orario, la risoluzione governativa non è stata contestata ed è quindi cresciuta in giudicato: l'impugnativa verte unicamente sulle tasse e le ripetibili addebitate in toto all'insorgente;
che, giusta l'art. 28 PAmm, il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.- a fr. 10'000.-, a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento;
che la tassa di giustizia va posta, di regola, a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28 PAmm); la tassa deve, in particolare, risultare adeguatamente commisurata al dispendio amministrativo occasionato dall'impugnativa;
che soccombente è da intendersi la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo ad un ricorso fondato;
che, di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere chiamato a sopportare le spese;
che nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi inoltrati dalla CO 1 dichiarando nulle entrambe le decisioni impugnate;
che la RI 1, patrocinata da un avvocato, ha resistito, chiedendo la reiezione di entrambi i gravami; anche il municipio ha resistito senza successo;
che, ritenuto che il municipio è comparso in causa soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare i propri interessi particolari (STA 30 ottobre 1992 in re C., in RDAT I - 1993 N. 19), il Consiglio di Stato non ha violato il diritto ponendo interamente a carico della RI 1 l'intera tassa di giustizia;
che la tassa di giustizia applicata appare adeguatamente commisurata al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa;
che in tema di ripetibili giova ricordare che giusta l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte;
che l'assegnazione di ripetibili alla parte vincente, rappresentata da un avvocato iscritto nel registro cantonale, è obbligatoria;
che, di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte vincente; occorre tuttavia debitamente considerare la particolarità della sua comparsa in causa;
che la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte si giustifica soltanto se lo stesso è comparso in causa quale unico antagonista della parte che ha avuto successo; in questi casi, il fatto che abbia partecipato alla lite soltanto per i motivi derivanti dalla sua funzione di autorità decidente non permette di dispensarlo dal pagamento di un'indennità alla parte vincente (Borghi/Corti, op. cit., N. 2 ad art. 31 Pamm; RDAT I - 1993, n. 19);
che, a torto, la RI 1 chiede di essere liberata dall'obbligo di rifondere alla CO 1, vincente dinanzi al Consiglio di Stato, un'indennità per ripetibili;
che, come già detto, sia la RI 1 che il comune, hanno resistito senza successo;
che avendo il comune partecipato al procedimento ricorsuale al fianco della qui ricorrente, il Consiglio di Stato non ha violato il diritto addossando le ripetibili esclusivamente alla RI 1;
che interessato all'esito della procedura di ricorso di prima istanza non era infatti il comune, bensì la RI 1 che ha chiesto il rilascio delle deroghe d'orario, poi dichiarate nulle;
che per il calcolo dell'indennità, l'autorità amministrativa si appoggia alla TOA; occorrerà pertanto avere riguardo dell'insieme delle circostanze (RDAT II - 1994 n. 12);
che in concreto l'importo calcolato dall'autorità di prime cure non viola la TOA ed appare equo e ragionevole;
che di conseguenza il ricorso va respinto;
che, dato l'esito, anche per questa sede la tassa di giustizia e le ripetibili vanno addebitate alla ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 38, 71 cpv. 3 LEsPubb; 3, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà alla CO 1 fr 200.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
.
terzi implicati
1. Grease SA, 6900 Lugano, 1 patrocinata da: avv. Nello Bernasconi, 6903 Lugano 3 Stazione Caselle, 2. Municipio di Paradiso, 6900 Paradiso, 3. Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6500 Bellinzona, 4. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria